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Bur n. 89 del 28/08/2018 (Codice interno: 376712) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1219 del 14 agosto 2018 Finanziamento borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'università degli Studi di Padova - Anno Accademico 2017/2018. Modifica requisiti per assegnazione borse di studio a decorrere dall'a.a. 2017/2018. [Sanità e igiene pubblica] Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone il finanziamento di n. 3 borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'università degli Studi di Padova per l'a.a. 2017/2018-1 anno di corso, del valore ognuna di 25.000,00 annuo onnicomprensivo (per un totale di 75.000,00) e si definisce in 154.000,00 il finanziamento delle borse di studio che nell'a.a. 2017/2018 risultano in essere nel 2, 3 e 4 anno di corso, per effetto delle precedenti assunzioni di obbligazioni di spesa. Contestualmente, in base alla L.R. 19/2016, si delineano le direttive che l'azienda Zero dovrà seguire per l'attivazione e l'erogazione delle risorse afferenti alla linea di spesa GSA n. 155 "Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)", di cui al DDR n. 32/2018 e DGR n. 326/2018, per un importo complessivo di 229.000,00 da erogare all'università degli Studi di Padova, per le borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2017/2018. Con il presente atto si provvede altresì a modificare i requisiti per l'assegnazione delle borse di studio a decorrere dall'a.a. 2017/2018. L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici, prevedendo la stipula di specifici contratti di formazione specialistica tra l'università, lo specializzando e la Regione, il cui schema è definito dal DPCM del 6 luglio 2007, e la corresponsione al medico specializzando di un trattamento economico annuo stabilito con DPCM 7 marzo 2007. Ad integrazione dei posti finanziati dallo Stato, la Regione del Veneto, sulla base del proprio fabbisogno, ha sempre provveduto al finanziamento dapprima di borse di studio, ed ora di contratti di formazione specialistica, destinati ai medici specializzandi. La Legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario" all'art. 8 stabiliva che il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post lauream avrebbe dovuto essere determinato ogni tre anni accademici con le stesse modalità utilizzate per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti, anche ai fini della ripartizione annuale di borse di studio. Tuttavia, non sono mai state stanziate risorse statali per il finanziamento di tali borse di studio ed in conseguenza di ciò, dall'a.a. 2008/2009, l'ateneo di Padova, analogamente ad altri Atenei, aveva ritenuto di non attivare le Scuole di specializzazione riservate ai non medici. Il mancato avviamento protratto per diversi anni della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera (la cui ammissione è riservata a coloro che sono in possesso della laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche - ante D.M. 509/1999 - o di una laurea specialistica a ciclo unico della classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale - ex D.M. 509/1999 - o di una laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale - ex D.M. 270/04), aveva determinato una carenza di tali operatori per il Servizio Sanitario regionale, tenuto conto che il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" stabilisce come requisito specifico per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso al livello dirigenziale del ruolo sanitario, oltre il possesso della laurea specifica, anche il possesso della specializzazione post lauream.

Al fine di ovviare alla mancanza di professionisti, e considerato il rilievo per la salute pubblica che l'attività svolta dagli specialisti riveste nei servizi farmaceutici ospedalieri delle aziende sanitarie venete, la Giunta regionale già a decorrere dall'a.a. 2012/2013 ha iniziato a finanziare borse di studio per la frequenza della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'università degli Studi di Padova, per tutta la durata legale del corso di studio (4 anni), con i seguenti provvedimenti: DGR n. 963 del 18/6/2013, DGR n. 1492 del 05/08/2014 per l'a.a. 2013/2014, e DGR n. 1393 del 15/10/2015 per l'a.a. 2014/2015. Successivamente la legge 26/05/2016, n. 89, ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo, n, 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", nelle more di una definizione organica della materia, ha modificato il precitato art. 8 della L. 401/2000 statuendo l'attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria per i laureati non medici a prescindere dalla rilevazione del fabbisogno triennale e dalla erogazione di borse di studio. Nonostante tale previsione, la quale è intervenuta per ovviare sia all'assenza di finanziamenti statali ad hoc sulla scorta di quelli già esistenti per le specializzazioni di area sanitaria riservate ai medici, sia alla mancata formazione protrattasi negli anni dei professionisti sanitari interessati, si è ritenuto opportuno mantenere il percorso già intrapreso, che ha visto il Veneto quale prima Regione ad aver assicurato un trattamento, anche economico, analogo a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali per i medici in formazione specialistica, e ad aver contrattualizzato il rapporto con l'ateneo e gli specializzandi non medici, garantendo dunque una parità di trattamento tra gli specializzandi stessi. Con provvedimenti di Giunta regionale n. 1332 del 23 agosto 2016 e n. 1557 del 3 ottobre 2017, è stato dunque dato seguito all'iniziativa rispettivamente per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, e come previsto è stato sottoposto alla sottoscrizione da parte del laureato farmacista - vincitore del concorso pubblico per l'accesso alla Scuola di specializzazione - e dell'ateneo stesso, un contratto di borsa di studio analogo al contratto di formazione specialistica previsto per lo specializzando medico. Con deliberazione n. 6 del 5 gennaio 2018 la Giunta regionale tuttavia ha modificato i requisiti che devono essere posseduti per l'assegnazione di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione stessa, prevedendo che il medico, vincitore del concorso pubblico, deve essere residente nella regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione, e deve essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto. Analogamente, con il fine di mantenere una sostanziale similitudine tra gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici che usufruiscono di posti finanziati dalla Regione del Veneto, con il presente atto si propone che, a decorrere dall'a.a. 2017/2018, gli assegnatari delle borse di studio finanziate dalla Regione del Veneto per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'università degli Studi di Padova - 1 anno accademico, devono essere residenti nel territorio della regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alla Scuola di specializzazione, e devono essere iscritti ad un Ordine provinciale dei Farmacisti del Veneto alla data di scadenza del medesimo bando. All'Ateneo ed allo specializzando pertanto è sottoposto per la sottoscrizione lo schema di contratto di borsa di studio, modificato come sopra indicato, e di cui all'allegato A alla presente deliberazione; Con nota prot. n. 333001 del 24/7/2018 integrata da nota prot. n. 333308 del 25/7/2018, l'università degli Studi di Padova ha chiesto alla Regione del Veneto la medesima collaborazione anche per l'anno accademico 2017/2018, ovvero il finanziamento di ulteriori tre contratti di borsa di studio da destinare alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera. Con il presente atto, pertanto, si propone di finanziare per l'a.a. 2017/2018 tre borse di studio da destinare alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'università degli Studi di Padova, del valore ognuna di 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo, per i primi due anni di corso, e di 26.000,00 per i successivi due anni di corso, similmente al quantum stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 "Costo contratto di formazione specialistica dei medici". Con riferimento all'a.a. 2017/2018 si riporta di seguito un prospetto riepilogativo afferente alle borse di studio già in essere (a seguito di relativa obbligazione di spesa assunta) e da finanziare per gli importi indicati in colonna e) in base alle deliberazioni riportate in colonna f): a b c d e f A.A. A.A. di n. borse di Importo Importo da immatricolazione corso studio unitario erogare DGR 2017/2018 I 3 25.000,00 75.000,00 Presente deliberazione 2016/2017 II 2 25.000,00 50.000,00 n. 1557

del 3/10/2017 n. 1332 2015/2016 III 2 26.000,00 52.000,00 del 23/08/2016 n. 1393 2014/2015 IV 2 26.000,00 52.000,00 del 15/10/2015 TOTALE 9 229.000,00 Si ritiene pertanto, in base alla tabella di cui sopra di determinare in euro 229.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'esercizio 2018 di tutte le borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'università degli Studi di Padova. Si sottolinea che, conformemente a quanto stabilito dal contratto di formazione specialistica di cui al già citato DPCM 6 luglio 2007, anche il contratto di borsa di studio all'articolo 1, co. 3, prevede che: "Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per lo specializzando di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti allo specializzando compete l'importo della borsa di studio previsto limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso". Con riferimento a tali evenienze, pertanto, potrebbero dover essere corrisposte ai farmacisti specializzandi ulteriori risorse, in questa sede non programmabili, e che dovranno essere appositamente rendicontate dall'ateneo di Padova. A seguito di quanto stabilito con L.R. 19/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", con deliberazione n. 326 del 21/03/2018 la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione, attraverso l'azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale dell'area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 155 relativa a quanto in oggetto e denominata "Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285. Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da effettuarsi attraverso l'azienda Zero stessa (che ricomprende anche la linea di spesa 155 sopracitata). Ciò premesso, con il presente atto, pertanto, si propone di: di finanziare per l'a.a. 2017/2018 n. 3 borse di studio della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'università degli Studi di Padova, del valore ognuna di 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo (per un totale di 75.000,00), per il primo e secondo anno, di 26.000,00 annuo lordo onnicomprensivo (per un totale di 78.000,00), per il terzo e quarto anno; determinare in 229.000,00 il finanziamento complessivo di tutte le borse di studio in essere nell'a.a. 2017/2018 presso la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'università degli Studi di Padova (come evidenziato nella tabella di cui sopra) da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore dell'università di Padova; di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti GSA, previsti per la linea di spesa n. 155 "Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)"; di disporre che l'azienda Zero provveda ad erogare il finanziamento di 229.000,00 all'università degli studi di Padova, con le seguenti modalità: a. un acconto del 50% pari a 37.500,00 per il finanziamento del primo anno di corso delle borse di studio di cui al punto primo, su disposizione della Direzione regionale competente, successivamente alla comunicazione