REGOLAMENTO PER LA COPERTURA, MEDIANTE TRASFERIMENTO, DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE Emanato con Decreto del Direttore n. 43 del 03/07/2006 Pubblicato all albo ufficiale dell Istituto il 04/07/2006
Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato (di seguito denominati professori ) e di ricercatore presso l Istituto universitario di studi superiori (di seguito denominato Istituto ), mediante trasferimento nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori. Art. 2 Procedure 1. I Consigli didattici, in sede di programmazione dell attività didattica annuale e nell ambito della programmazione triennale approvata dal Consiglio direttivo, formulano motivate proposte in merito all attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti di professore e di ricercatore. 2. Le proposte devono tener conto delle particolari esigenze didattiche correlate al mantenimento e al potenziamento dell offerta formativa e dell attività di ricerca, nonché del numero dei professori e ricercatori afferenti ai vari settori scientifico disciplinari. 3. Nelle proposte deve essere precisato: a) il settore scientifico disciplinare che si intende coprire; b) per i professori, l eventuale prima assegnazione a uno specifico insegnamento del settore scientifico disciplinare individuato. 4. Le proposte sono sottoposte all approvazione del Consiglio direttivo, che accertata la copertura finanziaria tenendo conto della normativa vigente in materia, delibera l apertura della procedura concorsuale di trasferimento mediante l emanazione di un avviso di vacanza per un determinato settore scientifico disciplinare. 5. Le delibere di cui al comma precedente sono assunte dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. 2
Art. 3 Avviso di vacanza Requisiti 1. Il Direttore dell Istituto emana specifici avvisi di vacanza per i posti di professore e di ricercatore, distinti per settore scientifico disciplinare. Tali avvisi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e devono indicare: a) tipologia e numero dei posti da coprire mediante trasferimento; b) classe e settore scientifico disciplinare interessati; c) requisiti richiesti; d) modalità e termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione; e) relativamente ai professori, l eventuale insegnamento nell ambito del settore scientifico disciplinare. 2. Possono presentare domanda di trasferimento i professori e i ricercatori appartenenti a università statali ovvero a istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la stessa sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell art. 12 e dell art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 3. La domanda di trasferimento può essere presentata dall interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. 4. I professori possono chiedere di essere trasferiti a un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza, previa acquisizione del parere da parte del CUN, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) siano professori ordinari o associati confermati ed in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico disciplinare di destinazione; b) siano già titolari del settore scientifico disciplinare oggetto dell avviso. 5. I ricercatori possono chiedere di essere trasferiti a un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità qualora siano in possesso della competenza specifica adeguata documentata dalla loro produzione scientifica. 6. Eventuali esclusioni dalla partecipazione, per difetto dei requisiti, sono disposte con provvedimento del Direttore dell Istituto. 3
Art. 4 Presentazione delle domande 1. Le domande, in carta libera, indirizzate al Direttore devono pervenire all Istituto entro il termine stabilito nell avviso di vacanza. 2. Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all obbligo del triennio di permanenza di cui al terzo comma del precedente articolo, dovranno essere allegati: a) curriculum della propria attività didattica e scientifica; b) la documentazione che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa. Art. 5 Criteri generali di valutazione 1. Ai fini del giudizio comparativo la personalità scientifica del candidato è valutata da una Commissione esaminatrice, nominata dal competente Consiglio didattico, così composta: a) per il trasferimento di professori di prima fascia: dai professori di prima fascia (ordinari, straordinari e fuori ruolo) componenti del Consiglio didattico, anche integrata da non più di tre componenti scelti dallo stesso Consiglio didattico tra i professori di prima fascia appartenenti ad università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato con specifica competenza scientifica; b) per il trasferimento di professori di seconda fascia: dai professori di prima e seconda fascia (ordinari, straordinari e fuori ruolo) componenti del Consiglio didattico, anche integrata da non più di tre componenti scelti dallo stesso Consiglio didattico tra i professori di prima e seconda fascia appartenenti ad università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato con specifica competenza scientifica; c) per il trasferimento di ricercatori: dai professori di prima e seconda fascia (ordinari, straordinari e fuori ruolo) e dai ricercatori componenti del Consiglio didattico, anche integrata da non più di tre componenti scelti dallo stesso Consiglio didattico tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori appartenenti ad università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato con specifica competenza scientifica. 4
