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Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0238/2018 27.6.2018 RELAZIONE sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio di dati personali tra l'agenzia dell'unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2017)0808 2018/2064(INI)) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Relatore: Claude Moraes RR\1157468.docx PE621.031v03-00 Unita nella diversità

PR_INI_AgreementPreparation INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO... 3 INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO... 9 VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO... 10 PE621.031v03-00 2/10 RR\1157468.docx

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio di dati personali tra l'agenzia dell'unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2017)0808 2018/2064(INI)) Il Parlamento europeo, vista la raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio di dati personali tra l'agenzia dell'unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2017)0808), vista la Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, visti il trattato sull'unione europea (TUE), in particolare l'articolo 6, e il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 16 e 218, visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'agenzia dell'unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI 1, visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 2, vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche 3, vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 4, vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 1 GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53. 2 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 3 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. 4 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60. RR\1157468.docx 3/10 PE621.031v03-00

libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio 1, visti la Convenzione del Consiglio d'europa sulla protezione dei dati (STE n. 108) e il protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (STE no. 181), visto il parere 2/2018 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) concernente otto mandati negoziali per la conclusione di accordi internazionali che consentano lo scambio di dati tra Europol e i paesi terzi, vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica 2, visto l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sull'adozione di un regolamento concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, e in particolare il capo relativo al trattamento dei dati personali operativi che si applica agli organi, agli uffici o alle agenzie dell'unione che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), visto l'articolo 108, paragrafo 1, del suo regolamento, vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0238/2018), A. considerando che il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'agenzia dell'unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) consente il trasferimento dei dati personali alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, nella misura in cui tale trasferimento è necessario per lo svolgimento delle attività di Europol, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione a norma della direttiva (UE) 2016/680, di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE che presti garanzie sufficienti, o di accordi di cooperazione che consentano lo scambio di dati personali conclusi prima del 1 maggio 2017, nonché, eccezionalmente, sulla base dei singoli casi, in conformità alle condizioni rigorose stabilite all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794 e a condizione che siano assicurate garanzie adeguate; B. considerando che gli accordi internazionali che consentono a Europol e ai paesi terzi di cooperare e scambiare dati personali dovrebbero rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 16 TFUE, e che, di conseguenza, dovrebbero rispettare il principio della limitazione delle finalità e i diritti di accesso e di rettifica, essere soggetti al controllo da parte di un'autorità indipendente, secondo quanto sancito specificamente dalla Carta, nonché risultare necessari e proporzionati allo svolgimento 1 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89. 2 Testi approvati, P8_TA(2017)0366. PE621.031v03-00 4/10 RR\1157468.docx

delle attività di Europol; C. considerando che un tale trasferimento di dati deve essere fondato su un accordo internazionale concluso tra l'unione e il paese terzo a norma dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone; D. considerando che il documento di programmazione di Europol 2018-2020 1 sottolinea la crescente rilevanza di un approccio multidisciplinare potenziato, compresa la messa in comune delle competenze e delle informazioni necessarie provenienti da una gamma sempre più ampia di partner, per il conseguimento della missione di Europol; E. considerando che il Parlamento ha sottolineato, nella sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica, che gli accordi conclusi tra Europol e i paesi terzi in materia di cooperazione strategica e operativa favoriscono sia lo scambio di informazioni sia la cooperazione concreta nella lotta alla criminalità informatica; F. considerando che, in passato, Europol ha già stipulato una serie di accordi sullo scambio di dati con paesi terzi, quali Albania, Australia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Colombia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Ucraina e Stati Uniti d'america; G. considerando che il Garante europeo della protezione dei dati ricopre il ruolo di garante per Europol dal 1 maggio 2017 e che funge altresì da consulente delle istituzioni dell'ue per quanto riguarda le politiche e la legislazione in materia di protezione dei dati; 1. ritiene che la necessità della collaborazione con il Regno del Marocco per quanto riguarda le attività di contrasto per gli interessi di sicurezza dell'unione europea, nonché la sua proporzionalità, debbano essere adeguatamente valutate; invita la Commissione, in tale contesto, a eseguire un'attenta valutazione d'impatto; evidenzia che si deve esercitare la dovuta cautela nella definizione del mandato negoziale per un accordo tra l'unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio di dati personali tra l'agenzia dell'unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo; 2. ritiene che si debba assicurare la piena coerenza con gli articoli 7 e 8 della Carta, nonché con gli altri diritti e libertà fondamentali tutelati dalla Carta, nei paesi terzi riceventi; invita, a tale proposito, il Consiglio a integrare le direttive di negoziato proposte dalla Commissione con le condizioni stabilite nella presente risoluzione; 3. prende atto che finora non è stata eseguita alcuna valutazione d'impatto adeguata al fine di valutare in modo approfondito i rischi derivanti dal trasferimento di dati personali verso il Regno del Marocco, per quanto riguarda il diritto dei cittadini alla vita privata e alla protezione dei dati ma anche gli altri diritti e libertà fondamentali tutelati dalla Carta; chiede alla Commissione di eseguire una valutazione d'impatto adeguata, in modo da definire le tutele necessarie da includere nell'accordo; 1 Documento di programmazione di Europol 2018-2020 adottato dal consiglio di amministrazione di Europol il 30 novembre 2017, EDOC# 856927v18. RR\1157468.docx 5/10 PE621.031v03-00

