CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 837 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PICCOLI NARDELLI, GALAN, COSCIA, BAZOLI, FRATOIANNI, ADORNATO, CAPUA, ORFINI, CENTEMERO, GELLI, PREZIOSI, FREGOLENT, TABACCI, SANTERINI Istituzione e disciplina dell Istituto per la storia politica della Repubblica italiana Presentata il 23 aprile 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! Gli archivi storici dei partiti politici costituiscono un patrimonio culturale fondamentale per la vita civile, sociale e istituzionale della nazione. Tra le iniziative sorte durante la celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell Unità d Italia vi è il progetto, elaborato da storici e da eminenti personalità della cultura, di assicurare la conservazione e la fruizione dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia dei partiti dell età repubblicana, coordinando meglio le diverse iniziative già esistenti, spesso solo sul piano volontaristico, e impedendo la distruzione o il deterioramento di un patrimonio costitutivo dell identità nazionale. Complessivamente, il quadro della conservazione degli archivi storici dei partiti politici può essere sintetizzato come segue. La gran parte della documentazione attinente alla storia dei partiti politici è conservata presso istituti culturali e di ricerca di natura privata; l unico partito che gestisce direttamente il proprio archivio storico è il Partito radicale; l archivio storico del Partito nazionale fascista, in conseguenza della posizione giuridica e istituzionale assunta rispetto allo Stato italiano negli anni del regime, è l unico aggregato documentario conservato presso gli archivi statali. Solo in via esemplificativa, e certo incompleta, si possono ricordare i principali istituti esistenti e le tradizioni politiche di riferimento: la Fondazione Luigi Einaudi per il Partito liberale, la Fondazione Ugo La Malfa per il Partito repubblicano, la

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 837 Fondazione di studi storici Filippo Turati e altri istituti per il Partito socialista, la Fondazione Luigi Sturzo per Partito popolare italiano e la Democrazia cristiana, l Archivio centrale dello Stato per il Partito nazionale fascista, la Fondazione Istituto Gramsci per il Partito comunista italiano e il Partito radicale per la propria documentazione. Sono poi sorti altri istituti e fondazioni, con finalità analoghe, in relazione a partiti di più recente formazione. Alcuni di essi partecipano a programmi di ricerca in collaborazione con università e Ministeri, altri svolgono importanti iniziative di formazione e di cura dei documenti e dei materiali a fini culturali e di studio. Si è avvertita tuttavia la necessità di una comune organizzazione di tali attività, per meglio corrispondere agli scopi e anche per far fronte al problema, davvero ingente, della digitalizzazione delle fonti documentarie destinate, altrimenti, a un inevitabile deterioramento. La presente proposta di legge, facendo tesoro del dibattito parlamentare svoltosi sulla disciplina dei partiti politici e sul ruolo delle loro fondazioni, che non ha prodotto direttamente esiti significativi, propone l istituzione dell Istituto per la storia politica della Repubblica italiana, allo scopo di salvaguardare e valorizzare i documenti storici, i fondi archivistici e i patrimoni culturali dei partiti politici, con i seguenti compiti e funzioni: a) coordinamento delle attività volte alla conservazione e alla fruizione del patrimonio documentario, archivistico e librario delle fondazioni e degli istituti dei partiti politici; b) digitalizzazione e salvaguardia delle suddette fonti; c) pubblicazione delle medesime fonti anche attraverso la creazione di un portale web; d) promozione della ricerca e della formazione archivistica e bibliotecaria nel settore; e) educazione alla cittadinanza italiana ed europea. La struttura organizzativa proposta, che ben può essere diversamente articolata sulla base dei contributi di ciascun gruppo parlamentare, risulta snella e coerente con quella di analoghi istituti. Si è ritenuto opportuno, pur essendo possibili altre soluzioni, porre l Istituto sotto la vigilanza del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, per la preminente considerazione della natura delle attività di studio, formazione e ricerca il cui coordinamento è attribuito alla competenza dell Istituto medesimo. Per la costituzione dell Istituto e l avvio delle sue attività è previsto un finanziamento statale di importo pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del primo triennio di funzionamento. In aggiunta ad esso, all Istituto è attribuito, nel primo anno di funzionamento, un fondo iniziale di avviamento dell importo di 500.000 euro.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 837 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Compiti e finalità). 1. Allo scopo di salvaguardare e valorizzare i documenti storici, i fondi archivistici e i patrimoni culturali dei partiti politici è istituito l Istituto per la storia politica della Repubblica italiana, di seguito denominato «Istituto», con i seguenti compiti e funzioni: a) coordinamento delle attività volte alla conservazione e alla fruizione del patrimonio documentario, archivistico e librario delle fondazioni e degli istituti dei partiti politici; b) digitalizzazione e salvaguardia delle fonti di cui alla lettera a); c) pubblicazione delle fonti di cui alla lettera a) anche attraverso la formazione di un portale web; d) promozione della ricerca e della formazione archivistica e bibliotecaria nel settore; e) educazione alla cittadinanza italiana ed europea. 2. Sono membri dell Istituto i seguenti istituti e fondazioni: l Istituto Luigi Sturzo, la Fondazione Istituto Gramsci, la Fondazione Filippo Turati, la Fondazione Luigi Einaudi, la Fondazione Ugo La Malfa, la Fondazione Ugo Spirito. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, su proposta del consiglio direttivo dell Istituto, la qualità di membro dell Istituto può essere conferita ad altre istituzioni culturali operanti nel settore della storia politica della Repubblica italiana, sulla base di criteri riferiti all eccellenza delle attività svolte e alla consistenza dei fondi archivistici posseduti.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 837 3. I membri dell Istituto coordinano le proprie attività e la gestione dei rispettivi patrimoni documentari, bibliotecari e archivistici nell ambito della struttura organizzativa dell Istituto e in conformità ai princìpi e alle finalità definiti dalla presente legge. 4. L Istituto e i membri dell Istituto, per lo svolgimento delle loro attività e la conservazione del patrimonio archivistico, adottano criteri conformi a quelli osservati dagli archivi di Stato. I progetti di ricerca sono svolti dall Istituto e dai membri dell Istituto prioritariamente in collaborazione con le istituzioni pubbliche di ricerca. 5. L Istituto ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. ART. 2. (Organi dell Istituto). 1. Sono organi dell Istituto: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti degli organi di cui al comma 1 durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. 3. I compiti e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dall Istituto con proprio regolamento. ART. 3. (Presidente). 1. Il presidente dell Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 837 2. Il presidente esercita le seguenti funzioni: a) ha la rappresentanza legale dell Istituto; b) convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva e assicura l esecuzione delle delibere adottate dai medesimi organi; c) presenta annualmente al Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca una relazione sull attività svolta dall Istituto nell anno precedente. ART. 4. (Consiglio direttivo). 1. Il consiglio direttivo sovrintende al funzionamento dell Istituto, delibera sulle attività di ricerca e sulle questioni attinenti alla gestione amministrativa e contabile e approva i bilanci e i regolamenti. 2. Sono componenti del consiglio direttivo: a) il presidente dell Istituto; b) non più di venti studiosi italiani e stranieri di chiara fama, per metà scelti dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, e per metà designati dagli istituti e dalle fondazioni che sono membri dell Istituto. 3. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. ART. 5. (Giunta esecutiva). 1. La giunta esecutiva dell Istituto è composta dal presidente dell Istituto e da cinque componenti, uno dei quali assume le funzioni di vicepresidente, eletti dal consiglio direttivo tra i propri componenti. Tre componenti della giunta esecutiva

