Regolamento Comunale per le attività commerciali e di servizi nel sito archeologico della Villa Romana del Casale

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Regolamento Comunale per le attività commerciali e di servizi nel sito archeologico della Villa Romana del Casale Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24/05/2019 1

Art. 1 PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e di servizi esercitate nel sito archeologico della Villa Romana del Casale patrimonio dell UNESCO ed integra il Regolamento comunale per la locazione e la concessione dei manufatti, gestiti dal Comune in forza di protocolli d intesa stipulati con gli Enti proprietari nell anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 2013. Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO L oggetto del presente regolamento è costituito dalle norme che regolano l utilizzo e la gestione dei manufatti ad uso commerciale e dell area ove detti manufatti insistono ed ogni altro tipo di attività commerciale e servizio. Art. 3 NORME DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Gli operatori commerciali titolari di attività e i titolari di servizi devono improntare il loro comportamento a principi di correttezza e lealtà, sia nei confronti degli altri imprenditori, sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni proprietarie che dei gestori dell area. 2

Eventuali comportamenti violenti, provocatori nei confronti dei turisti, avventori ed altri operatori commerciali saranno oggetto di diffida e, in caso di reiterazione, di revoca della concessione, fermo restando le responsabilità penali e civili. Essi dovranno tenere un comportamento decoroso e professionale nei confronti degli avventori e del personale incaricato della vigilanza e del controllo. Gli operatori commerciali hanno l obbligo di mantenere un rapporto cordiale con i visitatori, al fine di salvaguardare l immagine della Città, consapevoli di esercitare la propria attività in un sito UNESCO patrimonio dell umanità. I commercianti sono sottoposti all osservanza delle norme regolanti il commercio su aree pubbliche in Sicilia, alle norme civili in materia di locazione, nonché ai principi e alle norme che disciplinano le aree di interesse artistico ed archeologico. A tal fine, i locatari dei manufatti sono tenuti a: a) Versare con regolarità il canone di locazione, con cadenza mensile e non oltre il giorno 5 del mese successivo; b) Presentare annualmente il contratto di assicurazione del manufatto, entro il 31 gennaio; c) Conservare il manufatto in perfetto stato d uso e condizioni igieniche ottimali, curandone la manutenzione ordinaria; d) Segnalare, per iscritto, agli uffici competenti, eventuali danni al manufatto e relativi interventi di rispristino che dovranno essere, preventivamente, autorizzati dall Ufficio Tecnico Comunale. e) Mantenere il manufatto in condizioni di igiene e decoro in armonia con il contesto paesaggistico ed archeologico del sito ; 3

f) Osservare tutte le limitazioni e le disposizioni che verranno, di volta in volta, impartite dagli organi di vigilanza e/o dagli Enti proprietari e dal Comune. Art. 4 DIVIETI E SANZIONI E fatto obbligo agli operatori, assegnatari e conduttori dei manufatti, e ai titolari di attività di servizi il rispetto dei seguenti divieti: 1. Divieto di apportare modifiche sia all interno che all esterno del manufatto, senza il preventivo assenso del Comune e degli enti proprietari; 2. Divieto di esporre merce fuori dal manufatto e sulle pareti esterne; 3. Divieto di posa di sistemi finalizzati alla modifica del percorso pedonale e veicolare dei visitatori. 4. Divieto di collocazione di sedie, tavoli, ombrelloni, tende ed altro fuori dal manufatto, salvo eventuali iniziative dell Ente. 5. Divieto assoluto di esercitare il commercio in forma ambulante su tutta la zona sottoposta a vincolo archeologico. 6. Divieto di approccio persuasivo di orientamento e richiamo dei visitatori con mezzi e stratagemmi finalizzati a favorire la propria attività. 7. Divieto di noleggio di audioguide e supporti multimediali di qualunque genere, se non preventivamente autorizzati. 4

Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Direttiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 11 Ottobre 2012, é vietato l esercizio, nell intero sito archeologico, di qualsiasi attività commerciale e di servizi, sia in sede fissa che su aree pubbliche, in forma stabile e/o itinerante, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale. La violazione di quanto stabilito nel presente comma comporta l irrogazione della sanzione di cui all art. 20 comma 1 L.R. 1 marzo 1995 n. 18 e ss.mm.ii. Per le ulteriori violazioni ai divieti imposti col presente regolamento verranno applicate le sanzioni previste dalla L.R. 1 marzo 1995 n. 18 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore. La reiterazione di almeno tre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento e l inosservanza delle norme di comportamento, contestate nell arco di un biennio dalla contestazione, comporterà l avvio delle procedure per la revoca del manufatto. Art. 5 SERVIZIO GUIDE TURISTICHE OBBLIGI E DIVIETI E fatto assoluto divieto alle guide turistiche di promuovere e/o esercitare l attività nell intera area del parcheggio ed in aree non previste che non siano info-point o altri punti di informazione espressamente autorizzati dal Comune, pena la segnalazione per la revoca dell autorizzazione all ente competente. 5

E fatto, altresì, divieto di approccio persuasivo e condizionante al fine di indirizzare i visitatori in appositi manufatti. Ciò al fine di lasciare libero il turista di effettuare acquisti ove ritiene opportuno. Art. 6 NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme civili/commerciali e amministrative che regolano la materia, oltre che al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 10/03/2004 ed il regolamento per la locazione e la concessione dei manufatti, approvato con deliberazione n. 17 del 2013, nonché al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio ed alla Direttiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 11 Ottobre 2012. Art. 7 FORO COMPETENTE Il Foro competente per eventuali controversie derivanti dalla violazione del presente regolamento è il Foro di Enna. 6