COMUNE di PULFERO. Provincia di Udine

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COMUNE di PULFERO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI legge 8.6.1990 n. 142 e statuto comunale, art. 87 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 28.12.1995 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04.04.1996 1

INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI ART. 1 Titolarità e ambito di esercizio ART. 2 Formulazione dei quesiti ART. 3 Indizione del referendum e presentazione di più richieste ART. 4 Commissione dei garanti e giudizio preventivo di ammissibilità TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE ART. 5 Comitato promotore ART. 6 Comunicazioni e interventi del comitato promotore ART. 7 Raccolta di firme ART. 8 Verifica delle firme ART. 9 Raccolta e autenticazione delle firme ART. 10 Verifica del numero delle firme TITOLO III - REFERENDUM RICHIESTO DAL CONSIGLIO COMUNALE ART. 11 Referente dei Consiglieri promotori ART. 12 Maggioranza richiesta per il referendum del Consiglio Comunale TITOLO IV OPERAZIONI DI VOTO ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25 ART. 26 ART. 27 ART. 28 Schede per il referendum Propaganda Ubicazione delle sezioni Registro degli elettori della Sezione Assegnazione del materiale alle sezioni Composizione delle sezioni Verifica delle schede e dei registri Operazioni elettorali Votazioni Scrutinio dei voti Riscontro della Commissione Reclami Proclamazione dell'esito del referendum Adempimenti conseguenti Costituzione Ufficio elettorale Efficacia del regolamento e pubblicità 2

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI ART. 1 Titolarità e ambito di esercizio Un terzo del corpo elettorale o il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il Comune ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intera comunità. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie concernenti : a) tributi locali e tariffe; b) norme statali o regionali contenenti disposizioni, obbligatorie per l'ente; c) le materie già oggetto di precedente referendum, per i successivi cinque anni. La richiesta di programmazione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelligibili e in modo tale da consentire (1) la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia. ART. 2 Formulazione dei quesiti Ciascuna richiesta di referendum può contenere più quesiti, purché essi siano relativi al medesimo oggetto, ciascuno dei quali consenta, (2) la scelta tra due o più alternative poste da ogni singolo quesito. Qualora la formulazione dei quesiti referendari non risponda a requisiti di chiarezza e intelligibilità, la Commissione dei Garanti, di cui all'art. 4, convoca, a seconda dei casi, il comitato promotore per invitarlo a formulare diversamente il quesito o i quesiti o per concordare una formulazione rispondente ai requisiti richiesti. In difetto di accordo, la commissione dichiara la non ammissibilità del referendum. ART. 3 Indizione del referendum e presentazione di più richieste Lo svolgimento dei Referendum è previsto nei periodi di aprile o ottobre in un'unica giornata. Le relative richieste devono essere presentate al Segretario Comunale rispettivamente entro la data del 31 dicembre e dei 30 giugno di ogni anno. Entro il 15 gennaio e il 15 luglio, se presentate richieste, è convocata la Commissione dei Garanti per il loro esame. Qualora più richieste di referendum relative al medesimo oggetto siano depositate entro i termini previsti, la Commissione dei Garanti convoca, nei successivi otto giorni, i comitati promotori per concordare una comune formulazione dei quesiti. In difetto di accordo la Commissione ammette solamente la prima richiesta presentata. Non possono avere luogo referendum consultivi nell'anno solare di indizioni di comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o deca (1) (2) possibilmente possibilmente 3

denza del Consiglio Comunale, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto. Qualora dopo 1'indizione del Referendum venissero indetti i comizi elettorali per le elezioni politiche o Referendum nazionali, le operazioni referendarie vengono sospese con atto della Commissione, da trasmettere al Consiglio Comunale, e rinviate alla tornata successiva utile. Qualora, anche successivamente all'indizione, l'oggetto del quesito referendario non ha più ragion d'essere a seguito di provvedimenti assunti dagli organi comunali competenti, o sussistano degli impedimenti temporanei, i referendum possono essere revocati e/o sospesi, previo parere della Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Contro tale determinazione è ammesso da parte del Comitato promotore, reclamo al Consiglio Comunale (comma stralciato con delibera C.C. 23/2006). ART. 4 Commissione dei Garanti e giudizio preventivo di ammissibilità Una Commissione di Garanti composta dal Segretario Comunale che la presiede e da due esperti, giudica, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, l'ammissibilità del referendum ai sensi dell'articolo 1. La Commissione, ultimata la verifica, informa il comitato promotore della propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum e presenta una relazione al Consiglio Comunale. All'inizio di ogni mandato amministrativo la Giunta Comunale (inserito con delibera C.C. 23/1996) elegge due esperti, di cui uno designato dalla minoranza, che durano in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che li ha eletti. Gli esperti debbono essere forniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed esercitare la professione di procuratore legale o di avvocato o di professore, di ricercatore o assistente universitario in materie giuridiche o di impiegato con mansioni dirigenziali o direttive in una pubblica amministrazione. Contestualmente alla elezione degli esperti, la Giunta Comunale (inserito con delibera C.C. 23/1996) elegge due supplenti, di cui uno designato dalla minoranza, in possesso dei requisiti di cui al comma 4. Qualora all'atto della richiesta di referendum o successivamente nel corso delle procedure referendarie, il Segretario Comunale sia assente, vacante o impedito, lo supplisce il sostituto. Qualora all'atto della richiesta di referendum o successivamente nel corso delle procedure referendarie, uno degli esperti sia assente, vacante o impedito, lo supplisce l'esperto supplente corrispondente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Segretario Comunale. Ai componenti ed al segretario della Commissione è assegnato un gettone di presenza pari al lire 100.000, più rimborso spese per ogni seduta. Per i componenti interni (Segretario Comunale e segretario), il gettone di presenza è riconosciuto qualora la Commissione si riunisce in orario non di ufficio. Detto compenso è aggiornato dalla Giunta Comunale. 4

