Adunanza ordinaria di 1^ convocazione seduta pubblica L ANNO IL MESE IL GIORNO ALLE ORE diemiladiciassette MARZO TRENTUNO 21.00

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Transcript:

10931 CAMAIRAGO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 9 DEL 31.3.2017 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017 O R I G I N A L E n.reg.pubbl. Adunanza ordinaria di 1^ convocazione seduta pubblica L ANNO IL MESE IL GIORNO ALLE ORE diemiladiciassette MARZO TRENTUNO 21.00 GOZZINI GIUSEPPE BERTONI ALESSANDRO CLERICI RENZO DRAGONI FABIO CAPPELLETTI SONIA FERRARI FAUSTO SARTORI ALBERTO RAFFAELE FERRARI LUIGI MANTEGAZZA LUIGI BELLONI MATTIA DAVO' ALFREDO nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE con l intervento delle seguenti persone: COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE Assente Assente TOTALE 9 2 Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA DELFRATE, constatata la legalità della adunanza, il SINDACO GIUSEPPE GOZZINI dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell argomento in oggetto.

Il presente verbale viene così sottoscritto: IL SINDACO GIUSEPPE GOZZINI IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA DELFRATE PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente verbale viene pubblicata il giorno all albo pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA DELFRATE PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. PARERE DI REGOLARITA CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARZATICO ANGELA Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARZATICO ANGELA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000) E STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4^ comma dell art.134 del D.Lgs. 267/2000 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLCUA DELFRATE E DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3^ comma dell art.134 del D.Lgs. 267/2000 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA DELFRATE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017 IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell Imposta Unica Comunale IUC dal 1^ gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; TENUTO CONTO della delibera di approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, approvato con deliberazione C.C. n 31 del 31.07.2014; CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: - in materia di IMU è stata introdotta l esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani, è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati; è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune; è stata introdotta l equiparazione all abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari*, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 (stabilito in base agli accordi territoriali locali tra associazioni di proprietari ed inquilini in misura inferiore rispetto a quelli di mercato);

VISTO l art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 2011, il blocco dell aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; VISTO il decreto milleproroghe che ha differito l approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2017; CONSIDERATA la sospensione degli aumenti tributari degli Enti Locali introdotto dall art. 1, comma 26 L. 208/2015 che permette di applicare solo valori di aliquote non superiori a quelle vigente nel 2015; CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; RITENUTO, pertanto, di confermare per l anno 2017 le seguenti aliquote: Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alla categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) e detrazione di imposta di 50,00 per ogni figlio residente nell unità immobiliare sino al 18^ anno d età: 3,00 per mille Aliquota per terreni agricoli e aree fabbricabili: 9,6 per mille per i terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti; Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione e gli immobili del gruppo catastale D con esclusione della categoria D10: 9,6 per mille; Aliquota per unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica: 3 per mille; per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune ;

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D10 e privi delle caratteristiche di cui all art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs. 133/1997: 9,6 per mille; VISTO il D. Lgs 267/2000; VISTI : Il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell art. 49 1^ comma del DLgs 267/200 e dell art. 147 bis 1^ comma, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal responsabile dell Ufficio Servizi Finanziari; CON voti unanimi favorevoli, resi in forma palese DELIBERA DI confermare e determinare anche per l annualità 2017 le aliquote e le detrazione da applicare all imposta municipale propria IMU, come indicato di seguito: Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alla categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) e detrazione di imposta di 50,00 per ogni figlio residente nell unità immobiliare sino al 18^ anno d età: 3,0 per mille; Aliquota per terreni agricoli e aree fabbricabili 9,6 per mille per i terreni non non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti; Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione e gli immobili del gruppo catastale D con esclusione della categoria D10,: 9,6 per mille; Aliquota per unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica: 3,00 per mille; per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso ; Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D10 e privi delle caratteristiche di cui all art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs. 133/1997: 9,6 per mille; DI dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; DI delegare il Responsabile IMU ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle Finanze; DI trasmettere la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dell art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano IL CONSIGLIO COMUNALE UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione attesa l urgenza che il provvedimento riveste; DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.