MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documenti analoghi
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 29 settembre 2015

Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto Ministeriale 1 luglio 2016 n Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (G.U. 4 ottobre 2016, n.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 7 aprile 2016; G.U. n. 115 del 18 maggio 2016

La normativa sui lavoratori ESODATI attraverso il decreto del Governo. (Copertura posizioni)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011

Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017

TITOLO III Consolidamento dei conti pubblici. Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni. Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Allegato uno Gr/gr IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE 10 ottobre 2014, n (GU n.246 del )

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5389

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

Criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di. integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). Art. 1.

Legge 208/ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Premessa. Roma, Messaggio n. 1648

Il testo del ministero del Lavoro in materie di tutele per i lavoratori esodati.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(GU n. 301 del ) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017

Governo: Legge di Stabilità 2015 assegno per i nati nel 2015

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

NOTA DIVULGATIVA Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 17 dicembre 2009 (GU n. 58 del )

Ecco come funziona: Il bonus

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157

DECRETO 25 gennaio 2016 Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2016 per i lavoratori all'estero. (GU n.24 del )

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Pertanto, i lavoratori ricompresi tra i soggetti salvaguardati possono accedere alla pensione qualora siano in possesso di tali requisiti.

Premessa. Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n (GU n.12 del )

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. e con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 25 gennaio Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

LA SCHEDA NORMATIVA DEL DECRETO LEGGE 90/2014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

INPS - Messaggio 03 marzo 2011, n. 5407

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del )

D.M. 1/6/2012. Autore: Redazione. Art. 1

1.Premessa. Roma, Messaggio n

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto 27 giugno 2016; G.U. 12 luglio 2016, n. 161

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Modalita' di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle. esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Roma, Messaggio n. 4678

m_lps.38.circolari.registrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Burc n. 15 del 13 Febbraio 2017

Legge 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia).

A.S Subemendamento all emendamento All articolo 1-ter, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007 Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

INCA INFORMA SALVAGUARDATI: TERZO CONTINGENTE (10.130) D.I. 22 aprile 2013 Messaggio INPS n del Messaggio INPS n del

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto (GU n.231 del )

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Transcript:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 febbraio 2018 Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 100930). (18A02264) (GU n.78 del 4-4-2018) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione; Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita'; Visto il comma 5, dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto il comma 5-bis dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) dal comma 5, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»; Visto il comma 6, dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/6

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale: l'inps provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'inps non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12; Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del lavoratori che nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i requisiti per l'accesso al periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/6

quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del lavoratori gia' destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013; il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2014; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 88332 del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/6

lavoratori gia' destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014; il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 92094 del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, n. 1490 lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 96512 del 1 luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, n. 36 lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 98616 del 7 marzo 2017, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, n. 11 lavoratori che, nell'anno 2017 non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/6

Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'inps risulta che, per l'anno 2018, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 3 lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad 25.000,00; Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di n. 3 lavoratori beneficiari rientranti, nell'anno 2018, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis, del nella legge 20 luglio 2010, n. 122; Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'inps all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di 25.000,00; Decreta: Art. 1 1. E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del n. 3 lavoratori che, nell'anno 2018, non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 luglio 2010, n.122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. 2. Il prolungamento e' concesso per un numero di mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge. Art. 2 1. L'Inps e' autorizzato, nel limite di spesa di 25.000,00 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 3 lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art. 3 Per l'anno 2018 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 25.000,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2018 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/6

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 484 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 6/6