Corte di Giustizia UE: la partecipazione ad un gioco a premi subordinata all acquisto non è di per sè vietata

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: la partecipazione ad un gioco a premi subordinata all acquisto non è di per sè vietata Direttiva 2005/29/CE Pratiche commerciali sleali Normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la participazione dei consumatori ad un gioco a premi all acquisto di una merce o di un servizio 15 Gennaio 2010 Filodiritto editore SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) Nel procedimento C?304/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 5 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2008, nella causa Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev contro Plus Warenhandelsgesellschaft mbh, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ileši? e J.?J. Kasel, giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza dell 11 giugno 2009, considerate le osservazioni presentate: per la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev, dall avv. C. von Gierke, Rechtsanwältin; per la Plus Warenhandelsgesellschaft mbh, dagli avv.ti D. Mäder e C. Hunecke, Rechtsanwälte; per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti; per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente; per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente; per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente; per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato; per il governo austriaco, dalla sig.ra A. Hable, in qualità di agente; per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz nonché dalle sig.re K. Zawisza e M. Laszuk, in qualità di agenti; per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado nonché dalla sig.ra A. Barros, in qualità di agenti; per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes?Purokoski, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 3 settembre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l interpretazione dell art. 5, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev (associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale; in prosieguo: la «Wettbewerbszentrale») e la Plus Warenhandelsgesellschaft mbh, una società tedesca di vendita al dettaglio (in prosieguo: la «Plus»), in merito ad una pratica commerciale di quest ultima considerata sleale dalla Wettbewerbszentrale. Contesto normativo La normativa comunitaria 3 Il sesto, settimo e diciassettesimo considerando della direttiva 2005/29 prevedono quanto segue: «(6) La presente direttiva ravvicina ( ) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l impatto sui consumatori può essere trascurabile. Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. ( ) (7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende. Non riguarda i requisiti giuridici inerenti al buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli Stati membri. Le pratiche commerciali quali ad esempio le sollecitazioni commerciali per strada possono essere indesiderabili negli Stati membri per motivi culturali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro territori per ragioni di buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche non limitano la libertà di scelta dei consumatori. In sede di applicazione della direttiva, in particolare delle clausole generali, è opportuno tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in questione. ( ) (17) È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L allegato I riporta pertanto l elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

4 L art. 2 della direttiva 2005/29 prevede: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: ( ) d) pratiche commerciali tra imprese e consumatori (in seguito denominate pratiche commerciali ): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; ( )». 5 L art. 3, n. 1, di tale direttiva dispone quanto segue: «La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un operazione commerciale relativa a un prodotto». 6 Ai sensi dell art. 4 della summenzionata direttiva: «Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva». 7 L art. 5 della direttiva 2005/29, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», è formulato nel modo seguente: «1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate. 2. Una pratica commerciale è sleale se: a) è contraria alle norme di diligenza professionale, e b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7, o b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9. 5. L allegato I riporta l elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva». 8 Infine, in conformità all art. 19 della direttiva 2005/29: «Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. ( ) Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. ( )». La normativa nazionale 9 La legge tedesca contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 2004 I, pag. 1414; in prosieguo: l «UWG»), è rivolta, ai sensi del suo art. 1, a tutelare i concorrenti, i consumatori,

