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Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale TA n. 59 2 agosto 2013 ABSTRACT LA PROROGA DI FERRAGOSTO Come di consueto, gli adempimenti fiscali e i versamenti di imposte, premi e contributi, da effettuarsi a mezzo modello F24 nel periodo compreso tra il 1.8 ed il 20.8, possono essere posticipati, senza alcuna maggiorazione, al 20.8.2013. Sono esclusi dalla proroga i versamenti che prevedono l utilizzo del modello F23. LA PROROGA A REGIME Come noto l art. 3-quater, DL 16/2012, ha posto a regime, dunque senza che ogni anno necessiti uno specifico decreto, la c.d. Proroga di Ferragosto di cui all art. 37, c. 11-bis, DL 223/2006. Per effetto di tale disposizione gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, c. 4, D.Lgs. 241/1997, in scadenza nel periodo 1.8-20.8 di ogni anno, possono essere eseguiti entro il 20.8 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda i soli versamenti da effettuare con il mod. F24, restandone quindi esclusi quelli che prevedono l utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro, catastale, bollo). GLI ADEMPIMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA La proroga interessa gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra il 1.8 e il 20.8.2013. Tra questi rientra, ad esempio, la presentazione telematica della comunicazione dei dati concernenti le dichiarazioni d intento ricevute, per le quali sono state emesse fatture senza applicazione dell imposta che sono confluite nella liquidazione IVA del mese di luglio (soggetti mensili) o in quella dei mesi da aprile a giugno (soggetti trimestrali). A seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012, la presentazione della comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute non è più richiesta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera di intento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni senza addebito d imposta (si veda, da ultimo, la TA n. 22/2013). La proroga riguarda anche la presentazione telematica dei corrispettivi del mese di luglio, da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. PRESENTAZIONE MODELLI INTRASTAT In conseguenza delle modifiche apportate alla disciplina degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, è stata abrogata la disposizione che consentiva la presentazione degli elenchi relativi al mese di luglio entro il giorno 6.9. Di conseguenza i soggetti mensili sono tenuti a presentare gli elenchi INTRASTAT del mese di luglio entro i termini ordinari (giorno 25 del mese o del trimestre RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 7

successivo a quello di riferimento), che scadono in un momento successivo rispetto a quello contemplato dalla proroga. I soggetti tenuti alla presentazione dei modelli con cadenza mensile devono pertanto presentare gli elenchi INTRASTAT relativi al mese di luglio, entro il 26.8.2013 (il 25.8 cade di domenica). L art. 7, c. 2, lett. l), DL 70/2011 ha, infatti, stabilito che i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono il sabato o in un giorno festivo, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica, sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo. ADEMPIMENTO SCADENZA PROROGA Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. Invio telematico della comunicazione concernente le dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse fatture senza IVA, registrate nel mese di luglio (soggetti mensili) o nel secondo trimestre 2013 (soggetti trimestrali). Invio telematico degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riferiti al mese di luglio (soggetti mensili). 26.8.2013 === I VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA La Proroga di Ferragosto interessa anche il versamento delle imposte da dichiarazione dei contribuenti che, per effetto della proroga disposta dal DPCM 13.6.2013, eseguono il relativo versamento nel periodo 1-20.8 con la maggiorazione dello 0,40% (si veda la TA n. 46/2013). Si rammenta, infatti, che il DPCM 13.6.2013 ha previsto la proroga degli ordinari termini di versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2013 / IRAP 2013, entro il 8.7.2013 o dal 9.7 al 20.8.2013 con la maggiorazione dello 0,40%. Tale proroga riguarda: le persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) esercenti un attività per la quale è stato elaborato il relativo Studio di settore (compresi i c.d. contribuenti minimi ex art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011); i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) esercenti un attività per la quale è stato elaborato lo Studio di settore e tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento entro il 17.6.2013. Con CM n. 41/E/2007, l Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella proroga anche i contribuenti per i quali operano cause di esclusione o d inapplicabilità degli Studi di settore. Sono invece esclusi dalla proroga i soggetti che, avendo conseguito nel 2012 ricavi superiori a 5.164.569 ma non a 7.500.000, non applicano gli Studi di settore, pur essendo tenuti a compilare i relativi modelli. La proroga riguarda anche i titolari di redditi di partecipazione in società che esercitano attività per le quali è previsto lo Studio di settore (ossia, collaboratori di impresa familiare, soci di società di persone, soci di associazioni professionali, soci di società di capitali trasparenti). Con RM n. 173/E/2007, l Agenzia delle Entrate ha precisato che la proroga riguarda anche i soci di srl non trasparenti (soggette agli Studi di settore), iscritti alla Gestione IVS, pur con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 7

