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COMUNE DI RAPOLLA Provincia di Potenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FEDERAZIONI PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE, SOCIALE, TURISTICO, SPORTIVO.

CAPITOLO I I PRINCIPI Art. 1 Finalità L Amministrazione Comunale di Rapolla, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale, sportiva e turistica del Comune, promuove, sostiene e patrocina attività, manifestazioni, iniziative e progetti promossi da persone, Enti, Associazioni, Comitati, O.N.L.U.S., Fondazioni, Pro-Loco, federazioni, organizzazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative che operano senza fine di lucro per lo sviluppo del territorio e della comunità del Comune. Art. 2 Ambito di applicazione Per il conseguimento del predetto fine il Comune di Rapolla, nell ambito dei suoi poteri di autonomia, istituisce il presente Regolamento e, a norma dell art.12 della L.241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini, sussidi ad ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone, Enti Pubblici e soggetti privati, assicurando la massima trasparenza dell azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Art. 3 Esclusione 1) Restano esclusi dall applicazione del presente Regolamento: a) i contributi ordinari ad Enti, Istituzioni e soggetti operanti in Basilicata nel campo della cultura, spettacolo, sport, attività sociali, e di volontariato dei quali il Comune sostiene l attività permanente, compresi nella programmazione annuale e pluriennale dell Ente e per i quali il rendiconto, da presentare a cura del beneficiario, è limitato all ammontare della somma concessa; b) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti;

c) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termini dei relativi Statuti; e) gli interventi previsti da norme di legge Art. 4 Pubblicità e accesso La Giunta Comunale dispone le iniziative che riterrà più opportune per garantire la più Ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all art.6 della L. 142/90. Tutti i beneficiari delle sovvenzioni di cui al presente Regolamento vengono iscritti di diritto all Albo Comunale, ai sensi dell art. 22 della L. 412/91 e successive modifiche e sono tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati comunicati. Entro il 31 marzo di ogni anno l Ente predispone e pubblica ai sensi dell art. 22 della L. 412/91 l elenco di coloro che hanno beneficiato, nell anno precedente, delle sovvenzioni di cui al presente Regolamento. Il diritto di accesso mediante esame ed estrazione di copia del presente Regolamento o degli atti di cui al comma 2 e 3, è garantito a tutti i cittadini nei modi e nei limiti di cui all art. 25 della L. 241/90. La richiesta di accesso deve essere motivata; il rilascio della copia è subordinato al rimborso del costo di produzione. CAPITOLO II Contributi Art. 5 Ammissibilità Sono ammessi al contributo i soggetti di cui all art. 1 che operano, senza finalità di lucro all interno del territorio comunale che siano legalmente costituiti e in particolare: a) Enti pubblici e privati e loro associazioni, associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che esplicano la loro attività prevalentemente a favore della popolazione del Comune di Rapolla;

b) Enti pubblici e privati, associazioni, comitati ecc. che sostengono iniziative di aiuto e solidarietà a favore di altre comunità, anche straniere, o iniziative di notevole spessore sociale morale, culturale, economico, che, debitamente motivate, richiedono la partecipazione dell Ente; c) Persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento della finalità stabilite dal presente Regolamento; d) Associazioni sportive, Federazioni, Enti di Promozione che presentano programmi per le attività sportive promozionali rivolte ai giovani in età scolare. Art. 6 Condizioni La domanda di contributo, indirizzata al Sindaco ed all Assessore al ramo, deve pervenire agli Uffici competenti entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Tale termine è perentorio. La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell Ente o Associazione e corredata da: a) Programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l anno successivo con chiara indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e dati previsionali di spesa; b) Copia dello Statuto o Atto costitutivo che evidenzi finalità non lucrative e dirette a realizzare attività socio-sanitarie e socio assistenziali, di tutela dei diritti civili e di solidarietà sociale, formazione, sport dilettantistico, promozione culturale dell arte, delle tradizioni popolari, dello spettacolo, del tempo libero, valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, monumentali, archivistici e librari del territorio; c) Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi. Per le Associazioni di Volontariato, l iscrizione al Registro Regionale istituito con Legge Regionale n. 38/93, è condizione necessaria per l accesso ai contributi ai sensi della Legge n. 266/91.

Art. 7 Procedure Le richieste di contributo, inoltrate secondo le modalità e nei tempi di cui al precedente art. 6, sono assegnate dal Responsabile competente al responsabile del procedimento relativo. Entro 20 giorni dall assegnazione tutte le richieste pervenute devono essere contemplate in prospetti riepilogativi distinti per titoli di intervento, evidenziando le istanze prive dei requisiti previsti dal presente Regolamento e quelle per le quali è incompleta la documentazione allegata che va integrata entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta che, a tal fine, gli Uffici competenti invieranno agli istanti. Detti prospetti sono necessari al Responsabile ed all Assessore al fine di formulare le proposte relative al Bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale. Ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta procederà alla ripartizione dei fondi per ogni ambito di intervento e per classi di contributi. Art. 8 Criteri di assegnazione I contributi sono assegnati in relazione ai seguenti criteri: a) Qualità del programma presentato e rispondenza agli indirizzi programmatici enunciati dall Ente; b) Capacità organizzativa del soggetto richiedente e rispondenza dell attività proposta alle finalità espresse nello Statuto o Atto costitutivo. Art. 9 Spese ammissibili Il contributo finanziario elargito dal Comune è finalizzato al sostegno delle seguenti spese: a) Spese di tipografia; b) Spese di pubblicità e/o affissione; c) Spese di fitto delle sale e/o impianti sportivi per convegni e manifestazioni;

d) Spese di fitto o acquisto mezzi e attrezzature necessarie all organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione); e) Rimborso spese strettamente connesse alla realizzazione dell iniziativa; f) Borse di studio; g) Premi non in danaro. Art. 10 Ammontare del contributo L ammontare del contributo è determinato dall importanza della manifestazione o attività e non può essere superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate. Art. 11 Modalità di erogazione I contributi sono erogati su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in: a) Copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all organismo al quale è diretto il contributo; b) Dichiarazione dei terzi di cui al punto f) dell art. 9 attestanti compensi (soggetti a ritenute di acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l esenzione dell I.V.A. ai sensi dell art. 5 comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale; c) Delibera del Comitato Esecutivo che attesti l assegnazione della borsa di studio di cui al punto h dell art. 9. La suddetta documentazione deve pervenire all Ufficio competente entro e non oltre 30 giorni dalla realizzazione dell iniziativa, pena la decadenza del contributo. Entro 45 giorni dal ricevimento del rendiconto, gli Uffici competenti provvedono ad istruire la pratica relativa alla liquidazione della somma concessa con apposito Atto trasmesso agli Uffici Finanziari per l emissione del mandato. CAPITOLO III Patrocini

Art. 12 Finalità Il Comune di Rapolla, per iniziative e attività di particolare rilievo, che danno lustro all immagine dell Ente, concorre alle spese per la realizzazione delle stesse, concedendo il suo patrocinio morale e/o economico. Art. 13 Condizioni L istanza finalizzata alla concessione del patrocinio, indirizzata al SINDACO ed all Assessore al ramo, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve pervenire agli Uffici competenti entro il 30 settembre o almeno 30 giorni prima della manifestazione, corredata da: a) Presentazione dell iniziativa o manifestazione che si intende realizzare con indicazione degli obiettivi delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e dati previsionali di spesa; b) Copia dello Statuto o Atto costitutivo di cui all art. 6 comma 1 punto b) e comma 2; c) Dichiarazione dalla quale risulti che non sono stati richiesti, per l intervento finanziato dal Comune, altri contributi finanziari o vantaggi da altri soggetti pubblici o privati; d) L Amministrazione, per iniziative di particolare importanza, si riserva la facoltà di concedere il patrocinio anche unitamente ad altri Enti. Art. 14 Spese ammissibili Il concorso nelle spese, nelle ipotesi di patrocinio, è finalizzato al finanziamento di quanto previsto all art. 9. Art. 15 Modalità di erogazione L erogazione della somma concessa viene effettuata su presentazione, da parte del beneficiario di documentazione di cui al punto 2, art.11 e secondo le modalità di cui al punto 3 e 4 del medesimo articolo.

CAPITOLO IV Disposizioni Finali Art. 16 Disposizioni finali Ogni organismo può beneficiare, nel corso di ogni anno solare, di un solo Contributo o patrocinio economico. Tutte le attività finanziate ai sensi del presente Regolamento devono risultare, nel materiale a stampa, organizzate Con il contributo del Comune di RAPOLLA o con il Patrocinio del Comune di RAPOLLA. Il presente Regolamento, abroga e sostituisce il precedente in ogni sua parte, ed, entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione ed affissione all Albo Pretorio del Comune. Art. 17 Norme transitorie Il presente regolamento avrà efficacia con l esercizio finanziario 2002. In sede di prima applicazione i termini di cui al 1 comma dell art. 6 e 13 sono posticipati al 30 luglio 2002. Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. del.