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Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo.. PREAMBOLO Articolo 1 - Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo Articolo 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici Articolo 3 - Commissario Articolo 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria Articolo 5 - Vigenza degli atti Articolo 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale Articolo 7 - Municipi Articolo 8 - Disposizioni sui territori montani Articolo 9 - Disposizioni finali Articolo 10 - Entrata in vigore Allegato A - Cartografia Il Consiglio regionale Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione; Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, della Statuto regionale; Visto l articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto); Visto l articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo, presentata di comune accordo dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale; Vista la deliberazione con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo; Visto il risultato del referendum consultivo sull istituzione del Dicomano e San Godenzo, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data con il seguente esito: 1

Considerato quanto segue: 1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Dicomano e San Godenzo si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori; 2. La fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo si colloca nell ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali; 3. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Dicomano e San Godenzo è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1 gennaio 2019; 4. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune; 5. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Dicomano e San Gogenzo; 6. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del Comune di Dicomano all'unione di comuni denominata Unione Montana dei Comuni del Mugello e del comune di San Godenzo all'unione di comuni denominata dell Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell unione Montana dei Comuni del Mugello e modalità per l individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Dicomano e San Godenzo, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Dicomano e di San Godenzo; 7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano; 8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare: a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Dicomano e di San Godenzo; b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. Approva la presente legge Articolo 1 Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo 1. E istituito, dalla data del 1 gennaio 2019, il Comune di Dicomano e San Godenzo, mediante fusione dei comuni di Dicomano e di San Godenzo, in provincia di Firenze. 2

2. Il territorio del Comune di Dicomano e San Godenzo è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Dicomano e di San Godenzo, come risultante dalla cartografia di cui all allegato A alla presente legge. 3. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell organo di revisione contabile del Comune di Dicomano e San Godenzo le funzioni sono svolte provvisoriamente dall organo di revisione contabile in carica nel Comune di San Godenzo alla data dell estinzione. Articolo 2 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici 1. Il Comune di Dicomano e San Godenzo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. 2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Dicomano e San Godenzo. 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l anzianità di servizio maturata. Articolo 3 Commissario 1. Fino all insediamento dei nuovi organi del Comune di Dicomano e San Godenzo a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione. Articolo 4 Organizzazione amministrativa provvisoria 1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d intesa tra loro, definiscono l organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Dicomano e San Godenzo e il relativo impiego del personale ad esso trasferito. 2. Per quanto non disposto dall intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario. 3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Dicomano e San Godenzo è situata presso la sede dell estinto Comune di Dicomano. 4. Le disposizioni dell intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Dicomano e San Godenzo. 3

Articolo 5 Vigenza degli atti 1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Dicomano e San Godenzo. 2. Le commissioni per il paesaggio, di cui all articolo 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), operanti alla data del 31 dicembre 2018 sul territorio dei comuni estinti di Dicomano e di San Godenzo, continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei singoli comuni estinti fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Dicomano e San Godenzo, da effettuarsi entro 1 settembre 2019. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), il Comune di Dicomano e San Godenzo, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Dicomano e di San Godenzo per l'esercizio 2019 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Articolo 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Dicomano e San Godenzo entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale. 2. Nello stesso termine di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Articolo 7 Municipi 1. Lo statuto del Comune di Dicomano e San Godenzo può prevedere, ai sensi dell articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni. Articolo 8 Disposizioni sui territori montani 1. Al Comune di Dicomano e San Godenzo si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di 4

Dicomano e di San Godenzo, così come riportato nell allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni Dicomano e San Godenzo. Articolo 9 Disposizioni finali 1. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il Comune di Dicomano e San Godenzo fa parte dell'unione dei comuni denominata Unione Montana dei Comuni del Mugello in luogo del Comune di Dicomano, salvo l'eventuale recesso a norma di statuto dell'unione. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il commissario di cui all'articolo 3 sostituisce il sindaco e i rappresentanti del Comune di Dicomano negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Dicomano e San Godenzo. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio dell unione medesimo, dai rappresentanti del Comune di Dicomano e San Godenzo. 3. Il consiglio del Comune di Dicomano e San Godenzo provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell articolo 29 della l.r. 68/2011. 4. I sindaci dei Comuni di Dicomano e di San Godenzo possono individuare, prima dell'estinzione dei relativi comuni, le funzioni che l Unione Montana dei Comuni del Mugello eserciterà per il nuovo comune di Dicomano e San Godenzo, e quelle già esercitate per l estinto Comune di Dicomano di cui è prevista la cessazione, formulando tale proposta alla giunta dell Unione Montana dei Comuni del Mugello. Se la giunta dell'unione accoglie la proposta, può modificare con propria deliberazione, adottata all unanimità dei componenti, lo statuto dell'unione in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, indicando le funzioni che l'unione eserciterà per il Comune di Dicomano e San Godenzo e la data di decorrenza, nonché le funzioni di cui è prevista la cessazione. 5. Se con le modifiche statutarie di cui al comma 4 l Unione Montana dei Comuni del Mugello ha stabilito l estensione dell esercizio delle funzioni su tutto il territorio del nuovo Comune di Dicomano e San Godenzo, è comunque garantita la continuità dell esercizio sul territorio dell estinto Comune di Dicomano fin dal 1 gennaio 2019, quantunque lo statuto preveda una decorrenza successiva per tutto il territorio del nuovo comune. 6. Se con le modifiche statutarie di cui al comma 4 l Unione Montana dei Comuni del Mugello ha provveduto sulla redazione del piano strutturale intercomunale di cui all articolo 23 della l.r. 65/2014, si applicano le seguenti disposizioni: 5