2. La valutazione è effettuata con riferimento al curriculum scientifico complessivo ed alla documentazione presentata, tenendo conto: - dell originalità e del valore della produzione scientifica; - congruenza della complessiva attività del candidato con il settore scientifico disciplinare oggetto del trasferimento; - rilevanza scientifica e collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all interno della comunità scientifica; - continuità temporale della produzione scientifica in relazione all evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare; - i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri; - il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale. Art. 6 Chiamate 1. Il Consiglio direttivo, sentito il parere motivato della Commissione esaminatrice, espresso in base ai criteri di cui al precedente articolo 5, delibera la chiamata. 2. La delibera di chiamata, debitamente motivata è adottata, con la maggioranza assoluta dei componenti, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. 3. Se la chiamata riguarda un candidato appartenente a un settore scientifico disciplinare diverso da quello nell ambito del quale si va a coprire il posto vacante, la delibera deve essere adeguatamente motivata circa la pertinenza e la rilevanza dei titoli scientifici e dell attività didattica rispetto al posto messo a trasferimento, dopo l acquisizione del parere da parte del CUN, 4. Il Consiglio direttivo può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati. 5. L esito della procedura è notificato ai candidati entro i dieci giorni successivi alla delibera. 6. Il Direttore dell Istituto, previa verifica della regolarità della procedura, emana il provvedimento di trasferimento con decorrenza 1 novembre successivo ovvero 5
da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell anno accademico. Nel caso in cui l interessato provenga dai ruoli di altra Università, l anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvata dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza. 7. Dell esito della procedura viene data pubblicità mediante affissione all Albo Ufficiale dell Istituto. Art. 7 Mobilità interna 1. I professori e i ricercatori, con domanda motivata da presentare al Direttore dell Istituto entro il termine del 30 giugno, possono chiedere il passaggio ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza, previa acquisizione del parere da parte del CUN, quando ricorre una delle seguenti condizioni: - siano professori ordinari, associati confermati o ricercatori confermati in possesso della qualificazione e competenza scientifica adeguata nel settore scientifico disciplinare di destinazione, documentata dalla loro produzione scientifica; - siano già stati titolari del settore scientifico disciplinare sul quale viene richiesto il passaggio. 2. A tal fine sarà affisso apposito avviso all Albo Ufficiale dell Istituto con l indicazione del termine entro il quale far pervenire le richieste di passaggio da un settore all altro. 3. Le richieste saranno trasmesse al competente Consiglio didattico che provvederà a nominare una Commissione esaminatrice, composta con le modalità indicate al precedente art. 5. 4. La Commissione esaminatrice, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, esprime parere in merito alle stesse, dopo aver effettuato la valutazione dei profili professionali e scientifici dei candidati secondo i seguenti parametri di valutazione: - originalità e valore della produzione scientifica; - congruenza della complessiva attività del candidato con il settore scientifico disciplinare oggetto del trasferimento; 6
- rilevanza scientifica e collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all interno della comunità scientifica; - continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare. 5. Il Consiglio direttivo, tenuto conto del parere della Commissione esaminatrice, espresso sulla base dei criteri di cui al comma precedente, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Il Direttore dell Istituto, previa verifica della regolarità della procedura, emana il provvedimento di passaggio sul nuovo settore scientifico disciplinare con decorrenza 1 novembre successivo. 7. Dell esito della procedura viene data pubblicità mediante affissione all Albo Ufficiale dell Istituto. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio direttivo ed emanato con decreto del Direttore dell Istituto, entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all Albo Ufficiale dell Istituto ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell istruzione, dell Università e della ricerca. 2. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all articolo 8, secondo comma, del D.P.R. n. 382/80 e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di professori e di ricercatori universitari. 7
I N D I C E art. 1 Ambito di applicazione art. 2 Procedure art. 3 Avviso di vacanza Requisiti art. 4 Presentazione delle domande art. 5 Criteri generali di valutazione art. 6 Chiamate art. 7 Mobilità interna art. 8 Entrata in vigore 8