Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) del 7 maggio 1986 (Stato 1 giugno 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 1 sull approvvigionamento del Paese (LAP), 2 ordina: Sezione 1: Principio Art. 1 La Confederazione gestisce un assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (ARG). Essa può offrire l assicurazione o la riassicurazione (qui di seguito: copertura) secondo i principi in uso nelle assicurazioni private, segnatamente contro pagamento di un premio proporzionato al rischio. Sezione 2: Copertura generale Art. 2 Tenore Se la Svizzera è minacciata, direttamente o indirettamente, da un conflitto armato o da altri eventi egemonici o se esiste una grave penuria, la Confederazione può accordare la copertura per i trasporti di guerra e rischi analoghi, segnatamente per gli attentati, i sabotaggi e la pirateria aerea. Art. 3 Eventi assicurati Sono considerati eventi assicurati i danni cagionati dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento dell oggetto assicurato determinati da eventi menzionati all articolo 2. Art. 4 Concessione della copertura 1 La copertura può essere accordata a condizione che il richiedente provi, in una domanda motivata, che i trasporti o la messa al sicuro, a titolo preventivo, dei mezzi RU 1986 812 1 RS 531 2 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1 giu. 2017 (RU 2017 3179). 1
Approvvigionamento economico di trasporto in un luogo adeguato sono effettuati nell interesse dell approvvigionamento del Paese e che il rischio non può essere coperto altrimenti a condizioni ragionevoli. 2 Per i contratti di trasporto conclusi dalla Confederazione stessa, la copertura può essere accordata senza che sia necessario provare che non esiste un altra possibilità di copertura a condizioni ragionevoli. Art. 5 Campo d applicazione (oggetto) La copertura comprende in particolare i beni e i valori menzionati qui appresso, come pure i mezzi di trasporto seguenti: a. le merci d importazione, destinate ad essere consumate o trasformate in Svizzera, che sono d importanza vitale ai sensi dell articolo 2 LAP; b. le merci d esportazione, prodotte o lavorate in Svizzera; c. i valori appartenenti a persone domiciliate in Svizzera; d. 3 i beni d importanza vitale designati come assicurabili dal settore specializzato Logistica 4 in ogni caso particolare; e. i mezzi di trasporto, nella misura in cui trasportano merci e valori ai sensi delle lettere a d oppure persone incaricate di assicurare l approvvigionamento del Paese; f. i mezzi di trasporto che sono messi preventivamente al sicuro, in un luogo adeguato, nell interesse dell approvvigionamento del Paese. Art. 6 Campo d applicazione (tempo e luogo) 1 Il Consiglio federale determina il momento a partire dal quale può essere accordata la copertura. Questa inizia con l emanazione della decisione (art. 16). 2 Gli oggetti menzionati all articolo 5 possono essere assicurati durante il trasporto marittimo, aereo, fluviale, lacuale e terrestre. La copertura ARG può parimenti essere accordata per il necessario viaggio a vuoto di un mezzo di trasporto effettuato in relazione con un trasporto assicurato, nonché per i depositi anteriori, intermedi e posteriori all estero che sono in relazione con un trasporto coperto dalla Confederazione. Se il mezzo di trasporto è messo al sicuro a titolo preventivo in un luogo adeguato, la copertura si estende anche alla durata necessaria per questo trasferimento. 3 Per principio, la copertura non concerne i trasporti effettuati su territorio svizzero. Essa può tuttavia essere estesa a questo territorio: a. in casi eccezionali motivati; 3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori 4 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1 giu. 2017 (RU 2017 3179). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 2
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra. O b. per danni causati da violazioni della neutralità svizzera. Art. 7 5 Limitazione del rischio 1 Il settore specializzato Logistica è autorizzato, a seconda della situazione, a sopprimere o limitare, nel singolo caso, la copertura per certi beni, valori, territori, percorsi e mezzi di trasporto. 