a) se è stata stabilita l estensione dell esercizio della funzione per la redazione del piano strutturale intercomunale su tutto il territorio del nuovo Comune di Dicomano e San Godenzo: 1. l unione integra, qualora il piano non sia già stato adottato alla data del 1 gennaio 2019, l avvio del procedimento di cui all articolo 17 della l.r. 65/2014 limitatamente al territorio dell estinto comune di San Godenzo; in tal caso i termini di cui all articolo 94, comma 2 bis, della l.r. 65/2014 per l approvazione del piano strutturale intercomunale sono rideterminati in 4 anni decorrenti dall avvio già effettuato dall unione; 2. l unione integra, qualora il piano sia già stato adottato alla data del 1 gennaio 2019, l adozione del piano con la parte del territorio dell estinto comune di San Godenzo, e provvede all adozione e approvazione dell integrazione nel rispetto del procedimento di cui all articolo 23 della l.r. 65/2014; b) se non è stata stabilita l estensione dell esercizio della funzione per la redazione del piano strutturale intercomunale su tutto il territorio del nuovo Comune di Dicomano e San Godenzo, l esercizio di detta funzione da parte dell unione cessa a decorrere dal 1 gennaio 2019. 7. In via transitoria, fino al 31 agosto 2019 l Unione Montana dei Comuni del Mugello continua a esercitare le funzioni già affidate dall estinto Comune di Dicomano risultanti in corso alla data del 31 dicembre 2018, limitatamente alla parte del territorio del medesimo Comune di Dicomano, anche se, a seguito delle modifiche statutarie di cui al comma 4, ne è prevista la cessazione. L esercizio di dette funzioni cessa comunque a decorrere dal 1 settembre 2019, salva la conclusione da parte dell Unione dei procedimenti in corso. 8. La deliberazione di modifica statutaria di cui al comma 4 è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2018, ferma restando l entrata in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. Decorso il termine del 31 dicembre 2018, per le modifiche statutarie si applicano le procedure ordinarie previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011. 9. La giunta dell Unione Montana dei Comuni del Mugello con propria deliberazione, ove non vi abbia provveduto con le modifiche statutarie di cui al comma 4, effettua a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto conseguenti all istituzione del comune di Dicomano e San Godenzo e al suo inserimento nell unione, nonché alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7, secondo periodo. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e inviato al Ministero dell interno ai sensi dell articolo 6 del TUEL. 10. Dalla data del 1 gennaio 2019 l Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve cessa di svolgere le funzioni di cui all articolo 14, comma 27, lettere a), d), l), del decreto legge n. 78 del 2010 esercitate per il comune di San Godenzo. Se l unione di comuni ha già provveduto all avvio del procedimento di cui all articolo 17 della l.r. 65/2014 per la redazione del piano strutturale intercomunale di cui all articolo 23 della legge regionale medesima, il procedimento prosegue non considerando il territorio dell estinto comune di San Godenzo. 11. In via transitoria, fino al 31 agosto 2019 l Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, fatte salve le cessazioni di cui al comma 10, continua a esercitare le funzioni affidate dall estinto Comune di San Godenzo risultanti in corso alla data del 31 dicembre 2018, limitatamente alla parte del territorio del medesimo Comune di San Godenzo. Se l esercizio della stessa funzione è stata affidata, ai sensi del comma 4, all Unione Montana dei Comuni del Mugello con decorrenza antecedente al 31 agosto 2019, l Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 6

