Associazione Vista Fragile di Promozione Sociale

Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A SCUOLA APERTA

STATUTO Associazione WIDE

Statuto di Canoaverde e successive modifiche

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

Articolo 1 (Denominazione e sede) Articolo 2 (Scopo)

2

Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

Statuto associazione di solidarietà familiare

STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede) Articolo 2 (Scopo)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini. Via Gerolamo Gaslini, Genova Quarto C.F STATUTO SOCIALE

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

culturale Noi Donne Insieme con sede in Bologna, via Decumana n. 52/a.

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Art.11 - Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Lo Statuto di Casa di (H)owl

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRE DI JACOPINO

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Associazione di promozione sociale AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO SAN SALVATORE

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

ASSOCIAZIONE TEATRO STUDIO associazione di promozione sociale STATUTO

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

Statuto dell Associazione di promozione sociale Ruota Libera.

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SANTA LUCIA

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali Orbassano C.R.A.L. Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali Orbassano STATUTO

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

Statuto associazione di promozione sociale COHOUSING SOLIDARIA

Associazione sa n Filippo STATUTO. Articolo 1 DENOMINAZIONE

Statuto Associazione Viola Club Go Women s

Statuto di Associazione di promozione sociale

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Statuto dell associazione di promozione culturale e sociale Sassiscritti Teatro, Danza, Editoria, Fotografia, Arti visive e altro

LEFFEGIOVANI Associazione di promozione sociale STATUTO

3 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE

Statuto dell Associazione Culturale Gruppo del Tasso

Statuto di Canoaverde e successive modifiche

Statuto. Associazione di Promozione Sociale

STATUTO. Associazione di promozione sociale. Formando PerCorsi: Istruzione e Formazione

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI - BERGAMO

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. F-cube Associazione Fotografica Feltrina TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Statuto associazione di promozione sociale CONTATTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto. Art. 1 - DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

STATUTO. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

STATUTO. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Dirdipiù-Lingue nel mondo

STATUTO. ASSOCIAZIONE VIRTUS dalla parte del Malato e del Consumatore ***

Statuto associazione di promozione sociale A TUTTO TONDO

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PREMIO LETTERARIO ASTI D APPELLO" 1

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO SAABWAY CLUB

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA - E costituita, con sede legale in Roccaforte, frazione Lurisia Terme, l Associazione Culturale Wolf di

STATUTO Associazione ME-MMT VENETO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN

STATUTO LA QUARTA ERA 1

SO.CREM STATUTO SOCIALE

Il Fondaco per Feltre

Statuto. Art. 1. Art. 2

ASSOCIAZIONE ANTEAS. VIA FERMI CAMPOLONGO MAGGIORE VE cod fisc S T A T U T O ASSOCIATIVO Approvato in data 21 maggio 2011

Associazione Dimensione Famiglia Ricerca, Formazione e Consulenza STATUTO

ATTO COSTITUTIVO STATUTO

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE COMITATO SANTA LUCIA TARÙ

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO Csv Emilia Romagna Net degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

ART. 1 (Denominazione e sede)

Art. 1 - DENOMINAZIONE. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Duechiacchieregratis. Art.

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

Transcript:

Associazione Vista Fragile di Promozione Sociale Articolo 1 (Denominazione e sede) È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale denominata Vista Fragile. La sede legale dell Associazione è in Genova. La durata dell Associazione è illimitata. Articolo 2 (Scopo) L Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia e uguaglianza. L Associazione ha lo scopo di diffondere conoscenza sulla vista fragile, per sostenere una buona qualità della vita anche a seguito di patologie degenerative del sistema visivo, offrendo informazione, professionalità e strumenti utili a mantenere una vita attiva e autonoma. Scopo dell Associazione è anche lo sviluppo di un network di qualità garantita e certificata che coinvolga diverse figure professionali del campo medico, paramedico e assistenziale per generare una sinergia virtuosa, capace di rispondere con proposte concrete ed efficaci alle esigenze espresse dalle persone con vista fragile. Articolo 3 (Attività) L Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L attività dell Associazione è rivolta a: 1. Generare e alimentare un sistema di promozione sociale per diffondere conoscenza nella popolazione e per incoraggiare azioni di prevenzione, diagnosi precoce, autoprotezione, cura, utilizzo degli ausili specifici e riabilitazione; 2. Estendere l attenzione sulla vista fragile alle figure professionali mediche, paramediche ed educative attraverso percorsi di formazione e sensibilizzazione; 3. Sviluppare e potenziare un network quale sistema di rete e integrazione interprofessionale, puntando a una diffusione capillare e territoriale; 4. Promuovere una cultura di eccellenza tra i professionisti e gli operatori che lavorano nell ambito dell ipovisione e della vista fragile per sviluppare processi di qualità, tra i quali, a titolo esemplificativo: definire, attuare e garantire il funzionamento di protocolli di screening e gestione della persona con ipovisione o vista fragile; individuare, suggerire e fornire strumenti e ausili speciali, ergonomici e di alta qualità costruttiva, ottimali per le esigenze individuali del paziente; condividere competenze e conoscenze attraverso canali di informazione e formazione professionale dedicati; promuovere e raccogliere ricerche sull ipovisione e sulla vista fragile per trasmettere ai soggetti interessati le necessarie informazioni volte a perseguire i fini sociali dell Associazione;

