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Prot. n. 8688-8689 - 8690/2017 Anno scolastico 2017-2018 Como, lì 18.09.2017 Comunicazioni n. 37/38/39 Ai Genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale Alle Studentesse e agli Studenti Ai Docenti Alla Commissione elettorale Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi Al personale ATA A tutti i portatori di interesse All Albo Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it OGGETTO: Vademecum. Elezioni dei rappresentanti degli Alunni, dei Genitori, dei Docenti e del Personale ATA nei Consigli di Classe, Consiglio d Istituto e Consulta Provinciale - 27 ottobre 2017 INTRODUZIONE Il presente vademecum intende semplicemente chiarire le procedure e le modalità di partecipazione alla vita della comunità scolastica da parte di ogni componente: docenti, personale ATA, studenti, genitori. RIFERIMENTI NORMATIVI Ordinanza Ministeriale n. 215 del 1991; n. 267 del 1995; n. 293 del 1996, n. 277 del 1998; Circolare Ministeriale n. 523 del 1997 e n. 71 del 2008. Pag. 1 di 12

NORME PER LE VOTAZIONI Il Dirigente scolastico indice le Elezioni e convoca la Commissione Elettorale, entro il 45 giorno precedente le votazioni. LA COMMISSIONE ELETTORALE La Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri: due tra i docenti di ruolo o non di ruolo in servizio nell istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo o non di ruolo sempre in servizio nell istituto, un genitore, uno studente. La Commissione Elettorale redige ed aggiorna l elenco degli elettori, fornisce le schede elettorali, vigila sulla correttezza delle procedure elettorali, riceve i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio, trasmette i risultati complessivi dell attività elettorale al Dirigente Scolastico, valuta i ricorsi eventuali contro gli esiti delle votazioni. Deve essere costituita entro il 40 giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della prima assemblea elettorale; dura in carica tre anni; delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente; si avvale della segreteria per lo svolgimento delle sue funzioni; i suoi membri non possono candidarsi alle elezioni. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DI DOCENTI E PERSONALE ATA PER IL CONSIGLIO D ISTITUTO Possono essere elettori tutti i docenti e il personale ATA a tempo indeterminato o a tempo determinato (con incarico fino al termine del periodo di lezioni). I docenti in servizio su più sedi possono votare in tutte le istituzioni in cui risultano in servizio. Pag. 2 di 12

Possono essere eletti solo i docenti e il personale ATA titolari e in servizio alla data di indizione delle elezioni. Non possono pertanto candidarsi i docenti con assegnazione provvisoria o in utilizzo. Docenti e personale ATA sospesi dal servizio per motivi disciplinari o penali o sospesi in via cautelativa in attesa di processo non possono esercitare né l elettorato attivo né quello passivo ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO DI ALUNNI PER CONSIGLI DI CLASSE, CONSIGLIO D ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE, DI GENITORI PER CONSIGLI DI CLASSE E CONSIGLIO D ISTITUTO Possono essere elettori ed eletti tutti gli studenti. Possono essere elettori ed eletti tutti i genitori (o coloro che esercitano la potestà sul minore) anche di figli maggiorenni. In caso di perdita della potestà l elettorato attivo e passivo non è più un diritto. Per il Consiglio d Istituto: genitori di più studenti iscritti nel medesimo istituto votano una sola volta; elettori appartenenti a più componenti (docenti e genitori o personale ATA e genitori) esercitano l elettorato attivo/passivo per tutte le categorie. In caso di elezione in più componenti, il candidato eletto deve optare per una sola delle rappresentanze e in caso di mancato opzione entro 5 giorni, risulterà eletto per la sola componente genitori. Un genitore di alunni di diversi Istituti può essere eletto nei diversi Consigli d Istituto. Pag. 3 di 12