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 837 sono eletti tra i componenti del consiglio direttivo designati dagli istituti e dalle fondazioni ai sensi dell articolo 4, comma 2, lettera b). 2. La giunta esecutiva esercita i compiti previsti dal regolamento di cui all articolo 2, comma 3, e gli ulteriori compiti ad essa delegati dal consiglio direttivo. ART. 6. (Collegio dei revisori dei conti). 1. Il collegio dei revisori dei conti dell Istituto provvede al controllo della gestione finanziaria dell Istituto e alla revisione dei bilanci consuntivi. 2. Il collegio è composto da: a) due componenti scelti dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca tra i funzionari del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca; b) un componente scelto dal Ministro dell economia e delle finanze tra i funzionari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. 4. Le funzioni di presidente sono attribuite al funzionario che riveste la qualifica più elevata. In caso di parità di qualifica, le funzioni sono attribuite al più anziano nella qualifica e, in caso di parità di anzianità nella qualifica, al più anziano per età. ART. 7. (Personale dell Istituto). 1. Nelle strutture dell Istituto opera personale tecnico e amministrativo dipendente dal medesimo Istituto nonché personale scientifico proveniente da università o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri, autorizzato a prestare servizio presso l Istituto sulla base di convenzioni

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 837 con gli enti o i soggetti da cui lo stesso personale dipende. 2. Il personale scientifico è costituito da professori e da ricercatori che svolgono i propri compiti di ricerca presso le strutture dell Istituto previa autorizzazione dell ente di appartenenza. 3. Il regolamento del personale, adottato ai sensi dell articolo 2, comma 3, determina la dotazione organica dell Istituto, articolata in ruoli, livelli e profili professionali, e le modalità di assunzione, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale prevista per il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. 4. Per l uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità e per altre obiettive esigenze l Istituto può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio. ART. 8. (Finanziamento dell Istituto). 1. I finanziamenti dell Istituto sono costituiti da: a) contributi dello Stato e di altri enti pubblici, erogati nell ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica; b) ogni altra forma autonoma di finanziamento, quali contributi volontari, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. 2. Le modalità della gestione finanziaria, contabile e amministrativa sono stabilite dall Istituto con proprio regolamento. 3. Per la costituzione dell Istituto e l avvio delle sue attività è attribuito all Istituto, per il primo triennio di funzionamento, un finanziamento statale di im-

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 837 porto pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno, a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri. In aggiunta al finanziamento di cui al primo periodo, all Istituto è attribuito, nel primo anno di funzionamento, un fondo iniziale di avviamento dell importo di 500.000 euro. 1,00 *17PDL0005580* *17PDL0005580*