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2019/2020 LND Frosinone CU 3 1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE Viale Volsci, 14-03100 FROSINONE Tel 0775 824173 - Fax 0775 824181 Indirizzo Internet: lazio.lnd.it E-mail: dplnd.frosinone@lnd.it Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N 3 del 26/07/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti PRONTO A.I.A. - 06/41217705 SI INFORMANO LE SOCIETÀ CHE GLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE RESTERANNO CHIUSI DAL 29 LUGLIO AL 16 AGOSTO 2019. PER URGENZE CIRCA LE MODALITA DI ISCRIZIONE È POSSIBILE CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI 338/1683872 339/6165529

2019/2020 LND Frosinone CU 3 2 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Stralcio del c.u. n. 7 del Comitato Regionale Lazio del 17.07.2019 Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 giugno 2019 ha adottato le seguenti decisioni: I COLLEGIO Presidente: FRANCESCO ESPOSITO Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARLO MARINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SSD PIGLIO CALCIO 1968, PER VIOLAZIONE DELL ART.1 BIS, COMMA 1 E ART. 3 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD PIGLIOCALCIO 1968PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S, IN RELAZIONE ALL ART. 23 DELLE NOIF E DELL ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND,PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.. La Procura Federale, letti gli atti dell attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto la condotta della Società SSD Piglio Calcio 1968 che non indicava in alcune distinte di gara il nominativo regolarmente tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 dell allenatore e si avvaleva dell operato del Sig. Carlo Marino, sprovvisto del titolo di abilitazione rilasciato dal Settore Tecnico, per il campionato di prima categoria. L Associazione Italiana Allenatori del Lazio segnalava alla Procura Federale che la società Piglio ometteva di inserire il nominativo del tecnico nelle gare del 14.01 e 21/01 e 28/01 2018 afferenti la stagione sportiva 2017/2018. Nella relazione finale del Collaboratore della Procura Federale veniva rilevata la suddetta nota e i verbali di audizione di tesserati della Società Piglio e l atto di convocazione del sig. Carlo Marino. La Procura Federale, considerato che dalla attività di indagine è emerso che nelle gare di cui sopra il sig. Carlo Marino praticava l attività di allenatore senza avere il titolo specifico e si faceva inserire nelle distinte nella qualifica di massaggiatore, e che il predetto sebbene convocato dal Collaboratore Federale non si presentava, contravvenendo ai precisi obblighi di collaborazione prescritti dal CGS. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la società Piglio presentava memoria difensiva, con la quale, implicitamente, ammetteva le suddette responsabilità e che comunque non emergevano responsabilità a carico del sig. Marco Pirosini. La Procura, ritenuto che dall attività istruttoria compiuta emerge quanto sopra descritto ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Carlo Marino, la società SSD Piglio Calcio 1968 per le violazioni regolamentari a loro addebitate,con responsabilità oggettiva ai sensi dell art.4 comma 2 del C.G.S., a carico della suddetta società. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il 27 giugno 2019 era presente per la Procura Federale l Avv. Bevivino, per i deferiti nessuno era invece presente. La Procura insisteva nell atto di deferimento, chiedendo, pertanto, le seguenti sanzioni: - Carlo Marino, Presidente della società all epoca dei fatti, mesi 6 di inibizione; - SSD Piglio Calcio 1968 euro 1.000,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale, dopo aver attentamente analizzato tutti gli atti del deferimento, ritiene di poter rivedere le sanzioni proposte dalla Procura, tenendo conto dei parametri abituali della sanzione amministrativa nel contesto dilettantistico, e visto il comportamento collaborativo della Società Piglio e che comunque non emergono ulteriori responsabilità a carico del sig. Marco Pirosini. Tutto quanto sopra, questo Tribunale Federale Territoriale Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicatein oggetto e, per l effetto, di sanzionare il Sig. Carlo Marino con 4 mesi di inibizione nonché la società SSD Piglio Calcio 1968 con l ammenda di euro 500.

