PROVINCIA DI VICENZA. L'anno millenovecentonovantotto, il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO nella sala delle adunanze.



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Prot. n. 12176 Data 22.06.1998 C O M U N E D I T H I E N E PROVINCIA DI VICENZA ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE Convocazione: I^ - Seduta: pubblica N. 0065 Del: 18.06.1998 OGGETTO ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERI- COLOSI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COMUNITARIA N. 128 DEL 24.04.1998. L'anno millenovecentonovantotto, il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO nella sala delle adunanze. Convocato dal Presidente, mediante lettera d'invito nr. 11433 in data 11.06.1998, notificata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Presidente dr. Angelo Rossi e l'assistenza del Segretario Generale Pietro Campesato. Fatto l'appello: 1. SCHNECK Attilio (Sindaco) 2. ANDRETTA Gaetano 12. ROSSI Angelo 3. BALASSO Romolo 13. SASSANIDI Terry P. 4. BASSAN Antonio 14. SIGNORINI Giovanni 5. CASAROTTO Antonio 15. TESSARI Giovanni 6. DALLA STELLA Gian Nicola 16. THIELLA Aldo 7. FIORIN Enrico 17. VITAGLIANI Vincenzo 8. GRENDENE Giuliano 18. ZANCAN Giuseppe 9. MAINO Carlo 19. ZANELLA Antonio 10. PEGORARO Lelio 20. ZORDAN Antonio 11. PENZO Maura 21. ZUCCOLO Giuseppe risultano assenti i conss. Balasso R., Grendene G. (g), Penzo M. e Zancan G. Assessori presenti: Presenti n. 17 - Assenti n. 4 1. Amatori Antonello 3. Dalle Carbonare Alberto 2. Corrà Renato 4. Derugna Carlo 3. Busetti Maria 5. Zerbo Massimo Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i sigg.ri Casarotto, Signorini e Sassanidi, invita il Consiglio ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

O G G E T T O: ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERI- COLOSI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COMUNITARIA N. 128 DEL 24.04.1998. Relaziona l'assessore Derugna: Il decreto legislativo 5.2.1997 n 22 ("Ronchi") distingue i rifiuti in due categorie: a) rifiuti urbani (es.: rifiuti domestici, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti vegetali provenienti da parchi e giardini, ecc...); b) rifiuti speciali (es.: rifiuti da attività agricole e agro industriali e, in genere, i rifiuti provenienti dalle attività produttive, senza distinguere se gli stessi fanno parte o meno del ciclo produttivo). Il d.lgs. "Ronchi" suddivide inoltre gli imballaggi (ovvero i prodotti adibiti a contenere determinate merci) nelle seguenti categorie: a) imballaggio primario: costituisce una unità di vendita per l'utente finale (es.: la scatola che contiene la pasta); b) imballaggio secondario: costituisce il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita (es.: il contenitore che contiene le singole scatole di pasta); c) imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita (es.: i fogli di nylon che tengono insieme i contenitori di cui sopra durante il trasporto). L'articolo 39 della Legge 22.2.1994, n. 146 (legge comunitaria) assimilava ex lege ai rifiuti urbani i rifiuti propri delle attività economiche compresi nell'elenco di cui alla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27.7.1984, punto 1.1.1. (es.: imballaggi in genere, contenitori vuoti, sacchi di carta e plastica, paglia, scarti di legno, moquettes, ecc...); L'abrogazione di tale articolo ad opera dell'art. 17 della legge n 128/1998, ha fatto venir meno l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili, con la conseguenza che anche i rifiuti provenienti dalle attività produttive non collegati con il ciclo produttivo (es.: i rifiuti delle mense e degli uffici) sono da considerarsi a tutti gli effetti speciali, secondo la distinzione di cui sopra. Detta tipologia di rifiuti, pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge comunitaria, non sarà più conferibile al servizio di raccolta e smaltimento esercitato dai Comuni in regime di privativa e le rispettive

