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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 02-05-2003 C(2003) 1518 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Piemonte) - Aiuto n. N 428/2001 Legge regionale del 25.5.2001. Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale Signor Ministro, Mi pregio informare il Governo italiano che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE in merito alla misura di aiuto in oggetto La decisione della Commissione si basa sulle seguenti considerazioni: I. PROCEDIMENTO Con lettera del 20 giugno 2001, protocollata il 25 giugno 2001, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione la misura summenzionata, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Ulteriori chiarimenti sono stati trasmessi con lettera del 2 maggio 2002, protocollata il 3 maggio 2002, con lettera del 14 agosto 2002, protocollata il 19 agosto 2002, con lettera del 29 gennaio 2003, protocollata il 30 gennaio 2003 e con lettera del 10 marzo 2003, protocollata il 12 marzo 2003. II. DESCRIZIONE II.1 Base giuridica Legge regionale 25. 05. 2001 Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari. II.2 Obiettivo della misura Promuovere la costituzione del consorzio, garantendo in tal modo l'adeguato smaltimento dei rifiuti di origine animale. Compensazioni a favore degli allevatori per i capi morti e per i premi assicurativi per le epizoozie. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

II.3 Beneficiari Allevatori e consorzio (relativamente all'aiuto di avviamento). II.4 Singole misure L'aiuto è concesso al Consorzio o mediante lo stesso e riguarda: a) un aiuto di avviamento per la costituzione di un "consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale", per un massimo di 100.000 euro; b) contributi annui a favore del consorzio suddetto per lo smaltimento di animali morti; c) contributi annui a favore del consorzio per i premi assicurativi contro le epizoozie e i danni all'attività zootecnica e contributi per i costi dei premi assicurativi pagati dagli agricoltori a copertura dei costi di smaltimento e di distruzione degli animali morti. L'indennità di cui all'articolo 5, paragrafo 4 concessa ai soggetti che assicurano la distruzione e lo stoccaggio delle farine animali ad alto rischio e del materiale specifico a rischio per la BSE prodotti in Piemonte prima del 31 maggio 2001 è integrativa rispetto a quella prevista dalla legge italiana 49/2001(notificata con il n. N 113/B/2001). Le autorità italiane si sono impegnate a notificare tale misura ai sensi dell'articolo 88 del trattato una volta che i servizi della Commissione avranno completato l'esame dell'aiuto n. N 113/B/2001. Tale misura non è quindi parte della presente decisione ed ogni cumulo di aiuto pubblico per la distruzione e lo stoccaggio delle farine animali ad alto rischio e del materiale specifico a rischio sarà analizzato nell ambito della futura notifica. Il contributo per l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale previsto all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) è stato ritirato dalla misura (cfr. lettera delle autorità italiane del 29 gennaio 2003, protocollata il 30 gennaio 2003). II.5 Intensità dell'aiuto a) Per l'aiuto di avviamento del consorzio l'aiuto ammonta ad un massimo di 100.000 euro, secondo le modalità stabilite nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, aiuto de minimis ; b) un contributo, fino ad un massimo del 100%, dei costi per la rimozione (raccolta e trasporto) e la distruzione (deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo) dei capi morti fino al 31 dicembre 2003 e, dal 1 gennaio 2004 in poi, un contributo fino ad un massimo del 100% dei costi di eliminazione dei capi morti che devono essere smaltiti e fino al 75% dei costi di distruzione di queste carcasse; c) il tasso dell'aiuto concesso per i premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a calamità naturali o a eventi eccezionali di cui al punto 11.2 degli orientamenti è pari all'80% massimo dei premi assicurativi; il tasso di aiuto per i premi assicurativi a copertura delle perdite dovute ad avversità climatiche che possono essere assimilate a calamità naturali conformemente al punto 11.3 degli orientamenti e di altre perdite causate da avversità climatiche ammonta all'80% massimo dei premi assicurativi; il tasso di aiuto per i premi assicurativi a copertura delle perdite causate da calamità naturali e da eventi eccezionali conformemente al punto 11.3 degli orientamenti e di altre perdite dovute ad avversità climatiche o di perdite causate da epizoozie o da fitopatie si limita al 50% massimo dei costi dei premi assicurativi. Per le assicurazioni a copertura dei capi morti, l'intensità dell'aiuto è specificata al precedente punto b). 2

