COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 14-03-2019 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019. L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori: Cognome e Nome Carica Pr./As. BOUQUET Michel SINDACO Presente BLANC Roberto CONSIGLIERE Presente RIMINATO Monica VICE SINDACO Presente LOCATELLI Valter CONSIGLIERE Presente RAVIOL Oscar CONSIGLIERE Presente CONTE Fabrizio CONSIGLIERE Presente CONTE Laura CONSIGLIERE Presente PITON Fabrizio CONSIGLIERE Assente BOURLOT Marco CONSIGLIERE Presente BLANC Francesco CONSIGLIERE Presente GRIVA Ugo CONSIGLIERE Presente Totale Presenti 10, Assenti 1 Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l abrogazione dell articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) VISTI, in particolare, i seguenti commi dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 676. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 679. Il comune con regolamento di cui all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all anno, all estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. 681. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l applicazione della IUC, concernente tra l altro: a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE; 5) l individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all intera superficie su cui l attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE; 2) l individuazione dei servizi indivisibili e l indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 703. L istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU. TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune; - Servizi dei quali ne beneficia l intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all effettiva percentuale di utilizzo individuale; - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 57.250,00; - servizi di sgombero neve 30.000,00; - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 9.000,00; - servizi cimiteriali 750,00;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; PRESO ATTO che: il Decreto del Ministero dell Interno del 25.01.2019 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2019/2021 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019; PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di determinare per l applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019, un aliquota dell 1,3 (uno virgola tre) per mille, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobile;

3) di stabilire che ai sensi del Regolamento IUC, capo III Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), art. 34 comma 4 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2016 viene azzerata l aliquota della TASI per le seguenti tipologie di immobili: a) le aree fabbricabili; b) le unità immobiliari ubicate nelle località o borgate in cui non viene svolto il servizio di sgombero neve comunale, attualmente indicativamente individuate a titolo esemplificativo in: Pracatinat, Pequerel, Puy, Arà Superiore, Arà Inferiore, Deirins, Grange Puy, Fau, Touche, Saret e Case Gran Puy, La Molla, Cianpfournier, Cianpfouicre, Barbouniera, Serre, Ciapponiera, La Vignera, La Selletta, Aiguilles e Sagnette; c) I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività commerciale, per i quali l'imposta è dovuta. 4) di stabilire che nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. 5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune; - Servizi dei quali beneficia l intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all effettiva percentuale di utilizzo individuale; - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 57.250,00; - servizi di sgombero neve 30.000,00; - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 9.000,00; - servizi cimiteriali 750,00;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 04.04.2016; 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA la relazione del Sindaco, Bouquet Michel; VISTA l allegata proposta di deliberazione concernente l oggetto; PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice - Segretario Comunale; CON VOTI n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Bourlot Marco, Blanc Francesco e Griva Ugo), espressi nelle forme e nei modi di legge; D E L I B E R A Di approvare la succitata proposta di deliberazione. Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE RICONOSCIUTA l urgenza di provvedere in merito; VISTO l art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to BOUQUET Michel F.to SOLARO DOTT. Graziano RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Copia conforme all originale un estratto del quale viene pubblicato all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 26-03-2019 al giorno 10-04-2019 ai sensi dell art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Addì, 26-03-2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to SOLARO DOTT. Graziano Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MASSEL Pierpaolo Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MASSEL Pierpaolo DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA La presente deliberazione E DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 05-04-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. Addì, 05-04-2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano