AZIENDA OSPEDALIERA Pugliese Ciaccio SOC Provveditorato,economato e gestione logistica

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AZIENDA OSPEDALIERA Pugliese Ciaccio SOC Provveditorato,economato e gestione logistica CONTRATTO Relativo a: Servizio di prenotazione telefonica (Call Center) delle prestazioni sanitarie, dell A.O. PUGLIESE CIACCIO nonché delle ASP CZ, AOU MATER DOMINI, ASP KR, ASP VV I CONTRAENTI L Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro,, di seguito denominata anche solo Azienda Committente, con sede in Catanzaro, via Vinicio Cortese, 11, codice fiscale / partita Iva., nella persona del Direttore Generale, nato a. il.., domiciliato per la carica presso la..; e la società.. sede.. - Partita IVA.. in persona del legale rappresentante/procuratore, domiciliato per la carica presso la società (ditta aggiudicataria); PREMESSO CHE con Deliberazione n...del.., è stato affidato il servizio oggetto del presente..contratto, come meglio indicato negli atti di gara. Art. 1 _ Oggetto del contratto Il contratto ha per oggetto il Servizio di prenotazione telefonica (Call Center) delle prestazioni sanitarie dell Azienda Committente, con le modalità meglio indicate nel Disciplinare di gara/capitolato speciale d appalto. Articolo 2 _ Importo del contratto L importo complessivo per il suddetto servizio è. (IVA 22% esclusa). Articolo 3 _ Durata del contratto Il contratto avrà durata di 60 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto o da diversa data che sarà concordata all atto della stipula. L Azienda Committente, prima della scadenza contrattuale, ha facoltà di procedere alla ripetizione del servizio ai sensi dell art. 63 comma 5 del Codice per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali. In ogni caso, la SA si riserva di attivare la prosecuzione del contratto ai sensi dell art. 106 comma 11 del Codice e, comunque, sino alla conclusione delle procedure necessarie per l individuazione di un nuovo contraente. In entrambi i casi la DA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA. Articolo 4 _ Cauzione definitiva La società aggiudicataria ha costituito a favore della Fondazione, garanzia fidejussoria di importo pari ad. corrispondente al 10 % dell importo contrattuale (Iva compresa) (eventualmente 1 di 6

nella misura ridotta come previsto dalla normativa vigente qualora in possesso delle certificazioni di qualità ivi previste). La garanzia di cui sopra prevede espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile; la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Azienda Committente. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l esecuzione della fornitura, in confronto all effettivo credito del fornitore. Articolo 5 _ Rappresentante Responsabile del servizio e addetti autorizzati Si indica quale nominativo del Rappresentante Responsabile il Sig che assumerà il ruolo di interfaccia del contraente nei confronti del DEC della SA. In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di: essere il referente per tutti gli aspetti relativi alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali; implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dall Azienda Committente. Articolo 6 _ DEC del contratto Ai sensi dell art. 101 del D.Lgs 50/2016 con Deliberazione di aggiudicazione è stato nominato Direttore dell esecuzione del contratto il Dr. Piero Martorelli. Articolo 7 _ Inadempienze e Penalità La società aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio offerto. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell Azienda Committente che a terzi nel corso dell attività oggetto dell appalto. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la Azienda Committente si riserva di applicare le penali previste all articolo dell art. 13 del Capitolato Tecnico di gara ivi integralmente richiamato. Articolo 8 _ Risoluzione di diritto Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: sospensione del servizio imputabile alla Ditta aggiudicataria; ritardo nel servizio sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la Azienda Committente; per frode, gravi, ripetute e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della 2 di 6