2019/2020 LND Frosinone CU 3 3 Stralcio del c.u. n. 8 del Comitato regionale Lazio del 20.07.2019 Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 luglio 2019 ha adottato le seguenti decisioni: I COLLEGIO Presidente: GIAMPAOLO PINTO Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.A CARICO DEL SIG. DELLA BONA CARLO, ALL EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL ART. 39 LETT. EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED A CARICO DEL SIG. VACCA CRISTIAN PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL EPOCA DEI FATTI DELLA ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER LA VIOLAZIONE DELL ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. La Procura Federale, letti gli atti relativi del procedimento disciplinare che traggono origine dalla segnalazione-denuncia del 26.10.2018 acquisita dalla procura in data 30.10.2018, con la quale veniva segnalato che il Sig. Umani Maurizio, tecnico abilitato tesserato come dirigente accompagnatore avrebbe fatto da prestanome al Sig. Della Bona Pierluigi, allenatore di fatto seppur tesserato come calciatore della società San Giovanni Incarico, senza poi figurare nelle distinte di gara. La Procura ha accertato che la preparazione atletica era svolta dal Sig. Della Bona Carlo dai primi di Settembre, anche se tesserato come dirigente, poiché il Sig. Meralli non era disponibile, mentre da Dicembre-Gennaio è subentrato come allenatore il Sig. Umani Maurizio tesserato come calciatore non essendo in regola con i pagamenti annuali di iscrizione dei Tecnici di Ruolo, inoltre lo stesso Umani Maurizio ha rilasciato dichiarazioni confermando la violazioni a lui imputate aggiungendo che la Società ed il Presidente Vacca Cristian erano a conoscenza del fatto che non fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico FIGC per la predetta Società, ma non avendo questa altri allenatori, fu autorizzato a svolgere l attività di allenatore di prima categoria girone H della ASD San Giovanni Incarico. Per tale motivo avendo il predetto tecnico, allenatore di base, all epoca dei fatti non tesserato per la società in argomento, violato le norme regolamentari di cui all art. 1 bis del CGS in relazione all art. 39 lett. Ea del Regolamento del settore tecnico, con separato provvedimento trasmetteva gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore tecnico. Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società San Giovanni Incarico, Sig. Vacca Cristian ed il Sig. Della Bona Carlo, dirigente 2017-2018,per gli art. 1 bis comma 1 del C.G.S. e conseguentemente ha deferito la società ASD San Giovanni Incarico,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale per il giorno 18/07/2019, era presente per la Procura Federale l Avv. Bevivino, mentre nessuno era presente per i deferiti. La Società San Giovanni Incarico trasmetteva memorie difensive, nei modi e nei tempi previsti, in cui si scusava per l illecito commesso, dichiarandolo forse necessario per la sopravvivenza del calcio nel proprio paese, piccolo e con una realtà non particolarmente numerosa, chiedendo, pertanto, la clemenza del Tribunale giudicante. La Procura insisteva nell atto di deferimento, chiedendo, pertanto, le seguenti sanzioni: - Vacca Cristian, Presidente della società, mesi 9 di inibizione; - Della Bona Carlo, dirigente della società, mesi 6 di inibizione; - ASD San Giovanni Incarico euro 900,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale, dall istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene l entità delle sanzioni ritiene invece di poter rivedere le sanzioni proposte dalla Procura, tenendo conto dei parametri abituali per casi simili.

