REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI



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approvato con deliberazione del C.S. n. 111 del 28/4/2004 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI CAPO I FINALITA' E PRINCIPI Art.1 Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7/8/1990, n.241. Gli interventi di qualsiasi natura che comportino l'attribuzione di benefici finanziari o di vantaggi economici, devono essere informati ai principi di massima trasparenza dell' azione amministrativa, di conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, dello sviluppo economico e sociale della comunità, della dignità della persona e della valorizzazione del territorio. A) Benefici Finanziari I benefici finanziari consistono nell' erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono state assegnate. B) Vantaggi economici Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali. Art.2 L' osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono concessi finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. L' effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Art.3 La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all art. 8 del D. Lgs. 267/2000, degli Enti ed Istituzioni Pubbliche o private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta. Art.4 Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all' Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta. nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art.9 del D. Lgs. 267/2000. 1

Art.5 Il rilascio di copia del Presente Regolamento e degli atti di cui all' art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede. Esso avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione, che sono determinati periodicamente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di carattere generale. CAPO II PROCEDURE Art.6 La Giunta Comunale anche sulla base degli indirizzi programmatici del C.C., stabilisce in sede di Piano Esecutivo di Gestione le risorse, gli indirizzi operativi e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il Piano Esecutivo di Gestione al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili. Art.7 Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono obbligatoriamente contenere l indicazione dei requisiti posseduti e l individuazione delle finalità alle quali l intervento richiesto è destinato. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A e B al presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto. Tali moduli possono eventualmente essere integrati in caso di richieste particolari. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell' articolazione politico e amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2/5/1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659. Art.8 Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro il termine di 30 giorni eventualmente prorogabili per ulteriori 30 giorni in caso di approfondimento o valutazioni complesse. Le istanze sono istruite in conformità al Piano Esecutivo di Gestione ed alla loro regolarità. Le istanze regolarmente istruite sono rimesse al Sindaco o Assessore o Consigliere delegato per un visto di verifica e di opportunità del merito della richiesta. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, siano risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. Art.9 Il responsabile del servizio competente predispone, in conformità a quanto disposto nel precedente articolo, la determinazione per l attribuzione definitiva dei contributi e cura tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti a lui spettanti. 2

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO Art. 10 L' Amministrazione Comunale può concedere finanziamenti per benefici finanziari e/ o vantaggi economici, nei limiti delle risorse disponibili nei seguenti settori di intervento: a) Attività sportive e ricreative del tempo libero; b) Attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; c) Cultura ed informazione; d) Sviluppo economico e turistico; e) Tutela dei valori ambientali. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili. CAPO IV SOGGETTI AMMESSI Art. 11 La concessione di benefici finanziari e/o vantaggi economici di qualunque genere sussistendo le motivazioni e le finalità stabilite nel presente regolamento può essere disposta dall' Amministrazione Comunale a favore: a) di Enti Pubblici; b) di Enti Privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre istituzioni di carattere privato senza fini di lucro che esercitano la loro attività in favore della popolazione o del territorio del Comune; c) di soggetti privati residenti nel Comune; d) di soggetti privati non residenti nel Comune. CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE Art. 12 Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedano la concessione di un beneficio finanziario e/o un vantaggio economico quale concorso per l effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l istanza per la concessione deve contenere le specifiche finalità, obiettivi e motivazioni per le quali si richiede il contributo e deve essere corredata, per il primo anno, da copia del Bilancio di previsione e dal programma specifico di attività oltre che dallo Statuto o atto costitutivo e dall'elenco delle cariche direttive. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l anno successivo a quello per il quale il beneficiario ha fruito del contributo, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere 3

presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare attenzione agli Enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell' attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al primo comma avviene a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell' anno per il quale il contributo è stato concesso e relazione indicante il raggiungimento delle finalità ed obiettivi per i quali è stato richiesto il contributo. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell attività, fa venire meno il diritto all erogazione del contributo e comporta l archiviazione della pratica. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale. In ogni caso la concessione del contributo finanziario è relativa all'effettiva situazione economico-finanziaria risultante dal rendiconto di gestione. In determinati casi, adeguatamente motivati, possono essere concesse, su richiesta, anticipazioni di erogazione dei contributi fino ad un massimo del 75% del contributo concesso. E' fatto salvo l'obbligo del rimborso qualora l'attività non sia stata svolta, totalmente o parzialmente, o sia stata realizzata in contrasto con quanto accordato in sede di concessione o con la legge, i regolamenti e lo Statuto Comunale. Art. 13 Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedano la concessione di un beneficio finanziario e/o vantaggio economico quale concorso per la effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinenti alla comunità locale, l istanza per la concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa indicante le specifiche finalità, obiettivi e motivazioni per le quali si richiede il contributo, dalla precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. L' erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e relazione indicante il raggiungimento delle finalità ed obiettivi per i quali è stato richiesto il contributo. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. In determinati casi, adeguatamente motivati, possono essere concesse, su richiesta, anticipazioni di erogazione dei contributi fino ad un massimo del 75% del contributo concesso. E' fatto salvo l'obbligo del rimborso qualora l'attività non sia stata svolta, totalmente o parzialmente, o sia stata realizzata in contrasto con quanto accordato in sede di concessione o con la legge, i regolamenti e lo Statuto Comunale. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni realizzate dall'apporto dei componenti dell' ente od associazione e da tutti coloro che, a vario titolo, volontariamente collaborino, nonchè gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti, dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici o privati. Art. 14 L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all' art. 13, richiedano, e non può essere accordato per la sola copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all' art. 12. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo 4

svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l' erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell' esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e nel rispetto della legge e dei regolamenti comunali. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l' assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell' ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall' Amministrazione comunale. Art. 15 Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevano contributi annuali per l espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco o Assessore delegato che ne assume la relativa responsabilità. Qualora la concessione del patrocinio comporti benefici, anche finanziari, od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso deve essere approvato con delibera della Giunta Municipale. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l ha ottenuto, attraverso tutti mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. CAPO VI A1TIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO Art. 16 Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionale possono essere concesse, qualora ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all immagine della comunità, agevolazioni per l uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al primo e secondo comma per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità. 5

Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi I, IV e V. Art. 17 La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti e attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 16, è regolata mediante apposita convenzione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse. CAPO VII SVILUPPO ECONOMICO Art. 18 Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare: a) al concorso per l organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune; b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale; c) a contributi annuali a favore delle Associazioni ProLoco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l' organizzazione della manifestazione. Nell' atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida. La concessione dei contributi una tantum per le finalità di cui.alle lettere a) e b) del precedente primo comma avviene con l osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. L ammontare del contributo sarà comunque proporzionato all'importanza del1' iniziativa. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l' economia e lo sviluppo della comunità. Art. 19 Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 18, si osservano le norme di cui agli artt.12 e 14 del presente Regolamento. 6

CAPO VIII A1TIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE Art. 20 Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente: a) a favore dei soggetti che svolgano attività di promozione culturale ededucati va nell'ambito del territorio comunale ; b) a favore dei soggetti che organizzino e sostengano l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico; c) a favore dei soggetti che effettuino attività di valorizzazione delle opere d' arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità; d) a favore dei soggetti che organizzino nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscano rilevante interesse per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione. Art. 21 La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell' attività già svolta che di quella programmata, e dell' interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura. 2 -Le concessioni sono effettuate con l osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti Capi II, IV, V. CAPO IX. TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI Art. 22 1- Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati: a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operino in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell' ambiente; b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali; c) alle iniziative promosse in collaborazione con le associazioni, i comitati egli enti privati per il recupero delle aree del patrimonio comunale abbandonate e incolte. 2 -Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti Capi II, IV e V. 7

CAPO X INTERVENTI STRAORDINARI Art. 23 1- Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste nel presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. 2- La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. 3- Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti Capi II, IV e V. CAPO XIl DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 Il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 21/6/1995 riportante oggetto esame ed approvazione del regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti ad Enti pubblici ed a soggetti privati, è sostituito dal presente regolamento. Art. 25 Le disposizione del presente regolamento, eccezion fatta per i suoi principi, possono essere modificate ed integrate da apposite convenzioni che disciplinino i rapporti tra Comune e terzi e approvate specificatamente dal Consiglio Comunale Per quanto riguarda le richieste per la concessione di contributi e/o benefici economici assistenziali si rimanda ad apposito regolamento approvato con deliberazione del C.S. n. 78 del 21/4/2004. 8