ATC CN5 CORTEMILIA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DELLA SPECIE CINGHIALE

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ATC CN5 CORTEMILIA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DELLA SPECIE CINGHIALE (sus scrofa) Stagione venatoria 2011/2012 - versione aggiornata al 8 settembre 2011 secondo la DGR D.G.R. n. 21-2512 del 03.08.2011 e D.G.R. n. 20-2511 del 03.08.2011 PREMESSA Il presente regolamento ha carattere sperimentale, la sua attuazione sarà oggetto di verifica sia in itinere che al termine dell attività e suscettibile di modifiche migliorative. ART. 1 FINALITA 1 Il presente disciplinare regola l attività venatoria alla specie cinghiale sul territorio venabile dell A.T.C. CN5, in base all art. 17, comma 2, della Legge Regionale n. 70 del 4/09/1996 e al DGR 125-9449 del 1/8/08 Disposizioni per il prelievo venatorio al cinghiale in Regione Piemonte, al fine di raggiungere e mantenere una densità compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, di tutela delle altre specie venatorie e per consentire il prelievo in sicurezza. ART. 2 MODALITA DI ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE 1- La caccia al cinghiale si esercita mediante la formazione di squadre che operano con il metodo della braccata, composte da un minimo di 20 cacciatori, di cui 10 residenti nei comuni dell ATC CN5, fino ad un massimo di 45, con la presenza di almeno 12 per ogni battuta. 2- Ciascuna squadra dovrà scegliere l area in cui intende esercitare l attività venatoria, ai sensi e con le modalità di cui ai successivi art. 3 e 4. 3- Ogni cacciatore regolarmente ammesso all esercizio dell attività venatoria nell ATC CN5 può partecipare alla formazione delle squadre e può iscriversi in una sola squadra in ambito regionale. 4- La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita ai sensi delle norme vigenti. Non può essere esercitata solo nell area in cui si sta effettivamente svolgendo una battuta di una squadra autorizzata. 5- Al fine di favorire un maggiore controllo del prelievo, per poter programmare interventi mirati e iniziative di riequilibrio, i cacciatori che, in squadra o individualmente, abbattono un cinghiale dovranno immediatamente marchiare il capo abbattuto con un apposito contrassegno. 6- I contrassegni sono forniti dall ATC al capo squadra ed a ciascun cacciatore singolo che ne faccia richiesta. I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti a fine stagione. 7- Per il prelievo del cinghiale in squadra è consentito l utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi e di calibro non inferiore ai 6 mm, nel rispetto dell art. 21 comma 1 lett. f della L.157/92 che recita: È vietato a chiunque:. sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale; 8- E vietato l impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo. 9- In via sperimentale potrà essere istituita nell ATC CN5 una squadra di intervento speciale così formata: - un caposquadra, indicato dal comitato di gestione dell ATC CN5 prima dell inizio della stagione venatoria, - un nucleo di 5/10 cacciatori individuati dal caposquadra, - ad integrazione, ciascuna squadra di caccia regolarmente iscritta indicherà un cacciatore che potrà essere chiamato per completare la squadra di intervento speciale. 10- In caso di bisogno, la squadra speciale sarà utilizzata per battute in aree ove si sia evidenziata una particolare concentrazione di cinghiali e/o una quantità significativa di danni. 1

ART. 3 MODALITA DI GESTIONE DEL TERRITORIO 1 Il territorio dell A.T.C. CN 5 è suddiviso in TRE AREE, così delimitate (vedere cartografia allegato A): AREA 1: zona nord-est dell ATC, dal suo confine fino alla linea costituita da Strada da Cerretto Arguello (ponte sul Belbo) bivio Cravanzana Torre Bormida Bivio Loc. Fontane Cortemilia strada per la Valle Uzzone bivio per Gorrino fino al confine dell ATC. AREA 2: zona compresa tra il confine con l AREA 1 e la strada da Bivio Pedaggera Bragioli Mombarcaro Monesiglio statale per Saliceto verso Cengio fino al confine dell ATC. AREA 3: zona compresa tra il confine con l AREA 2 ed il limite sud-ovest dell ATC. 2- Ciascuna area potrà essere scelta da un numero di squadre così determinato: AREA 1 massimo 6 squadre da braccata AREA 2 massimo 8 squadre da braccata AREA 3 massimo 7 quadre da braccata In via sperimentale per la S.V. 2011-2012 si blocca il numero delle squadre a 21 per permettere di cacciare in piena sicurezza. Eventuali nuovi cacciatori avranno comunque la possibilità di essere introdotti in una delle squadre presenti. 