Con CM n. 23/E/2013 l Agenzia dell Entrate ha concesso, ai contribuenti che applicano gli studi e che, per effetto della nuova versione di GERICO, riscontrano un maggior adeguamento dei ricavi rispetto a quanto ottenuto con la precedente versione del software, la possibilità di posticipare il versamento delle maggiori imposte entro il 20.8.2013 senza applicazione della maggiorazione. Siccome questi contribuenti possono effettuare il versamento in scadenza il 8.7 entro il 7.8.2013, lo stesso è dunque prorogato al 20.8.2013. Le società che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno, usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell esercizio, sono tenute a effettuare i versamenti entro il 16.7 o, al più tardi, entro il 16.8 con la maggiorazione dello 0,40%. Il termine del 16.8 slitta comunque al 20.8 per effetto della Proroga di Ferragosto. CONTRIBUENTI NON INTERESSATI DALLA PROROGA DI CUI AL DPCM 13.6.2013 I soggetti non interessati dagli Studi di settore (ad esempio, le persone fisiche private, i soggetti tenuti all applicazione dei parametri, gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario, i soggetti che hanno conseguito ricavi di ammontare superiore a 5.164.569) non possono fruire della Proroga di Ferragosto e pertanto erano tenuti al versamento delle imposte da dichiarazione entro i termini ordinari (17.6.2013 o dal 18.6 al 17.7.2013 con la maggiorazione dello 0,40%). VERSAMENTI RATEALI La Proroga di Ferragosto interessa anche i versamenti rateali delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2013 / IRAP 2013. Tuttavia, siccome la scadenza delle rate successive alla prima è fissata al giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA e alla fine di ciascun mese per i soggetti non titolari di partita IVA, questi ultimo non potranno fruire della proroga poiché la rata di agosto scade il 31.8.2013 e, quindi, al di fuori del periodo di proroga. I soggetti titolari di partita IVA potranno invece posticipare i versamenti in scadenza al 16.8 sino al 20.8.2013. VERSAMENTI DI PREMI E CONTRIBUTI Con il Messaggio n. 12052/2012, l INPS ha confermato l applicabilità della proroga anche ai i contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dai datori di lavoro, dai committenti / associati per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, dai venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall Istituto. Pertanto, i versamenti contributivi scadenti nel periodo 1.8-20.8.2013 (contributi INPS c/dipendenti e collaboratori, Gestione separata INPS, seconda rata fissa IVS), possono essere effettuati entro il 20.8 senza alcuna maggiorazione. Il termine di trasmissione della denuncia contributiva per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS rimane invece confermato all ultimo giorno del mese. Riguardo alle aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono dal 16.8 e gli interessi di differimento dal 20.8. Per quanto riguarda l INAIL, con Nota n. 301/2013, l Istituto ha confermato la possibilità di posticipare al 20.8 il versamento dei premi dovuti, anche in forma rateale, in scadenza nel periodo 1-20.8. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 7

Di conseguenza, la terza rata del premio INAIL dovuta in base all autoliquidazione dai soggetti che hanno scelto il pagamento rateale, può essere versata entro il 20.8. VERSAMENTO DELLE ACCISE Ai sensi dell art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 26/2007, il versamento delle accise da effettuare nel mese di agosto fruisce della proroga a regime al 20.8 di ciascun anno. EFFETTI SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO Attraverso l istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, il contribuente ha la facoltà di sanare l omesso o insufficiente versamento delle imposte, beneficiando della riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili. Allo scopo, il contribuente è tenuto a versare quanto dovuto, unitamente agli interessi al tasso legale corrente (2,5% dal 1.1.2012) e alla sanzione ridotta (la cui misura varia in funzione del termine entro cui avviene la regolarizzazione). TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA Ravvedimento breve: entro 30 giorni dalla data di scadenza originaria. 3% Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è commessa la violazione. Ravvedimento sprint o a giorni: entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza originaria. 3,75% 0,2% per ogni giorno di ritardo La regolarizzazione deve avvenire prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, dei quali l autore della violazione, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. La Proroga di Ferragosto si riflette anche sul termine entro il quale è possibile sanare eventuali omessi o insufficienti versamenti, la cui scadenza per usufruire del ravvedimento cade nel periodo di proroga (ad esempio, il ravvedimento delle ritenute operate nel mese di giugno, da compiersi entro il 15.8, ossia entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza originario, può essere posticipato al 20.8 sempre con sanzione ridotta al 3%). LE PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI AGOSTO Riepiloghiamo di seguito le principali scadenze del mese di agosto, evidenziando gli effetti provocati dalla combinazione della Proroga di Ferragosto con quella prevista dal DPCM 13.6.2013. ADEMPIMENTO SCADENZA ORDINARIA SCADENZA PROROGATA Liquidazione e versamento dell IVA riferita al mese di luglio (soggetti mensili) o al secondo trimestre 2013 (soggetti trimestrali con maggiorazione del 1%). Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto). Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro autonomo. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 7