ELENCHI DEGLI ELETTORI Entro il 35 giorno antecedente la data delle elezioni la Commissione aggiorna gli elenchi degli elettori suddividendoli in base alle assemblee elettorali. Entro il 30 giorno antecedente le votazioni, gli elenchi sono depositati presso la segreteria e messi a disposizione del pubblico: la segreteria deve dare avviso dell avvenuta esposizione all albo dei suddetti elenchi. La Commissione può essere convocata per l aggiornamento degli elenchi fino al secondo giorno precedente le elezioni. Qualsiasi ricorso può essere presentato, debitamente motivato, entro 5 giorni dalla data di affissione all albo. La Commissione deve pronunciarsi entro 5 giorni e aggiornare ulteriormente gli elenchi. ELEZIONI DELLE COMPONENTI ALUNNI E GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE L assemblea di classe degli alunni viene convocata almeno 8 giorni prima del giorno fissato, con all ordine del giorno: problemi e/o proposte; candidature per i rappresentanti di classe. Al termine dell'assemblea si procede alla formazione del seggio elettorale, costituito da un Presidente e da due scrutatori nominati dalla stessa assemblea. Prima della votazione uno scrutatore deve vidimare tutte le schede. Ogni seggio ha in dotazione una busta contenente un elenco, dove ogni elettore appone la firma prima di ritirare la scheda elettorale, e una tabella, che gli scrutatori utilizzano per verbalizzare i voti al momento dello scrutinio. Due sono i rappresentanti da eleggere: ogni alunno può indicare una sola preferenza, scrivendo sulla scheda cognome e nome del candidato scelto. Al termine della votazione i componenti del seggio procedono allo scrutinio: il Presidente apre ogni Pag. 4 di 12

scheda e legge a voce alta il nome votato. Uno scrutatore prende nota del voto sulla tabella apposita: nelle caselle predisposte accanto al nome del candidato, segna una linea diagonale. Nel caso le preferenze per un candidato risultino più numerose delle caselle, lo scrutatore appone un ulteriore diagonale in senso inverso (la croce si leggerà quindi come due preferenze). I due studenti eletti sono i due che ottengono il maggior numero di voti: in caso di più candidati con ugual numero di voti, si procede al sorteggio ai fini della proclamazione. Al termine delle operazioni di scrutinio i componenti di ogni seggio consegnano tutto il materiale utilizzato alla Commissione Elettorale. In particolare il Presidente deve curare che le schede votate vengano riposte nella busta e riconsegnate alla Commissione Elettorale unitamente ai verbali (che invece vanno consegnati fuori dalla busta). Per le elezioni della componente genitori nei consigli di classe si seguono le stesso modalità già indicate per gli studenti. CONSIGLIO D ISTITUTO O DI ISTITUZIONE E l organo di governo della scuola ed è composto dai rappresentanti eletti tra le sue componenti: genitori, docenti, personale ATA e studenti. Sue funzioni sono: organizzazione finanziaria dell Istituto; approvazione del regolamento dell Istituto; acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; acquisto dei materiali di consumo; adozione del Piano dell Offerta Formativa; definizione del calendario scolastico; formulazione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; promozione di contatti con altre scuole o istituti; partecipazione ad attività culturali, sportive e Pag. 5 di 12

ricreative di particolare interesse educativo; elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento; ratifica dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e di altre attività scolastiche alle condizioni ambientali; formulazione di criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi e per l uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. Negli Istituti aventi più di 500 alunni, come il nostro, il Consiglio dell Istituzione è costituito da 19 componenti così distribuiti: 8 rappresentati dei docenti; 4 rappresentanti dei genitori; 2 rappresentanti del personale ATA; 4 rappresentanti degli alunni; il Dirigente Scolastico. Il Presidente è scelto tra i membri della componente genitori; il verbalizzatore può variare di seduta in seduta. Il Consiglio d Istituto resta in carica per tre anni, con la sola componente studentesca viene essere rinnovata ogni anno; al termine del mandato, resta in carica per l ordinaria amministrazione e per gli atti improrogabili, fino all insediamento del nuovo consiglio che deve avvenire entro 60 giorni. Se un membro cessa di appartenere alla componente di cui è rappresentante, decade dalla carica: in particolare, i genitori degli studenti decadono dal 31 agosto successivo al conseguimento del diploma da parte dei figli o dalla data di perdita del titolo di studente dei figli per cause non dipendenti il conseguimento del titolo di studio; essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola. Perché una seduta del Consiglio dell Istituzione sia valida occorre la presenza di almeno la metà più uno del numero dei componenti. Per la surroga, il Dirigente Scolastico nomina coloro che risultano primi fra i non eletti. Se tale surroga è impossibile o mancano rappresentanti dei genitori si procede ad elezioni suppletive immediate entro 60 giorni dall inizio dell anno scolastico successivo alla data in cui si è accertata l impossibilità della surroga. Tali votazioni seguono le disposizioni delle elezioni ordinarie. Pag. 6 di 12

