CAPO I PRINCIPI GENERALI, OGGETTO E FINALITÀ

Documenti analoghi
COMUNE DI DIPIGNANO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE di ARADEO Provincia di Lecce

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE ***

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273

POLITECNICO DI TORINO

COMUNE DI PATRICA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (cosiddetto accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

- Dr. Cecilia d'addio LORO SEDI

Il sottoscritto nato a ( ) il / / e residente a ( ) in. Via n. Tel. C.F. in qualità di

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi

IL CAPO DIPARTIMENTO. Prot. Uscita del 10/10/2013 N.31297

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA

ISTITUTO COMPRENSIVO P.A. COPPOLA Via Medaglie D Oro 25 Catania

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento di accesso agli atti amministrativi

(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Oggetto: Regolamento accesso agli atti -Delibera Consiglio d Istituto del

Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI

COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PTOF

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia

Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO D ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti

Regolamento di accesso agli atti amministrativi

TESTO VIGENTE al INDICE Preambolo. Articolo 1 O g g e t t o. Articolo 2 Ambito di applicazione. Articolo 3 Notifica ai controinteressati

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità. Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

R E G O L A M E N T O S U I D I R I T T I D I A C C E S S O A G L I A T T I E D A I D O C U M E N T I

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. n. 184/06e s.m.i. - del D.Lgs. 196/2003 D.

~ Bologna ~ REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI MONTENARS PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..9 del 10/03/2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell Ordine degli Psicologi del Lazio

Repubblica Italiana Assemblea Regionale Siciliana

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI MONGHIDORO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO per l esercizio del diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e del diritto di Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Regolamento interno per il diritto di ACCESSO AGLI ATTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Liceo Scientifico Statale «Antonio Pacinotti»

IL CONSIGLIO DI GESTIONE. Considerato che il C.A.M. S.p.A. è Società in house providing ai sensi dell Art. 16 del D.lgs.

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS Piazza Aldo Moro n. 6/a MANERBIO (BS )

ANNO 2008 REPERTORIO N.378 PROTOCOLLO N IL RETTORE. il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352;

Allegato A) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPO I PRINCIPI, OGGETTO E TERMINI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Comune di Tarcento Provincia di Udine Regolamento in materia di accesso

Richiesta accesso atti amministrativi

Regolamento per lʼaccesso agli atti amministrativi TITOLO I

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE Dl BALDISSERO CANAVESE. REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO Dl ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI TERMINE DEL PROCEDIAMENTO

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (da conservare nel Faldone Vigilanza) SOMMARIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO di istruzione superiore G. MARCONI

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DELL A.P.S.P. RESIDENZA VALLE DEI LAGHI DI CAVEDINE

G R U P P O AMGA LEGNANO S P A R E G O L A M E N T O P E R I L D I R I T T O D I A C C E S S O A G L I A T T I. Pagina 1 di 11

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Finalità e principi generali

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Oggetto: Funzione pubblica Trasparenza amministrativa - Nuova disciplina sull accesso agli atti DPR n. 184, su G.U. n. 114 del

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI ARZIGNANO. Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Transcript:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (adottato dal Consiglio dell'ordine nella seduta del 15 dicembre 2014) CAPO I PRINCIPI GENERALI, OGGETTO E FINALITÀ Art. 1 Principi 1. L Ordine degli Ingegneri di Trieste, d ora in avanti denominato Ordine, organizza la propria attività amministrativa in base ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia e, in particolare, dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché dalla Legge Regionale del FVG 20 marzo 2000, n. 7. 2. L Ordine assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184, dalla LR FVG 7/2000 e dal presente Regolamento, nel rispetto del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in materia di Privacy. 3. L Ordine attiva adeguati processi di semplificazione, nel rispetto delle specifiche normative di settore, al fine di snellire l'attività procedimentale e ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti. Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, avviati d ufficio o a domanda di parte. 2. Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o comunque rientranti nella disponibilità dell Ordine e concernenti attività di pubblico interesse. 3. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Art. 3 - Responsabile del procedimento 1 Per ogni procedimento, compresi quelli di accesso, il Presidente dell Ordine nomina il Responsabile del procedimento scegliendo, preferibilmente a rotazione, uno dei membri del Consiglio eletto. 2. Nel caso di un argomento specifico di competenza di una delle Commissioni presenti all'interno dell'ordine il Responsabile del procedimento è designato nella figura del referente in seno al Consiglio della Commissione stessa. 3. Il Responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 4. Nell ambito dello svolgimento delle sue funzioni, il Responsabile del procedimento esercita i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dall art. 10 della LR 7/2000 e dal presente Regolamento.

