STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GENITORI DELL ISTITUTO SCOLASTICO SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO

Documenti analoghi
Statuto associazione di solidarietà familiare

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO SAN SALVATORE

Art.11 - Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

ASSOCIAZIONE TEATRO STUDIO associazione di promozione sociale STATUTO

Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

Statuto Associazione Viola Club Go Women s

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

culturale Noi Donne Insieme con sede in Bologna, via Decumana n. 52/a.

Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali Orbassano C.R.A.L. Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali Orbassano STATUTO

Statuto. Associazione di Promozione Sociale

LEFFEGIOVANI Associazione di promozione sociale STATUTO

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Associazione sa n Filippo STATUTO. Articolo 1 DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO SAABWAY CLUB

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI - BERGAMO

Articolo 1 (Denominazione e sede) Articolo 2 (Scopo)

Statuto associazione di promozione sociale COHOUSING SOLIDARIA

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA - E costituita, con sede legale in Roccaforte, frazione Lurisia Terme, l Associazione Culturale Wolf di

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Dirdipiù-Lingue nel mondo

Statuto dell Associazione Culturale Gruppo del Tasso

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

Statuto di Associazione di promozione sociale

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

Statuto di TORRE BOLDONE ASSOCIAZIONE GENITORI_TAG associazione di promozione sociale

Statuto associazione di promozione sociale A TUTTO TONDO

2

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

Associazione di promozione sociale AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A SCUOLA APERTA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SANTA LUCIA

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

a) promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto associazione di promozione sociale CONTATTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI UTILITA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto di Canoaverde e successive modifiche

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRE DI JACOPINO

Art. 1 - DENOMINAZIONE. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Duechiacchieregratis. Art.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PREMIO LETTERARIO ASTI D APPELLO" 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. F-cube Associazione Fotografica Feltrina TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto

Statuto dell Associazione di promozione sociale Ruota Libera.

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

JOY FOR CHILDREN Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro - APS. Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

Statuto Associazione di promozione sociale

STATUTO Associazione WIDE

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI MAZZANO

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Statuto Associazione Mik-B Day

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

Associazione Dimensione Famiglia Ricerca, Formazione e Consulenza STATUTO

Statuto dell associazione di promozione sociale

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SOLARE BUDRIO. Denominazione, sede, durata

Statuto Associazione Host Italia

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione culturale di volontariato denominata RISORSE CREATIVE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

3 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE

Statuto Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 2000, l'associazione di promozione sociale

ATTO COSTITUTIVO STATUTO

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE CONVENTO FRANCESCANO DI BACCANELLO - APS. Statuto Associazione di Promozione Sociale - APS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione L alveare.

STATUTO. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8 della legge 11/08/1991 n 266)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN

STATUTO. ASSOCIAZIONE VIRTUS dalla parte del Malato e del Consumatore ***

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

Associazione Vista Fragile di Promozione Sociale

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO LA QUARTA ERA 1

Agente Speciale 006 Associazione di Promozione Sociale Ente Terzo Settore

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini. Via Gerolamo Gaslini, Genova Quarto C.F STATUTO SOCIALE

<<STATUTO. 460/97 l'associazione "NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS", simbolicamente. in atteggiamento di volti sorridenti, circondato dalla scritta

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE IDEA per LECCE

STATUTO. dell associazione GIOCOMONDO

Statuto dell associazione di promozione culturale e sociale Sassiscritti Teatro, Danza, Editoria, Fotografia, Arti visive e altro

Transcript:

Associazione Genitori dell Istituto Scolastico Suore Sacramentine di Bergamo Via Sant Antonino, 8-24122 Bergamo BG - C/o Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine di Bergamo - Tel 035 270027 - Fax 035 224965 genitori.sacramentine@gmail.com Codice fiscale 95212370167 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GENITORI DELL ISTITUTO SCOLASTICO SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO Art.1 - Denominazione, sede e durata 1.1. E costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, l Associazione di Promozione Sociale e successive modifiche ed integrazioni, senza scopi di lucro, denominata Associazione Genitori Dell istituto Scolastico Suore Sacramentine Di Bergamo di seguito denominata Associazione. 1.2. L'Associazione ha sede in Bergamo (BG), via S. Antonino n. 8 presso la sede dell Istituto scolastico Paritario Suore Sacramentine di Bergamo ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell ambito del Comune di Bergamo. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto. 1.3. L Associazione è apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non persegue in alcun modo finalità lucrative. Vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati. 1.4. L Associazione ha durata illimitata. Art.2 - FINALITA ED OBIETTIVI 2.1. L Associazione che persegue finalità socio-culturali ed educative, si propone di attuare principalmente quanto segue: individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico; sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento; fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli; sostegno nello sviluppo e nella formazione della persona e tutela e promozione dei diritti civili dei genitori 2.2 Tra le modalità con cui si realizzano tali finalità in particolare si indica in via esemplificativa e non tassativa: promuovere attività integrative all offerta formativa della scuola; contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo; stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola; intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari; promuovere iniziative, eventi culturali e di aggregazione, attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi che possono contribuire al completamento dell opera educativa, nell ambito del POF; acquistare materiale di vario genere per le attività degli studenti. 2.3 L Associazione Genitori per il raggiungimento dei suoi fini potrà avvalersi di diversi strumenti quali: convegni, seminari, conferenze, workshop, proiezione film, presentazione di libri, documentari, concerti, lezioni personalizzate per singoli fruitori, corsi di aggiornamento, stage, pubblicazione di atti di convegni, brochure di corsi, volantini di diffusione delle iniziative. Per l attuazione delle proprie finalità, l associazione potrà avere rapporti con consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato anche estraneo all associazione. L associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, artigianale e commerciale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. 1

Art.3 - Ammissione dei soci 3.1. 1 Sono soci dell Associazione, di diritto, tutti i Genitori di tutti gli ordini presenti nel plesso scolastico, in assenza di essi, coloro ai quali è attribuita la Patria Potestà degli alunni della Scuola. Possono inoltre aderire alla associazione persone che condividono fini e scopi della associazione anche se non genitori. 3.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all organizzazione. 3.3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. 3.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. 3.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 3.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Art.4 - Diritti e doveri dei soci. 4.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all elettorato attivo e passivo. 4.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. 4.3 I soci usufruiscono di tutti i servizi dell associazione. 4.4. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. 4.5. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 4.6. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche definite nella carta dei valori. Art.5 - Recesso ed esclusione del socio. 5.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, senza alcun onere. 5.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto, b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. 5.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all interessato a mezzo lettera semplice. 5.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all ordine del giorno nella prima Assemblea degli aderenti, l esame dei motivi che hanno determinato l esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell Assemblea che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. 5.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art.6 - Gli organi sociali 6.1. Gli organi dell'associazione sono: 1) l'assemblea dei soci, 2) il Consiglio direttivo, 3) il Presidente. 6.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Art.7 - L'Assemblea 7.1. L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all associazione in regola con il pagamento della quota annuale ed è l organo sovrano dell'associazione; è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b) avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima. 7.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. 7.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. 2

7.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. 7.5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. 7.6. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; trascorsa un ora dalla prima convocazione, sia l assemblea ordinaria che straordinaria, saranno validamente costituite in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 7.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) elezione del Presidente, b) elezione del Consiglio direttivo e altre cariche elettive, c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi, d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo, e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo, f) approvazione del programma annuale dell'associazione, g) approvazione dei regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo; h) ratifica della quota di adesione annuale. 7.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. 7.9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. E ammesso un voto di delega. 7.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. 7.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. 7.12. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci. 7.13. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Art.8 - Il Consiglio direttivo 8.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da 2 rappresentanti per ogni ordine scolastico, a cui si aggiunge un rappresentante dell Istituto. Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 8.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. 8.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 8.4. Il Consiglio direttivo: a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; d) ammette i nuovi soci; e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea; f) determina l'importo della quota annuale di adesione; g) redige e realizza il programma della associazione sulla base degli indirizzi dati dalla Assemblea h) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; i) varia la sede legale dell associazione come da art. 1 del presente Statuto j) Tiene rapporti costanti con gli Organi Collegiali delle scuole, con gli Enti Locali e con le varie istituzioni del territorio. 8.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Si riunisce almeno 3 volte l anno su richiesta del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti con avviso di convocazione che deve riportare gli argomenti all ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della convocazione. 8.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso), 3) il Segretario e Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso) 8.7. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell interesse dell Associazione. 3

8.8. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o non prevista, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Art.9 Il Presidente 9.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione ed ha l uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. 9.2. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. 9.3. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. 9.4. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Art.10 Il Vice Presidente 10.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento. Art.11 Il Segretario 11.1. Il Segretario tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Art.12 Il Tesoriere 12.1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell Associazione inerente l esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Art.13 Patrimonio e risorse economiche 13.1. Il patrimonio dell Associazione è costituito da: a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell associazione; b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) erogazioni, donazioni e lasciti. 13.2. L associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal direttivo e ratificata dall'assemblea; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. 13.3. L associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da quanto indicato precedentemente. Art.14 - Rendiconto economico finanziario 14.1. L esercizio sociale non corrisponde all anno solare ma seguirà l anno scolastico, andrà quindi, dal 1 settembre al 31 agosto dell anno successivo. 14.2. Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 14.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. 14.4. L eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. 14.5. E in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell associazione. 4

Art.15 - Scioglimento 15.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. 15.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 15.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Art. 16 - Controversie 16.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Soci e tra loro e l Associazione nell interpretazione o nella esecuzione del presente statuto e ad esso connesse, ivi compreso il pagamento delle quote sociali, che non sia risolta pacificamente dalle parti, saranno decise da un comitato arbitrale secondo gli usi e le consuetudini locali (tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, in difetto dal presidente dell Ordine degli avvocati di Bergamo). Il collegio deciderà secondo equità nel termine di 30 giorni dall insediamento, garantendo il contraddittorio, senza formalità, ed il lodo non sarà impugnabile, tranne che nei casi del 2 comma dell art. 808 ter cod. proc. civ., e la decisione viene fin d ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà associativa. Art. 17 Rinvio a leggi 17.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. Il presente Statuto è stato approvato dall Assemblea dei soci in data 20 ottobre 2015. Il presidente Il segretario 5