Proposta di legge regionale. Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani

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Proposta di legge regionale Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani Sommario Preambolo Art. 1 Principi generali e finalità Art. 2 - Conferenza permanente per la montagna Art. 3 - Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna Art. 4 - Politiche regionali in favore dei territori montani Preambolo Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008); Considerato quanto segue: 1. I territori montani della Toscana, che costituiscono una cospicua parte del complessivo territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li caratterizza; le predette aree necessitano quindi di interventi permanenti finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di invecchiamento della popolazione residente, nonché di azioni volte al sostegno e alla valorizzazione delle economie locali in funzione delle specifiche esigenze che caratterizzano tali realtà; 2. Si ritiene pertanto opportuno, con la presente legge, prevedere un rafforzamento delle politiche per la montagna, definendo gli obiettivi da perseguire per realizzare lo sviluppo dei territori montani ed individuando, nell ambito degli strumenti normativi regionali, i migliori processi per la realizzazione degli stessi; 3. Al fine di individuare e coordinare le strategie rispondenti alle esigenze dei territori della montagna toscana, si prevede di istituire uno specifico organo di cooperazione interistituzionale, la Conferenza permanente per la montagna, che si occupa dello svolgimento delle attività inerenti la realizzazione degli obiettivi definiti dalla presente legge, attraverso l elaborazione di proposte dirette alla Giunta regionale e agli enti locali, nonché mediante la predisposizione di pareri, indirizzi e proposte concernenti questioni riguardanti i territori montani;

4. Al fine di coordinare e monitorare le attività relative all attuazione degli indirizzi strategici per la montagna, da parte dei diversi settori della Giunta regionale, viene altresì istituito un Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale; 5. E opportuno infine prevedere, che all interno del programma regionale di sviluppo (PRS), sia individuata un apposita sezione per l indicazione degli obiettivi strategici e delle priorità politiche in favore dei territori montani e che, in attuazione degli obiettivi riportati dal PRS, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) individui annualmente le azioni e le misure di sostegno per i territori montani, destinando a tal fine una percentuale predeterminata delle risorse ai predetti interventi; Approva la presente legge Art. 1 Principi generali e finalità 1. La Regione Toscana, riconoscendo il valore dei servizi erogati dagli ecosistemi naturali quali acqua, aria, energia e l'importanza del presidio antropico nelle aree montane come presupposto per la loro produzione, interviene a sostegno dei territori montani al fine di valorizzarne la funzione economica, sociale, culturale e ambientale. 2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, in cooperazione con i comuni, le province, la Città Metropolitana di Firenze e le unioni dei comuni, persegue quali obiettivi di sviluppo dei territori montani: a) il contrasto allo spopolamento; b) la difesa del suolo e dell assetto idrogeologico; c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale; d) la tutela dell identità storica e culturale; e) il potenziamento dei servizi pubblici locali, dei servizi logistico-postali e dei servizi sociosanitari; f) la promozione dell associazionismo; g) la promozione delle attività industriali, artigianali e manifatturiere; h) il sostegno al sistema dell impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve; i) il sostegno al sistema turistico; l) il sostegno all economia circolare; m) la qualità delle infrastrutture viarie; n) la qualità e la funzionalità delle infrastrutture immateriali;

o) il sostegno alle attività agricole e zootecniche; p) il sostegno e l incentivazione in materia di ottimizzazione e semplificazione dell assetto istituzionale; q) l articolazione di un quadro di fiscalità di vantaggio per l insediamento imprenditoriale e residenziale; r) la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane; 3. Entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna con propria deliberazione l elenco dei territori montani di cui all allegato B della l.r. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 2. Art. 2 Conferenza permanente per la montagna 1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. 2. La Conferenza permanente per la montagna è composta: a) dal Presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che la presiede; b) dall Assessore regionale con delega alle Politiche per la montagna; c) dal Presidente di Anci Toscana, o da suo delegato, che svolge il ruolo di vice-presidente della Conferenza; d) dal Presidente di Upi Toscana o suo delegato; e) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali; f) dai Presidenti delle unioni dei comuni montani; h) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell associazionismo, selezionati con criteri definiti con delibera di Giunta regionale. 3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività: a) propone alla Giunta regionale una strategia pluriennale per raggiungere gli obiettivi di cui all articolo 1, da attuarsi con il concorso degli enti di cui all articolo 1, comma 2 e mediante lo svolgimento di specifici processi partecipativi; b) fornisce collaborazione alla Giunta regionale e agli enti locali in merito alle principali iniziative concernenti le politiche in favore della montagna; c) fornisce, anche su richiesta della Giunta regionale e degli enti locali, indirizzi, pareri e proposte sulle questioni riguardanti i territori montani.

