Perdita delle agevolazioni "prima casa": la Cassazione è ferma sull'inderogabilità delle regole

Documenti analoghi
Niente lusso per la prima casa

L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE PER GLI ACQUISTI IN USUCAPIONE

La prima casa deve essere senza lusso

Agevolazioni fiscali prima casa "strette"

Perdita dell'agevolazione prima casa

Il test della residenza per le agevolazioni prima casa

Il trasferimento tardivo della residenza fa perdere sempre le agevolazioni prima casa

L imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto la cd. prima casa

Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

Agevolazioni prima casa - Ampliamento agevolato dell'immobile originario

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

L alloggio contiguo gode delle agevolazioni prima casa

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

RISOLUZIONE N. 154/E

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

OGGETTO: Interpello articolo 11, lett.a) legge 27 luglio 2000, n Agevolazione prima casa QUESITO

ENTRATE IN INTERNET LE AGEVOLAZIONI PER L ACQUISTO PRIMA CASA

La titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio prima casa

OGGETTO: Agevolazioni prima casa (eventi sismici inagibilità)

IL MANCATO RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CEDUTA ENTRO 5 ANNI DALL ACQUISTO

Gli acquisti per usucapione non danno diritto alle agevolazioni prima casa

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

LA CASA. Indice. Pubblicato il 2 novembre di Antico/Conigliaro

SPECIALE: LE AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA

Risposta n.- Risposta n. 123

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Agevolazione prima casa e residenza anagrafica

La disciplina fiscale degli immobili (18)

Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa

Le agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

OGGETTO: Credito d imposta riacquisto prima casa

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Scheda dei materiali

36% - detrazione per box pertinenziale pagato successivamente al rogito

Agevolazioni prima casa in caso di eredità: le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001)

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

L agevolazione sulla prima casa

Esame di un caso di trasferimento di immobili in piani urbanistici particolareggiati con decadenza dal regime fiscale agevolato

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ancora sull'agevolazione prima casa...

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

2. Ambito applicativo del credito d imposta

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

L'agevolazione prima casa e il criterio del prezzo valore_2

RISOLUZIONE N. 370/E

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

PREMESSA... 2 MODIFICHE GIA INTRODOTTE DAL D.LGS 14 MARZO 2011 N MODIFICHE GIA INTRODOTTE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ATTI IMMOBILIARI

Le agevolazioni fiscali prima casa nella recente prassi e giurisprudenza

Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle agevolazioni prima casa

730, Unico 2014 e Studi di settore

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA LA MANCATA PRESA DI POSSESSO FA PERDERE LE AGEVOLAZIONI

3. PROMEMORIA CORSO DI COSTRUZIONE O NON ULTIMATI. di Raffaele Trabace

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso

Il proprietario dell immobile e non il coniuge separato paga l ICI

Gli acquisti per usucapione non danno diritto alle agevolazioni prima casa

Come funziona il bonus prima casa e quali sono le novità a partire dal 2016 per chi ha già acquistato una casa con l agevolazione fiscale.

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Con la collaborazione di. La Prima Casa. a cura della Dottoressa Vanina Daniela GATTI Notaio in Omegna e Verbania

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ATTI IMMOBILIARI

Usufrutto a pagamento: per il plusvalore occorre il doppio calcolo

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: le regole del gioco

Legge di stabilità 2016 ❸

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ATTI IMMOBILIARI

OGGETTO: Istanza di Interpello - Beneficio del credito d imposta Articolo 7, commi 1 e 2, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Fatto. Proponevano ricorso per cassazione i contribuenti deducendo i seguenti motivi:

Sospensione del processo tributario, facoltà del giudice

Autore: Redazione In: Diritto tributario

PREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B

OGGETTO: Le nuove imposte d atto sui trasferimenti immobiliari

Condono tombale e liquidazione della dichiarazione

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

NOTARNEWS N. 5/2018. Art. 1, tariffa parte prima, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico imposta di registro, Nota II-bis,) comma primo:

Il condono tombale preclude il rimborso IVA

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[CIRCOLARE N. 4 DEL ]

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA : NUOVI CHIARIMENTI DAL FISCO

Imposta Comunale Unica (I.U.C.)

RISOLUZIONE N.112/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 80/E QUESITO

Beni in comodato a società estere

I.C.I.: la mancata indicazione di un solo cespite è omessa dichiarazione

Donazione immobile a familiare: adempimenti e costi

Credito d'imposta per investimento in aree svantaggiate: valgono solo i beni nuovi

Giovanni Panzera Notaio in Bologna. Tariffa notarile

CIRCOLARE N. 6/E. OGGETTO: Trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto reale di superficie

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Transcript:

Perdita delle agevolazioni "prima casa": la Cassazione è ferma sull'inderogabilità delle regole di Francesco Buetto Pubblicato il 28 maggio 2011 in caso di acquisto della prima casa con le agevolazioni, il contribuente deve fare attenzione a tutti i vincoli imposti per accedere al regime fiscale agevolato, pena la perdita delle agevolazioni stesse Con sentenza n. 6613 del 23 marzo 2011 (ud. del 24 gennaio 2011) la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle agevolazioni prima casa, rimanendo ferma sulla inderogabilità delle precise regole previste per poter godere dei benefici fiscali. Il processo La controversia origina dall impugnazione di una avviso di liquidazione INVIM con il quale si revocavano parzialmente le agevolazioni prima casa e si chiedeva il pagamento dell imposta nella misura del classamento operato a seguito di specifica richiesta ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, relativamente alla vendita da parte dei contribuenti ad altro comproprietario delle quote da loro possedute relativamente ad una palazzina uso abitazione con box e di un laboratorio artigianale. La Commissione adita accoglieva i ricorsi ritenendo che nel caso in esame la palazzina fosse stata ceduta per costituirvi un unica unità abitativa e che in relazione al locale laboratorio non erano stati specificati gli elementi che avevano determinato la rendita attribuita al bene e che in ogni 1