2 Esso può stabilire franchigie adeguate. Art. 8 6 Relazioni fra gli assicurati e il settore specializzato Logistica Per la presentazione delle domande di copertura e lo svolgimento dell assicurazione federale dei trasporti contro il rischio di guerra, gli assicurati devono rivolgersi agli istituti d assicurazione incaricati dalla Confederazione. Questi giudicano, in base alle direttive di accettazione dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese, se l operazione in questione riveste un interesse per l approvvigionamento del Paese. Nei casi non previsti da queste direttive, nonché nei casi dubbi, la competenza di valutare l esistenza o meno di tale interesse spetta al settore specializzato Logistica, previa consultazione con il settore competente. Sezione 3: Copertura automatica interinale Art. 9 Contenuto La Confederazione può accordare la copertura in qualsiasi momento se scoppia una guerra di vaste proporzioni, se vengono impiegate armi nucleari o radioattive o se la Svizzera viene coinvolta in un conflitto armato. Art. 10 Eventi assicurati È considerata evento assicurato la sopravvenienza di danni causati dalla perdita, dalla distribuzione o dal danneggiamento dell oggetto assicurato in seguito ad eventi menzionati agli articoli 2 e 9. Art. 11 Concessione della copertura La copertura è accordata su richiesta. Siccome l interesse per l approvvigionamento del Paese è dato per concesso, non è necessario addurne la prova. 5 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori 6 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori 3
Approvvigionamento economico Art. 12 Campo di applicazione (oggetto) La copertura si estende ai beni e ai valori citati all articolo 5, come pure ai mezzi di trasporto. Art. 13 Campo di applicazione (tempo e luogo) 1 La copertura inizia con l emanazione della decisione (art. 16). 2 La copertura termina dopo l introduzione della copertura generale con la concessione di questa copertura o con il rifiuto della domanda di copertura, ma al più tardi, in mancanza di una domanda per la concessione della copertura generale, con la scadenza del termine fissato nelle condizioni generali di assicurazione. 3 La copertura è valida in tutto il mondo. Art. 14 Relazioni fra gli assicurati e il settore specializzato Logistica 7 L articolo 8 è applicabile per analogia. Art. 15 8 Riassicurazione Su richiesta dei primi assicuratori, il settore specializzato Logistica è autorizzato a riassicurarli per l intera copertura automatica interinale dei beni e dei valori. Sezione 4: Disposizioni comuni Art. 16 9 Forma giuridica dell ARG Il settore specializzato Logistica accorda la copertura mediante l emanazione della decisione; esso stabilisce le condizioni generali e i premi da pagare. Art. 17 Inizio dell obbligo di pagare i premi L obbligo di pagare i premi inizia con l emanazione della decisione (art. 16). Art. 18 Sospensione dell assicurazione La copertura è sospesa fintantoché la Confederazione dispone per requisizione dei mezzi di trasporto assicurati. 7 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori 8 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori 9 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori 4
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra. O Art. 19 10 Esecuzione e organizzazione 1 Il settore specializzato Logistica è incaricato dell esecuzione dell ARG. 2 Esso si avvale della collaborazione degli istituti d assicurazione svizzeri autorizzati. Gli istituti stranieri autorizzati a praticare in Svizzera possono collaborare soltanto finché lo Stato in cui hanno la loro sede accorda la reciprocità agli istituti svizzeri. Art. 20 Surrogazione Se la Confederazione ha versato un indennità, è surrogata nei diritti che il beneficiario può avere verso terzi, indipendentemente dal titolo giuridico per cui sono sorti questi diritti. Su domanda della Confederazione, il beneficiario è tenuto a prendere le misure necessarie per far valere questi diritti. Art. 21 Finanziamento 1 Con i proventi dei premi e con le altre entrate che sono in relazione con l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra viene costituita una riserva speciale. 2 Le spese per l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra devono essere addossate alla riserva; se questa è insufficiente, la Confederazione verserà un anticipazione prelevata dalle risorse generali della Confederazione, che dovrà essere ammortizzata mediante il futuro ricavo dei premi. Art. 22 Autorizzazioni rilasciate dalla Confederazione La concessione della copertura da parte della Confederazione non dà alcun diritto ad autorizzazioni federali quali segnatamente i permessi d importazione e d esportazione. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 23 Riserve esistenti Le riserve esistenti accantonate in virtù del diritto previgente, provenienti dai premi incassati per l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra, saranno trasferiti alle riserve istituite in virtù del nuovo diritto. Art. 24 Diritto previgente: abrogazione Il decreto del Consiglio federale del 31 gennaio 1956 11 sull assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra è abrogato. 10 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori 11 Non pubblicato nella RU. 5
Approvvigionamento economico Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 1986. 6