Regolamento didattico del Corso di Laurea in EDUCATORE NEI SERVIZI PER L INFANZIA

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Transcript:

Regolamento didattico del Corso di Laurea in EDUCATORE NEI SERVIZI PER L INFANZIA - PARTE NORMATIVA - Art. 1 Requisiti per l accesso al corso Requisiti di accesso Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato. Numero programmato Il corso di laurea può adottare un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Conoscenze richieste E necessario altresì il possesso delle seguenti conoscenze: buona conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana parlata e scritta; capacità di cogliere il significato centrale di un messaggio parlato e scritto; capacità di argomentare un proprio punto di vista su di una tematica conosciuta; capacità di individuare le principali differenze tra posizioni teoriche diverse in riferimento ad una medesima tematica. Verifica delle conoscenze Tali conoscenze sono verificate mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato, che ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l accesso.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Obblighi formativi aggiuntivi Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo relativo alle conoscenze di natura comunicativa, logico-induttiva e deduttiva. Il Corso di Studio attiverà uno specifico corso formativo, la cui frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. L obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento di un apposito esame. Le modalità di svolgimento di questo esame saranno tempestivamente definite con delibera del Consiglio di Corso di Studio e rese note tramite pubblicazione sul sito web del corso di studio stesso. L obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente. Il mancato soddisfacimento dell obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell iscrizione al medesimo anno. Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello A2 tramite il Centro linguistico di Ateneo. Possono essere esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica. Per coloro che nella prova di ammissione al corso di studio dimostrino di possedere una competenza linguistica inferiore al livello A2, è attribuita una carenza linguistica iniziale. Il superamento della carenza linguistica è previsto come propedeuticità degli esami successivi. In tal senso, si stabilisce che il superamento della prova di idoneità B1, prevista per il Corso di Laurea in Educatore nei Servizi per l infanzia al I anno, risulta propedeutica rispetto a tutti gli esami previsti per il III anno di corso. Questo significa che gli studenti ai quali è stata riscontrata una carenza nella lingua inglese (livello inferiore ad A2) non potranno effettuare gli esami del III anno se non hanno precedentemente superato la prova di idoneità B1 prevista al I anno. Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità Il corso non prevede la frequenza obbligatoria, anche se la partecipazione alle lezioni è vivamente consigliata. Il corso non prevede propedeuticità. La frequenza alle ore di laboratorio è obbligatoria. Non sono ammesse giustificazioni per assenze che superino il 25% del monte ore previsto. Per quanto riguarda l'attuazione del tirocinio viene richiesto il completamento di tutto il monte ore previsto. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio e previste nell allegato piano didattico

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri: analisi del programma svolto valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall Università nei seguenti casi: conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l Università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell attività svolta. Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale / tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l attribuzione di crediti formativi: nell ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale consiste nell elaborazione in forma scritta di uno studio di una tematica direttamente inerente il Corso di Studio.

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 16.01.2014 ha espresso parere favorevole ai sensi dell articolo 12 comma 3 del DM 270/04.