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CITTA DI PARABITA C.A.P. 73052 PROVINCIA DI LECCE ORIGINALE DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE CONTENZIOSO,CULTURA,PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT REG. GEN.LE N. 73600DEL 18/10/2013 REG. SERVIZIO N. 1280DEL 14/10/2013 OGGETTO: CONTROVERSIA AVV. GIOVANNA CAGGIULA PER COMPETENZE PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA. Si attesta la regolarità contabile e la copertura della spesa prevista sul presente atto SETTORE FINANZIARIO Assunto impegno di spesa N IMP.1423/SUB.1/2013 Effettuata prenotazione impegno N Emesso mandato N in data Data 17/10/2013 DOTT.SSA CONSUELO TARTARO Data 17/10/2013 DOTT.SSA CONSUELO TARTARO RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all Albo Pretorio online del Comune, dalla data odierna e per i giorni 15 consecutivi Parabita, 18/10/2013 IL MESSO Raffaele Dimo

OGGETTO: Controversia Avv. Giovanna Caggiula per competenze professionali. Impegno di spesa e liquidazione somma. PREMESSO - che con Deliberazione n. 541 del 10.12.2001 la Giunta Comunale determinava di conferire all'avv. Giovanna Caggiula, da Parabita, l'incarico di patrocinare e difendere il Comune di Parabita nell'azione intentata dall'avv. Giovanni Erroi, per conto della Sig.ra Stefanelli Damiana per danni da questa subiti in data 07.02.2001 quando nell attraversare Via Adige, in Parabita, cadeva in terra a causa delle cattive condizioni dell asfalto intorno ad un tombino e riportava lesioni personali; - che con Atto n. 193 del 13.06.2002, la Giunta Comunale autorizzava il proprio legale, Avv. Caggiula, a chiamare in causa la Società "TELECOM s.p.a.", in esecuzione di quanto disposto dal G.O., conferendo pertanto apposito mandato per la citazione del terzo; - che con Nota del 16.02.2004, acquisita il 20.02.2004 al n. 2611 del Ns. Protocollo, l Avv. Caggiula comunicava che all udienza dello 04.02.2004, di cui allegava copia del Verbale, il Giudice aveva dichiarato l interruzione del giudizio ad istanza del Procuratore della Telecom spa, in quanto la società dallo 04.08.2003 si era fusa per incorporazione nella Olivetti s.p.a., mutando successivamente denominazione in Telecom Italia s.p.a., con sede a Milano, per cui il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto nel termine di sei mesi a cura dell attrice Sig.ra Stefanelli e che per tale eventualità era già stata fissata udienza al 13.10.2004; - che con Atto di Citazione per riassunzione datato 02.06.2004, la Sig.ra Stefanelli, per il tramite del proprio legale, Avv. Giovanni Erroi, invitava il Comune di Parabita e la Telecom Italia s.p.a. a comparire all udienza del 13.10.2004 e chiedeva che il Tribunale di Lecce, Sezione di Gallipoli, respinta ogni altra istanza, eccezione o difesa, condannasse il Comune di Parabita, o chi di ragione, a risarcire tutti i danni subiti dall attrice per il sinistro di cui in premessa, quantificati in 10.739,20 (pari a vecchie. 20.794.000), o a quella somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre gli interessi dalla data del fatto al saldo effettivi, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa e reiterava tutte le richieste già formulate in introduzione; - che con deliberazione n. 286 del 15.09.2004 la Giunta Comunale determinava di resistere nel nuovo giudizio promosso contro questo Ente e conferiva, a tal fine, nuovamente l'incarico di tutelare gli interessi del Comune di Parabita e di patrocinare e difendere questo Ente nel procedimento di cui sopra all'avv. Giovanna Caggiula, da Parabita, già incaricata per la precedente fase del procedimento con Atto G.C. n. 541 del 10.12.2001 e quindi già a conoscenza della questione; - che con nota pervenuta al Protocollo Generale del Comune in data 15.09.2005, l Avv. Giovanna Caggiula comunicava che il GOT Avv. Marilena Caroppo disponeva CTU sulla persona della Sig.ra Stefanelli nominando consulente la Dott.ssa Daniela De Matteis e fissava per il giuramento del consulente l udienza dello 05.10.2005, invitando, pertanto, il Comune a nominare un Consulente di Parte;

