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PROPOSTA Di legge n. 394/X Di Iniziativa dei consiglieri regionali G. Gallo, m.. Modifiche alla l. r. 14/84 (provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del Relatore: Michelangelo mirabello Il dirigente F.to avv. Giovanni fedele Il presidente f.to On. Michelangelo mirabello 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA La Legge Regionale 18 Giugno 1984, n. 14, concernente "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro", prevedeva, all art. 2, che la somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi di cui all art. 1 della medesima Legge regionale venisse ripartita tra le Sedi provinciali dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili e dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro, in rapporto al numero dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro residenti nelle rispettive province ed in base al programma di attività da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario. La Legge Regionale 7 Luglio 1988, n. l5, interveniva a stabilire- all art. 18- che le provvidenze di cui alla Legge Regionale 18 Giugno 1984, n. 14, fossero estese, con le stesse modalità in essa previste, alle Sedi provinciali dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, all'associazione Nazionale mutilati per causa di Servizio, all'associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra. Successivamente, con Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 2, si prescriveva che all'art. 18 co. 2 della Legge Regionale 7 Luglio 1988, n. l5, fossero aggiunte, in coda, le seguenti parole: "e dell'associazione dei grandi invalidi ciechi di guerra". Infine, la Legge Regionale 29 Novembre 1996, n. 33, all'art. l estende i benefici della Legge Regionale 14/84 alle cinque sedi provinciali calabresi dell'associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili e dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, mentre all'art. 2 prescrive che "la somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'art. l, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale tra le Sedi Provinciali dell'associazione Nazionale dei Mutilati e degli Invalidi Civili e dell'associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi del Lavoro, in rapporto al numero dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" e "in base al fenomeno della disabilità delle diverse categorie sul territorio provinciale". 2

Al riguardo, giova evidenziare che il termine "fenomeno della disabilità" implica indagini che, per ragioni di economia espositiva, si tralascia di trattare compiutamente, limitandosi ad evidenziare sinteticamente i fondamenti per l'individuazione dello stesso, quali, ad esempio, l'identificazione della persona disabile, le cause sanitarie della disabilità, l'individuazione dei bisogni personali e degli handicap, la vita individuale, le attività familiari e sociali, i fattori ambientali e sociali, la predisposizione di interventi sociali riparatori, le categorie della disabilità, i diritti per i disabili alla dignità, alla cultura, alle tendenze, prospettive e proposte in ambito regionale. Il termine "fenomeno della disabilità" comprende dunque indagini che non hanno nulla a che vedere con la ripartizione dei contributi dovuti, per leggi regionali, alle Associazioni di cui trattasi, tanto è vero che il preposto Settore Politiche Sociali della Regione Calabria è costretto ad osare ed usare una interpretazione molto forzata del cosiddetto "fenomeno della disabilità", per dedurne il significato adattabile al caso, consistente nel "criterio dell'incidenza, espressa in percentuale, del fenomeno della disabilità delle categorie di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza", giungendo, per via molto tortuosa, al concetto di rapporto del numero tra gli invalidi civili e quelli del lavoro, peraltro già previsto dallo stesso art. 2 della Legge Regionale 29 Dicembre 1996, n. 33, che non consente, tuttavia, assoluta equità nella ripartizione del contributo regionale perché non tiene conto - come invece si dovrebbe - dell'attività socio assistenziale da svolgere per il perseguimento dei fini istituzionali, in aderenza alla citata Legge Regionale 18 Giugno 1984, n. l4, prima di essere modificata, e del rapporto tra gli iscritti alle varie Sedi Provinciali dello stesso organismo associativo. Per completezza, giova evidenziare che il contributo in parola è diretto soprattutto alle c.d. Associazioni storiche, cioè dotate di personalità giuridica di diritto privato che tutelano, ex lege, gli invalidi delle rispettive categorie. Esse sono sottoposte ad un vincolo di scopo e di rappresentanza di tutti gli invalidi anche se non iscritti, avente la sua genesi ab externo, direttamente dalla legge, non potendo quindi discriminare o rivolgere la propria attività esclusivamente agli invalidi, che liberamente decidono di associarsi, essendo tenute, per legge, a fornire assistenza e tutela anche agli invalidi non iscritti. Per la detta motivazione, è necessario che la somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili beneficiarie, di cui agli artt. l 3