2019/2020 LND Frosinone CU 3 4 Tutto quanto sopra, pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Vacca Cristian alla sanzione di mesi sei (6) di inibizione, il sig. Della Bona Carlo alla sanzione di mesi quattro (4) di inibizione e la Società ASD San Giovanni Incarico alla sanzione di 500,00 di ammenda. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO CARACCI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA ASD AC CASTRO DEI VOLSCI, PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL ART.23 DELLE NOIF E DEL DIG. GUGLIELMO FORTINI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASD AC CASTRO DEI VOLSCI, PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL ART. 23 DELLA N.O.I.F. ED ALL ART. 40 LETT. E E LETT. EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD AC CASTRO DEI VOLSCI PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA. Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto Accertamento dell attività di allenatore svolta dal Sig. Caracci Alberto, tecnico abilitato a favore della Società Castro dei Volsci nel campionato di prima categoria presumibilmente come prestanome a favore del Sig. Speciosi Leandro tesserato come calciatore, con la quale veniva segnalato nella suddetta lista degli allenatori c.d. abusivi del Lazio. L Associazione Italiana Allenatori del Lazio segnalava alla Procura Federale che il nominativo dell allenatore per la società ASD AC Castro dei Volsci figurava quale Sig. Fabio Caracci ed anche nel successivo esposto, corredato da un articolo pubblicato on line del giornalista Giorgio Bruni, emergevano gravi irregolarità sull impiego degli allenatori non abilitati e/o prestanomi, poiché il Sig. Alberto Caracci, all epoca dei fatti era iscritto come allenatore della prima squadra ASD TEVERE RM 2017/2018 e Leonardo Speciosi come calciatore della AC Castro dei Volsci 2017/2018, mentre l elenco dei dirigenti e altri soggetti appartenenti alla società nella stagione 2017/2018 indica come dirigente-allenatore il sig. Fabio Caracci e allenatore il Sig. Pullo Luigi. La Procura,considerata l attività d indagine dimostratasi particolarmente insidiosa per la sostanziale omonimia di alcuni soggetti, è emerso che il Sig. Fabio Caracci era il soggetto ritratto nella foto pubblicata nell articolo on line, oggetto di segnalazione,che svolgeva all interno della società il ruolo di allenatore della categoria Juniores Regionali della ASD AC Castro dei Volsci, in assenza di abilitazione federale per l iscrizione nei ruoli del settore tecnico in luogo dell allenatore ufficiale Sig. Luigi Pullo. Per tale motivo, avendo il predetto tecnico, allenatore di base all epoca dei fatti, non tesserato per la società in argomento, violato le norme regolamentari di cui all art. 1 bis, comma 1 CGS con riferimento all art.23 della NOIF trasmetteva memoria difensiva, con la quale ammetteva le suddette responsabilità e che comunque non emergevano responsabilità a carico del Sig. Alberto Caracci allenatore 2017/2018 della ASD Tevere Roma, nonché di Giuseppe e Leandro Speciosi rispettivamente Presidente e calciatore della ASD AC Castro dei Volsci. La Procura ritenuto che dall attività istruttoria compiuta emerge quanto sopra descritto deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio Caracci, il Sig. Guglielmo Fortini e la Società ASD AC Castro dei Volsci,per violazioni regolamentari a loro addebitate,con responsabilità oggettiva ai sensi dell art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. Alla riunione indetta per il giorno 18/07/2019 dal Tribunale Federale Territoriale, era presente per la Procura Federale l Avv. Bevivino, mentre nessuno per i deferiti. La Procura insisteva nell atto di deferimento, chiedendo, in conseguenza dello stesso, le seguenti sanzioni: - Fortini Guglielmo, Presidente della società, mesi 9 di inibizione; - Caracci Fabio, dirigente della società, mesi 6 di inibizione; - ASD AC Castro dei Volsci euro 900,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale, analizzati attentamente tutta la documentazione del deferimento presente in fascicolo prodotta dalle indaginidella Procura Federale, osserva che emergono in maniera chiara e certa i fatti contestati ai deferiti che, pertanto,vanno giustamente sanzionati. Per quanto attiene invece l entitàdelle sanzioni richieste dalla Procura, ritiene possano essere lievemente ridimensionate, tenendo conto dei parametri abituali per casi simili.

2019/2020 LND Frosinone CU 3 5 Tutto quanto sopra, pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Fortini Guglielmoalla sanzione di mesi sei (6) di inibizione, il sig. Caracci Fabio alla sanzione di mesi quattro (4) di inibizione e la Società ASD AC Castro dei Volscialla sanzione di 500,00 di ammenda. Pubblicato in Frosinone il 26 Luglio 2019 IL SEGRETARIO Tommaso Tagliaferri IL DELEGATO PROVINCIALE Pietrino TAGLIAFERRI