- che, quindi, con deliberazione della G.C. n. 290 del 19.10.2005 veniva determinato di nominare la Dott.ssa Letizia Leopizzi di Parabita, quale consulente di parte nella controversia di cui sopra; - che con nota data 27.07.2007 acquisita al Protocollo n. 8822 del 31.07.2007 il nostro legale trasmetteva copia della Sentenza n. 56 del 13.06.2007, con cui il Giudice rigettava la domanda della Sig.ra Stefanelli nei confronti del Comune di Parabita e nel contempo compensava tra le parti le spese di lite; - che con la stessa nota il nostro legale trasmetteva la nota specifica delle spese e competenze dell importo di 4.197,88 relative all attività svolta dallo stesso nella controversia di che trattasi; - che con determinazione n. 229 del 22.08.2007 Reg. n. 606 del 29.08.2007 veniva determinato di corrispondere un acconto pari ad 500,00 compresa IVA e CAP; - che con nota datata 04.10.2011 acquisita al Protocollo n. 17347 dello 07.10.2011, l Avv. Caggiula aveva invitato e diffidato l integrale pagamento delle competenze ancora dovutole per l attività professionale svolta nell interesse di questo Ente, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della medesima nota, in difetto sarà costretto a ricorrere al recupero coattivo; - che, per indisponibilità di Bilancio, il Comune non provvedeva alla liquidazione della residua somma dovuta; - che con Atto di Citazione datato 22.03.2012 acquisito al Prot. n. 5630 del 27.03.2012 l Avv. Giovanna Caggiula per il tramite del suo legale, Avv. Daniele Cataldi ha citato il Comune di Parabita a comparire innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli all udienza del 12.06.2012, per accogliere la domanda attorea e dichiarare la responsabilità del Comune di Parabita per il mancato pagamento delle spese e competenze professionali dovute all attrice per aver difeso questo Ente nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Lecce sezione di Gallipoli n.667/01 RG.G. e per l effetto condannare l Ente al pagamento in favore dell istante della somma di 3.854,97 oltre gli interessi di mora sui diritti ed onorari come per legge dalla data del 31.07.2007 al soddisfo, nonché al pagamento di quella maggiore o minore somma, che sarà quantificata in corso di causa; - che con Sentenza n. 1910/12 acquisita al Protocollo del Comune n. 21388 del 07/12/2012, il Giudice di Pace, Avv. Tobia Nassisi ha accolto la domanda attorea ed ha condannato questo Ente al pagamento della somma di 3.285,00 oltre IVA e CAP e rimborso spese generali in favore dell istante, da cui dovrà essere detratta la somma di 468,21 già versata da questo Comune, oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre spese e competenze professionali di giudizio liquidate in complessivi 1.200,00 di cui 85,00 per spese oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dell Avv. Daniele Cataldi, antistatario; - che con Atto di Precetto acquisito al Protocollo del Comune n.7826 del 7.05.2013 l Avv. Giovanna Caggiula intima e fa precetto al Comune di Parabita di pagare in suo favore le seguenti somme: 336,00 per costo registrazione sentenza n.1910/12 19,32 per costo di notificazione sentenza 87,77 per interessi dal 27.03.2012 al 2.05.2013 100,00 per compenso relativo all atto di precetto 131,82 per CAP al 4% su totale onorari 719,78 per IVA la 21% su onorari

così complessivamente 4.590,40 oltre interessi maturandi sino all effettivo soddisfo, le spese di notificazione dell atto di Precetto e quelle ulteriori spese successive occorrenti; - che con Atto di Pignoramento presso Terzi acquisito al Prot. 9123 del 30/05/2013 datato 21/05/2013, munito di Attestazione dell Ufficiale Giudiziario di pignoramento di somme presso terzi fino alla concorrenza di 6.885,60, notificato a questo Comune il 29/05/2013, con il quale l Avv. Giovanna Caggiula, per proprio conto, ha citato la Banca Popolare Pugliese, sede filiale di Parabita, quale terzo pignorato e il Comune di Parabita, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire innanzi al Tribunale di Lecce- Sezione distaccata di Gallipoli all udienza fissata per il 20/06/2013, quanto all istituto bancario perché rendesse la dichiarazione prescritta dall art. 547 del C.P.C.; - che, da ultimo, è stato acquisito al Prot. 12303 del 24.07.2013, notificato a questo Comune il 23/07/2013 l Atto di Pignoramento presso Terzi, munito di Attestazione dell Ufficiale Giudiziario di pignoramento di somme presso terzi fino alla concorrenza del proprio credito precettato, aumentato ai sensi dell art. 546, comma 1 c.p.c. della metà e, così 2.034,22,, con il quale l Avv. Giovanna Caggiula, per proprio conto e quale procuratore antistatario dell Avv. Daniele Cataldi, ha citato la Banca Popolare Pugliese, sede filiale di Parabita, quale terzo pignorato e il Comune di Parabita, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire innanzi al Tribunale di Lecce- Sezione distaccata di Gallipoli all udienza fissata per il 27/09/2013, quanto all istituto bancario perché renda la dichiarazione prescritta dall art. 547 del C.P.C.; PRESO ATTO che con nota datata 19.09.2013 acquisita in data 19.09.2013 al n. 14859 di Protocollo, l Avv. Giovanna Caggiula ha trasmesso la nota spese delle competenze professionali fin qui spettanti, come sotto riportato,: competenze per attività difensiva in favore del Comune nella Controversia Stefanelli Damiana (fase contenziosa): - 3.195,71 (Sorte capitale liquidata in Sentenza n.1910/12 al netto delle anticipazioni); - 336,00 (per costo registrazione sentenza n. 1910/12) - 19,72, (costo notifica sentenza in forma esecutiva); - 87,77 (interessi dal 27/03/2012 al 02/05/2013) - 30,00 (interessi dal 03.05.2013 al 18.09.2013) - 9,10 (spese notificazione precetto) - 100,00 (compenso atto di precetto) - 131,82 (per Cap al 4% su totale onorari) - 719,78 (per IVA al 21% su onorari) per un totale generale di 4.629,90 al lordo della ritenuta di acconto di 659,14; Fase esecutiva - 32,60 (spese notificazione atto di pignoramento presso terzi) - 121,00 (Spese contributi unificati) - 8,00 (Spese bollo) - 800,00 (compenso fase esecutiva ivi compresa partecipazione udienza del 24.06.2013) - 32,00 (Cap. 4% su onorari) - 174,00 (IVA al 21%)