Art. 3 Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna 1. E istituito presso la Giunta regionale un nucleo tecnico interdirezionale per la montagna. 2. Il nucleo ha il compito di coordinare e monitorare l attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale riguardo all attuazione degli indirizzi strategici per la montagna. 3. Il nucleo ha altresì il compito di sovrintendere tecnicamente agli accordi interistituzionali e di formulare proposte e monitorare l attuazione circa gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani previste negli strumenti di programmazione. 4. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 1. Art. 4 Politiche regionali in favore dei territori montani 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) indica, in un apposita sezione, gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani. 2. In attuazione degli obiettivi previsti dal PRS, annualmente il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), individua le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani e prevede la destinazione, nella misura pari almeno al due per cento delle risorse per gli investimenti, a interventi per lo sviluppo delle zone montane, assegnando altresì risorse alle unioni dei comuni montani, secondo parametri che tengano conto equamente della superficie delle zone montane e della popolazione residente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente proposta di legge, nasce dall esigenza di rafforzare le politiche previste in favore dei territori montani della Toscana, definendo obiettivi e strategie finalizzati a sviluppare la funzione economica, sociale, culturale e ambientale dei predetti territori. I territori montani infatti, costituiscono oltre il 47% del territorio regionale e comprendono poco meno del 12% della popolazione complessiva e, a fronte di un elevato potenziale, nonché di un notevole valore in termini sociali, ambientali ed economici, i predetti territori necessitano di interventi mirati al fine di favorirne il miglior sviluppo possibile. Partendo da tale assunto, la proposta di legge mira ad identificare gli obiettivi da sviluppare, in cooperazione con i comuni, le province, la Città Metropolitana di Firenze e le unioni dei comuni, quali, in particolare: il contrasto allo spopolamento; la difesa del suolo e dell assetto idrogeologico; la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale; la tutela dell identità storica e culturale; il potenziamento dei servizi pubblici locali, dei servizi logistico-postali e dei servizi socio-sanitari; la promozione dell associazionismo; la promozione delle attività industriali, artigianali e manifatturiere; il sostegno al sistema dell impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve; il sostegno al sistema turistico; il sostegno all economia circolare; la qualità delle infrastrutture viarie; la qualità e la funzionalità delle infrastrutture immateriali; il sostegno alle attività agricole e zootecniche; il sostegno e l incentivazione in materia di ottimizzazione e semplificazione dell assetto istituzionale; l articolazione di un quadro di fiscalità di vantaggio per l insediamento imprenditoriale e residenziale; la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane. Tenuto conto di tali obiettivi finalizzati allo sviluppo dei territori montani, viene quindi previsto che la Giunta regionale proceda ad un aggiornamento dell elenco di cui all allegato B della l.r. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel termine di 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Viene previsto, inoltre, che per contribuire alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, sia istituito un apposito organo, la Conferenza permanente per la montagna. Tale Conferenza è composta dal Presidente della Giunta; dall Assessore con delega alle Politiche per la montagna; dal Presidente di Anci Toscana; dal Presidente di Upi Toscana; da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali; dai Presidenti delle unioni dei comuni montani; nonché da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell associazionismo selezionati con criteri definiti con delibera di Giunta regionale. Le attività svolte dalla Conferenza riguardano in particolare, la definizione di una proposta, diretta alla Giunta regionale, di una strategia pluriennale da attuarsi in concorso con altri enti locali e mediante lo svolgimento di specifici processi partecipativi. Ha il ruolo, altresì, di fornire collaborazione alla Giunta regionale e agli enti locali e di elaborare indirizzi, pareri e proposte in merito alle principali iniziative concernenti le politiche in favore della montagna. Viene poi prevista l istituzione presso la Giunta regionale di un nucleo tecnico interdirezionale, con il compito di coordinare e monitorare l attività delle strutture tecniche della Giunta, relativamente alle politiche per la montagna. La composizione e modalità di funzionamento del nucleo sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale.

Infine, con riferimento alle politiche regionali, viene previsto che il Programma regionale di sviluppo (PRS) indichi, in un apposita sezione, gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani. In attuazione dei predetti obiettivi definiti dal PRS, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), annualmente individua le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani.