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COMUNE DI MONTU BECCARIA PROVINCIA DI PAVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 Registro Deliberazioni N Reg. Pubblicazioni Del 21.06.2012 OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2012. L anno duemiladodici addì ventuno del mese di giugno, alle ore 21,00 nella solita sede delle adunanze consiliari del comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all appello nominale: Presenti Sindaco : Quaroni Amedeo Fiocchi Oscar Delmonte Gianfranco Gazzi Enrico Lardini Mary Albina Sisti Maria Carla Vercesi Paolo Vercesi Enea Felice Vercesi Marco Atalla Gabriella Assenti Assegnati n. 10 Presenti n. Assenti === 10 In carica n. 10 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4.a del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta BELTRAME; Il Signor Quaroni Amedeo Pietro, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all ordine del giorno:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che il titolo III del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, di riordino della disciplina dei tributi locali, all art. 52 prevede l attribuzione ai Comuni ed alle Province di una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; - CHE con D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata, in via sperimentale, l istituzione dell imposta municipale propria dall anno 2012; - CHE il comma 5 dell art. 8 del D. Lgs 23 del 14.03.2011 attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote dell I.M.U. al Consiglio Comunale; PRESO ATTO della obbligatorietà di adottare il bilancio in pareggio finanziario; CONSIDERATO che per conseguire tale risultato è necessario determinare le aliquote dell Imposta Municipale Propria; VISTO l art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l aliquota di base dell imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; VISTO l art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l aliquota ridotta dell imposta per l abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; VISTO l art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l aliquota ridotta dell imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; VISTO l art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; VISTO l art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall ultimazione dei lavori; VISTO l art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 2

- dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di euro 400; - i comuni possono disporre l elevazione dell importo della detrazione, fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; VISTO l art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; VISTO che con decreto ministeriale 21.12.2011, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2011, è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2012 al 31 marzo 2012 e che successivamente con l art. 29 del D.L. 216 del 29.12.2011 in sede di conversione alla L. 14 del 24.02.2012 è stato ulteriormente prorogato il medesimo termine al 30 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2012; PRESO ATTO quindi della configurazione della nuova imposta e dei margini di manovra consentiti al Comune in tema di aliquote dalla citata normativa; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 01.06.2012con la quale viene proposta per l anno 2012 la determinazione delle seguenti aliquote IMU: Tipologia imponibile Abitazioni principali e relative pertinenze Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 Altri immobili Aliquota 5 per mille 2 per mille 8,5 per mille RITENUTO in particolare di determinare l aliquota per l abitazione principale e le sue pertinenze al 5 per mille e confermare la detrazione in 200,00 oltre a quella stabilita dal comma 10 del citato DL. 201/2011 (a ciascun soggetto passivo è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale). CONSIDERATO che gli enti locali sono chiamati ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di finanzia pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. VISTO l art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all annualità 2012; VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 3

VISTO l art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l IMU; VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, di approvazione del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; CON VOTI unanimi e favorevoli espressi palesemente per alzata di mano; DELIBERA 1) LA DETERMINAZIONE, per l anno 2012, delle seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Unica: Tipologia imponibile Abitazioni principali e relative pertinenze Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 Altri immobili Aliquota 5 per mille 2 per mille 8,5 per mille - Detrazioni per l abitazione principale e pertinenze di legge ossia 200,00 per l immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e 50,00 per ogni figlio entro il 26 anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) DI INCARICARE il responsabile di servizio di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al presente deliberato. Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE RAVVISATA l urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ; CON VOTI unanimi e favorevoli espressi palesemente per alzata di mano, espressi da n.10 consiglieri votanti; DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 4

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2012 OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2012 PARERE DI REGOLARITA TECNICA. Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame. Montù Beccaria, 15.06.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Carla PREVE 5

Letto e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to Amedeo Pietro QUARONI IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Roberta BELTRAME CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all Albo pretorio di questo Comune il giorno 27.06.2012 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Nello stesso giorno in cui è stato affisso all Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Montù Beccaria, li 27.06.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Roberta BELTRAME CERTIFICATO DI ESECUTIVITA è decorso il termine di cui al 3 comma dell art. 1 34 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 senza che siano stati sollevati rilievi; x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Li IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Roberta BELTRAME 6