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Comitato Regionale per le Comunicazioni

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DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

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Il giorno 10 settembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

La Responsabile del Servizio

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Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX e Sport di Bellucci Francesco /H3G XXX.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXX Roviello / Wind Tre XXX (già H3G XXX)

Determinazione dirigenziale n. 14 del 15 dicembre Oggetto: definizione della controversia XXX / BIP MOBILE XXX

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

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Verbale n. 14 Adunanza del 17 ottobre 2017

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Michelagnoli Giuseppe & Figli XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Soldi & C. Impianti XXXX /Telecom Italia XXXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014

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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

(Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

OGGETTO: Definizione controversia XXX / Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X. La Responsabile del Servizio

Tit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Protocollo: vedi segnatura.xml. Tit OGGETTO: Definizione controversia XXX / Sky Italia X

Determinazione 17/2015 Definizione della controversia Tempesti XXX/Vodafone Omnitel B.V. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 7/2013 Prot. n Tit /244 del 18/03/2013. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E BT ENìA

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 12/2013 Prot. n Tit /458 del 27/05/2013. La Responsabile del Servizio CORECOM

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Aldo Nenci

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Telecom Italia XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Tit del 24/09/2014

Verbale n. 5 Adunanza del 27 marzo 2017

Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /4022/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Transcript:

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1. 2016/3636/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2019 Sono presenti i componenti del Comitato: SALA Marianna Presidente PERIN Claudia Vice Presidente SAVOINI Gianluca Vice Presidente BONECCHI Daniele - assente giustificato CAVALLIN Mario Oggetto: Definizione della controversia XXX/Sky Italia s.r.l. La struttura proponente:

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14; VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art. 84; VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 10; VISTA la propria Del. 28 ottobre 2004, n. 5 Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia; VISTA la propria Del. 7 novembre 2013, n. 63, Regolamento interno del Co.Re.Com.; RICHIAMATO l Accordo quadro tra l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTO il testo della Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate tra l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la Del. A.G.Com. 179/03/CSP, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni; VISTA la Del. A.G.Com. 19 aprile 2007 n. 173/07/CONS, Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento ) come modificata, da ultimo, dalla Del. A.G.Com. 597/11/CONS; VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito Regolamento indennizzi ); VISTA l istanza presentata in data 13/06/2016 con cui il sig. XXX ha chiesto l intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l operatore Sky Italia S.r.l., ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento; VISTI gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; 2

VISTA la proposta di decisione del dirigente dell Ufficio ai sensi dell art. 19 del Regolamento; CONSIDERATO quanto segue: Oggetto della controversia e risultanze istruttorie Con l istanza presentata in data 13/06/2016 sensi degli art. 14 e ss. del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Del. A.G.Com. 173/07/Cons, il sig. XXX ha chiesto l intervento del Co.Re.Com. Lombardia al fine di dirimere la controversia con Sky Italia S.r.l. (da qui in seguito per semplicità Sky) avente ad oggetto contestazioni relative a servizi televisivi a pagamento. 1. La posizione dell istante Il sig. XXX, nell istanza di definizione, nella memoria ritualmente depositata, e nel corso dell udienza di discussione ha rappresentato quanto segue: - l utente è intestatario della Smart Card n. XXX; - nel mese di ottobre 2015 il servizio veniva interrotto senza motivo, né preavviso alcuno; - successivamente, a mezzo raccomandata a/r del proprio Ufficio Anti Abusivismo, l operatore comunicava che in seguito alle verifiche effettuate dal personale incaricato, (SKY) ha rilevato che la smart card n. XXX è stata utilizzata per fini estranei al contratto ; e che, costituendo tale utilizzo un illecito contrattuale, il Sig. XXX sarebbe stato sanzionato con il pagamento a titolo di penale di un importo massimo di 4.000,00. - sempre nella stessa comunicazione SKY si dichiarava legittimata a richiedere il pagamento dell'importo dovuto a titolo di penale, oltre ad eventuali crediti rimasti insoluti e invitava nel contempo a contattare l'agenzia XXX avvisando che in mancanza, adiremo senza ulteriore avviso le vie legali. - veniva contattato da operatori della XXX che sollecitavano il pagamento della penale. Sulla base di tutto quanto esposto il sig. XXX formula le seguenti richieste: i. Annullamento penali richieste; ii. Indennizzi come da delibere AGCOM; iii. Rimborso spese di procedura. 2. La posizione dell operatore Dopo aver partecipato alla precedente fase conciliativa Sky, pur ritualmente avvisata e convocata, nella presente fase di definizione non presentava alcuna memoria né tanto meno partecipava all udienza di discussione tenutasi il 15/11/2016: 3. Motivazione della decisione In via preliminare, si osserva che, in linea generale, l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 Regolamento. Ancora in via preliminare, si osserva che ai sensi dell art. 17 Regolamento Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti. a) In merito alla richiesta sub ii) di indennizzo per cessazione del servizio, la stessa può dirsi fondata seppur nei limiti che verranno qui indicati. La documentazione relativa alla contestazione dell uso della smart card nel locale pubblico XXX (peraltro allegata dalla parte istante) non risulta idonea né a provare la circostanza della effettiva violazione di quanto previsto agli artt. 51 e 52 della proposta contrattuale Sky cui il sig. XXX aveva aderito, e relativa all obbligo di utilizzo del 3