4. insiste sul fatto che il livello di protezione derivante dall'accordo dovrebbe essere sostanzialmente equivalente al livello di protezione risultante dal diritto dell'ue; sottolinea che se tale livello non può essere garantito de iure e de facto, l'accordo non può essere concluso; 5. chiede che, al fine di rispettare pienamente l'articolo 8 della Carta e l'articolo 16 TFUE, e di evitare ogni potenziale responsabilità da parte di Europol per ciò che riguarda la violazione della legislazione dell'unione in materia di protezione dei dati risultante dal trasferimento di dati personali senza tutele necessarie e adeguate, l'accordo comprenda disposizioni specifiche e rigorose che impongano il rispetto del principio della limitazione delle finalità con condizioni chiare per il trattamento dei dati personali trasmessi; 6. invita a completare l'orientamento B indicando espressamente che Europol, a norma dell'articolo 19 del regolamento che istituisce l'agenzia, è tenuto a rispettare qualsiasi restrizione imposta sui dati personali trasmessi a Europol dagli Stati membri o da altri fornitori in merito all'utilizzo e all'accesso ai dati che vengono trasferiti al Regno del Marocco; 7. chiede che l'accordo preveda chiaramente che qualsiasi ulteriore trattamento sia sempre soggetto all'autorizzazione scritta preliminare di Europol; sottolinea che tali autorizzazioni dovrebbero essere documentate da Europol e messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta di quest'ultimo; chiede che l'accordo contenga anche una disposizione che obblighi le autorità competenti del Regno del Marocco a ottemperare a tali restrizioni e specificare in che modo tali restrizioni verrebbero rispettate; 8. insiste che l'accordo deve contenere una chiara e precisa disposizione che stabilisca il periodo di conservazione dei dati personali trasferiti e che ne richieda la cancellazione al termine del loro periodo di conservazione; chiede che le misure procedurali siano stabilite nell'accordo allo scopo di garantire la conformità; insiste sul fatto che, in casi eccezionali, se vi sono motivi debitamente giustificati per la conservazione dei dati per un periodo più lungo, oltre la scadenza del loro periodo di conservazione, tali motivi e la documentazione di accompagnamento devono essere trasmessi a Europol e al Garante europeo della protezione dei dati; 9. si attende che vengano applicati i criteri di cui al considerando 71 della direttiva (UE) 2016/680, il quale stabilisce che i trasferimenti di dati personali sono effettuati conformemente agli obblighi di riservatezza da parte delle competenti autorità marocchine che ricevono tali dati da Europol, nonché al principio di specificità, e che i dati personali non saranno utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano; 10. ritiene che le categorie di reati per cui i dati personali saranno scambiati devono essere definite in modo chiaro ed elencate in tale accordo internazionale, in linea con le definizioni dei reati dell'ue, ove disponibili; sottolinea che tale elenco dovrebbe definire in modo chiaro e preciso le attività comprese in tali reati nonché le persone, i gruppi e le organizzazioni che possono essere interessati dal trasferimento; 11. esorta il Consiglio e la Commissione a definire con il governo del Regno del Marocco, a PE621.031v03-00 6/10 RR\1157468.docx

norma della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea e in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, quale autorità indipendente di vigilanza sarà incaricata di sorvegliare l'attuazione dell'accordo internazionale; esorta a individuare e definire quale sarà tale autorità prima dell'entrata in vigore dell'accordo internazionale; insiste sul fatto che il nome dell'autorità debba essere espressamente incluso in un allegato all'accordo; 12. ritiene che entrambe le parti contraenti dovrebbero poter sospendere o revocare l'accordo internazionale in caso di violazione dello stesso, e che l'autorità indipendente di vigilanza dovrebbe inoltre avere la facoltà di suggerire di sospendere o denunciare l'accordo in caso di violazione dello stesso; ritiene che tutti i dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo trasferiti prima della sua sospensione o risoluzione possano continuare ad essere trattati conformemente all'accordo; ritiene che dovrebbe essere predisposta una valutazione periodica dell'accordo al fine di verificare se le parti lo rispettano; 13. è del parere che sia necessaria una chiara definizione del concetto di singolo caso in quanto tale concetto serve per valutare la necessità e la proporzionalità del trasferimento dei dati; sottolinea che tale definizione dovrebbe riferirsi alle indagini penali effettive; 14. è del parere che sia necessario definire il concetto di fondati motivi al fine di valutare la necessità e la proporzionalità del trasferimento dei dati; sottolinea che tale definizione dovrebbe riferirsi alle indagini penali effettive; 15. sottolinea che i dati trasferiti ad un'autorità ricevente non possono mai essere ulteriormente trattati da altre autorità e che, a tal fine, dovrebbe essere stilato un elenco esaustivo delle autorità competenti del Regno del Marocco a cui Europol può trasferire i dati, che comprenda anche una descrizione delle competenze delle autorità; ritiene che qualsiasi modifica a tale elenco che sostituisca un'autorità competente o ne aggiunga una nuova richiederebbe una revisione dell'accordo internazionale; 16. insiste sulla necessità di indicare espressamente che i trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità competenti del Regno del Marocco ad altre sue autorità locali possono essere autorizzati solo al fine di conseguire l'obiettivo originario del trasferimento dei dati da parte di Europol e dovrebbero sempre essere comunicati all'autorità indipendente, al GEPD e a Europol; 17. sottolinea la necessità di indicare espressamente che i trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità competenti del Regno del Marocco verso altri paesi sono vietati e comporterebbero la risoluzione immediata dell'accordo internazionale; 18. ritiene che l'accordo internazionale con il Regno del Marocco dovrebbe comprendere il diritto di informazione, di rettifica e di cancellazione dell'interessato, come previsto in altri atti legislativi dell'unione in materia di protezione dei dati; 19. sottolinea che il trasferimento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici o relativi alla salute e all'orientamento sessuale è estremamente delicato ed è fonte di grave preoccupazione visto il diverso quadro giuridico e le differenti caratteristiche sociali e culturali del Regno del Marocco rispetto all'unione RR\1157468.docx 7/10 PE621.031v03-00

europea; sottolinea che gli atti criminali sono definiti in modo differente nell'unione europea e nel Regno del Marocco; è del parere che un tale trasferimento di dati dovrebbe pertanto avvenire solo in casi del tutto eccezionali e con garanzie chiare a tutela dell'interessato e delle persone a questo collegate; ritiene necessario definire garanzie specifiche che dovrebbero essere rispettate dal Regno del Marocco per quanto concerne i diritti e le libertà fondamentali, incluso il rispetto della libertà di espressione e di religione e della dignità umana; 20. ritiene che un meccanismo di monitoraggio dovrebbe essere incluso nell'accordo e che l'accordo dovrebbe essere soggetto a valutazioni periodiche per verificarne il funzionamento in relazione alle esigenze operative di Europol nonché la conformità ai diritti e ai principi europei in materia di protezione dei dati; 21. invita la Commissione a consultare il Garante europeo della protezione dei dati prima della conclusione dell'accordo internazionale conformemente al regolamento (UE) 2016/794 e al regolamento (CE) n. 45/2001; 22. sottolinea che l'approvazione del Parlamento europeo per la conclusione dell'accordo sarà subordinata all'adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218 TFUE; 23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo del Regno del Marocco. PE621.031v03-00 8/10 RR\1157468.docx

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO Approvazione 20.6.2018 Esito della votazione finale +: : 0: 41 2 5 Membri titolari presenti al momento della votazione finale Supplenti presenti al momento della votazione finale Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Jaromír Štětina David Coburn, Luigi Morgano RR\1157468.docx 9/10 PE621.031v03-00

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO 41 + ALDE ECR ENF NI PPE S&D VERTS/ALE Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström Branislav Škripek, Helga Stevens Giancarlo Scottà Udo Voigt Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer Ana Miranda, Judith Sargentini, Bodil Valero 2 - EFDD ENF David Coburn Auke Zijlstra 5 0 ALDE EFDD GUE/NGL Sophia in 't Veld Kristina Winberg Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat Significato dei simboli utilizzati: + : favorevoli - : contrari 0 : astenuti PE621.031v03-00 10/10 RR\1157468.docx