REGOLAMENTO PER LA COPERTURA, MEDIANTE TRASFERIMENTO, DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE

Documenti analoghi
POLITECNICO DI TORINO

18/07/2006. DECRETO RETTORALE del 26/09/2006 UFFICIO COMPETENTE Ufficio Personale Docente Data ultimo aggiornamento: 26 settembre 2006

CAPO I PARTE GENERALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

(emanato con D.R. n. 17 dell ) INDICE. Art. 3 - Procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato 2

Regolamento di Ateneo per il trasferimento dei Professori e dei Ricercatori

I L R E T T O R E D E C R E T A

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Divisione Personale Docente Ufficio Professori Ordinari e Associati

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO ai sensi dell art. 18 e 24 della Legge del 30/12/2010 n. 240

Articolo 1 Oggetto. Articolo 2 Attivazione della procedura

Il Rettore Decreto n Anno 2015 Prot. n

IL RETTORE D E C R E T A

Il Rettore dell Università degli Studi di Milano - Bicocca

DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Oggetto

Articolo 1 Ambito di applicazione. Articolo 2 - Istituzione temporanea dei posti di professore straordinario OSSERVAZIONI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

IL RETTORE D E C R E T A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ART. 18 DELLA LEGGE 240/2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

Anno 2002 Tit. 1 Cl. 3 Fasc. 8


Emanato con D.R. n del Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo il 28 maggio 2012 In vigore dal 29 maggio 2012

Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia

IL RETTORE DECRETA ART. 1

IL RETTORE. la delibera n. 8 del con la quale il Senato Accademico ha modificato gli artt. 17 e 18 del predetto Regolamento; DECRETA

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento e promozione dei Professori dell Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale. Via Università 4, Modena IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

VACANZA DI POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO. IL RETTORE UPD DEC. 616

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli

Regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di ruolo. TITOLO I Norme generali. Ambito di applicazione. Attivazione della procedura

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Articolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

Titolo I Principi Generali

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO

UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DOCENZA Anno accademico 2016/2017 Il Direttore

INDICE TITOLO II PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL ARTICOLO 18, COMMA 1, TITOLO III PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL ARTICOLO 24, COMMA 6,

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Articolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture)

IL RETTORE. d e c r e t a. ai sensi della Legge n. 240, art. 18 è emanato il seguente:

DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ORGANICO, RECLUTAMENTO E MOBILITA I L R E T T O R E

(2) Vedi, anche, l'articolo 12, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n (Omissis). Art.1. Copertura dei posti di ruolo (1).

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Emanato con Decreto Rettorale n. 288 del

POLITECNICO DI MILANO

G S S I. Prot. n. 289/2016 DECRETO RETTORALE N. 17/2016

Art. 1 (finalità) Art. 2 (tipologie di contratto)

2. Il reclutamento dei professori di I e II fascia avviene secondo quattro distinte procedure:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA (D.R. n. 209 del ) ART. 1 OGGETTO

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Titolo I procedura selettiva a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell art. 18 della L. 240/2010

AREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE. IL RETTORE D.R. n. 886/2018 del

Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Attivazione della procedura Articolo 3 Requisiti per la presentazione delle domande

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010

IL RETTORE DECRETA. l emanazione, nel testo allegato, del Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente.

DIVISIONE RISORSE IL RETTORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

(Emanato con D.R. n. 190/16 del ) Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA MOBILITA INTERNA ED ESTERNA DEL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI FINALIZZATO ALL ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DOCENZA Anno accademico 2017/2018

VERBALE N. 1 SEDUTA PRELIMINARE

IL RETTORE D E C R E T A

Norme finali. 3. Le articolazioni di cui al comma precedente costituiscono anche le definizioni adottate nel presente Regolamento.

PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE RESPONSABILE PROCEDIMENTO RECLUTAMENTO PERSONALE DISABILE EX. L.68/99 art. 3 L.68/99 art. 11

Titolo I - Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 (Programmazione annuale)

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010

c. per Commissione la Commissione incaricata di effettuare la valutazione delle candidature;

Div. II/3/FL/pp D.R. n IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Servizio Personale Docente Settore II Allegato A

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010) Titolo I.


POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Area Affari Istituzionali, Bilancio e Regolamentazione Ufficio Affari Generali IL RETTORE

Dipartimento di Matematica e Fisica ENNIO DE GIORGI

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, della legge

Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia

Rep Prot Del 03 agosto Anno Titolo Fascicolo Allegati

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA COPERTURA, MEDIANTE TRASFERIMENTO, DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE Emanato con Decreto del Direttore n. 43 del 03/07/2006 Pubblicato all albo ufficiale dell Istituto il 04/07/2006

Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato (di seguito denominati professori ) e di ricercatore presso l Istituto universitario di studi superiori (di seguito denominato Istituto ), mediante trasferimento nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori. Art. 2 Procedure 1. I Consigli didattici, in sede di programmazione dell attività didattica annuale e nell ambito della programmazione triennale approvata dal Consiglio direttivo, formulano motivate proposte in merito all attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti di professore e di ricercatore. 2. Le proposte devono tener conto delle particolari esigenze didattiche correlate al mantenimento e al potenziamento dell offerta formativa e dell attività di ricerca, nonché del numero dei professori e ricercatori afferenti ai vari settori scientifico disciplinari. 3. Nelle proposte deve essere precisato: a) il settore scientifico disciplinare che si intende coprire; b) per i professori, l eventuale prima assegnazione a uno specifico insegnamento del settore scientifico disciplinare individuato. 4. Le proposte sono sottoposte all approvazione del Consiglio direttivo, che accertata la copertura finanziaria tenendo conto della normativa vigente in materia, delibera l apertura della procedura concorsuale di trasferimento mediante l emanazione di un avviso di vacanza per un determinato settore scientifico disciplinare. 5. Le delibere di cui al comma precedente sono assunte dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. 2

Art. 3 Avviso di vacanza Requisiti 1. Il Direttore dell Istituto emana specifici avvisi di vacanza per i posti di professore e di ricercatore, distinti per settore scientifico disciplinare. Tali avvisi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e devono indicare: a) tipologia e numero dei posti da coprire mediante trasferimento; b) classe e settore scientifico disciplinare interessati; c) requisiti richiesti; d) modalità e termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione; e) relativamente ai professori, l eventuale insegnamento nell ambito del settore scientifico disciplinare. 2. Possono presentare domanda di trasferimento i professori e i ricercatori appartenenti a università statali ovvero a istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la stessa sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell art. 12 e dell art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 3. La domanda di trasferimento può essere presentata dall interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. 4. I professori possono chiedere di essere trasferiti a un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza, previa acquisizione del parere da parte del CUN, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) siano professori ordinari o associati confermati ed in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico disciplinare di destinazione; b) siano già titolari del settore scientifico disciplinare oggetto dell avviso. 5. I ricercatori possono chiedere di essere trasferiti a un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità qualora siano in possesso della competenza specifica adeguata documentata dalla loro produzione scientifica. 6. Eventuali esclusioni dalla partecipazione, per difetto dei requisiti, sono disposte con provvedimento del Direttore dell Istituto. 3

Art. 4 Presentazione delle domande 1. Le domande, in carta libera, indirizzate al Direttore devono pervenire all Istituto entro il termine stabilito nell avviso di vacanza. 2. Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all obbligo del triennio di permanenza di cui al terzo comma del precedente articolo, dovranno essere allegati: a) curriculum della propria attività didattica e scientifica; b) la documentazione che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa. Art. 5 Criteri generali di valutazione 1. Ai fini del giudizio comparativo la personalità scientifica del candidato è valutata da una Commissione esaminatrice, nominata dal competente Consiglio didattico, così composta: a) per il trasferimento di professori di prima fascia: dai professori di prima fascia (ordinari, straordinari e fuori ruolo) componenti del Consiglio didattico, anche integrata da non più di tre componenti scelti dallo stesso Consiglio didattico tra i professori di prima fascia appartenenti ad università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato con specifica competenza scientifica; b) per il trasferimento di professori di seconda fascia: dai professori di prima e seconda fascia (ordinari, straordinari e fuori ruolo) componenti del Consiglio didattico, anche integrata da non più di tre componenti scelti dallo stesso Consiglio didattico tra i professori di prima e seconda fascia appartenenti ad università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato con specifica competenza scientifica; c) per il trasferimento di ricercatori: dai professori di prima e seconda fascia (ordinari, straordinari e fuori ruolo) e dai ricercatori componenti del Consiglio didattico, anche integrata da non più di tre componenti scelti dallo stesso Consiglio didattico tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori appartenenti ad università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato con specifica competenza scientifica. 4