servizio in ambito familiare e domestico, né l avvenuto preavviso di sospensione cui Sky fa riferimento nel riscontro al reclamo formulato dal sig. XXX. Ne consegue che la sospensione del servizio posta in essere da Sky in data 17 ottobre 2015 (secondo quanto dichiarato dallo stesso operatore) risulta priva di legittimazione e fonda pertanto il diritto dell utente a un equo indennizzo. Per il calcolo di tale indennizzo va tuttavia considerato che né nel reclamo indirizzato a Sky, né nel formulario UG con cui l utente ha avviato la procedura conciliativa, né nella successiva istanza di definizione l utente risulta avere richiesto la riattivazione del servizio, dimostrando un sostanziale disinteresse alla prosecuzione del rapporto contrattuale con l operatore. Pertanto, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall istante come stabilito dalla delibera Agcom n. 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e in particolare la condotta della parte istante, dovendosi impedire che dall inadempimento dell operatore possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti. Si ritiene equo dunque limitare la quantificazione dell indennizzo al periodo compreso tra il 17 ottobre 2015, data della sospensione del servizio e il 20 novembre 2015, data della presentazione dell istanza di definizione, per complessivi 34 giorni e per un indennizzo complessivo (calcolato utilizzando i parametro giornaliero di 7,50 previsto dall art. 4 del c.d. Regolamento Indennizzi di cui alla del. 73/11/CONS) di 255,00. b) In merito alla richiesta sub i) di annullamento della penale di 4.000,00 applicata da Sky, tale richiesta del sig. XXX è fondata. Innanzitutto, non è stata provata la pattuizione specifica, che prevede l applicazione della penale in caso di utilizzo abusivo della smart card, non essendovi in atti il contratto tra le parti sulla cui base tale penale è stata richiesta, di talché risulta priva di titolo in via logicamente pregiudiziale e assorbente, a prescindere da qualunque valutazione in fatto nonché in merito alla eventuale equa riduzione di essa ai sensi dell art. 1384 c.c. A ciò si aggiunga che, come già chiarito al punto precedente, non risulta provata l asserita violazione delle norme pattizie che vincolavano all uso del servizio in ambito familiare e domestico. 4. Spese di procedura Considerato l accoglimento delle domande dell istante e considerato a mente dell art. 19 co.6 del Regolamento 173/07/CONS il comportamento delle parti durante la procedura di conciliazione e di definizione, in particolare la mancata partecipazione di Sky all udienza fissata per la conciliazione, si dispone il rimborso di 50,00 in favore del sig. XXX per le spese di procedura. VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com. per delega dell A.G.Com.; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. L'accoglimento dell'istanza presentata dal sig. XXX nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa. 4

2. La società Sky Italia S.r.l. è tenuta: i. a stornare la somma di 4.000,00 richiesta al sig. XXX a titolo di penale contrattuale (euroquattromila/00); ii. a corrispondere in favore dell istante l importo di 255,00 (euroduecentocinquantacinque/00) a titolo di indennizzo per illegittima sospensione, con maggiorazione degli interessi legali dalla data della presentazione dell istanze. iii. a corrispondere in favore dell istante l importo di 50,00 (eurocinquanta/00) per le spese di procedura. 3. La società Sky Italia S.r.l. s.p.a. è tenuta, infine, a comunicare a questo Corecom l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Daniele Palmulli La Presidente del Co.Re.Com. Marianna Sala E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subìto, come previsto dall art. 11, comma 4 della delibera 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità a norma dell articolo 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso. Daniele Palmulli 5