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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A Nn. 1501-A Relazione orale Relatore MIGNONE TESTO PROPOSTO DALLA 12 a (IGIENE E SANITÀ) COMMISSIONE PERMANENTE Comunicato alla Presidenza il 26 novembre 1996 PER IL D I S E G N O D I L E G G E Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro della sanità e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 1501-A INDICE Testo del disegno di legge d iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione............................ Pag. 3 Allegato................................................» 7

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 1501-A DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE D INIZIATIVA DEL GOVERNO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art. 1. Art. 1. 1. Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico. La regione Valle d Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1, sono versate all entrata del bilancio per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 3. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato entro il 10 settembre 1996 tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo. 4. Alle regioni che, alla data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori. 1. Identico. 2. Identico. 3. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 7, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore della presente legge tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo. 4. Alle regioni che, alla data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 30 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 1501-A 5. Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione successivamente alla data del 10 settembre 1996 e, comunque, non oltre il 30 novembre 1996, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili e, comunque, in misura percentuale non superiore a quella di cui ai commi 3 e 4. 6. Ai fini dell erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del presidente della giunta regionale, di cui all allegato 1, che attesti: a) l ammontare delle disponibilità liquide delle gestioni sanitarie risultanti alla data della ricognizione, riferite agli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1994; b) l ammontare dei crediti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione; c) l ammontare dei debiti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi gli interessi passivi e le spese legali maturate anche successivamente fino alla predetta data di ricognizione; d) l ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, già autorizzati e non ancora contratti; (Segue: Testo proposto dalla Commissione) 5. Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione successivamente alla data del 10 settembre 1996 e, comunque, non oltre il 30 novembre 1996, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili e, comunque, in misura percentuale non superiore al 20 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori. 6. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 7, che presentino i propri bilanci in pareggio e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore della presente legge i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 40 per cento delle spese previste per opere di ammodernamento delle strutture e rinnovo degli strumenti. 7. Identico.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 1501-A (Segue: Testo proposto dalla Commissione) e) l ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, ancora da contrarre distinti per quota a carico ed a carico della regione; f) che i mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non siano stati utilizzati per il pagamento dei debiti di pertinenza dell esercizio finanziario 1995 e successivi; g) la completa utilizzazione da parte di Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna delle quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a loro carico. 7. Nelle more dell erogazione delle somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 40 per cento delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5. 8. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa dell erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro. 9. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a partire dall anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, verificatisi negli anni precedenti. 10. Alla copertura dell onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1996, all uopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Identico. 9. Identico. 10. Identico. 11. Identico. 12. Identico.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 1501-A (Segue: Testo proposto dalla Commissione) Art. 2. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonchè per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996. Art. 2. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito e con la Cassa depositi e prestiti, per assicurare la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonchè per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 1501-A ALLEGATO

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica 1501-A Atti parlamentari XIII LEGISL (Segue: Testo p ALLEGATO 1 (previsto dall articolo 1, comma 6) REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA... Identico. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Viste le leggi 23 dicembre 1994, n. 724, 28 dicembre 1995, n. 549, e 28 dicembre 1995, n. 550; visto la legge... n.... ; viste le deliberazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell 8 febbraio 1996 e del 1 o agosto 1996; visti gli atti di ricognizione debitoria al 30 aprile 1996 predisposti ai sensi del comma 14 dell articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e secondo criteri e modalità indicati dalla delibera della predetta Conferenza dell 8 febbraio 1996; visto il proprio provvedimento di attestazione delle risultanze della gestione sanitaria accentrata regionale al 31 dicembre 1994; vista la documentazione in atti concernente gli interventi a ripiano delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1994, mediante operazioni di mutuo con oneri a carico del bilancio ovvero a carico del bilancio della regione, secondo quanto previsto dalla previgente legislazione; CERTIFICA che i commissari liquidatori hanno effettuato la ricognizione dei debiti e dei crediti previsti dal comma 14 dell articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo i criteri e le modalità indicate nella delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell 8 febbraio 1996; che le ricognizioni sono state verificate e sottoscritte dai collegi dei revisori delle aziende sanitarie (ovvero: sono ancora privi di verifica le ricognizioni relative a...); che le definitive risultanze di ciascuna gestione liquidatoria, riportate analiticamente nella tabella A allegata alla presente certificazione, non comprendono debiti e crediti non asseverati dai collegi dei revisori dei conti, nè dall Osservatorio regionale di cui alla delibera della predetta Conferenza dell 8 febbraio 1996;

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica 1501-A Atti parlamentari XIII LEGISL (Segue: Testo p che non sono state utilizzate quote di finanziamenti derivanti da mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi al 31 dicembre 1994 per il pagamento di debiti di pertinenza per l esercizio 1995 o successivi; che la situazione dei mutui e degli altri interventi previsti dalla previgente normativa, a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1994, è quella risultante dall allegata tabella B; che il consolidamento regionale dei debiti e dei crediti pregressi al 31 dicembre 1994 ancora in sospeso alla data delle suindicate ricognizioni, tenuto conto anche delle risultanze delle eventuali gestioni della quota del FSN accentrata regionale, evidenzia i seguenti importi: Debiti... Lire... Crediti...»... Differenza...»... Cassa disponibile...»... Mutui da contrarre di cui: a carico regione...»... Mutui contratti e non versati...»... IMPORTO RISULTANTE... Lire... CHIEDE l erogazione della quota spettante, ai sensi dell articolo... della legge..., sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui a parziale ripiano dei disavanzi pregressi riferiti alle gestioni sanitarie di liquidazione al 31 dicembre 1994...., li...

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica 1501-A Atti parlamentari XIII LEGISL (Segue: Testo p TABELLA A REGIONE-PROVINCIA AUTONOMA RILEVAZIONE DEBITI E CREDITI GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E GESTIONI PRECEDENTI (articolo 2, comma 14 legge 28 dicembre 1995, n. 549) Aziende sanitarie Ex USL disciolte o gestioni liquidatore Disponibilità di cassa Crediti Debiti Disavanzo per singola ex USL Disavanzo per ciascuna azienda sanitaria Az USL Ex USL n. Totali... Mutui ancora da versare Mutui ancora da contrarre Quote ripiano a carico risorse regionali Disavanzo Ex USL n...., li...

Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica 1501-A Atti parlamentari XIII LEGISL (Segue: Testo p TABELLA B REGIONE-PROVINCIA AUTONOMA OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELLE MAGGIORI SPESE SANITARIE DEGLI ESERCIZI 1987-1994 Esercizio Finanziamenti Importo Estremi versamenti Importo versato Importo mutui ancora da contrarre o non ancora versati Esercizi 1987 e 1988 Ordinativo n. del Esercizio 1989 Esercizio 1990 della regione (o intervento diretto) Esercizio 1991 della regione (o intervento diretto) Esercizio 1992 Esercizio 1993 e 1994 Totali...