nonché gli altri operatori del mercato dalla concorrenza sleale. Essa tutela al tempo stesso l interesse collettivo a una concorrenza non falsata. 10 L art. 3 dell UWG è formulato nel modo seguente: «Sono illecite le pratiche concorrenziali sleali che risultino idonee ad alterare in misura non meramente irrilevante la concorrenza a danno dei concorrenti, dei consumatori o degli altri operatori del mercato». 11 L art. 4 dell UWG dispone: «In particolare, agisce slealmente ai sensi dell art. 3 colui che: ( ) 6. subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all acquisto di una merce o di un servizio, a meno che il concorso o il gioco a premi siano per natura collegati alla merce o al servizio; ( )». Causa principale e questione pregiudiziale 12 Risulta dalla decisione di rinvio che dal 16 settembre al 13 novembre 2004 la Plus ha lanciato la campagna promozionale «Ihre Millionenchance» («Diventa milionario!»), con cui il pubblico veniva invitato ad acquistare prodotti venduti nei suoi negozi per accumulare punti. Al raggiungimento di venti punti si poteva partecipare gratuitamente all estrazione del 6 novembre 2004 o a quella del 27 novembre 2004 del Deutscher Lottoblock (associazione nazionale di 16 società che organizzano lotterie). 13 Ritenendo tale pratica sleale ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4, n. 6, dell UWG, in quanto subordinava la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi all acquisto di merci, la Wettbewerbszentrale chiedeva al Landgericht Duisburg di ordinare alla Plus di cessare tale pratica. 14 Dopo essere stata condannta in primo e in secondo grado, la Plus proponeva un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof. 15 Nella sua decisione di rinvio, tale giudice si interroga circa la compatibilità di dette disposizioni nazionali con la direttiva 2005/29, dal momento che esse prevedono un divieto generale dei concorsi e dei giochi a premi con obbligo di acquisto. Orbene, una pratica siffatta non è compresa tra quelle elencate all allegato I di tale direttiva, che sono le uniche ad essere vietate in qualsiasi caso a prescindere da un pericolo concreto per gli interessi dei consumatori. Inoltre, secondo il giudice del rinvio non è escluso che in tal modo l UWG riconosca ai consumatori una tutela più estesa di quella voluta dal legislatore comunitario, nonostante la direttiva in parola abbia realizzato un armonizzazione completa della materia. 16 Il Bundesgerichtshof formula altresì nella sua decisione di rinvio talune osservazioni in merito alla ricevibilità del suo rinvio pregiudiziale. 17 A tale riguardo, detto giudice precisa che, nonostante la direttiva 2005/29 non sia stata ancora trasposta in diritto tedesco e sebbene in tal sede non sia prevista alcuna modifica o abrogazione delle disposizioni dell UWG di cui trattasi nella causa principale, egli è cionondimeno tenuto, in forza della giurisprudenza risultante dalla sentenza 4 luglio 2006, Adelener e a. (causa C?212/04, Racc. pag. 6057), ad interpretare il diritto interno conformemente alla direttiva 2005/29 a partire dal 12 dicembre 2007, cioè dalla data ultima entro la quale, in base all art. 19 di tale direttiva, doveva essere assicurata l applicazione delle disposizioni nazionali di trasposizione. 18 Inoltre, se è indubbiamente vero che la pubblicità censurata risulta addirittura essere anteriore all entrata in vigore della direttiva 2005/29, cioè il 12 giugno 2005, il giudice del rinvio spiega che in considerazione del fatto che l inibitoria presentata dalla Wettbewerbszentrale riguarda infrazioni future, il ricorso in «Revision» potrà essere accolto esclusivamente nel caso in cui l inibitoria possa essere parimenti richiesta sulla base del diritto vigente alla data di pronuncia della sua decisione.

19 Alla luce di quanto sopra considerato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29 ( ) possa essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale una pratica commerciale, con la quale si subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco promozionale all acquisto di una merce o di un servizio, è in via di principio illecita a prescindere dal fatto che tale operazione pubblicitaria leda concretamente gli interessi dei consumatori». Sulla questione pregiudiziale 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/29 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come l UWG, che preveda un divieto di principio, senza tener conto delle circostanze specifiche di ogni singolo caso, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o ad un gioco a premi all acquisto di una merce o di un servizio. Sulla ricevibilità 21 Il governo spagnolo eccepisce l irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto la direttiva 2005/29 non è applicabile ad una situazione come quella di cui alla causa principale. 22 Secondo tale governo, poiché la controversia vede opposte due società di diritto tedesco, la situazione di cui alla causa principale è caratterizzata dal fatto che tutti gli elementi si collocano all interno di un solo Stato membro per cui le disposizioni della direttiva 2005/29 non sono applicabili alla controversia di cui alla causa principale (v. sentenza 21 ottobre 1999, causa C?97/98, Jägerskiöld, Racc. pag. I?7319, pag. 45). In via subordinata, il governo spagnolo afferma, in sostanza, che la direttiva 2005/29 non è applicabile alla causa principale poiché i fatti che l hanno fatta sorgere si sono verificati non solo prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva in parola, ma addirittura prima della sua adozione. Di conseguenza, la Corte non può valutare la conformità della normativa tedesca con la direttiva 2005/29. Infine, il governo spagnolo rileva che tale direttiva non è comunque diretta a disciplinare i concorsi o le lotterie collegati alla commercializzazione di merci o di servizi destinati ai consumatori, dal momento che tale disciplina è stata espressamente trattata in una proposta di regolamento COM(2001) 546 def. relativo alle promozioni delle vendite, successivamente ritirata dalla Commissione delle Comunità europee nel corso del 2006. 