S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Documenti analoghi
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 624

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

SENATO DELLA REPUBBLICA RELAZIONE DELLA 8 COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge 11 ottobre 2000, n. 290

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n. 875 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MONTI)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI. Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBL1C

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

Transcript:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 766-A RELAZIONE DELLA 8 a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) (RELATORE PAROLA) Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1999 SUL D I S E G N O D I L E G G E Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e col Ministro dei trasporti e della navigazione COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 766-A INDICE Relazione........................................... Pag. 3 Pareri: della 1 a Commissione permanente................» 5 della 5 a Commissione permanente................» 6 Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione....» 7

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 766-A ONOREVOLI SENATORI. Il 1 o febbraio 1992 sono entrati in vigore gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare relativi all attuazione del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare denominato GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) ed al servizio NAVTEX. In relazione a quanto stabilito da tali emendamenti l Italia deve dare attuazione a sistemi di telecomunicazione che consentano di prevenire, per quanto possibile, sinistri marittimi e di assicurare la ricezione, nei casi di emergenza, di un allarme rapidissimo emesso dalla nave in difficoltà. Il nuovo sistema è basato sul concetto che la nave, una volta lanciato il segnale di soccorso, diventa oggetto passivo dell intera operazione di ricerca e salvataggio in quanto il segnale d allarme provoca l immediato intervento da parte delle autorità preposte a fornire e coordinare l assistenza necessaria. La tecnica di trasmissione impiegata è di tipo «numerico» ed offre tutti i vantaggi tipici delle trasmissioni digitali, ossia è caratterizzata dal fatto che l informazione è contenuta nella presenza o assenza del segnale. Il servizio NAVTEX è un elemento del sistema globale di radiocomunicazioni (GMDSS) che fornisce al settore marittimo gli avvisi ai naviganti, le informazioni meteorologiche e quelle urgenti in stampante diretta. Per l espletamento del servizio NAVTEX è previsto un centro coordinatore gestito dal Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Il sistema NAV- TEX è reso obbligatorio dalla citata normativa internazionale fin dal 1993 e l Italia è tra le poche nazioni dell Unione europea a non aver ancora istituito stazioni che forniscano tale servizio. In relazione all istituzione del sistema GMDSS, fin dalla data del 1 o gennaio 1995 le navi di nuova costruzione hanno l obbligo di munirsi delle apparecchiature da esso previste. Gli impianti per l attuazione del sistema GMDSS e del servizio NAVTEX verranno installati nelle già esistenti stazioni radiocostiere. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a seguito dell attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 58, ha affidato in concessione all Iritel Spa i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico tra i quali in particolare il servizio radiomobile marittimo espletato dalle stazioni radiocostiere. Ai sensi dell articolo 8 della Convenzione, entrata in vigore il 1 o gennaio 1993, la società Iritel Spa è subentrata all Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi. Con atto di fusione datato 27 luglio 1994, la Iritel Spa viene incorporata nella SIP, ora Telecom Spa, che ne assume tutte le attività, passività, diritti, azioni, ragioni, impegni, oneri ed obblighi. Secondo le modifiche apportate al testo originario presentato dal Governo si stabilisce che il servizio venga effettuato dalla società Telecom, che è proprietaria della attuale rete di stazioni radiocostiere, per il periodo di due anni. Successivamente si darà luogo ad una gara che consenta anche agli altri operatori attualmente esistenti sul mercato della telefonia mobile di poter entrare anche in questo settore delle telecomunicazioni (articolo 2, comma 1). Oltre ad alcune modifiche di natura formale del testo, la Commissione ha

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 766-A poi precisato meglio il comma 1 dell articolo 1 in relazione ai contenuti dei messaggi trasmessi con la realizzazione del servizio NAVTEX. Ha quindi aggiunto un articolo che conferisce al Ministro dei trasporti e della navigazione la facoltà di emanare un decreto per l attuazione dei servizi GMDSS e riformulato la norma di copertura secondo le indicazioni della 5 a Commissione permanente. PAROLA, relatore

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 766-A PARERE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Estensore: DENTAMARO) 23 settembre 1998 La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che all articolo 1, comma 2, si prevede la possibilità di una convenzione esclusivamente con la società Telecom, mentre il nuovo assetto del settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da una pluralità di soggetti in competizione: sarebbe dunque necessario, in conformità a principi costituzionali come quello concernente la libertà di iniziativa privata e nel rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza, prevedere la possibilità di una partecipazione aperta a tutti i soggetti che operano nel settore.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 766-A PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) (Estensore: RIPAMONTI) 19 gennaio 1999 La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge, a condizione, ai sensi dell articolo 81 della Costituzione, che l autorizzazione di spesa abbia decorrenza dal 1999 e che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata e riferita al bilancio triennale 1999-2001.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 766-A DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE D INIZIATIVA DEL GOVERNO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art. 1. Art. 1. 1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1996 per la realizzazione del servizio NAVTEX per la diffusione di messaggi metereologici ed urgenti ai naviganti e del servizio DSC per il soccorso ed il salvataggio in mare, entrambi elementi del sistema GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SO- LAS 1974). 2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà direttamente o a mezzo di apposita convenzione con la società Telecom spa ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, all installazione ed all esercizio degli impianti necessari per le radiocomunicazioni. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attende al coordinamento operativo delle attività di cui al comma 2 avvalendosi della Centrale operativa del 1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1999 per la realizzazione del servizio NAVTEX che consentirà la diffusione alle navi degli avvisi urgenti ai naviganti, degli avvisi di tempesta e dei bollettini meteorologici, nonché del servizio di chiamata selettiva numerica DSC per la ricerca e il soccorso in mare, entrambi elementi del sistema globale di comunicazioni per l emergenza e la sicurezza in mare GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SO- LAS 1974). 2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà direttamente o a mezzo di apposita convenzione, di durata non superiore a due anni, con la società Telecom spa ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, all installazione ed all esercizio degli impianti necessari per le radiocomunicazioni che dovranno essere operativi a decorrere dal 1 o marzo 1999. 3. Tre mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 2, viene indetta una gara di appalto pubblico internazionale al fine di assegnare i servizi NAVTEX e DSC. 4. Identico.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica 766-A (Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) Comando generale porto. delle Capitanerie di Art. 2. 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplina le procedure di dettaglio per l attuazione dei servizi GMDSS. Art. 2. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1996, all uopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Identico. Art. 4.