3- In caso di richiesta di iscrizione di un numero di squadre superiore al massimo stabilito, i posti saranno assegnati con le seguenti priorità: 1) La squadra in cui il maggior numero di componenti ha esercitato nella stagione venatoria precedente la caccia al cinghiale nell ATC CN 5, 2) La squadra con il maggior numero di residenti nell area in questione ART. 4 FORMAZIONE DELLE SQUADRE E LORO LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO 1 La richiesta di ammissione della squadra deve essere presentata dal caposquadra entro il 31 maggio di ogni anno su un apposito modulo fornito dall A.T.C. e deve contenere: il nominativo del caposquadra, di due vice e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di nome, cognome e indirizzo, indicazione sull eventuale partecipazione alla caccia al cinghiale nella stagione precedente, e firma di adesione. Unitamente alla richiesta di ammissione dovrà essere versata la quota di partecipazione economica per la caccia al cinghiale in squadra. Per la stagione venatoria 2011/2012 tale quota è così fissata: 30 per ogni componente della squadra che abbia già praticato la caccia al cinghiale in squadra nella stagione scorsa. 80 per ogni componente della squadra che non abbia praticato la caccia al cinghiale in squadra nella stagione scorsa Tale versamento va eseguito congiuntamente per tutti i componenti della squadra entro il 31 maggio sul conto corrente bancario n 99180 della Cassa di Risparmio di Savona, agenzia di Cortemilia cod. IBAN IT75U0631046230000000099180. Ogni squadra dovrà inoltre versare un importo fino ad un massimo di 20 per ogni cacciatore nel caso in cui i fondi erogati dalla Regione Piemonte non fossero sufficienti a coprire l entità dei danni registrati sul territorio. Tale cifra dovrà essere corrisposta al Comitato di Gestione entro la data stabilita dallo stesso pena la sospensione della squadra per un anno. Alla richiesta di ammissione ciascuna squadra dovrà allegare un verbale attestante l avvenuta elezione del caposquadra e dei due vice da parte della maggioranza dei componenti la squadra. Successivamente al 31 maggio una nuova squadra potrà essere accettata solo in un area in cui non si sia raggiunto il numero massimo di squadre di cui all art.3 punto 2. 2 La richiesta deve contenere l area scelta per lo svolgimento dell attività venatoria, ai sensi dell art. 3 del presente regolamento. L accoglimento o meno della domanda sarà comunicato entro il 30 giugno sulla base di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell art. 3. In caso di mancato accoglimento, il Comitato di Gestione potrà indicare l eventuale area alternativa, se esistono ancora posti disponibili, dando 10 giorni di tempo per accettare o meno la soluzione proposta. 3 La squadra può esercitare la caccia al cinghiale in un solo A.T.C. della Regione Piemonte salvo accordi scritti con gli ATC confinanti e nel rispetto dei requisiti di ammissione di ciascun componente 4 Il caposquadra ed i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti solo per cause di forza maggiore, previa comunicazione all A.T.C.) per essere scelti non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della Legge 157/92 o in quelle dell art. 53 della Legge Regionale n. 70/96, per le due annate venatorie precedenti la designazione. 5 L A.T.C. rilascia apposita autorizzazione ad ogni membro della squadra, con riferimento all area in cui la squadra può esercitare l attività venatoria. 6 I cacciatori che presentano domanda per esercitare la caccia al cinghiale in squadra direttamente all ATC entro il 31 maggio devono indicare l area scelta e vengono indirizzati alle squadre che hanno presentato 2