e 2 della precitata Legge Regionale 18 giugno 1984, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, venga ripartita tra le sedi provinciali delle stesse in rapporto sia al numero degli invalidi di cui hanno, per legge, la rappresentanza e la tutela, sia all'attività socio assistenziale da svolgere per il perseguimento dei fini istituzionali ed al numero degli invalidi iscritti alle diverse categorie di appartenenza sul territorio di pertinenza, in quanto anche indicativo del gradimento da parte dei disabili verso il proprio organismo associativo per l'attività efficace ed efficiente svolta in loro favore. Si deve evidenziare, altresì, che nel panorama della tutela assistenziale e previdenziale operano anche gli istituti di patronato, i quali, in virtù della Legge 152/200l esercitano il ruolo di assistenza e di tutela per il conseguimento, in Italia ed all'estero, delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale. Contrariamente alle Associazioni di categoria, tuttavia, i patronati, per l'attività di assistenza espletata, percepiscono - ai sensi dell'art. 13 della citata Legge un cospicuo finanziamento, da parte dello Stato, con la conseguenza che, ove una delle associazioni storiche, beneficiaria della presente Legge e successive modificazioni ed integrazioni, operasse sul territorio provinciale con un istituto di patronato, espressione diretta della stessa organizzazione associativa, verrebbe ad usufruire di una ingiustificata duplicazione di contributo per la medesima attività di assistenza. Le modifiche proposte vanno tutte in direzione di eliminare le anomalie segnalate e garantire, nel complesso, maggior equità ed efficacia della normativa. L'art. l incide sull'art. l della Legge Regionale 18 Giugno 1984, n. 14, come modificato dalla Legge Regionale 29 Novembre 1996, n. 33, per consentire all Amministrazione regionale di concedere alle cinque Sedi Provinciali calabresi dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili e dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali. L'art. 2 modifica il primo comma dell'art. 2 della Legge Regionale 18 Giugno 1984, n. 14, come novellato dalla Legge Regionale 29 Novembre 1996, n. 33, perché la somma, annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all'art. l della stessa Legge Regionale, venga ripartita, con provvedimento della Giunta Regionale, tra le cinque Sedi 4

provinciali calabresi dell'associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili e dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, in rapporto al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela; all attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali, ed in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza. L art. 3 stabilisce che le associazioni di categoria titolari di un patronato, ai sensi della legge 152/2001, emanazione diretta della propria organizzazione associativa ed operante nello stesso territorio provinciale in cui svolge l'attività di assistenza l'associazione, sono escluse dai benefici economici previsti dalla presente legge. A tale fine, ciascuna Sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, unitamente alla copia del rendiconto di cui al comma 2, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante che nella stessa provincia non operi anche con istituto di patronato, emanazione diretta della propria organizzazione associativa. L art. 4 disciplina la parte finanziaria, prescrivendo l'obbligo dell'invarianza finanziaria. L art. 5 regola l'entrata in vigore della legge. RELAZIONE FINANZIARIA L'attuazione del presente progetto di legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale o, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli già iscritti nel bilancio della Regione Calabria. Per come chiaramente risultante dalla analitica relazione illustrativa e dalla formulazione della norma, esso va semplicemente a specificare le modalità applicative di leggi previgenti, definendo ancor più nel dettaglio gli adempimenti amministrativo burocratici indispensabili per una sua corretta e più equa attuazione. 5

Quadro dì riepilogo analisi economica finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo-Mirabello-Romeo recante: "Modifiche alla legge regionale 14/1984" La tabella l è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna l va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento" Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A" annuale, P" Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. Tab. 1 Oneri finanziari: Articolo Descrizione spese Tipologia I o C Carattere Temporale A o P Importo - - - - - Criteri di quantificazione degli oneri finanziari Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare: - esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale. - stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari; - tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori; - mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili. 6

Tab. 2 - Copertura finanziaria: Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella l. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura Programma/Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale - - - - - Totale - - - - 7

Art. 1 1. L'art. l della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro) è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell ambito della Regione Calabria, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cinque sedi provinciali calabresi dell Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali". Art. 2 1. Il primo comma dell articolo 2 della l.r. 14/1984 è sostituito dal seguente: "1. La somma, annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all articolo l, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela, all attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali, e in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza". Art. 3 1. Dopo il comma 2, dell articolo 2, della l.r. 14/1984 è aggiunto il seguente: 2 bis. Le associazioni di categoria titolari di un patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), emanazione diretta della propria organizzazione associativa, operante nello stesso territorio provinciale in cui svolge l attività di assistenza 8

l'associazione, sono escluse dai benefici economici previsti dalla presente legge. A tale fine, ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, unitamente alla copia del rendiconto di cui al comma 2, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che nella medesima provincia essa non operi anche con istituto di patronato, emanazione diretta della propria organizzazione associativa. Art. 4 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente al capitolo UO 434110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Art. 5 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria. 9