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Transcript:

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 08-07-2011, n. 26819 Svolgimento del processo 1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 13 gennaio 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare prevista dall'art. 282 ter c.p.p., consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei confronti di C.F.S., indagato per i reati di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.) e lesioni (artt. 582 e 585 c.p.), tutti commessi ai danni del coniuge separato, Ca.Ma. 2. - L'avvocato L. Z. M., nell'interesse dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: - invalidità della misura cautelare disposta per omesso interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p., precisando che sebbene l'ordinanza impugnata faccia riferimento ad un interrogatorio di garanzia, tuttavia l'indagato non è stato mai convocato per essere interrogato, nè alcun avviso risulta essere stato mai notificato al suo difensore; in realtà, il C. si sarebbe trovato negli uffici del G.i.p. per ritirare copia del provvedimento cautelare e in quell'occasione non avrebbe risposto alle domande del giudice; - carenza dei gravi indizi di colpevolezza, basati sulle dichiarazioni del figlio della coppia, C.P., non a conoscenza diretta dei fatti narrati; - violazione dell'art. 273 c.p.p., in quanto la misura cautelare sarebbe stata disposta in relazione a reati prescritti; - eccezione di costituzionalità della misura applicata in relazione all'art. 16 Cost.; Via Serbelloni, 1 20122 MILANO (MI) Telefono: 0289283000 Fax: 0289283026 redazione@penalecontemporaneo.it Direttore Responsabile Francesco Viganò P.IVA 07362900966 Copyright 2010 Diritto Penale Contemporaneo

- ineseguibilità del provvedimento cautelare per indeterminatezza della prescrizione; - violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2, per sproporzione della misura disposta rispetto ai fatti contestati; - violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), per carenza delle esigenze cautelari. Successivamente, il difensore ha depositato motivi aggiunti. Motivi della decisione 3. - Il ricorso è fondato, con riferimento alla dedotta indeterminatezza del provvedimento cautelare in relazione ai luoghi ai quali si riferisce. 3.1. - Invero, il provvedimento genetico nel porre il divieto all'imputato di avvicinarsi "a tutti i luoghi frequentati" dalla persona offesa ha omesso di indicarli in maniera specifica, come invece richiede l'art. 282 ter c.p.p., che prevede che il divieto di avvicinamento si riferisca a "luoghi determinati". La misura prevista dalla norma citata, come pure quella di cui all'art. 282 bis c.p.p., si caratterizza per essere normativamente "temperata" sulla situazione che si vuole tutelare in via cautelare. Il giudice penale è abituato a maneggiare misure cautelari "interamente predeterminate", che generalmente non necessitano di integrazioni prescrittive e quando vi sono, sono di minima entità. Invece, sia la misura di allontanamento dalla casa familiare, che quella del divieto di avvicinamento si caratterizzano perchè affidano al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi ordinari, di riempire la misura di quelle prescrizioni essenziali per raggiungere l'obiettivo cautelare ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa. Così, nel provvedimento di allontanamento dalla casa familiare il giudice penale può prescrivere determinate modalità di visita del soggetto allontanato dalla 2

abitazione coniugale, ad esempio tenendo presenti le esigenze educative dei figli minori; con il provvedimento di divieto di avvicinamento il giudice deve individuare i luoghi ai quali l'indagato non può avvicinarsi e in presenza di ulteriori esigenze di tutela può prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai parenti della persona offesa e addirittura indicare la distanza che l'indagato deve tenere da tali luoghi o da tali persone; inoltre, spetta al giudice vietare che l'indagato comunichi con la vittima, indicando i mezzi vietati; in entrambi i casi, qualora la frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le modalità e può imporre specifiche limitazioni. E' evidente che l'efficacia di queste misure, funzionali ad evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite, è subordinata a come il giudice le riempie di contenuti attraverso le prescrizioni che le norme gli consentono. Ne consegue che per le misure in questione appare necessaria la completa comprensione delle dinamiche che sono alla base dell'illecito, nel senso che il giudice deve modellare la misura in relazione alla situazione di fatto. Ciò comporta che il pubblico ministero nella sua richiesta (e ancor prima la polizia giudiziaria) dovrà ben rappresentare al giudice, oltre agli elementi essenziali per l'applicazione della misura, anche aspetti apparentemente di contorno, che invece possono assumere una importanza fondamentale ai fini dei provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento, che possono risultare utili per dare il migliore contenuto al provvedimento cautelare. Così, nella misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., assumono un particolare rilievo le informazioni circa i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi parenti, proprio in quanto funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare attraverso l'allontanamento dell'autore del reato, che dovrebbe servire ad evitare il ripetersi di episodi delittuosi ai danni della persona offesa. Ma nell'ambito dei luoghi abitualmente frequentati la norma pretende che vengano individuati "luoghi determinati", perchè solo in questo modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente non solo l'esecuzione, ma anche il controllo che tali prescrizioni siano osservate. D'altra parte, la completezza e la specificità del provvedimento costituisce una garanzia per un giusto contemperamento tra le 3

esigenze di sicurezza, incentrate sulla tutela della vittima, e il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta ad indagini. In altri termini, deve ritenersi che con il provvedimento ex art. 282 ter c.p.p., il giudice debba necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella oggetto di esame, che si limiti a fare riferimento genericamente "a tutti luoghi frequentati" dalla vittima. Così concepito il provvedimento, oltre a non rispettare il contenuto legale, appare strutturato in maniera del tutto generica, imponendo una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finisce per essere di fatto rimessa alla persona offesa. 3.2. - Peraltro, la genericità del provvedimento rivela altresì caratteri di eccessiva gravosità e di sostanziale ineseguibilità - tanto da conferire natura quasi abnorme alla misura disposta - con riferimento all'altra prescrizione, con cui si intima all'indagato di "mantenere una distanza non inferiore a metri 100 in caso di incontro occasionale" con la persona offesa. L'art. 282 ter c.p.p. contempla la possibilità che il giudice prescriva all'imputato di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, tuttavia deve escludersi che un simile "ordine" possa essere riferito anche ad incontri occasionali, quelli cioè in cui l'intimato non cerchi volontariamente il contatto con la propria vittima; diversamente si porrebbe a suo carico un divieto indeterminato, la cui inosservanza, peraltro, potrebbe risultare non voluta, in quanto del tutto casuale. Si deve ritenere, invece, che la norma nel prevedere il divieto di avvicinarsi alla persona offesa pretenda, anche in questo caso, indicazioni specifiche, con riferimento a situazioni in cui vi sia il concreto rischio che la persona offesa possa venire a contatto con l'autore dei reati posti in essere ai suoi danni (ad esempio, nel caso in cui le due persone lavorino nello stesso ufficio o nello stesso luogo di lavoro). 4

4. - Si tratta di carenze contenutistiche che incidono sulla validità stessa del provvedimento genetico e che il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione, nonostante il ricorrente avesse lamentato l'eccessività della misura in relazione al grado di compromissione della propria libertà di circolazione. Ne consegue l'annullamento sia dell'ordinanza impugnata, che della stessa misura cautelare disposta dal G.i.p., di cui deve essere dichiarata la cessazione. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. assorbiti. 5. - Gli altri motivi, peraltro manifestamente infondati, devono ritenersi P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè l'ordinanza del 13.1.2011 del G.i.p. del Tribunale di Roma. Dichiara cessata la misura cautelare in atto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. 5