23 Tali argomenti, tuttavia, non possono essere accolti. 24 Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali stabilita dall art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Pertanto, dal momento che le questioni poste riguardano l interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 13 marzo 2001, causa C?379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I?2099, punto 38; 22 maggio 2003, causa C?18/01, Korhonen e a., Racc. pag. I?5321, punto 19, nonché 19 aprile 2007, causa C?295/05, Asemfo, Racc. pag. I?2999, punto 30). 25 Ne consegue che la presunzione di rilevanza inerente alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali e, segnatamente, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non

abbia alcun rapporto con la realtà o con l oggetto della causa principale (v., segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa C?415/93, Bosman, Racc. pag. I?4921, punto 61, nonché 1 aprile 2008, causa C?212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone, Racc. pag. I?1683, punto 29). 26 Orbene, ciò non sembra avvenire nel caso di specie. 27 Anzitutto, per quanto riguarda il riferimento da parte del governo spagnolo alla citata sentenza Jägerskiöld, per far valere l assenza di dimensione comunitaria della controversia all origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, è sufficiente constatare che quella sentenza riguardava l interpretazione delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione di servizi che, come rammentato dalla Corte al punto 42 della stessa sentenza, non sono applicabili ad attività i cui elementi si collocano tutti all interno di un solo Stato membro. 28 Per contro, nella causa principale, contrariamente alle disposizioni del Trattato di cui si trattava nella causa all origine della citata sentenza Jägerskiöld, l applicazione della direttiva 2005/29 non è subordinata alla presenza di un elemento di estraneità. Infatti, in forza dell art. 3, n. 1, di tale direttiva essa si applica a qualsiasi pratica commerciale sleale attuata da un impresa nei confronti dei consumatori. 29 Per quanto riguarda poi l argomento secondo cui la direttiva 2005/29 non si applicherebbe alla controversia principale in quanto i fatti che l hanno originata si sono verificati prima dell adozione di tale direttiva, occorre rilevare, da un canto, che, secondo la giurisprudenza della Corte, dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva (v., in particolare, sentenza 23 aprile 2009, cause riunite C?261/07 e C?299/07, VTB-VAB e Galatea, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 30 Nella fattispecie, un siffatto obbligo di astensione era applicabile, per lo meno, al momento dell adozione della decisione di rinvio, ossia il 5 giugno 2008, data alla quale non solo la direttiva 2005/29 era entrata in vigore, ma alla quale, per giunta, era scaduto il termine di trasposizione di essa, fissato al 12 dicembre 2007. 31 D altro canto, e in ogni caso, risulta espressamente dalla decisione di rinvio che, poiché l azione inibitoria riguarda anche infrazioni future, l esito del ricorso in «Revision» proposto dalla Plus dipende dall accertamento del fatto che l azione inibitoria in esame possa essere accolta sulla base del diritto applicabile al momento in cui, con la pronuncia della presente sentenza, interverrà la decisione che statuisce sulla controversia principale. 32 Pertanto, come rilevato dall avvocato generale ai paragrafi 49?57 delle sue conclusioni, l interpretazione della direttiva 2005/29 richiesta dal giudice del rinvio va ritenuta utile al medesimo al fine di consentirgli di pronunciarsi nella controversia di cui è adito. 33 Infine, per quanto riguarda l argomento secondo cui le pratiche di promozione delle vendite di cui alla causa principale non sarebbero contemplate dalla direttiva 2005/29 in quanto esse sono state oggetto di una proposta di regolamento della Commissione, è sufficiente rilevare che tale circostanza non può, da sola, escludere in particolare tenuto conto del fatto che tale proposta è stata ritirata nel 2006 e non ha quindi portato all adozione di un regolamento che tali pratiche possano costituire, allo stato attuale del diritto comunitario, pratiche commerciali sleali ai sensi di tale direttiva e rientrare nel campo di applicazione della medesima. 34 Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere ritenuta ricevibile. Nel merito