2. La valutazione è effettuata con riferimento al curriculum scientifico complessivo ed alla documentazione presentata, tenendo conto: - dell originalità e del valore della produzione scientifica; - congruenza della complessiva attività del candidato con il settore scientifico disciplinare oggetto del trasferimento; - rilevanza scientifica e collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all interno della comunità scientifica; - continuità temporale della produzione scientifica in relazione all evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare; - i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri; - il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale. Art. 6 Chiamate 1. Il Consiglio direttivo, sentito il parere motivato della Commissione esaminatrice, espresso in base ai criteri di cui al precedente articolo 5, delibera la chiamata. 2. La delibera di chiamata, debitamente motivata è adottata, con la maggioranza assoluta dei componenti, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. 3. Se la chiamata riguarda un candidato appartenente a un settore scientifico disciplinare diverso da quello nell ambito del quale si va a coprire il posto vacante, la delibera deve essere adeguatamente motivata circa la pertinenza e la rilevanza dei titoli scientifici e dell attività didattica rispetto al posto messo a trasferimento, dopo l acquisizione del parere da parte del CUN, 4. Il Consiglio direttivo può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati. 5. L esito della procedura è notificato ai candidati entro i dieci giorni successivi alla delibera. 6. Il Direttore dell Istituto, previa verifica della regolarità della procedura, emana il provvedimento di trasferimento con decorrenza 1 novembre successivo ovvero 5

da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell anno accademico. Nel caso in cui l interessato provenga dai ruoli di altra Università, l anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvata dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza. 7. Dell esito della procedura viene data pubblicità mediante affissione all Albo Ufficiale dell Istituto. Art. 7 Mobilità interna 1. I professori e i ricercatori, con domanda motivata da presentare al Direttore dell Istituto entro il termine del 30 giugno, possono chiedere il passaggio ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza, previa acquisizione del parere da parte del CUN, quando ricorre una delle seguenti condizioni: - siano professori ordinari, associati confermati o ricercatori confermati in possesso della qualificazione e competenza scientifica adeguata nel settore scientifico disciplinare di destinazione, documentata dalla loro produzione scientifica; - siano già stati titolari del settore scientifico disciplinare sul quale viene richiesto il passaggio. 2. A tal fine sarà affisso apposito avviso all Albo Ufficiale dell Istituto con l indicazione del termine entro il quale far pervenire le richieste di passaggio da un settore all altro. 3. Le richieste saranno trasmesse al competente Consiglio didattico che provvederà a nominare una Commissione esaminatrice, composta con le modalità indicate al precedente art. 5. 4. La Commissione esaminatrice, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, esprime parere in merito alle stesse, dopo aver effettuato la valutazione dei profili professionali e scientifici dei candidati secondo i seguenti parametri di valutazione: - originalità e valore della produzione scientifica; - congruenza della complessiva attività del candidato con il settore scientifico disciplinare oggetto del trasferimento; 6

- rilevanza scientifica e collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all interno della comunità scientifica; - continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare. 5. Il Consiglio direttivo, tenuto conto del parere della Commissione esaminatrice, espresso sulla base dei criteri di cui al comma precedente, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Il Direttore dell Istituto, previa verifica della regolarità della procedura, emana il provvedimento di passaggio sul nuovo settore scientifico disciplinare con decorrenza 1 novembre successivo. 7. Dell esito della procedura viene data pubblicità mediante affissione all Albo Ufficiale dell Istituto. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio direttivo ed emanato con decreto del Direttore dell Istituto, entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all Albo Ufficiale dell Istituto ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell istruzione, dell Università e della ricerca. 2. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all articolo 8, secondo comma, del D.P.R. n. 382/80 e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di professori e di ricercatori universitari. 7

I N D I C E art. 1 Ambito di applicazione art. 2 Procedure art. 3 Avviso di vacanza Requisiti art. 4 Presentazione delle domande art. 5 Criteri generali di valutazione art. 6 Chiamate art. 7 Mobilità interna art. 8 Entrata in vigore 8