dell'ateneo dell'avvenuta assegnazione delle borse di studio stesse ai vincitori della procedura concorsuale; b. un acconto del 50% pari ad 77.000,00 ad esecutività del presente provvedimento per gli importi relativi al finanziamento delle borse di studio in essere nell'a.a. 2017/2018 relative al secondo, terzo e quarto anno di corso; c. il saldo, pari all'importo massimo di 114.500,00 su disposizione della Direzione regionale competente, previa presentazione di idonea documentazione sullo stato di iscrizione e frequenza degli specializzandi nell'a.a. 2017/2018, che l'ateneo è tenuto a produrre entro il 30 giugno 2020; di demandare a successivi provvedimenti il finanziamento degli anni di corso successivi a quello di immatricolazione delle borse di studio di cui al primo punto, per tutta la durata legale del corso (4 anni), incluso il finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, rispetto ai quali

l'ateneo di Padova dovrà fornire apposita rendicontazione; di stabilire che la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto e l'università degli Studi di Padova formerà oggetto di apposito protocollo d'intesa (che, tra l'altro, conterrà i criteri relativi alla rotazione degli specializzandi in Farmacia Ospedaliera presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dall'ateneo) il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"; VISTA la L. 401/2000 "Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario" come successivamente modificata dalla L. n. 89 del 26/5/2016; VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014; VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013; VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011; VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39; VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30; VISTA la L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 "Legge di stabilità regionale 2018" VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020"; VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020"; VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020"; VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018; VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018; VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018; delibera 1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di finanziare per l'a.a. 2017/2018 n. 3 borse di studio della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'università degli Studi di Padova, del valore ognuna di 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo (per un totale di 75.000,00), per il primo e secondo anno, di 26.000,00 annuo lordo onnicomprensivo (per un totale di 78.000,00), per il terzo e quarto anno; 3. di determinare in 229.000,00 il finanziamento complessivo di tutte le borse di studio in essere nell'a.a. 2017/2018 presso la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'università degli Studi di Padova (primo anno di cui al punto precedente e secondo, terzo e quarto anno) da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore dell'università di Padova; 4. di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 155 "Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore generale dell'area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR 21 marzo 2018, n. 326; 5. di disporre che l'azienda Zero provveda ad erogare il finanziamento di 229.000,00 all'università degli studi di Padova, con le seguenti modalità: un acconto del 50% pari a 37.500,00 per il finanziamento del primo anno di corso delle borse di studio di cui al punto 2 - a.a. 2017/2018, su disposizione della Direzione Regionale competente successiva alla comunicazione dell'ateneo dell'avvenuta assegnazione delle borse di studio stesse ai vincitori della procedura concorsuale;

un acconto del 50% pari ad 77.000,00 ad esecutività del presente provvedimento per gli importi relativi al finanziamento delle borse di studio in essere nell'a.a. 2017/2018 relative al secondo, terzo e quarto anno di corso; il saldo, pari all'importo massimo di 114.500,00, su disposizione della Direzione Regionale competente, previa presentazione di idonea documentazione sullo stato di iscrizione e frequenza degli specializzandi dell'a.a. 2017/2018, che l'ateneo è tenuto a produrre entro il 30 giugno 2019; 6. di demandare a successivi provvedimenti il finanziamento degli anni di corso successivi a quello di immatricolazione delle borse di studio di cui al punto 2., per tutta la durata legale del corso, incluso il finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, rispetto ai quali l'ateneo di Padova dovrà fornire apposita rendicontazione; 7. di stabilire che, a decorrere dall'a.a. 2017/2018, gli assegnatari delle borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'università degli Studi di Padova 1 anno accademico, finanziate dalla Regione del Veneto, devono essere residenti nella regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alla Scuola di specializzazione, e devono essere iscritti ad un Ordine provinciale dei Farmacisti del Veneto alla data di scadenza del medesimo bando; 8. di stabilire che all'ateneo ed allo specializzando è sottoposto per la sottoscrizione lo schema di contratto di borsa di studio di cui all'allegato A alla presente deliberazione; 9. di stabilire che la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto e l'università degli Studi di Padova formerà oggetto di apposito protocollo d'intesa (che, tra l'altro, conterrà i criteri relativi alla rotazione degli specializzandi in Farmacia Ospedaliera presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dall'ateneo) il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento; 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 11. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale; 12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.