cessa l esercizio della funzione dalla stessa data, salva la conclusione dei procedimenti in corso. 12. La giunta dell Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con propria deliberazione provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all estinzione del comune di San Godenzo, nonché alla cessazione delle funzioni ai sensi dei commi 10 e 11. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e inviato al Ministero dell interno ai sensi dell articolo 6 del TUEL. 13. Dalla data del 1 gennaio 2019 il Comune di Dicomano e San Godenzo cessa di essere parte delle convenzioni di cui all articolo 20 della l.r. 68/2011 cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Dicomano e di San Godenzo e che risultano ancora in essere a tale data, salvo che uno dei comuni estinti non risulti ente responsabile dell esercizio associato; in tale ultimo caso il comune di Dicomano e San Godenzo subentra in qualità di ente responsabile dell esercizio associato. 14. L Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e l Unione Montana dei Comuni del Mugello concludono comunque gli interventi e le attività sul territorio degli estinti comuni di San Godenzo e di Dicomano per i quali risultano beneficiari di contributi o di trasferimenti finanziari. 15. Entro il 31 dicembre 2018 il personale trasferito all Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per l'esercizio delle funzione rientra, con provvedimento del Comune di San Godenzo, nella disponibilità di detto ente. 16. Il Comune di Dicomano e San Godenzo resta obbligato nei confronti l Unione Montana dei Comuni del Mugello e dell Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per le obbligazioni che devono essere adempiute dalle unioni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Dicomano e di San Godenzo hanno a qualsiasi titolo affidato alle unioni, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Dicomano e San Godenzo è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui ai commi 7 e 11, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti. 17. Il Comune di Dicomano e San Godenzo, a norma dell articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2018, risultano negli atti associativi di esercizio di funzioni in capo ai comuni di Dicomano e di San Godenzo. 18. A decorrere dal 1 gennaio 2019, il comune di Dicomano e San Godenzo è inserito in luogo del comune di Dicomano nell ambito di dimensione territoriale adeguata Ambito 9 dell allegato A alla l.r. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata per i due comuni originari. Nell'ambito 6 dell'allegato A della l.r. 68/2011 è soppresso il comune di San Godenzo. 19. A decorrere dal 1 gennaio 2019, il comune di Dicomano e San Godenzo è inserito in luogo del comune di Dicomano nella zona distretto Mugello dell allegato B alla l.r. 40/2005, salvo successive determinazioni assunte ai sensi dell articolo 64 della stessa l.r. 40/2005. Nella zona distretto Fiorentina Sud-Est dell'allegato B della l.r. 40/2005 è soppresso il comune di San Godenzo. 7

20. Il Comune di Dicomano e San Godenzo, dalla data di istituzione, entra a far parte del consorzio Società della salute Mugello in luogo del Comune di Dicomano; fino al 31 agosto 2019 il consorzio opera per le funzioni ad esso affidate dall estinto comune di Dicomano limitatamente al territorio del medesimo comune estinto. Fino al 31 agosto 2019 l Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, a norma del comma 11, continua a esercitare le funzioni in materia di servizi sociali ad essa affidate dall estinto Comune di San Godenzo. 21. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2019: a) l Unione Montana dei Comuni del Mugello esercita, a ogni effetto, per il territorio del Comune di Dicomano e San Godenzo, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati alla medesima unione in materia di forestazione, con esclusione del patrimonio agricolo forestale denominato Rincine ; le porzioni di detto patrimonio che ricadono nei territori degli estinti comuni di Dicomano e di San Godenzo restano nella competenza dell Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; b) l Unione Montana dei Comuni del Mugello e l Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, entro il 31 dicembre 2018, stipulano un accordo con il quale individuano i beni e il personale che sono trasferiti per le funzioni trasferite in materia di forestazione, ovvero individuano altre modalità per la gestione del patrimonio agricolo forestale, diverso da quello di cui alla lettera a), ricadente nel territorio dell estinto comune di San Godenzo. L accordo è trasmesso alla Giunta Regionale. Se l accordo non viene stipulato entro il 31 dicembre 2018, la Giunta regionale, al fine di garantire l ordinato ed efficace svolgimento delle funzioni, con propria deliberazione dispone sulla successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti interessati e sul trasferimento o sulla ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale, stabilendo il termine di decorrenza; c) gli interventi a qualsiasi titolo in corso di attuazione da parte dell Unione Montana dei Comuni del Mugello e dell Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve sui territori dei comuni estinti di Dicomano e di San Godenzo sono conclusi dalle unioni medesime; d) nell anno 2019 all Unione Montana dei Comuni del Mugello è attribuita, per l'esercizio delle funzioni che risultano, ai sensi dalla precedente lettera a), conferite o assegnate dalla Regione per il territorio del comune estinto di San Godenzo, una percentuale aggiuntiva rispetto a quella spettante ai sensi dell articolo 94 della l.r. 68/2011, pari allo 0,425 per cento; corrispondentemente, all Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve la percentuale spettante è ridotta dello 0,425 per cento; a decorrere dall'anno 2020 la percentuale aggiuntiva e quella posta in riduzione sono dello 0,85 per cento; e) restano di competenza dell Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve i procedimenti, diversi da quelli indicati alla lettera c), relativi alle funzioni, ai compiti e alle attività in materia di forestazione, avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2018, compresi quelli concernenti opere, nonché i relativi contenziosi, che riguardano il territorio del comune di San Godenzo; f) l Unione Montana dei Comuni del Mugello e l Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve aggiornano, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza. 22. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011. Articolo 10 8

Entrata in vigore 1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 9