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COMUNE DI SILIGO Provincia di Sassari Prot. n.3259 del 07.12.2016 Ai Dipendenti comunali Al Sindaco Alla Giunta OGGETTO: accesso civico generalizzato FOIA introdotto dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 ll 23/6/2016 è entrato in vigore il D.lgs n. 97 del 25 maggio 2016, che modifica in parte la Legge 190/2012 anticorruzione e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del Decreto trasparenza, D.lgs 33/2013, il cui titolo viene modificato in Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in luogo dell attuale obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Molte sono le novità introdotte in materia di trasparenza, ma in questa circolare si esaminerà esclusivamente il nuovo accesso civico, rinviando ad una successiva l'esame delle altre. L articolo 6 del D.lgs 97/2016 riscrive l art. 5 del D.lgs 33/2013 e introduce un nuovo articolo, il 5-bis, prevedendo due tipologie di accesso civico e precisamente: 1) la prima, disciplinata dal comma 1 dell art. 5, che testualmente recita: L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Si tratta del già vigente istituto dell accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione trasparente non risultano essere stati pubblicati. Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D.lgs 33/2013 deve essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene in un momento patologico, ovvero quando la P.A. sia inottemperante al suddetto adempimento). Se ne deduce chiaramente che l accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che devono essere pubblicati.

2) la seconda, disciplinata dal comma 2, dell art. 5 (vera novità), che testualmente recita Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. L accesso civico - denominato accesso generalizzato - diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell ente. Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l obbligo di pubblicare. I limiti previsti e per i quali l accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente: 1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: a) difesa e interessi militari; b) sicurezza nazionale; c) sicurezza pubblica; d) politica e stabilità economico-finanziaria dello S tato; e) indagini su reati; f) attività ispettive; g) relazioni internazionali. 2) evitare un pregiudizio ad interessi privati: a) libertà e segretezza della corrispondenza; b) protezione dei dati personali; c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale. L accesso civico generalizzato è escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990. L art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell accesso ovvero del differimento dello stesso.

Con tale configurazione, l accesso civico generalizzato si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per certi versi, prevalente rispetto all accesso disciplinato e ancora vigente della L. 241/1990 laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili. In buona sostanza, il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l Anac sta per emanare. Un altra novità riguarda, infine, i termini entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di accesso. In particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo articolo 5, emerge la novità della sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del controinteressato. Il termine di 10 giorni in capo a quest ultimo, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all istante. La norma, pertanto: - conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria; - estende l accesso civico ad ogni altro dato e documento ( ulteriore ) rispetto a quelli da pubblicare in Amministrazione trasparente. Significative sono le differenze con l accesso tradizionale di cui all art. 22 e seguenti della Legge 241/1990 (che rimane in vigore), limitato ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni, che richiede la presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino, ovvero un interesse diretto, concreto e attuale. TABELLA COMPARATIVA TIPOLOGIE DIRITTO DI ACCESSO Diritto d accesso tradizionale Art. 22 L. 241/90 Accesso civico Art. 5 comma 1 D.Lgs 33/2013 Accesso civico generalizzato FOIA Art. 5 comma 2 D.Lgs 33/2013 Il diritto d accesso può riguardare documenti e non dati o informazioni detenuti da una p.a. Occorre avere un interesse differenziato. Permette l accesso a documenti, dati o informazioni. Il diritto può essere esercitato solo per documenti, dati e informazioni che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di documenti dati e informazioni detenuti da una p.a., a prescindere dal fatto che ne sia previsto l obbligo di pubblicazione e senza la necessità di dimostrare l esistenza di un

