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Transcript:

Regolamento Comunale per La valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali Istituzione della Denominazione Comunale De.Co. INDICE Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione Art. 2 - Istituzione di un albo Comunale Art. 3 - Istituzione del Registro De. Co. Denominazione Comunale Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro Art. 5 - Descrizione del marchio Art. 6 - La struttura organizzativa Art. 7 - Utilizzo del marchio De. Co. Denominazione Comunale Art. 8 - Le iniziative comunali Art. 9 - Le tutele e le garanzie Art. 10 - Le attività di coordinamento Art. 11 - Promozione di domande di registrazione ufficiale Art. 12 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca Comunale Art. 13 - Riferimento alle normative statali e regionali Art. 14 - Norme finali

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il Comune individua, ai sensi dell art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche quello di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e sostenere le iniziative per favorire la promozione dell immagine turistica di Roseto e nel settore dell agricoltura, ogni utile iniziativa per migliorare incrementare la produzione dei prodotti tipici locali. ed 2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione. 3. L azione del Comune si manifesta in direzione: a) dell ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la Denominazione Comunale De. Co. che è il territorio del Comune Oriolo; b) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l istituzione di un albo Comunale delle produzioni agroalimentare locali e di un registro De. Co. (Denominazione Comunale); c) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente Regolamento per

gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge; d) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione; e) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi, finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari locali e che non abbiano alcun fine di lucro. f) di svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali, l immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune per accrescere il senso di appartenenza della sua comunità; g) di rilasciare un marchio De. Co. (Denominazione Comunale ), al fine di attestare, la sua composizione (ingredienti, dosi, eventuali tempi di cottura,etc.) e la sua produzione, anche secondo un apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà Comunale. Art. 2 Istituzione di un albo Comunale 1. Viene istituito presso la competente struttura Comunale di cui all'art. 6 un apposito albo in cui vengono e verranno iscritte le segnalazioni relative alle attività e alle produzioni agro-alimentari locali

che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica. Art. 3 Istituzione del Registro De. Co. 1.Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui agli art. 4 e 6, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agroalimentare locali segnalati e denominati. 2. Il registro verrà predisposto dal servizio competente ed approvato dall organo esecutivo del Comune Art. 4 Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro 1. Le segnalazioni ai fini dell iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle. 2. Le istanze per l attribuzione della De. Co. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell iscrizione, compresi eventuali accenni storici. 3. Sull ammissibilità dell iscrizione nel registro della De. Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Consiglio Comunale. Nella Commissione, in carica per tutto il mandato del Sindaco, sono di norma rappresentati almeno. La Commissione è presieduta dall assessore/consigliere proponente (o suo delegato) il quale di norma segnala almeno n. 1 esperti del settore commerciale agroalimentare locale e n. 1 esperto

gastronomico locale e alla stessa potranno presenziare, n. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale, 1 di maggioranza ed 1 di minoranza, che verranno segnalati dai relativi gruppi consiliari. Funge da Segretario il responsabile del procedimento. 4. La commissione, in fase d istruttoria delle domande, anche in base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessaria all iscrizione nel registro De. Co. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l iscrizione nel registro De. Co. 5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte e completate dal numero di iscrizione nell'albo, possono fregiarsi della scritta De. Co. (Denominazione Comunale) del presente Regolamento, per tutti i prodotti locali segnalati. L iscrizione nel registro avviene a cura del responsabile del procedimento. De. Co. Art. 5 Descrizione del Marchio 1. Il marchio dei prodotti agro-alimentari con denominazione De. Co. del, di cui alla riproduzione in appendice alle presenti procedure, consiste in un logo di forma ovale su fondo bianco, nella parte superiore è raffigurata una mezzaluna di colore azzurro a simboleggiare il cielo, appena sotto troviamo la scritta di colore blu Denominazione Comunale; nella parte inferiore, una figura di forma speculare a quella nella parte superiore formata da tre line di colore (dall interno verso l esterno) rosso, spazio bianco e verde a simboleggiare il tricolore. A destra, dove si incrociano le due figure perimetrali sopra descritte, vi è la scritta Oriolo (sopra) e CALABRIA (sotto), a sinistra a chiudere la forma ovale è raffigurata una spiga di grano di colore giallo. Nella parte inferiore del centro troviamo una foglia la cui metà sottostante è di colore

verde, la metà sopra di colore marrone a raffigurare la terra sopra la quale è raffigurato il castello di Oriolo con impresso sulla roccia il logo comunale. Art. 6 La struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell ambito dell organizzazione dei Servizi comunali con riferimento al Marketing. 2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento. Art. 7 Utilizzo del marchio De.Co. 1. Il, proprietario del marchio De. Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno all Amministrazione. 2. Chiunque confezioni e commercializzi prodotti agro-alimentari locali iscritti nel registro De. Co. deve presentare istanza, su apposito modello

di domanda predisposto dal servizio competente, all'amministrazione Comunale per ottenere la concessione all utilizzo del marchio De. Co. 3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L istanza per l ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull imposta di bollo. 4. Per l uso non corretto del marchio potrà essere irrogata dall ufficio competente una sanzione pari ad un minimo di Euro 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) secondo la gravità della violazione. Art. 8 Le iniziative comunali 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. 2. Il Comune ricerca, ai fini (Denominazione Comunale) sistemi di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull ordinamento degli enti locali. 3. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento, anche attraverso l Agenzia di marketing territoriale cui aderisce il Comune Art. 9 Le tutele e le garanzie 1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i

diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267. Art. 10 Le attività di coordinamento 1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua, mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni economico - culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita esclusivamente alle corrispondenti espressioni locali. Art. 11 Promozione di domande di registrazione ufficiale 1. Il Comune, per propria iniziativa e/o su proposta di organizzazioni e singoli soggetti interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, si potrà impegnare a promuovere la presentazione, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi. Art. 12 Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca Comunale 1. Nell ambito della Biblioteca Comunale, si provvederà ad istituire uno

spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale. Art. 13 Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali 1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo. Art 14 Norme finali 1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio Comunale di cui all art. 6, prendere le decisioni in merito attraverso determina del responsabile preposto. 2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.