5. Definire un sistema di certificazione atto a garantire uno standard di adeguata qualità professionale per gli aderenti al network di professionisti esperti in vista fragile; 6. Dare riconoscibilità alle strutture che aderiscono al network; 7. Promuovere circuiti virtuosi di assistenza e supporto alle persone con ipovisione o vista fragile, anche condividendo le linee guida internazionali sul tema dell Active Ageing, considerando il forte impatto della perdita progressiva della vista nelle autonomie e nella vita attiva delle persone anziane; 8. Collaborare con altre realtà pubbliche o private in attività aderenti agli scopi sociali. Articolo 4 (Soci) Sono ammessi a fare parte dell Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. Possono aderire all Associazione le persone e gli enti che ne condividano lo scopo sociale. L ammissione all Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto a indicare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all atto dell iscrizione all Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All atto dell ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall Assemblea, nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa l adesione temporanea all Associazione; la quota associativa non è trasmissibile. Il domicilio degli associati è quello risultante nel libro soci e su tale libro dovrà essere annotata ogni modifica comunicata per scritto (anche telematico) dagli associati. Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci) L Associazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di informazione secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, avvalendosi l Associazione prevalentemente dell attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati. L Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l esterno dell Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio) Il socio può recedere dall Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Segretario Generale. Il socio può essere escluso dall Associazione nei seguenti casi: a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto; b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all Associazione. L esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all interessato. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell Associazione. Articolo 7 (Organi sociali) Gli organi dell Associazione sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Segretario Generale d) Il collegio sindacale o il sindaco unico Tutte le cariche associative sono elettive Articolo 8 (Assemblea dei soci) L Assemblea è organo sovrano dell Associazione, costituita da tutti i soci. L Assemblea è convocata almeno una volta all anno dal Segretario Generale dell Associazione o da chi ne fa le veci mediante: 1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l adunanza; 2. avviso affisso nei locali della sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l adunanza. L Assemblea deve, inoltre, essere convocata: quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; quando lo richieda almeno un terzo dei soci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L Assemblea è presieduta dal Segretario Generale dell Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

Elezione del Consiglio Direttivo e, eventualmente, del Collegio Sindacale o del Sindaco; Fissazione delle linee guida; Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo; Valutazione consultiva del programma annuale dell Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo; Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto a esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 3 deleghe. L Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglimento dell Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare e a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale e dall estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute e a chiederne copia. Articolo 9 (Consiglio Direttivo) L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall Assemblea e composto da 3 a 7 membri. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo: 1. elegge il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale; 2. stabilisce e delibera l entità della quota sociale annua e ne regolamenta l applicazione; 3. redige il programma annuale delle attività dell Associazione; 4. redige e presenta all Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale; 5. delibera l ammissione di nuovi soci; 6. delibera l esclusione dei soci; 7. amministra il patrimonio dell Associazione; 8. nomina il Comitato Tecnico Scientifico, un gruppo di professionisti esperti in vista fragile composto almeno da 3 persone che condividono gli obiettivi e le proposte dell Associazione. Al Comitato Tecnico Scientifico è delegato il compito di implementare le conoscenze dell Associazione e di vigilare affinché gli obiettivi

vengano perseguiti. Le deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti e trasmesse al Consiglio Direttivo per l eventuale attuazione. Articolo 10 (Segretario Generale) Il Segretario Generale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell Associazione. Il Segretario Generale convoca e presiede l Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e dispone dei fondi sociali. Articolo 11 (Vice Segretario Generale dell Associazione) Il Vice Segretario Generale dell Associazione sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi. Articolo 12 (Presidente Onorario) Ove l'assemblea lo ritenesse opportuno, è nominato il Presidente Onorario, scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e in possesso di idonei titoli professionali, di comprovata esperienza e di profilo coerente con le finalità della Associazione. L'assemblea stabilisce la durata dell'incarico e le attribuzioni che rimangono comunque onorifiche. Articolo 13 (Collegio Sindacale) Quando previsto per legge il Collegio Sindacale è composto da tre membri eletti dall Assemblea dei soci. I membri del Collegio Sindacale restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali. Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci. Quando consentito dalla legge, il Collegio Sindacale può essere formato da un solo soggetto - sindaco unico. Articolo 14 (Mezzi finanziari) L Associazione è dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da quote sociali e contributi degli associati, nell entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall Assemblea; eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell ambito dei fini statutari; contributi dell Unione Europea e di Organismi internazionali; entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati; erogazioni liberali di associati e di terzi; proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali convention, riunioni e sottoscrizioni, anche a premi; raccolte occasionali di fondi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. L Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari, contributi dell Unione Europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati. L Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l Associazione, dopo la liquidazione, ha l obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale e avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati e i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge. Articolo 15 (Esercizio sociale e bilancio) L esercizio sociale è compreso tra il 1/1 e il 31/12 di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell Associazione almeno venti giorni prima dell Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 mesi. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. L eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell Associazione. Articolo 16 (Scioglimento dell Associazione)

L Assemblea che delibera lo scioglimento dell Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità. Articolo 17 (Disposizioni finali) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nella legge 7 dic. 2000 n 383 e nella legge regionale 6/12/2012 n 42 e in linea residua le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia. Il presente statuto è stato approvato dall Assemblea straordinaria dei soci in data,. Genova, 11 febbraio 2016 Il Presidente dell Assemblea Michele Jurilli Il Segretario Margherita Macciò