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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 06/09/2019 Circolare n. 122 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'area medico legale E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: SOMMARIO: Articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche Con la presente circolare si forniscono alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell entrata in vigore dell articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detto articolo rinvia al 31 dicembre 2021 l applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell articolo 3

della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. INDICE 1. Premessa 2. Quadro normativo 3. Ambito di applicazione della sospensione dei termini di cui all articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995 4. Chiarimenti per l applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione 4.1 Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 4.2 Periodi retributivi che decorrono dal 1 gennaio 2015 4.3 Chiarimenti in merito all applicazione della circolare n. 169 del 15 novembre 2017, a seguito dell entrata in vigore dell articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 1. Premessa L articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha aggiunto all articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall INPS. Il termine di sospensione dell applicazione dei termini di prescrizione è fissato al 31 dicembre 2021. 2. Quadro normativo La legge n. 335/1995 ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all articolo 3, commi 9 e 10 [i], la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni. L articolo 3, comma 9, ha stabilito altresì che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall Istituto. Tali disposizioni si applicano anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il comma 10-bis dell articolo 3 della legge n. 335/1995, introdotto dall articolo 19 del decretolegge n. 4/2019, dispone che Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. 3. Ambito di applicazione della sospensione dei termini di cui all articolo 3,

comma 10-bis, della legge n. 335/1995 La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni: 1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali; 2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; 4. le istituzioni universitarie; 5. gli Istituti autonomi case popolari; 6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; 7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975; 8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; 9. l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono ricomprese nell ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, nonché le IPAB, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni a seguito del processo - avviato dalla legge delega 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 - che ha condotto alla trasformazione delle ex IPAB in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro. Sono altresì comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni la Banca d Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell 11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010). I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione. Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche: a. gli enti pubblici economici; b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; d. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f. i consorzi di bonifica; g. gli enti morali; h. gli enti ecclesiastici.

Individuati i destinatari della disposizione, si evidenzia che la sospensione dei termini si applica, per espressa previsione normativa, alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS). Sono escluse dalla sospensione legale dei termini di prescrizione le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS). La sospensione dei termini non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. 4 Chiarimenti per l applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione 4.1 Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 Ai sensi dell articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995, la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021. 4.2 Periodi retributivi che decorrono dal 1 gennaio 2015 La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1 gennaio 2015, esclusa dall ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al comma 9 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995. In particolare, considerato che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021. 4.3 Chiarimenti in merito all applicazione della circolare n. 169 del 15 novembre 2017, a seguito dell entrata in vigore dell articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 Con la circolare n. 117 dell 11 dicembre 2018 è stato differito al 1 gennaio 2020 il termine dal quale, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, si pone a carico dei datori di lavoro iscritti alle casse pensionistiche della Gestione pubblica l onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, da calcolarsi sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia di cui all articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per i dipendenti iscritti alla CPI, secondo le indicazioni della citata circolare n. 169/2017, l utilità dei

periodi prescritti e non coperti da contribuzione è subordinata al pagamento dell onere della rendita vitalizia. Le pubbliche amministrazioni per le quali, come chiarito in precedenza, si applica la sospensione legale dei termini introdotta dall articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, potranno regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, compresa la CPI, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi che decorrono dal 1 gennaio 2015. Per i datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni continua a trovare applicazione il termine di decorrenza della circolare n. 169/2017, prorogato al 1 gennaio 2020 dalla circolare n. 117/2018. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [i] L art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ha stabilito che: 9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.