CAPO II IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 4 Procedimento e durata 1. Ciascun procedimento, ad iniziativa di parte o d ufficio, deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato, adottato entro il termine massimo di 90 giorni. Sono fatti salvi i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari. 2. Nei procedimenti ad iniziativa di parte, se si ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento è concluso con archiviazione, motivando espressamente in ordine al motivo. 3. Ove la domanda dell interessato sia irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento, ne dà tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, comunicazione al richiedente, sospendendo i termini ed indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. 4. Il termine per la conclusione del procedimento decorre all inizio del procedimento d ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte; si ritiene concluso il procedimento alla data di adozione del relativo provvedimento finale. 4. L Ordine rende noti i casi ed i motivi a causa dei quali non può rispettare i termini e fissa termini diversi, dandone comunicazione agli interessati, anche mediante idonee forme di pubblicità, come previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Art. 5 - Sospensione e interruzione dei termini 1. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell Ordine o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, per il tempo previsto dall art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ovvero per l'acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica l'art. 16 della Legge n.241/1990 e s.m.i.; nel caso di richiesta di pareri, gli istanti devono esserne informati. 2. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono altresì sospesi: a. in pendenza dei termini non superiori a 30 giorni assegnati ai soggetti di cui all'articolo 6 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete; b. per un periodo comunque non superiore a 20 giorni in pendenza di pareri facoltativi che il Responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c. in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria. Art. 6 - Comunicazione di avvio del procedimento 1. Ove non sussistano le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l Ordine è tenuto a fornire loro notizia dell inizio del procedimento. 2. La comunicazione è personale e contiene le indicazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 3. Qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, L Ordine provvede a rendere noti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 mediante forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall ente medesimo, idonee al raggiungimento del fine. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Art. 7- Intervento nel procedimento 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di

intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal Capo III, articoli da 7 a 13 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Art. 8 - Silenzio-rigetto 1. Nei procedimenti ad istanza di parte per l adozione di provvedimenti amministrativi il silenzio dell Ordine, una volta decorso il termine di conclusione del procedimento previsto da norme di legge o dal presente Regolamento, equivarrà ad un provvedimento di rigetto della domanda. Art. 9 - Preavviso di provvedimento negativo 1. Nei procedimenti ad istanza di parte, il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda. 2. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 4. Avverso le determinazioni dell Ordine inerente il provvedimento finale negativo è ammesso per l interessato di esperire il ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente territorialmente. CAPO III DIRITTO DI ACCESSO Art. 10- Ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, inteso quale diritto degli interessati a prenderne visione e ad estrarne copia, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., artt. 22 e seguenti. e del D.P.R. n. 184/2006. 2. Il diritto di accesso può essere esercitato, nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche in materia di tutela e riservatezza dei dati personali e dal presente regolamento, da chiunque possa motivare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere (c.d. interessati ); diversamente, il diritto di accesso sarà escluso, motivatamente. 3. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l Ordine ha l obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 4. Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall Ordine, con le esclusioni e le particolarità indicate negli articoli 16 e 17 del presente Regolamento. 5. Per documento amministrativo si intende la rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall Ordine degli Ingegneri di Trieste e concernenti attività di pubblico interesse. 6. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito, l estrazione di copia o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso. 7. L Ordine non è tenuto a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 8. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento, si applicano anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi. 9. L accesso è garantito, anche disgiuntamente, sia per la mera visione dei documenti che per la copia degli stessi.