Presentazione delle liste dei candidati a rappresentanti delle diverse componenti scolastiche Le liste vanno presentate dalle ore 09.00 del 20 giorno fino alle ore 12.00 del 15 giorno antecedente la data delle elezioni. Nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38 giorno e non oltre le ore 12 del 28 giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Per la presentazione delle liste è necessario rivolgersi alla segreteria degli studenti che predispone appositi moduli recanti: l elenco in ordine progressivo (in cifre arabe) dei candidati con nome, cognome, luogo e data di nascita; l accettazione della candidatura da parte dei candidati con firma autenticata (ogni candidato firma il modulo davanti al personale o indica sul modulo compilato gli estremi del documento di identità valido); l elenco dei sostenitori (presentatori) della lista (anche in questo caso la firma del sostenitore deve essere autenticata). La lista che contiene l elenco dei candidati e dei relativi sostenitori deve riportare anche un motto identificativo della stessa: tale motto deve essere rispettoso e non offensivo del buon gusto e dell altrui opinione. Ogni lista viene numerata in cifre romane, secondo l ordine di consegna della stessa presso la Segreteria della Commissione Elettorale e il numero dei suoi candidati non deve superare il doppio del numero previsto per la rappresentanza in Consiglio di quella componente. Pertanto, essendo 8 i rappresentanti della componente Docenti, una lista di candidati per i docenti ne può contenere al massimo 16; essendo 4 i rappresentanti previsti per gli Studenti o per i Genitori, i candidati di ogni lista possono essere al massimo 8; allo stesso modo ogni lista di candidati per rappresentanti del personale ATA deve contenere al massimo 4 candidati (chiaramente ogni lista può contenere anche un solo candidato). Non è consentita la rinuncia alla candidatura già stabilita prima delle votazioni; si può invece rinunciare alla nomina dopo la proclamazione degli eletti. Pag. 7 di 12

I presentatori della lista non possono essere candidati presso altre liste né possono sostenere altre liste concorrenti. In un istituto con più di 100 elettori a componente, il numero di presentatori della lista deve essere almeno 20. Quindi per il nostro istituto 20 devono essere i presentatori per le liste di Studenti, Genitori e Docenti; almeno 3 per il personale ATA (1/10 degli elettori in quanto il loro numero non è superiore a 100). La lista deve essere portata personalmente da uno dei presentatori (il primo firmatario) alla segreteria alunni nelle date prefissate. Il primo firmatario tra i presentatori di lista (nell apposita sezione dell ultima parte del modulo) indica infine i nominativi di un rappresentante di lista. I rappresentanti di lista assistono alle operazioni dei seggi, soprattutto allo scrutinio dei voti, e non possono pertanto candidarsi od essere presentatori di altre liste. La Commissione verifica la regolarità delle liste. In caso di contestazioni, per la presentazione di un ricorso alla Commissione, si hanno 5 giorni di tempo. Entro 10 giorni dalla data delle elezioni si possono richiedere al Dirigente gli spazi per la presentazione dei candidati. La propaganda elettorale, corretta e rispettosa del dibattito democratico e della legalità, può essere effettuata, senza interferire con l attività didattica, all ingresso della Scuola e nelle bacheche di categoria, tra il 18 ed il 2 giorno antecedente le votazioni. Gli elettori delle diverse componenti possono tenere riunioni negli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente, fuori dall'orario di servizio e di lezione. Come si vota a) Per ogni sede di istituto deve essere costituito almeno un seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario), che sono scelti tra gli elettori che fanno parte delle categorie da rappresentare. I candidati non possono far Pag. 8 di 12

parte del seggio, ma possono nominare un rappresentante di lista che controlli le operazioni dei seggi. Tale nomina deve essere fatta dal primo firmatario della lista presso la Commissione elettorale. I seggi vengono nominati dal Dirigente scolastico su designazione della Commissione elettorale entro il 5 giorno precedente le elezioni. b) In occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio d istituzione si vota in base ad un calendario regionale dalle 8.00 alle 12.00 di domenica e dalle 8.00 alle 13.30 di lunedì. Gli elettori si devono recare al seggio muniti di documento e votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi. Il riconoscimento dell elettore può essere fatto anche senza esibizione del documento da parte di uno dei membri del seggio o di un elettore già riconosciuto presente al seggio. c) Prima di ricevere la scheda l elettore firma accanto al proprio nome e cognome nella lista degli elettori. Il voto viene espresso apponendo un segno sulla lista prescelta (si vota una sola lista!). Nel caso si voglia esprimere una preferenza (2 sono al massimo le preferenze esprimibili per la componente Genitori, Alunni e Docenti; 1, invece, per il personale ATA) è necessario apporre un segno a fianco del nominativo del candidato o dei candidati prescelti. Gli eventuali voti devono essere coerenti, cioè destinati a candidati di una sola lista. Criteri per il conteggio dei voti Come già detto, il voto corretto è quello coerente, cioè quello per candidati della lista votata. Nel caso l elettore abbia espresso preferenze per candidati di una lista diversa da quella prescelta, vale il voto alla lista ma non le preferenze ai candidati. Se l elettore ha votato un candidato ma non la lista di appartenenza, il voto espresso vale tanto per il candidato quanto per la lista relativa. Pag. 9 di 12