Ditta aggiudicataria, tali da giustificare l immediata risoluzione del contratto; fallimento della Ditta aggiudicataria; in caso subappalto senza previa autorizzazione; cessione del credito; cessione totale o parziale del contratto non autorizzati; di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. L appalto sarà risolto a solo giudizio della SA con semplice comunicazione scritta, anche a mezzo PEC, escludendo qualsiasi pretesa d'indennizzo da parte della Ditta aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto. Nei suddetti casi l Azienda Committente sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l Azienda Committente non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia il contratto si intenderà inoltre risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa come previsto nella suddetta legge o comunque in tutti di violazione di norme emanate successivamente in materia. I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata. Articolo 9 _ Fatturazione L appaltatore emetterà la fattura elettronica all U.O.C. Economico Finanziaria dell Azienda Committente attraverso il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell Agenzia delle Entrate, in ottemperanza al D.M. 3.4.2013 n. 55. Le fatture elettroniche indirizzate all Azienda Committente devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it. Denominazione Ente SA Codice Univoco Ufficio.. Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA Codice fiscale.. Comune dell'ufficio: Catanzaro Indirizzo dell'ufficio Via Vinicio Cortese, 10 CAP dell'ufficio 88100 3 di 6

Ai sensi dell art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara:.. Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte del DEC. La U.O.C. Economico Finanziario procederà al pagamento delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. La Ditta aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la società aggiudicataria non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al D. Lgs 231/2002, in merito agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le stesse troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all eventuale ritardo. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato ai sensi dell art. 5 del citato decreto. L Azienda Committente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall Azienda Committente per inadempienze contrattuali. L Azienda Committente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. L Azienda Committente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente ordinate dai servizi competenti. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell impresa. E escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero. In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento. L Azienda Committente ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell appaltatore, decurtando le competenze vantate dall impresa. 4 di 6

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell aggiudicataria degli atti di gara, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell Azienda Committente, fino alla rimozione totale dell impedimento da parte del fornitore. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall Azienda Committente in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative. Articolo 10 _ Tracciabilità dei flussi La società aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L Azienda Committente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. Articolo 11 _ Trattamento dati personali Le parti contraenti si impegnano a garantire la piena tutela dei dati personali trattati per le finalità strettamente connesse all adempimento degli obblighi derivanti dal presente contatto e al rispetto degli eventuali vincoli secondo i principi di correttezza, liceità trasparenza, nonché secondo principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. L esecuzione del contratto potrebbe comportare la possibilità di venire accidentalmente a conoscenza di dati personali e/o sensibili, nel qual caso il fornitore darà tempestiva comunicazione all UOC Provveditorato, Economato e Gestione Logistica per gli incombenti di legge. Articolo 12 _ Spese di contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono, anche di natura fiscale, a carico dell Appaltatore, fatta eccezione per l Imposta nel valore aggiunto e per quelle per legge di esclusiva pertinenza dell Appaltante. Articolo 13 _ Norma di chiusura Per quanto non esplicitamente espresso nel presente contratto, si fa riferimento agli atti ed ai documenti tutti di gara nell ambito della procedura concorsuale di cui trattasi. In particolare, è parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegato ma richiamato, il Disciplinare di gara, posto a base di gara ed accettato dalla società aggiudicataria in sede di gara, nonché l offerta tecnica. Articolo 14 _ Foro competente e disposizioni finali Per ogni controversia concernente l interpretazione e l esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Catanzaro, ogni altro escluso. 5 di 6

La società aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione e si impegna al rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo (pubblicato sul sito www.aocatanzaro.it ), dell accettazione del Patto di integrità in materia dei Contratti pubblici nonché il Codice di comportamento, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente contratto e il cui mancato rispetto costituirà grave inadempimento. Allegati parte integrante del presente contratto: 1) Patto di integrità in materia dei Contratti pubblici 2) Codice di comportamento dell Azienda Committente La società aggiudicataria Il Legale Rappresentante /Procuratore Legale L Azienda Committente Il Direttore Generale Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. la società aggiudicataria dichiara di aver letto e di approvare specificamente gli articoli da 1 a 14. Catanzaro, lì La società aggiudicataria Il Legale Rappresentante /Procuratore Legale Dott. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. Imposta di bollo corrisposta in misura forfettaria (,00), assolta in modo virtuale (come previsto dagli articoli 3 e 15 del D.P.R. n. 642/1972). 6 di 6