superfici ove ha luogo l'attività produttiva non saranno più tassabili ai fini Tarsu. Va da sè che il d.lgs. "Ronchi" prevede espressamente la possiblità per i Comuni di procedere alla assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sulla base di criteri previamente stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 18 comma 2 del medesimo decreto. Questi criteri non sono ancora stati determinati, tuttavia, anche sulla scorta di una recente circolare del Ministero delle Finanze, è necessario procedere con provvedimento del Consiglio comunale alla assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani al fine di mantenere il servizio di raccolta e smaltimento nelle medesime condizioni attualmente vigenti ed evitare scompensi alle entrate derivanti dalla applicazione della tarsu. La Giunta comunale sottopone pertanto al Consiglio la presente proposta di deliberazione. Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la DISCUSSIONE. Alla stessa intervengono i conss: Zordan (Lega Nord - Liga Veneta) e Andretta (La nostra Thiene). Si omette la trascrizione degli interventi per effetto della norma transitoria IV^ dello Statuto Comunale. archivio registrazione: 45 Chiusa la discussione il Presidente pone in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, il provvedimento, che viene approvato all'unanimità. Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità. Visto l'esito delle votazioni il Presidente proclama approvata la seguente deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE Udita la relazione dell'assessore; Richiamato l'articolo 39 della Legge 22.2.1994, n. 146 (legge comunitaria) che dichiarava come rifiuti assimilati agli urbani,, i rifiuti propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al n. 1) punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale previsto dall'articolo 5 del DPR 915/82, e gli accessori per l'informatica (cartucce toner, nastri stampanti ecc.)

Preso atto che l'art. 17, comma terzo, della legge n. 128 del 24 aprile 1998 (legge comunitaria 1995-1997) ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 39 della citata legge 146 del 1994 facendo venir meno l'assimilazione legale dei rifiuti speciali assimilabili. Di conseguenza, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del D.L.vo Ronchi, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (es.: quelli prodotti dai locali adibiti a mensa, uffici, servizi, ecc..) sono da qualificarsi speciali ; Richiamato il D.L.gs. n. 22 del 5.2.97 ("Ronchi") e, in particolare, l'art. 7, comma terzo che definisce come speciali i rifiuti derivanti da attività agricole, produttive, commerciali e di servizio, e l'art. 21 che prevede la possibilità per i comuni di procedere all'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d); Vista la circolare n. 119/E del 7 maggio 1998 con la quale il Ministero delle finanze, tra l'altro, ha richiamato l'attenzione dei comuni alla facoltà di avvalersi del potere di assimilazione in applicazione del citato art. 21, lettera g) del dlvo 22/97; Vista la normativa vigente in materia; Visto il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione Consiliare nella seduta del giorno 12.06.1998; Visti i seguenti pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.1990 n 142: 1) del Responsabile del Servizio ing. Antonio Thiella in data 15.06.1998 sotto il profilo della regolarità tecnica : parere favorevole (f.to Antonio Thiella); 2) del Responsabile della Ragioneria dott.ssa Paola Marchiori in data 15.06.1998 sotto il profilo della regolarità contabile: parere favorevole (f.to Paola Marchiori); Con voti unanimi favorevoli; DELIBERA 1) Di dichiarare ad ogni effetto assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e di smaltimento, i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività elencate all'art. 7 comma 3, lettera a) (limitatamente a quelli derivanti da attività agro industriale), lettera c), d), e), f), h), del dlvo 22/97 compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui a quelli indicati al n. 1) punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale previsto dall'articolo 5 del DPR 915/82;

2) Di dichiarare assimilati agli urbani i rifiuti provenienti dalle attività individuate al punto precedente e definiti come accessori per l'informatica (cartucce di toner, nastri delle stampanti, ecc.). 3) Di non assimilare ai rifiuti urbani: a) i rifiuti derivanti dai cicli produttivi di beni delle attività indicate all'art. 7, comma 3, lettere a), c), d), del D.L.gs. 22/1997 e, in ragione della quantità prodotta, quelli derivanti dalle attività di cui alla lettera e), per superfici superiori a mq 5.000. b) i rifiuti provenienti da attività sanitarie di cui alla lettera h) prodotti negli ambulatori, nelle sale diagnostiche, nei laboratori di analisi e nei locali adibiti a sale operatorie e di rianimazione; 4) Di dare atto che gli imballaggi primari e secondari sono assimilati ai rifiuti urbani fino alla completa attuazione delle norme sugli imballaggi previste dal dlvo 22/97 - Titolo II -, in quanto il Comune ha attivato la raccolta differenziata della quale gli utenti hanno l'obbligo di servirsi. 5) Di dare atto che restano esclusi dalla assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) e all'art. 43, comma 2. 6) Di dare atto che gli operatori economici possono sottrarsi alla privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 7, del Dlvo 22/97, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento, relativamente alla parziale applicazione della tassa. 7) Di sottopporre il presente provvedimento a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33 della legge 127/1997. 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a voti unanimi favorevoli, data l'urgenza in relazione ai motivi esposti nel presente provvedimento. Fatto, confermato e sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE f.to Pietro Campesato IL PRESIDENTE f.to Angelo Rossi AR Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Thiene, 22.06.1998 IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA (Anna Rudella)