D.lgs 33/2013. interesse differenziato. E affidato all Autorità anticorruzione il compito di rielaborare in dettaglio i casi di esclusione del diritto di accesso mediante FOIA. Essa dovrà anche individuare le situazioni in cui le informazioni potranno essere pubblicate dalle amministrazioni pubbliche in forma semplificata e per aggregazione. Entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, né debbono essere motivate. Esse, però, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Le istanze possono essere trasmesse anche per via telematica o in forma cartacea. Nel caso di accesso civico generalizzato di cui all'art.5 comma 2 (FOIA), l istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 2) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti. N.B.: L istanza è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione amministrazione trasparente (accesso civico di cui all'art.5, comma 1). Le risposte all istanza di cui all art. 5, comma 2, saranno date direttamente al cittadino dal Settore competente che detiene gli atti ed inviate per conoscenza anche al Segretario comunale. Laddove gli elementi richiesti coinvolgano più settori, il riscontro al cittadino sarà di competenza di quello che detiene il provvedimento finale. Il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei. Una volta effettuata la richiesta, la PA dovrà rispondere sempre entro 30 giorni e, se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con «provvedimento espresso e motivato». In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, si potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni; in alternativa potrà rivolgersi, al difensore civico regionale. In caso di individuazione di controinteressati al rilascio della documentazione richiesta, gli stessi vanno coinvolti nel procedimento, con i tempi e le modalità indicati nel novellato art. 5. Si specifica che l'applicazione dell accesso generalizzato decorre dal 23 dicembre 2016.

Restano valide le procedure fin qui adottate relative all'accesso agli atti disciplinato dall'art.22 della L.241/90. Si allega alla presente il modello per l istanza di accesso civico generalizzato e il nuovo art.5 del D.lgs 33/2013. Siligo, 07.12.2016 Il Segretario comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS 14.03.2013, N. 33 AL COMUNE DI SILIGO Via F. Cossiga, n.42 SILIGO (SS) UFFICIO/AREA (*) e p.c. al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza protocollo@pec.comunesiligo.it Il/La sottoscritto/a nato/a a, il C.F. residente in (Prov. ), Via n. tel. cell., e mail indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell art. 5 e seguenti del D. lgs 14/03/2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, chiede 1. l accesso al/ai seguente/i dato/i documento/i (inserire gli elementi utili all identificazione di quanto richiesto): 2. che il rilascio del dato/i documento/i avvenga in modalità cartacea o elettronica secondo una delle seguenti modalità (barrare la voce che interessa): a. all indirizzo e-mail sopra indicato; b. all indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato; c. copia semplice; d. CD; e. USB; f. altro Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: - il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali;

- della presente domanda sarà data notizia da parte dell'ufficio competente per l accesso ad eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione; - l accesso civico è negato, escluso, limitato o differito nei casi e ai limiti stabiliti dall art. 5-bis del D.lgs 14/03/2013, n. 33; - nel caso di diniego totale o parziale dell accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero al difensore civico regionale; - avverso la decisione dell amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione, o avverso quella del difensore civico, il richiedente può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell art. 116 del Codice del processo amministrativo. Dichiara di aver preso visione dell informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente modulo, resa ai sensi dell art. 13 del D. lgs 196/2003. Allega alla presente copia del documento di identità. Luogo e data IN FEDE IL RICHIEDENTE (**) (*) L istanza è presentata alternativamente ad uno sei seguenti uffici: - ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; - al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti. (**) Ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 445/2000, l istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 D. Lgs. 196/2003) Finalità del trattamento I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Siligo per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti l istanza di accesso civico presentata. Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento né provvedere al provvedimento conclusivo dello stesso. Modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti elettronici e/o senza il loro ausilio, su supporti di tipo elettronico o cartaceo, e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche o per l elaborazione di profili di utenti. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili e/o Incaricati del servizio protocollo dell Ente, del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'ufficio competente (cioè quello che ha formato o detiene i dati/documenti richiesti) nonché dagli altri Responsabili/incaricati di trattamento che, essendo affidatari di attività o servizi per conto del Comune di Siligo, connessi alle funzioni istituzionali dello stesso, debbano conoscerli per l espletamento dei compiti assegnati. I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all ente: eventuali controinteressati, eventuale altro soggetto che ha formato e/o detiene i dati/documenti richiesti. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Diritti dell interessato All interessato sono riconosciuti i diritti di cui all art. 7 del D.lgs 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l esercizio di tali diritti, l interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'ufficio competente.