TITOLO II REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE ART. 5 Comitato promotore Al fine di raccogliere le firme necessario ai sensi dell'art. 1, i promotori di referendum di iniziativa popolare, in numero non inferiore a sette, devono presentare richiesta nei termini di cui all'art. 3 - comma 2, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione alle liste elettorali del Comune, in ossequio alle disposizioni di legge, al Segretario Comunale, che ne da atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ad uno dei promotori designato quale referente. ART. 6 Comunicazioni e interventi del comitato promotore Le comunicazioni e interventi del comitato promotore di cui all'art. 5 si intendono riferiti, ai sensi del presente regolamento, al componente del comitato promotore cui è stato consegnato il verbale di cui all'art. 5, comma 1. ART. 7 Raccolta di firme La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, con le modalità e i termini di cui ai commi successivi. La decisione della Commissione dei Garanti, relativa all'ammissibilità dei quesiti, è comunicata al comitato promotore entro il 31 gennaio e il 31 luglio perché provveda, nei successivi quindici giorni, a predisporre gli stampati per la raccolta delle firme e sottoporli al Segretario Comunale per la vidimazione. La raccolta delle firme autenticate si svolge dal giorno successivo alla vidimazione di cui al comma 2, per la durata di trenta giorni. I fogli con le firme autenticate devono essere consegnati al Segretario comunale non oltre l'orario di chiusura degli uffici comunali del trentesimo giorno. Se il giorno è festivo, i termini sono prorogati al giorno successivo non festivo. ART. 8 Verifica delle firme La Commissione dei Garanti, nel termine di 15 giorni, verifica, fra l'altro, che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino il numero indicato all'art. 1 e ne dà contestuale comunicazione al Sindaco per la riunione del Consiglio Comunale entro i successivi quindici giorni. Se il referendum può avere luogo, il Consiglio Comunale indice il referendum nella prima tornata utile e rimetterà gli atti alla Giunta Comunale la quale, nei successivi otto giorni, fisserà la data in un giorno domenicale,. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto, della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita 5

deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti. Del rigetto o parziale accoglimento, della indizione del referendum, con la fissazione della relativa data e del quesito, è data, entro 5 giorni dalla deliberazione di Giunta o di Consiglio, di cui ai commi precedenti, massima pubblicità mediante affissione di appositi manifesti all'albo comunale e in altri luoghi pubblici. In detto manifesto vengono indicate, qualora indetto il Referendum, le sezioni referendarie di cui all'art. 14 e le vie ad esse assegnate. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale al momento della indizione, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati. ART. 9 Raccolta e autenticazione delle firme Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensione uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, l'indicazione del quesito o dei quesiti. Su ciascun foglio il Segretario appone il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituisce al comitato promotore entro tre giorni dalla presentazione. Accanto alle firme degli elettori debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Le firme sono autenticate dalle autorità previste dalla legge, che appongono l'indicazione della data in cui avviene. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio, nel qual caso, oltre alla data, deve indicare anche il numero delle firme contenute nel foglio. ART. 10 Verifica della Commissione dei Garanti e del numero delle firme II comitato promotore consegna al Segretario, che ne rilascia ricevuta, i fogli con le firme autenticate nonché i fogli vidimati non utilizzati, nei termini stabiliti dall'art. 7. La Commissione dei Garanti verifica la regolarità della presentazione e delle firme, nonché che i cittadini sottoscrittori siano elettori del Comune e che le firme stesse siano pari o superiori al minimo richiesto, entro quindici giorni dalla consegna dei fogli vidimati da parte del comitato promotore. La Commissione verifica inoltre l'ammissibilità per materia dei referendum proposti dai cittadini, considerate le limitazioni di cui al precedente art. 1 ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario. TITOLO III REFERENDUM RICHIESTO DAL CONSIGLIO COMUNALE ART. 11 Referente dei Consiglieri promotori Quando il referendum sia promosso, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio Comunale, il relativo provvedimento contiene anche 1'indicazione del referente a cui 6

indirizzare tutte le comunicazioni previste negli articoli precedenti. ART. 12 Maggioranza richiesta per il referendum del Consiglio Comunale Qualora la proposta di indire un referendum non raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti, analoga proposta non può essere presentata se non sia decorso almeno un anno. TITOLO IV OPERAZIONI DI VOTO ART. 13 Schede per il referendum Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, e contengono il quesito o, trattandosi di medesimo oggetto, i quesiti formulati ai sensi dell'art. 1. Qualora nello stesso giorno siano fissati più referendum inerenti ad oggetti diversi, le schede debbono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta o sulle risposte da lui prescelte, o comunque, nel rettangolo o nei rettangoli che la contiene o le contengono. ART. 14 Propaganda La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita dal ventesimo giorno antecedente a quello della votazione, e ad essa si applicano le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni di legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente al referendum si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento o nel Consiglio Comunale e al comitato promotore del referendum. La propaganda indiretta di cui alle leggi vigenti in materia è consentita ai gruppi con rappresentatività a livello comunale. La Giunta Comunale assegna appositi spazi ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa richiesta da presentarsi, tassativamente, pena la non assegnazione, nei cinque giorni successivi all'indizione del referendum. ART. 15 Ubicazione delle sezioni II Comune, ai soli fini delle consultazioni referendarie disciplinate dal presente regolamento, è diviso in sezioni referendarie la cui sede è individuata dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale può accorpare due o più sezioni e relative liste elettorali del Comune. 7

ART. 16 Registro degli elettori della Sezione La Giunta Comunale approva, contemporaneamente alla determinazione di cui all'art. 15, il registro degli elettori della sezione. Tale registro è riferito alle liste elettorali aggiornate dall'ultima revisione (semestrale o dinamica), con l'esclusione dall'elenco dei cittadini emigrati, deceduti, dei soggetti che hanno perso il diritto di voto, e di quelli che non compiono i 18 anni entro il giorno di svolgimento del Referendum, e l'inclusione degli immigrati e di quei soggetti che hanno acquisito il diritto di voto. ART. 17 Assegnazione del materiale alle sezioni Ciascuna sezione è fornita di una o più cabine costruite in modo tale da assicurare la segretezza dell'espressione del voto e di una o più urne, a seconda del numero dei referendum. ART. 18 Composizione delle sezioni Ciascuna sezione è composta da tre scrutatori estranei alla Giunta e al Consiglio nominati con le modalità previste dalle leggi elettorali che disciplinano la nomina degli scrutatori. Con le medesime procedure di cui al comma 1, i presidenti sono sorteggiati dall'albo esistente. Funge da segretario un elettore designato dal presidente. Ai componenti dei seggi, nominati almeno dieci giorni prima della data fissata per il referendum, è dovuto un compenso pari al 50% di quello previsto per i referendum nazionali. ART. 19 Verifica delle schede e dei registri II giorno della consultazione o il giorno precedente, il Presidente prende in consegna dal Segretario comunale o suo delegato, un plico chiuso e vidimato dal Segretario stesso, i registri di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 21, comma 2, le schede elettorali, le matite e quant'altro occorre, è responsabile della loro integrità e ne rilascia ricevuta. Alle ore sette del giorno fissato per la consultazione, il Presidente costituisce la sezione, provvedendo quanto prima, nel caso di eventuali assenze di componenti il seggio stesso, alla sostituzione con le modalità previste dalla Legge elettorale. Le operazioni elettorali e le votazioni possono iniziare e hanno luogo comunque, anche in presenza di due componenti la sezione. L'eventuale sostituzione del Presidente spetta al Segretario Comunale o suo delegato ed è scelto tra i componenti del seggio o altri elettori. I componenti della sezione provvedono quindi a verificare il numero delle schede, apponendo la sottoscrizione di almeno un componente su ciascuna scheda, fino al numero corrispondente agli elettori iscritti. 8

Il numero delle schede sottoscritte, delle schede deteriorate, delle schede non sottoscritte, è riportato sul registro di cui all'art. 22, comma 2, prima dell'inizio delle operazioni di voto. Alle operazioni di cui ai commi 2 e 3, possono assistere gli elettori iscritti alla sezione, i consiglieri comunali, i membri della Giunta e i promotori del Referendum. ART. 20 Operazioni elettorali Ciascuna sezione è dotata di un registro dove sono iscritti gli elettori della sezione. Gli elettori iscritti nel registro devono presentarsi alla sezione muniti di un documento di identità. I componenti della sezione verificano sul registro se l'elettore risulta iscritto nel registro degli elettori della sezione, apponendo sul registro la dicitura "ha votato"; indi il Presidente ammette l'elettore al voto. Per l'ammissione al voto dei soggetti che non possono esprimere il voto autonomamente, si applicano le disposizioni di legge vigenti per le elezioni amministrative. Alle operazioni di voto e di scrutinio può intervenire un rappresentante designato da ogni comitato promotore e dai partiti o gruppi politici con le facoltà previste dalle leggi elettorali per i rappresentanti di lista. ART. 21 Votazioni Le votazioni hanno inizio alle ore sette e trenta e si concludono alle ore ventuno. Gli elettori, presenti alle ore ventuno nella sala dove è ubicata la sezione, sono ammessi al voto. ART. 22 Scrutinio dei voti Terminate le votazioni e svolti gli adempimenti previsti dalla legge vigente in materia di operazioni elettorali, il Presidente fa procedere allo spoglio dei voti, a partire, nel caso i referendum siano più d'uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima. Su un apposito registro-verbale sono riportati distintamente, oltre i dati di cui all'art. 19, comma 4, i voti relativi a ciascuna delle alternative poste dal quesito o dai quesiti referendari, le schede bianche, quelle nulle e quelle contestate. Nel caso i referendum siano più d'uno, il registro è unico, ma è composto di più parti, in ciascuna delle quali è riportato l'esito di ciascun referendum. Eventuali osservazioni o contestazioni da parte dei componenti della sezione o dei rappresentanti di cui all'art. 20 sono riportate nel registro. Il registro degli elettori e il registro verbale sono posti in un unico plico, sigillato con firma del Presidente e sottoscritto da ciascun componente la sezione; le schede valide, quelle bianche, quelle nulle, quelle contestate sono poste in plichi separati e ciascun plico viene siglato dal Presidente e sottoscritto da ciascun componente della sezione. In altro plico, sigillato e sottoscritto dal Presidente, sono poste le matite e il materiale di cancelleria 9

utilizzato. Il Presidente al termine delle operazioni di scrutinio consegna i plichi al Segretario Comunale o suo delegato. Alle operazioni di cui al presente articolo possono assistere gli elettori iscritti alla sezione, i consiglieri comunali, i membri della Giunta e i promotori. ART. 23 Riscontro della Commissione La Commissione dei Garanti procede alla verifica dei risultati, definendo l'attribuzione delle schede contestate e risolvendo altresì osservazioni o contestazioni entro tre giorni dalla consegna del materiale elettorale; indi comunica immediatamente l'esito al Sindaco. ART. 24 Reclami Ogni elettore ha facoltà di presentare al Consiglio Comunale entro 48 ore dalla chiusura dei seggi, reclami sullo svolgimento del referendum. I reclami pervenuti sono allegati al fascicolo relativo alla discussione che il Consiglio Comunale tiene ai sensi dell'art. 26. ART. 25 Proclamazione dell'esito del referendum II Sindaco dà avviso alla cittadinanza, mediante manifesti, dell'esito del referendum o del mancato raggiungimento del prescritto numero di partecipanti, comunicando contestualmente la data in cui il Consiglio Comunale, se del caso, svolgerà il dibattito di cui all'art. 26. ART. 26 Adempimenti conseguenti Qualora al referendum abbia partecipato il 51 % degli aventi diritto, il Consiglio Comunale ne dibatte l'esito non oltre 60 giorni dopo il giorno della consultazione referendaria, assumendo, se del caso, le determinazioni conseguenti. Se la deliberazione assunta è contraria ai risultati della consultazione, essa deve essere congruamente motivata. Nello stesso termine di cui al comma 1, quando al referendum non abbia partecipato il 51 % degli aventi diritto, il Consiglio Comunale ne prende atto ed esamina eventuali reclami pervenuti. ART. 27 Costituzione ufficio elettorale Dopo l'indizione del referendum il Sindaco con proprio provvedimento procederà alla costituzione dell'ufficio elettorale per lo svolgimento dell'attività amministrativa ed 10

organizzativa, II Segretario Comunale coordinerà l'attività. ART. 28 Efficacia del regolamento e pubblicità II presente regolamento diverrà esecutivo dopo il controllo dell'organo tutorio, nel decimo giorno successivo a quello della sua rinnovata pubblicazione di quindici giorni. Del regolamento verrà data adeguata pubblicità. FINE 11