Se le preferenze sono superiori al numero massimo consentito si procede a riduzione delle stesse annullando le eccedenti in ordine di comparizione. Sono ammesse schede con il solo voto di lista. In generale, il Presidente di seggio, consultati i componenti del seggio, deve cercare di interpretare la volontà dell elettore, annullando solo quelle schede in cui l intento dell elettore è chiaramente confuso o contraddittorio e cioè in presenza di voti a più liste o quando la scheda è invalidata da scritte o segni ingiuriosi o scherzosi o tali da rendere riconoscibile l elettore stesso. Scrutinio e attribuzione seggi Ogni seggio esegue lo spoglio delle schede prendendo nota sull apposito verbale dei voti per ogni lista e delle eventuali preferenze. I verbali vengono raccolti dal seggio N. 1 che si occuperà dell attribuzione dei posti. Si assegnano ad ogni lista tanti seggi (posti) quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Cioè, il numero di voti ottenuto da ciascuna lista viene diviso progressivamente per 1, 2.. fino al numero massimo di posti da attribuire (8 per i Docenti, 4 rispettivamente per Genitori e Studenti e 2 per il personale ATA). I quozienti più alti, pari al numero dei posti da attribuire, stabiliscono quanti posti spettano a ciascuna lista. Una lista ha tanti rappresentanti quanti quozienti le appartengono (Metodo d Hondt). Ecco una tabella esemplificativa POSTI LISTA I LISTA II LISTA III LISTA IV 1 80 470 250 180 2 40 235 125 90 3 26 156 83 60 4 20 117 62 45 Pag. 10 di 12

I quozienti dei vincitori sono: 470 (Lista II), 250 (Lista III), 235 (Lista II) e 180 (Lista IV) Quindi i seggi attribuiti alle liste sono: 1 posto Lista II (470), 2 posto Lista III (250), 3 posto Lista II (235) e 4 posto Lista IV (180). All interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenze. In caso di parità di voti, ai fini della proclamazione, si procederà secondo l ordine di collocazione nella lista. Identico criterio si adotta nel caso in cui i candidati non abbiamo ricevuto alcun voto di preferenza. ELEZIONI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE. La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo provinciale di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Sua funzione è creare occasioni di coinvolgimento, confronto, condivisione, informazione e riflessione tra i diversi istituti scolastici, enti locali e istituzioni, ideando e realizzando progetti di sviluppo e promozione culturali e sociali. I rappresentanti sono due con mandato biennale. La presentazione delle liste avviene con le stesse modalità di quella per il Consiglio d Istituto: in particolare, ogni lista presentata alla Commissione Elettorale, potrà comprendere fino al doppio del numero di rappresentanti eleggibili (quindi da 1 a 4 essendo due i rappresentanti definitivi da eleggere); saranno inoltre necessari almeno 20 sostenitori tra cui un firmatario che presenti la lista alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9 del 20 giorno e non oltre le ore 12 del 15 giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Pag. 11 di 12

Nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38 giorno e non oltre le ore 12 del 28 giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La propaganda, pacifica e serena, non deve interferire con l attività scolastica e deve essere effettuata tra il 18 e il 2 giorni antecedenti le votazioni. Si convoca l assemblea (di solito contestualmente a quella per il Consiglio d Istituto) con all ordine del giorno presentazione e discussione dei programmi delle liste. Immediatamente dopo la conclusione dell'assemblea si procederà alla formazione dei seggi elettorali. Per la Consulta il voto di lista viene espresso mediante una croce sul numero romano della lista che si intende votare (si vota una sola lista!) indicando poi al suo interno coerentemente - una sola preferenza. E importante che il Presidente e gli scrutatori rammentino agli elettori che si deve votare una e una sola lista e solo una preferenza all interno di essa. Pag. 12 di 12