caso risultava provato un valore minore del classamento. La decisione era riformata in appello, avverso la quale i contribuenti propongono ricorso per cassazione. Resiste l amministrazione con controricorso. La sentenza La sentenza impugnata è fondata su una doppia ratio decidendi. La prima è costituita dal conseguito convincimento che nella fattispecie essendo due, ed autonomi, gli appartamenti e box ceduti, identificati in un diverso mappale e diversamente classificati sotto il profilo catastale, non potesse riconoscersi l agevolazione prima casa. Vero è che questa Corte ha affermato che, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l acquisto della prima casa previsti dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purchè le stesse siano destinate dall acquirente, nel loro insieme, a costituire un unica unità abitativa: pertanto, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sè ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l alloggio così complessivamente specificate dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13, nella tipologia degli alloggi non di lusso (Cass. nn. 24986/2006, 4739/2008). Ma, perchè il beneficio sia riconosciuto quando più sono le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, occorre che sussistano due condizioni: la destinazione da parte dell acquirente di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un unica unità abitativa; la qualificabilità come alloggio non di lusso dell immobile così unificato. Ma di tutto questo nel caso di specie rileva la Cassazione non c è prova. E tale onere grava sul contribuente: ma parte ricorrente, da un lato, mostra di ritenere erroneamente che debba essere l Ufficio a dare prova della spettanza delle agevolazioni (in contrasto con l orientamento espresso da questa Corte: v. Cass. n. 20376/2006), dall altro, non offre alcun elemento in ordine al fatto che i contribuenti avessero offerto in giudizio la prova della destinazione delle unità immobiliari a costituire un unica abitazione (non essendo sufficiente che unica sia la titolarità delle medesime) e delle caratteristiche non di lusso dell immobile in questione, considerato nel suo complesso. 2

Brevi riflessioni Il complesso quadro normativo previsto dalla legge 22 aprile 1982, n. 186, prevede l applicazione di benefici fiscali per gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della piena proprietà o della nuda proprietà, abitazione, uso ed usufrutto relativi ad unità immobiliari non aventi le caratteristiche d abitazioni di lusso, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. Il regime agevolato attualmente in vigore cfr. art. 3, c. 131, della legge n. 549/95 e art. 7, c. 6, della legge n. 488/99 offre l applicazione dell imposta di registro in misura ridotta ( 3%) o alternativamente l Iva con aliquota ridotta ( 4%), e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, sempre che: l abitazione oggetto di trasferimento sia un abitazione non di lusso ; l immobile sia ubicato nel Comune in cui l acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall acquisto la propria residenza o nel Comune nel quale svolga la propria attività, incluse quelle senza remunerazione; nell atto di acquisto (o nel contratto preliminare, al fine di usufruire dell aliquota agevolata sin dagli acconti eventualmente corrisposti) l acquirente dichiari di voler stabilire la residenza nel comune dell acquisto, se non vi si trova già o se in questo non si trova la sua sede dell attività (vedi sopra ); di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l immobile acquistato (se si è già goduto dei benefici prima casa è possibile goderne nuovamente se quanto acquistato in passato non è più nella titolarità del soggetto acquirente, all atto del nuovo acquisto ); 3

di non essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall acquirente o dal coniuge con le agevolazioni prima casa, a partire da quelle previste dalla legge 22.04.82 n.168 (la titolarità di una sola quota di altra casa, non in comunione con il coniuge, non impedisce l acquisto agevolato). Si ricorda che con Ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010 (ud. del 29 aprile 2010) la Corte di Cassazione aveva continuato ad applicare la linea dura ma assolutamente conforme alla norma in materia di decadenza delle agevolazioni prima casa. In detta sentenza la C.T.R. si era limitata a tale proposito ad affermare che la mancanza di altre abitazioni disponibili nel comune di F.d.P. è parimenti plausibile perché chi ha acquistato una casa per abitarla spera di ultimare in fretta i lavori e nello stesso tempo non conclude un contratto per altra abitazione.tale motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non rende conto dell affermazione relativa alla mancanza di altre abitazioni disponibili e per altro verso contraddittoria perché nell ipotizzare le ragioni che hanno portato l acquirente a non trasferire provvisoriamente in un altro immobile del comune di F.d.P. la propria residenza smentisce la precedente affermazione circa l irreperibilità di altri alloggi disponibili e svalorizza l affermazione di una causa di forza maggiore consistita nella protrazione dei lavori e nella impossibilità di trovare provvisoriamente un altro alloggio da adibire a propria residenza in attesa della fine dei lavori.la Corte, quindi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che valuterà l eventuale esistenza di una causa di forza maggiore che abbia effettivamente impedito all acquirente di trasferire nel termine di legge la propria residenza nel territorio del Comune di F.d.P. e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Nella sentenza in rassegna la Corte, pur prendendo atto che anche nell ipotesi di acquisto di due appartamenti contigui è possibile godere delle agevolazioni prima casa, pur tuttavia resta necessario che l insieme delle unità non facciano superare la soglia del lusso, e ciò lo deve provare il contribuente. 4

27 maggio 2011 Francesco Buetto 5