Art. 11 - Notifica ai controinteressati 1. Ai sensi dell art. 22 della Legge n. 241/90, per controinteressati si intendono i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 2. Nel caso in cui vengano individuati controinteressati, il responsabile del procedimento, dà loro comunicazione della richiesta di accesso. 2. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l Ordine provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Art. 12 Tipologie di accesso 1. L accesso può essere esperito in via informale ovvero in via formale Art. 13 Accesso informale 1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. Il richiedente deve: - indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; - specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; - dimostrare la propria identità o, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. La richiesta ove possibile e qualora non necessiti di ulteriori chiarimenti, disposizioni specifiche o disposizioni inerenti profili organizzativi interni, è esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. Art. 14 Accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l Ordine invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n.184/2006. 2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, così come previsto dall'art. 25 della Legge n.241/1990 e s.m.i., decorrenti dalla presentazione della richiesta all ufficio o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2 art.6 del DPR n. 184/2006. 3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l Ordine, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente mediante mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza; il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Art. 15 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 1. L atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione del soggetto presso cui rivolgersi, nonché l indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti e/o a ottenerne copia. La visione dei documenti avviene presso il soggetto indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio. 2. L accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. 3. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente previa esibizione di un valido documento di riconoscimento; qualora sia accompagnato da un altra persona, ne vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce al verbale di accesso. Il richiedente può farsi sostituire da persona da

lui indicata a mezzo di delega, cui deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. 4. I documenti sui quali è consentito l accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 5. In ogni caso, laddove richiesta, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento dei costi di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e di visura. 6. I provvedimenti generali devono contenere quanto indicato dall art. 8 del DPR 184/2006. Art. 16 - Mancato accoglimento della richiesta e differimento dell'accesso 1. Il diritto di accesso è sempre escluso quando non si riscontri la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di atti sottratti al diritto di accesso e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come avanzata. 3. Il differimento dell'accesso è disposto, ove ne ricorra la necessità, per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i., o per salvaguardare specifiche esigenze dell Ordine, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e, in particolare, nel corso di procedure concorsuali, fermo restando quanto previsto dall art. 12, comma 3, del DPR n. 487/1994, e di procedure di gara. 4. L'atto che dispone il differimento, ne indica la durata. 5. Ai sensi dell art. 25, comma 4, della Legge n.241/90, e dell art. 116 c.p.a., la richiesta di accesso si intende respinta quando siano trascorsi 30 giorni dalla sua presentazione senza che l Ordine si sia pronunciato in merito. 6. Avverso le determinazioni dell Ordine concernenti il diritto di accesso è ammessa la facoltà per l interessato di esperire il ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente territorialmente. Art. 17 - Categorie di atti sottratti al diritto di accesso 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, ai sensi dell art. 24, comma 2, della Legge n.241/90 e dell art. 10, comma 1, del DPR n. 184/06, in combinato disposto con il D.Lgs. 196/2003, il diritto di accesso è escluso relativamente ai documenti contenenti dati sensibili o giudiziari. 2. Fermo quanto previsto dall art. 24, comma 6, della legge n. 241/90 e s.m.i., sono altresì escluse dall accesso le note interne d ufficio ed i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio. 3. Fermo quanto previsto al comma 1, è comunque garantita ai richiedenti l accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici, fermi i limiti delineati dall art. 24, comma 7 della Legge n. 241/90. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l accesso è consentito nei casi in cui sia strettamente indispensabile e nei limiti previsti dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l accesso è consentito ai fini di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 4. In ogni caso, non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento. Art. 18 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme della Legge n. 241/90, del DPR n. 184/06 e la LR 7/2000 e loro successive modifiche, per quanto compatibili.