35 Per risolvere la questione proposta, occorre anzitutto stabilire se le pratiche oggetto del divieto di cui alla causa principale, che collegano l acquisto di merci o di servizi alla partecipazione dei consumatori ad un gioco o a un concorso, costituiscano pratiche commerciali ai sensi dell art. 2, lett. d), della direttiva 2005/29 e siano, di conseguenza, assoggettate alle previsioni di quest ultima. 36 A tale proposito, è opportuno rilevare che l art. 2, lett. d), della direttiva 2005/29 definisce, utilizzando una formulazione particolarmente ampia, la nozione di pratica commerciale come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». 37 Orbene, occorre constatare che campagne promozionali, come quelle in esame nella causa principale, che subordinano la partecipazione gratuita del consumatore ad una lotteria all acquisto di una determinata quantità di merci o servizi, si iscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale di un operatore e sono rivolte direttamente alla promozione e allo smercio delle sue vendite. Ne deriva che esse costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell art. 2, lett. d), della direttiva 2005/29 e ricadono, conseguentemente, nella sua sfera di applicazione (v., per analogia, in materia di offerte congiunte, sentenza VTB-VAB e Galatea, cit., punto 50). 38 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione tramite l argomentazione esposta dal governo ceco e austriaco, secondo cui le disposizioni dell UWG di cui trattasi nella causa principale, contrariamente a quelle della direttiva 2005/29, sarebbero principalmente dirette non alla tutela dei consumatori, ma a quella dei concorrenti contro pratiche commerciali sleali attuate da taluni operatori, cosicché tali disposizioni non ricadrebbero nell ambito di applicazione della direttiva. 39 Infatti, come è stato sottolineato al punto 36 della presente sentenza, la direttiva 2005/29 è caratterizzata da un ambito di applicazione per materia particolarmente ampio che si estende a qualsiasi pratica commerciale in collegamento diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori. In tal modo, come risulta dal sesto considerando di tale direttiva, sono escluse da detto ambito di applicazione soltanto le normative nazionali relative alle pratiche commerciali sleali che ledono «unicamente» gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un operazione tra professionisti. 40 Orbene, come ha rilevato l avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, ciò evidentemente non accade nel caso delle disposizioni nazionali in esame nella causa principale, poiché gli artt. 1, 3 e 4 dell UWG sono espressamente diretti alla tutela dei consumatori e non esclusivamente a quella dei concorrenti e degli altri attori sul mercato. 41 Ciò detto, occorre rammentare poi che la direttiva 2005/29 realizza un armonizzazione completa a livello comunitario delle norme relative alla pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Pertanto, come prevede espressamento l art. 4 della medesima, gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite dalla direttiva in parola, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori (sentenza VTB-VAB e Galatea, cit., punto 52). 42 Si deve poi rilevare che l art. 5 della direttiva 2005/29 prevede il divieto delle pratiche commerciali sleali e indica i criteri che consentono di determinare un siffatto carattere di slealtà. 43 Così, conformemente al n. 2 di tale disposizione, una pratica commerciale è sleale se è contraria alle norme di diligenza professionale e falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio. 44 Quanto al n. 4 di detto articolo esso definisce due categorie precise di pratiche commerciali sleali, e cioè

le «pratiche ingannevoli» e le «pratiche aggressive» che soddisfano i criteri specificati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 nonché 8 e 9 della direttiva 2005/29. In forza di tali disposizioni, siffatte pratiche sono vietate in particolare quando, tenuto conto delle caratteristiche e circostanze del caso, inducano o siano idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 45 Infine, la direttiva 2005/29 prevede anche, al suo allegato I, un elenco esaustivo di 31 pratiche commerciali che, conformemente all art. 5, n. 5, di tale direttiva, sono considerate sleali «in ogni caso». Di conseguenza, come espressamente precisato dal diciassettesimo considerando della direttiva, si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli 5?9 della direttiva 2005/29. 46 Pertanto, è alla luce del contenuto e dell economia generale delle disposizioni della direttiva 2005/29 ricordate ai punti che precedono che vanno esaminate le questioni sollevate dal giudice del rinvio. 47 Al riguardo è giocoforza rilevare che, nell introdurre un divieto assoluto delle pratiche che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un gioco o ad un concorso all acquisto di merci o di servizi, un normativa nazionale come quella oggetto della causa principale non soddisfa i requisiti posti dalla direttiva 2005/29. 48 Infatti, da un lato, l art. 4, n. 6, dell UWG vieta qualsiasi operazione commerciale che colleghi l acquisto di merci o servizi alla partecipazione dei consumatori ad un concorso o ad un gioco a premi, con la sola eccezione di quelle riguardanti un gioco o un concorso per natura collegati alla merce o al servizio di cui trattasi. In altri termini, detto tipo di pratica è vietato in generale, senza che sia necessario accertare, con riferimento al contesto di fatto di ogni fattispecie, se l operazione commerciale di cui trattasi presenti un carattere «sleale» alla luce dei criteri enunciati agli artt. 5?9 della direttiva 2005/29. 49 Orbene, è pacifico che siffatte pratiche, che collegano l acquisto di merci o servizi alla partecipazione dei consumatori ad un gioco o ad un concorso, non sono contemplate dall allegato I di tale direttiva che, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, elenca tassativamente le sole pratiche che possono essere vietate senza essere esaminate caso per caso. 50 D altra parte una normativa del tipo di quella oggetto della causa principale si pone in contrasto con il contenuto dell art. 4 della direttiva 2005/29 che vieta espressamente agli Stati membri di mantenere o di adottare misure nazionali più restrittive, anche se tali misure sono volte a garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori. 51 Pertanto, occorre constatare che la direttiva 2005/29 osta ad un divieto di offerte commerciali che collegano l acquisto di merci o servizi alla partecipazione dei consumatori ad un concorso o ad un gioco, come qella prevista dalla normativa nazionale in esame nella causa principale. 52 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che l art. 4, n. 6, dell UWG preveda un eccezione a favore delle prassi riguardanti un gioco o un concorso per natura collegati alla merce o al servizio di cui trattasi. 53 Infatti, anche se tali eccezioni possono limitare la portata del divieto previsto da tale disposizione, cionondimeno esse non possono, in ragione della loro natura limitata e predefinita, sostituirsi all analisi, che deve essere necessariamente effettuata in considerazione del contesto di fatto di ogni caso di specie, del carattere «sleale» di una pratica commerciale alla luce dei criteri previsti dagli artt. 5?9 della direttiva 2005/29, qualora si tratti, come nella causa principale, di una pratica non prevista dal suo allegato I (v. sentenza VTB-VAB e Galatea, cit., punti 64 e 65). 54 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dichiarando che la

direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che prevede un divieto in via di principio, a prescindere dalle circostanze della singola fattispecie, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all acquisto di una merce o di un servizio. Sulle spese 55 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che prevede un divieto in via di principio, a prescindere dalle circostanze della singola fattispecie, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all acquisto di una merce o di un servizio. Firme SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) Nel procedimento C?304/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 5 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2008, nella causa Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev contro Plus Warenhandelsgesellschaft mbh, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ileši? e J.?J. Kasel, giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza dell 11 giugno 2009, considerate le osservazioni presentate: per la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev, dall avv. C. von Gierke, Rechtsanwältin; per la Plus Warenhandelsgesellschaft mbh, dagli avv.ti D. Mäder e C. Hunecke, Rechtsanwälte; per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti; per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente; per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente; per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente; per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato; per il governo austriaco, dalla sig.ra A. Hable, in qualità di agente; per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz nonché dalle sig.re K. Zawisza e M. Laszuk, in qualità

di agenti; per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado nonché dalla sig.ra A. Barros, in qualità di agenti; per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes?Purokoski, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e W. Wils, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 3 settembre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l interpretazione dell art. 5, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev (associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale; in prosieguo: la «Wettbewerbszentrale») e la Plus Warenhandelsgesellschaft mbh, una società tedesca di vendita al dettaglio (in prosieguo: la «Plus»), in merito ad una pratica commerciale di quest ultima considerata sleale dalla Wettbewerbszentrale. Contesto normativo La normativa comunitaria 3 Il sesto, settimo e diciassettesimo considerando della direttiva 2005/29 prevedono quanto segue: «(6) La presente direttiva ravvicina ( ) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l impatto sui consumatori può essere trascurabile. Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. ( ) (7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende. Non riguarda i requisiti giuridici inerenti al buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli Stati membri. Le pratiche commerciali quali ad esempio le sollecitazioni commerciali per strada possono essere indesiderabili negli Stati membri per motivi culturali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro territori per ragioni di buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche non limitano la libertà di scelta dei consumatori. In sede di applicazione della direttiva, in particolare delle clausole generali, è opportuno tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in questione. ( )