domanda per la medesima area e che abbiano ancora disponibilità di posti. La loro collocazione avverrà di comune accordo con una delle squadre e il capo squadra farà una comunicazione integrativa entro 10 giorni all ATC. 7 I cacciatori che diventano soci successivamente alla data del 31 maggio (ammessi con nuova ammissione, in deroga, di ulteriore ammissione o stagionali) che vogliono esercitare la caccia al cinghiale in squadra, devono presentare domanda entro il 1 settembre 2011. Per la loro eventuale ammissione saranno seguite le procedure di cui agli articoli precedenti. 8 anche i cacciatori di cui al punto 6 e 7 dovranno versare la relativa quota di partecipazione economica come descritto al punto 1. Nel caso di cacciatori che non abbiano partecipato alla caccia in squadra nell anno precedente in quanto hanno conseguito l abilitazione venatoria solo nell anno in corso la quota stabilita è la stessa prevista per i cacciatori che hanno già praticato la caccia al cinghiale in squadra. 9 - ogni nuova richiesta inoltrata all'atc CN5 di ammissione di squadra di nuova costituzione, non derivanti da unioni di squadre già iscritte precedentemente devono essere formate da persone non appartenenti, da almeno tre anni, ad alcuna squadra dell ATC CN5; 10 I documenti attestanti l autorizzazione per la caccia al cinghiale per ogni componente della squadra verranno consegnati al caposquadra, che dovrà presentarsi alla data stabilita nella sede dell A.T.C. CN5. ART. 5 CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA INDIVIDUALE 1. Il cacciatore socio dell ATC CN 5 che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall ATC CN 5 entro il 31 maggio 2011 (farà fede il timbro postale). Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica del versamento della quota di partecipazione economica per la caccia al cinghiale in forma individuale che, come stabilito dal Comitato di Gestione, ammonta a 50,00. Anche in questo caso il versamento va eseguito sul conto corrente bancario n 99180 della Cassa di Risparmio di Savona, agenzia di Cortemilia cod. IBAN IT75U0631046230000000099180. 2. Il cacciatore che diventa socio dell ATC CN5 dopo il 31 maggio 2011 (ammesso con nuova ammissione, in deroga, ulteriore ammissione o stagionale) che intende esercitare la caccia al cinghiale singolarmente deve presentare domanda, con annesso versamento, entro il 1 settembre 2011. 3. il cacciatore singolo si presenterà alla data stabilità dall ATC CN5 per il ritiro del contrassegno e del materiale per esercitare la caccia al cinghiale. ART. 6 MODALITA E TEMPI DI CACCIA E SEGNALAZIONE DELLE BATTUTE - CACCIA IN SQUADRA 1 Ogni squadra ammessa dovrà essere dotata di un registro di caccia diviso per giornate, che dovrà contenere il numero dei capi abbattuti, indicando peso, età, sesso, numero del contrassegno utilizzato, e località di abbattimento. Tale registro di caccia dovrà essere riconsegnato all ATC debitamente compilato e rigorosamente entro 10 giorni dall ultima giornata di caccia al cinghiale. 2 - L ATC propone alla Giunta Regionale il periodo e le giornate di svolgimento della caccia al cinghiale, eventualmente anche con diversificazioni per zona, in relazione alle esigenze di equilibrio faunistico e di salvaguardia delle colture agricole. 3 Il caposquadra dovrà annotare tutti i partecipanti sul modulo 1/A ed imbucarlo nell apposita cassetta predisposta dall A.T.C., entro l ora successiva a quella indicata sul tesserino Regionale (calendario venatorio Regionale) per gli opportuni controlli del personale di vigilanza. 4 nel caso la squadra intenda cacciare all interno di una o più ACS, Aree di Caccia Specifica, lo svolgimento della battuta dovrà essere comunicato preventivamente dal caposquadra per iscritto mediante l apposito modulo previsto. Tale modulo dovrà pervenire alla segreteria dell ATC CN5 anche a mezzo fax entro le ore 12.00 di ogni martedì per le battute di caccia del mercoledì, e entro le ore 12.00 di ogni venerdì per le battute del sabato e della domenica. Su tale modulo dovranno essere indicati anche gli eventuali cacciatori invitati. 5 nella fase di ricerca delle tracce è consentito l ingresso nelle ACS solo a cacciatori con il fucile nel fodero. Nel caso venga effettivamente iniziata la battuta il caposquadra deve comunicare la presenza della squadra al personale di vigilanza dell ATC tramite SMS al numero 335-1244792. 6 A garanzia dell incolumità e della sicurezza dei partecipanti, tutti i cacciatori sono obbligati ad indossare per l intera durata della battuta gilet o bande di colore arancione ben visibili sui lati dorsale e ventrale. 7 Ciascuna squadra è tenuta a segnalare con appositi cartelli, posti anche su mezzi mobili, l area, intesa come porzione di territorio, in cui si sta effettivamente svolgendo la battuta. E vietato delimitare in modo fittizio aree in cui non si sta svolgendo effettivamente la battuta solo per impedire l accesso ad altri cacciatori o ad altre squadre. Tale comportamento sarà sanzionato come da art. 9 del presente regolamento. 3

8 Poiché nella stessa area opereranno più squadre, ciascuna di loro all inizio della giornata dovrà posizionarsi in modo da indicare, anche con le segnalazioni di cui al comma precedente, il territorio su cui effettivamente si svolgerà la battuta, in modo da non intralciarsi reciprocamente. 9 Due squadre operanti sulla medesima area possono concordare modalità di caccia comuni, fermo restando gli adempimenti obbligatori per ciascun capo squadra. 10 Oltre ai cacciatori iscritti nella squadra, possono partecipare alle battute fino ad un massimo di 5 cacciatori ospiti purché siano regolarmente ammessi all esercizio venatorio nell ATC CN5. Tali cacciatori dovranno essere indicati sul modulo 1/A. Ciascuno di essi non potrà iscriversi in più squadre contemporaneamente ed esercitare tale caccia per più di 10 giornate a stagione venatoria. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di consistenza effettiva per lo svolgimento della cacciata. 11 il cacciatore ospite nel caso sia socio dell ATC CN5 deve corrispondere all ATC una quota economica di partecipazione pari a 5,00 per giornata di caccia al cinghiale. Il versamento della quota economica dovrà essere eseguito in forma cumulativa tramite bonifico bancario dal caposquadra a conclusione della stagione venatoria entro i termini previsti dal Comitato di Gestione. Le modalità per l autorizzazione dei cacciatori ospiti non soci che sono chiamati cacciatori temporanei sono stabilite nello specifico regolamento allegato. Ad esclusione delle modalità di ammissione, il cacciatore temporaneo è tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare. - CACCIA IN FORMA INDIVIDUALE 1 - L A.T.C. stabilisce il periodo e le giornate per lo svolgimento della caccia al cinghiale in modo individuale in relazione alle esigenze di equilibrio faunistico e di salvaguardia delle colture agricole. 2 per la presente stagione la caccia al cinghiale in forma individuale è consentita nelle sole giornate di mercoledì e domenica. 3 in tutte le giornate di caccia autorizzate il cacciatore singolo può esercitare la caccia al cinghiale su tutto il territorio dell ATC CN5, salvo che nell area interessata da una battuta in atto da parte di una squadra. 4 il cacciatore è obbligato a comunicare la propria presenza imbucando nelle cassette all uopo predisposte, prima dell uscita di caccia o nel corso della giornata precedente, l apposito tagliando di uscita venatoria debitamente compilato in ogni sua parte. Il ritiro dei tagliandi viene effettuato nel corso della giornata di caccia dagli agenti di vigilanza nominativamente autorizzati. L ubicazione delle cassette è resa nota a tutti i Soci partecipanti al prelievo. 5 nelle giornate dedicate alla caccia al cinghiale il cacciatore singolo non può abbattere nessuna altra specie ad eccezione del cinghiale ed è autorizzato a detenere esclusivamente munizioni a palla unica, e a indossare per motivi di incolumità e di sicurezza per l intera durata della giornata gilet o bande di colore arancione ben visibili sui lati dorsale e ventrale. 