Versamento delle ritenute IRPEF / IRES (4%) operate nel mese di luglio dai condomini per le prestazioni derivanti da contratti di appalto o d opera effettuate nell esercizio di impresa o in attività commerciali non abituali. Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese di luglio relativamente ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio. Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese di luglio relativamente alle utilizzazioni di marchi e opere dell ingegno. Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese di luglio relativamente a contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e con apporto di capitale o misto. Versamento dei contributi INPS sul personale dipendente (retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio). Versamento della seconda rata fissa per il 2013 dei contributi previdenziali IVS sul reddito minimale da parte degli iscritti alla Gestione INPS commercianti e artigiani. Versamento del contributo INPS del 20% - 27,72% sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali. Versamento della terza rata del premio INAIL dovuta in base all autoliquidazione per i soggetti che hanno scelto il pagamento rateale. Versamento dei contributi ENASARCO relativi al secondo trimestre, da parte della casa mandante. Mod. UNICO 2013 e mod. IRAP 2013 SC - ENC. Soggetti con esercizio coincidente con l anno solare e approvazione del bilancio differita entro 180 giorni per esigenze ex art. 2364, C.C. (approvazione nel mese di giugno o successivi). saldo IVA 2012 con maggiorazione del 1,6% (0,4% per mese o frazione di mese IRES / IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013); imposta sostitutiva 12-14 -16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL 185/2008. Mod. UNICO 2013 SP. Società di persone che beneficiano della proroga di cui al DPCM 13.6.2013. saldo IVA 2012 con maggiorazione del 1,2% (0,4% per mese o frazione di mese fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012; imposta sostitutiva 12-14 - 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL 185/2008. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 7

Mod. UNICO 2013 PF. Soggetti che beneficiano della proroga di cui al DPCM 13.6.2013. IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013); addizionale regionale IRPEF (saldo 2012); addizionale comunale IRPEF (saldo 2012 e acconto 2013); imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e nuovi contribuenti minimi (5%, saldo 2012 e primo acconto 2013); saldo IVA 2012 con maggiorazione del 1,2% (0,4% per mese o frazione di mese acconto 20% dell imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; imposta sostitutiva 12-14 - 16% dovuta per il riallineamento del valore civile e contributi IVS (saldo 2012 e primo acconto 2013); contributi Gestione separata INPS (saldo 2012 e primo acconto 2013); cedolare secca (saldo 2012 e primo acconto 2013); contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000; imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013); imposta (1 ) sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013). Mod. UNICO 2013 e mod. IRAP 2013 SC - ENC. Soggetti con esercizio coincidente con l anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari che beneficiano della proroga di cui al DPCM 13.6.2013. saldo IVA 2012 con maggiorazione del 1,2% (0,4% per mese o frazione di mese IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013); maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013); fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL 185/2008. Mod. IRAP 2013. Soggetti che beneficiano della proroga di cui al DPCM 13.6.2013. Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013), da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l anno solare. Mod. UNICO 2013 e mod. IRAP 2013. Rateazione soggetti titolari di partita IVA che NON beneficiano della proroga di cui al DPCM 13.6.2013. Versamento: della seconda rata delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2013, maggiorata degli interessi dello 0,32% (rateazione iniziata il 17.7 con la maggiorazione dello 0,40%); della terza rata delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2013, maggiorata degli interessi dello 0,65% (rateazione iniziata il 17.6). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 7

Mod. UNICO 2013 e mod. IRAP 2013. Rateazione soggetti titolari di partita IVA che beneficiano della proroga di cui al DPCM 13.6.2013. Versamento della terza rata delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2013, maggiorata degli interessi dello 0,42% (rateazione iniziata il 8.7). Studi di settore. Adeguamento da parte dei soggetti che beneficiano della proroga di cui al DPCM 13.6.2013. Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell IVA dovuta sui maggiori ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2012 (codice tributo 6494) e dell eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Diritto annuale CCIAA. Soggetti che beneficiano della proroga di cui al DPCM 13.6.2013. Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto annuale CCIAA 2013. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 7 di 7