II.6 Durata della misura Per quanto riguarda lo smaltimento dei capi morti e le relative polizze di assicurazione, la durata della misura si limita a quanto stabilito negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli. Le altre misure hanno una durata indeterminata. II.7 Bilancio All'incirca 6,5 milioni di euro per il primo anno. III. VALUTAZIONE La valutazione si riferisce al testo comunicato con la lettera del 29 gennaio 2003, protocollata il 30 gennaio 2003, che ha notevolmente modificato il testo inizialmente notificato. A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. III.1 Costituzione del consorzio a) Costituzione del consorzio La regione Piemonte è caratterizzata dalla presenza di numerosi allevamenti di modeste dimensioni che operano in zone non facilmente raggiungibili. La raccolta dei materiali specifici a rischio in queste zone può risultare economicamente molto onerosa per gli allevatori. L'obiettivo del consorzio è di coordinare la raccolta e lo smaltimento di questi materiali e delle farine animali, garantendo il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di smaltimento dei materiali a rischio. La regione non partecipa al consorzio, ma si riserva funzioni di coordinamento e di vigilanza. Il consorzio è costituito da tutti gli allevatori, la cui adesione al consorzio è obbligatoria, ma vi possono aderire anche gli operatori della filiera zootecnica e industriale e le relative associazioni. La quota obbligatoria di adesione degli allevatori al consorzio è stabilita forfettariamente dalla regione, indipendentemente dalle attività e dei servizi forniti dal consorzio, e l'importo può variare in funzione dell'ubicazione dell'azienda (è prevista ad esempio una differenziazione per la quota degli allevatori che operano nelle zone montane). Tutti i costi amministrativi legati al normale funzionamento del consorzio sono completamente a carico dei membri (con l'esclusione dell'aiuto di avviamento). Qualora partecipino ai programmi del consorzio, i produttori di alimenti e di mangimi pagheranno per intero i costi dei servizi forniti, ai prezzi di mercato. L'attività principale del consorzio è quella di coordinare lo smaltimento dei materiali e delle farine animali a rischio specifico e ad alto rischio identificando, mediante procedure di appalto pubbliche, i gestori degli impianti di trattamento per lo smaltimento di questi materiali. Il consorzio negozia inoltre i contratti di assicurazione (cfr. punto c)) e garantisce uno smaltimento sicuro degli animali morti. La costituzione del consorzio non rappresenta pertanto un'attività legata alla trasformazione, alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti dell'allegato I. L'aiuto di avviamento a favore del consorzio è concesso secondo le modalità stabilite nel regolamento (CE) n. 69/2001della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 3

88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) 1 e l'importo dell'aiuto non può pertanto superare 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. La regione ha garantito che verranno rispettate, nella concessione dell'aiuto, tutte le modalità stabilite nel presente regolamento. Tale misura non costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. III.2 Eliminazione degli animali morti e aiuti per le polizze assicurative Gli aiuti a favore di queste attività costituiscono, prima facie, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Le misure sono finanziate con fondi regionali e avvantaggiano alcune aziende del Piemonte, sgravando tali aziende di alcuni dei costi che dovrebbero normalmente sopportare (eliminazione degli animali morti e polizze assicurative). L'aiuto potrebbe pertanto falsare la concorrenza 2 e incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Nel 2002 il Piemonte contava il 13% del patrimonio bovino italiano. Nel vietare gli aiuti di Stato l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato prevede tuttavia alcune eccezioni: III.2.1 Eliminazione degli animali morti Nel valutare le singole misure di aiuto, la Commissione si è basata sulle disposizioni contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli 3 (in appresso denominati Orientamenti BSE), ai punti da 28 a 34, secondo le quali: 1. L'aiuto può essere concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e di distruzione (deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo) dei capi morti sino al 31 dicembre 2003; in alternativa, possono essere concessi aiuti sino ad un importo equivalente a titolo di contributo ai premi pagati dai produttori per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, qualora siano rispettati i principi di cui ai punti 32, 33 e 34. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2004 possono essere concessi aiuti di Stato nella misura massima del 100% dei costi di rimozione dei capi morti che devono essere smaltiti e del 75% dei costi di distruzione di tali carcasse; in alternativa possono essere concessi aiuti sino ad un importo equivalente a titolo di contributo ai premi pagati dai produttori per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, qualora siano rispettati i principi di cui ai punti 32, 33 e 34. Nella fattispecie le autorità regionali hanno garantito, conformemente alle disposizioni degli orientamenti BSE, che: 1 GU L 10 del 13.1.2001, pagg. 30-32. 2 Come ha statuito la Corte europea di giustizia, allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforza la competitività di un'impresa esso è generalmente tale da falsare la concorrenza nei confronti di imprese concorrenti che non hanno ricevuto tale aiuto (Motivazioni 11 e 12, Causa C-730/79, RACC. [1980] 2671). 3 GU C 324 del 24.12.2002, pagg. 2-7. 4

- i capi morti sono animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o deceduti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano (punto 17 degli Orientamenti BSE); - l'importo dell'aiuto è trasferito integralmente al produttore. L'aiuto in questione non verrà utilizzato per finanziare costi amministrativi o operativi del consorzio (punto 33 degli Orientamenti BSE); - il consorzio provvederà allo smaltimento degli animali morti di tutti i produttori che operano in Piemonte. Le aziende di trasformazione (produttori di alimenti o di mangimi) possono beneficiare dei servizi forniti dal consorzio, dietro pagamento del costo integrale di tali servizi, compresa la parte dei costi amministrativi per l'identificazione dei soggetti che forniranno i servizi (punto 32 degli orientamenti BSE); - lo smaltimento verrà affidato in pratica a impianti di trattamento degli scarti o prestatori specifici. La selezione di tali prestatori avverrà secondo i principi di mercato, in modo non discriminatorio, ricorrendo se necessario a procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria e comunque garantendo un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizio alla concorrenza, nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione (punto 34 degli orientamenti BSE). L'aiuto è pertanto conforme ai criteri stabiliti dagli orientamenti TSE. III.2.2 Polizze assicurative Nel valutare tali aiuti la Commissione applica il punto 11.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 4. Tale punto stabilisce che gli aiuti a copertura dei costi assicurativi sono compatibili con gli articoli 87 e 88 del trattato CE qualora siano rispettate le seguenti conclusioni: - È prassi costante della Commissione consentire aiuti sino all'80% dei costi dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 di tali orientamenti, e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute ad epizoozie o fitopatie, il tasso è ridotto al 50% del costo del premio. - Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi non possono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Ciò si verificherebbe, ad esempio, se la possibilità di fornire copertura assicurativa venisse limitata ad una sola società o gruppo di società oppure se una delle condizioni dell'aiuto stabilisse che il contratto di assicurazione deve essere stipulato con una società avente sede in un determinato Stato membro. Nel caso considerato: - I tassi di aiuto sono conformi a quanto stabilito al punto 11.5; - l'aiuto è concesso agli agricoltori per il tramite del consorzio, che seleziona i migliori operatori e le migliori polizze assicurative, ferma restando la possibilità, per ogni agricoltore, di stipulare per conto suo una polizza assicurativa con un soggetto di sua scelta. In tal caso, l agricoltore riceverà l aiuto direttamente dal Consorzio (si veda la lettera del 14/08/2002, protocollata il 19/08/2002). Gli aiuti concessi al consorzio si limiteranno ai costi dei premi, entro i massimali di aiuto precedentemente indicati. La possibilità di fornire copertura 4 GU C 28 dell'1.2.2000, corrigendum GU C 232 del 12.8.2000. 5

assicurativa non si limita ad una singola società o gruppo di società e non vi è alcuna condizione che imponga di stipulare il contratto di assicurazione con una società avente sede in Italia o nella regione. Per quanto riguarda le polizze assicurative a copertura dei costi di rimozione e d'istruzione dei capi morti, le condizioni e le aliquote di aiuto sono quelle stabilite al precedente punto III.2.1. Atti di applicazione Le autorità italiane hanno assicurato che il decreto di attuazione e lo statuto del consorzio, che stabiliscono le modalità e i criteri per l'attuazione della legge del 25 maggio 2001, rifletteranno le condizioni e le modalità illustrate nella presente decisione. Una volta completati, tali atti verranno trasmessi ai servizi della Commissione. IV. CONCLUSIONE Dato che la misura è conforme agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti da macelli, essa può essere considerata compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con il trattato CE. L'aiuto di avviamento del consorzio è concesso secondo le modalità stabilite nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito internet: http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea, Direzione generale Agricoltura Direzione Legislazione agricola Ufficio L 130 5/128 B-1049 Bruxelles (fax (+322) 296 7672). Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 6