6 il cacciatore ha l obbligo di contrassegnare il capo, non appena abbattuto, con l apposizione di marca auricolare o fascetta metallica forniti dalla Regione Piemonte 7 il cacciatore singolo deve altresì segnalare per ogni giornata dedita alla caccia al cinghiale il risultato della cacciata indicando su specifico modulo predisposto dall ATC gli eventuali capi abbattuti 8 deve inoltre compilare un registro di caccia dove annotare i dati biometrici dei capi abbattuti, da consegnarsi all ATC entro dieci giorni dalla fine della stagione venatoria 9 il cacciatore singolo non può accedere alle aree di caccia specifica (ACS) ART. 7 VERIFICHE IN ITINERE ED INTERVENTI STRAORDINARI 1 Anche sulla base dei dati raccolti negli anni precedenti, dovranno essere regolarmente monitorati da un lato la quantità degli abbattimenti da parte di ciascuna squadra, dall altro l andamento delle denuncie di danni da cinghiale. 2 Questi dati dovranno essere elaborati tenendo conto delle necessarie variabili. 3 Nel caso non si verifichi una riduzione della quantità di danni rispetto alla precedente stagione, il Comitato di gestione, avvalendosi anche dell opera della Commissione di cui al successivo art. 8, dovrà attivare interventi ed introdurre correttivi, anche attraverso modifiche al presente regolamento. 4 - Sarà verificata la partecipazione alle battute dei singoli componenti delle squadre e i cacciatori che non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza, perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra. 5 - Nel caso in cui gli stanziamenti della Regione Piemonte non siano sufficienti a coprire le spese di rimborso dei danni alle colture provocati dai cinghiali, la quota eccedente sarà addebitata ai cacciatori, di cui all articolo 4, proporzionalmente ai danni verificatisi nelle macro-aree in cui operano. Ulteriori maggiori definizioni di dettaglio saranno verificate e determinate con accordo tra le squadre di ciascuna macro-area e il Comitato di Gestione dell ATC. 4

ART. 8 COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE: COSTITUZIONE E COMPITI 1 - L A.T.C. nomina una commissione specifica, che deve essere rappresentativa delle diverse componenti che costituiscono il Comitato di Gestione (Associazioni Venatorie, Associazioni sindacali Agricole, Associazioni Ambientaliste ed Enti Locali). 2 La Commissione ha il compito di curare e verificare la realizzazione delle verifiche di cui al precedente Art. 7 e programmare, se necessari, interventi di contenimento del numero di cinghiali ai fini della prevenzione dei danni alle colture agricole. 3 nell ambito delle attività della commissione è prevista la valutazione delle seguenti operazioni foraggiamento dissuasivo prevedendo i periodi, le tecniche e le località di somministrazione; coltivazioni dissuasive con raccolto a perdere indicandone le località di ubicazione in accordo con il tecnico faunistico; operazioni di contenimento della specie con ausilio di battute in bianco e battute tradizionali; ogni altro intervento ritenuto utile al fine della prevenzione dei danni; 4 la squadra è tenuta a collaborare negli interventi di cui sopra. Nel caso di rifiuto di collaborazione l ATC CN5 si riserva la facoltà di sospendere la squadra, a seconda della situazione creatasi per determinate giornate di caccia o per l intera stagione venatoria ART. 9 DIVIETI APPLICABILI Fermi restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e della Legge Regionale 70/96, è vietato: a) detenere ed usare munizione spezzata per tutta la giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, b) abbattere, per tutta la giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale, c) esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto e/o senza il numero minimo di consistenza effettiva dei cacciatori, d) esercitare la caccia al cinghiale in un area diversa da quella assegnata (art. 3 e successivi del presente regolamento), e) esercitare un altro tipo di caccia nello stesso giorno in cui si è stati iscritti come partecipante alla squadra in cacciata, f) abbandonare la squadra durante la battuta, salvo giustificati motivi di salute o personali. Il caposquadra informa i cacciatori appartenenti alla squadra, gli invitati e i cacciatori occasionali delle norme per cacciare in sicurezza. Ogni cacciatore rimane responsabile delle proprie azioni di caccia. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall art. 53, comma 1, lett. qq della legge regionale 70/96 ( 102,00). Il presidente Carlo Rocca 5