per un totale generale di 1.167,60 al lordo della ritenuta di acconto di 160,00; competenze professionali (procuratore antistatario dell Avv. Daniele Cataldi di cui alla Sentenza n. 1909/2012): - 85,00 (per spese liquidate in Sentenza) - 915,00 (per onorario liquidato in Sentenza) - 100,00 (per compenso relativo al Precetto ) - 19,72, (costo notificazione sentenza in forma esecutiva) - 9,06 (spese notifica Precetto) - 40,60 ( per CAP al 4% su onorari) - 221,68 ( per IVA 21% su onorari) per un totale generale di 1.391,06 al lordo della ritenuta di acconto di 203,00; Fase esecutiva - 32,60 (Spese notifica pignoramento presso terzi) - 37,00 (Spese contributo unificato) - 8,00 ( per bollo) - 450,00 (compenso minimo fase esecutiva) - 18,00 (per CAP 4%) - 98,28 ( per IVA al 21%) per un totale generale di 643,88 al lordo della ritenuta di acconto di 90,00; CALCOLATO che, quindi, in base ai sopra citati provvedimenti, nonché della sopra richiamata nota datata 19.09.2013 trasmessa dal predetto legale, risulta dovuta all Avv. Giovanna Caggiula la somma complessiva di 7.833,17 come sopra dettagliata; RICHIAMATA la deliberazione n. 51 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.09.2013 con la quale è stato, tra l altro, determinato di riconoscere, ai sensi ai sensi dell art. 194, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, quale debito fuori bilancio la complessiva somma di 7.833,17 omnia in virtù di quanto esposto in premessa, dando atto che al finanziamento della spesa si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 1350 sul Cap. 1350 Pagamento passività pregresse finanziate con alienazione x Mercato Coperto, del bilancio 2013, demandando al Responsabile del Settore competente gli adempimenti conseguenti e successivi ; VISTO che l Avv. Giovanna Caggiula ha trasmesso la fattura n. 12/13 del 30.09.2013 dell importo di 7.833,17, acquisita al Protocollo del Comune n. 15547 in data 1.10.2013; VERIFICATO che ai fini degli adempimenti di cui all art. 3 comma 1, della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il conto corrente dedicato per i pagamenti inerenti il predetto incarico è quello indicato nella nota acquisita al Protocollo del Comune n. 15547 del 1.10.2013 inviata dal legale in argomento;

RITENUTO, quindi, alla luce di quanto sopra, dover provvedere alla liquidazione, previa assunzione dell impegno di spesa, dell importo complessivo di 7.833,17 omnia in favore dell Avv. Giovanna Caggiula con imputazione della spesa sul Cap. 1350 Pagamento passività pregresse finanziate con alienazione ex Mercato Coperto, del bilancio 2013; VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; DETERMINA Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono richiamati e riportati, DI PRENDERE ATTO della deliberazione n. 51 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.09.2013 con la quale è stato, tra l altro, determinato di riconoscere, ai sensi ai sensi dell art. 194 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, quale debito fuori bilancio la complessiva somma di 7.833,17 omnia in virtù di quanto esposto in premessa; DI IMPEGNARE, per i motivi sopra specificati, la somma di 7.833,17 omnia sul cap. 1350 Pagamento passività pregresse finanziate con alienazione ex Mercato Coperto, del bilancio 2013; DI LIQUIDARE e pagare la somma di 7.833,17 omnia, in favore dell Avv. Giovanna Caggiula a saldo fatt. n. 12/13 del 30.09.2013; DI AUTORIZZARE l ufficio Ragioneria all emissione del relativo mandato di pagamento. Sig.ra Tiziana Pino PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa nell adozione del presente atto. Sig.ra Tiziana Pino

2013 / 846 SETTORE CONTENZIOSO,CULTURA,PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT Ufficio Contenzioso,ecc CONTROVERSIA AVV. GIOVANNA CAGGIULA PER COMPETENZE PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA. 18/10/2013 128 736 NON NECESSARIO 17/10/2013 DOTT.SSA CONSUELO TARTARO