(17) È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L allegato I riporta pertanto l elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva». 4 L art. 2 della direttiva 2005/29 prevede: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: ( ) d) pratiche commerciali tra imprese e consumatori (in seguito denominate pratiche commerciali ): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; ( )». 5 L art. 3, n. 1, di tale direttiva dispone quanto segue: «La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un operazione commerciale relativa a un prodotto». 6 Ai sensi dell art. 4 della summenzionata direttiva: «Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva». 7 L art. 5 della direttiva 2005/29, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», è formulato nel modo seguente: «1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate. 2. Una pratica commerciale è sleale se: a) è contraria alle norme di diligenza professionale, e b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7, o b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9. 5. L allegato I riporta l elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva». 8 Infine, in conformità all art. 19 della direttiva 2005/29: «Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. ( ) Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. ( )». La normativa nazionale 9 La legge tedesca contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 2004 I, pag. 1414; in prosieguo: l «UWG»), è rivolta, ai sensi del suo art. 1, a tutelare i concorrenti, i consumatori, nonché gli altri operatori del mercato dalla concorrenza sleale. Essa tutela al tempo stesso l interesse collettivo a una concorrenza non falsata. 10 L art. 3 dell UWG è formulato nel modo seguente: «Sono illecite le pratiche concorrenziali sleali che risultino idonee ad alterare in misura non meramente irrilevante la concorrenza a danno dei concorrenti, dei consumatori o degli altri operatori del mercato». 11 L art. 4 dell UWG dispone: «In particolare, agisce slealmente ai sensi dell art. 3 colui che: ( ) 6. subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all acquisto di una merce o di un servizio, a meno che il concorso o il gioco a premi siano per natura collegati alla merce o al servizio; ( )». Causa principale e questione pregiudiziale 12 Risulta dalla decisione di rinvio che dal 16 settembre al 13 novembre 2004 la Plus ha lanciato la campagna promozionale «Ihre Millionenchance» («Diventa milionario!»), con cui il pubblico veniva invitato ad acquistare prodotti venduti nei suoi negozi per accumulare punti. Al raggiungimento di venti punti si poteva partecipare gratuitamente all estrazione del 6 novembre 2004 o a quella del 27 novembre 2004 del Deutscher Lottoblock (associazione nazionale di 16 società che organizzano lotterie). 13 Ritenendo tale pratica sleale ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4, n. 6, dell UWG, in quanto subordinava la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi all acquisto di merci, la Wettbewerbszentrale chiedeva al Landgericht Duisburg di ordinare alla Plus di cessare tale pratica. 14 Dopo essere stata condannta in primo e in secondo grado, la Plus proponeva un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof. 15 Nella sua decisione di rinvio, tale giudice si interroga circa la compatibilità di dette disposizioni nazionali con la direttiva 2005/29, dal momento che esse prevedono un divieto generale dei concorsi e dei giochi a premi con obbligo di acquisto. Orbene, una pratica siffatta non è compresa tra quelle elencate all allegato I di tale direttiva, che sono le uniche ad essere vietate in qualsiasi caso a prescindere da un pericolo concreto per gli interessi dei consumatori. Inoltre, secondo il giudice del rinvio non è escluso che in tal modo l UWG riconosca ai consumatori una tutela più estesa di quella voluta dal legislatore comunitario, nonostante la direttiva in parola abbia realizzato un armonizzazione completa della materia. 16 Il Bundesgerichtshof formula altresì nella sua decisione di rinvio talune osservazioni in merito alla ricevibilità del suo rinvio pregiudiziale. 17 A tale riguardo, detto giudice precisa che, nonostante la direttiva 2005/29 non sia stata ancora trasposta in diritto tedesco e sebbene in tal sede non sia prevista alcuna modifica o abrogazione delle disposizioni dell UWG di cui trattasi nella causa principale, egli è cionondimeno tenuto, in forza della giurisprudenza risultante dalla sentenza 4 luglio 2006, Adelener e a. (causa C?212/04, Racc. pag. 6057), ad interpretare il diritto interno conformemente alla direttiva 2005/29 a partire dal 12 dicembre 2007, cioè dalla data ultima entro la quale, in base all art. 19 di tale direttiva, doveva essere assicurata l applicazione delle disposizioni nazionali di trasposizione.

18 Inoltre, se è indubbiamente vero che la pubblicità censurata risulta addirittura essere anteriore all entrata in vigore della direttiva 2005/29, cioè il 12 giugno 2005, il giudice del rinvio spiega che in considerazione del fatto che l inibitoria presentata dalla Wettbewerbszentrale riguarda infrazioni future, il ricorso in «Revision» potrà essere accolto esclusivamente nel caso in cui l inibitoria possa essere parimenti richiesta sulla base del diritto vigente alla data di pronuncia della sua decisione. 19 Alla luce di quanto sopra considerato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29 ( ) possa essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale una pratica commerciale, con la quale si subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco promozionale all acquisto di una merce o di un servizio, è in via di principio illecita a prescindere dal fatto che tale operazione pubblicitaria leda concretamente gli interessi dei consumatori». Sulla questione pregiudiziale 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/29 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come l UWG, che preveda un divieto di principio, senza tener conto delle circostanze specifiche di ogni singolo caso, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o ad un gioco a premi all acquisto di una merce o di un servizio. Sulla ricevibilità 21 Il governo spagnolo eccepisce l irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto la direttiva 2005/29 non è applicabile ad una situazione come quella di cui alla causa principale. 22 Secondo tale governo, poiché la controversia vede opposte due società di diritto tedesco, la situazione di cui alla causa principale è caratterizzata dal fatto che tutti gli elementi si collocano all interno di un solo Stato membro per cui le disposizioni della direttiva 2005/29 non sono applicabili alla controversia di cui alla causa principale (v. sentenza 21 ottobre 1999, causa C?97/98, Jägerskiöld, Racc. pag. I?7319, pag. 45). In via subordinata, il governo spagnolo afferma, in sostanza, che la direttiva 2005/29 non è applicabile alla causa principale poiché i fatti che l hanno fatta sorgere si sono verificati non solo prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva in parola, ma addirittura prima della sua adozione. Di conseguenza, la Corte non può valutare la conformità della normativa tedesca con la direttiva 2005/29. Infine, il governo spagnolo rileva che tale direttiva non è comunque diretta a disciplinare i concorsi o le lotterie collegati alla commercializzazione di merci o di servizi destinati ai consumatori, dal momento che tale disciplina è stata espressamente trattata in una proposta di regolamento COM(2001) 546 def. relativo alle promozioni delle vendite, successivamente ritirata dalla Commissione delle Comunità europee nel corso del 2006. 23 Tali argomenti, tuttavia, non possono essere accolti. 24 Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali stabilita dall art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Pertanto, dal momento che le questioni poste riguardano l interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 13 marzo 2001, causa C?379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I?2099, punto 38; 22

maggio 2003, causa C?18/01, Korhonen e a., Racc. pag. I?5321, punto 19, nonché 19 aprile 2007, causa C?295/05, Asemfo, Racc. pag. I?2999, punto 30). 25 Ne consegue che la presunzione di rilevanza inerente alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali e, segnatamente, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l oggetto della causa principale (v., segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa C?415/93, Bosman, Racc. pag. I?4921, punto 61, nonché 1 aprile 2008, causa C?212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone, Racc. pag. I?1683, punto 29). 26 Orbene, ciò non sembra avvenire nel caso di specie. 27 Anzitutto, per quanto riguarda il riferimento da parte del governo spagnolo alla citata sentenza Jägerskiöld, per far valere l assenza di dimensione comunitaria della controversia all origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, è sufficiente constatare che quella sentenza riguardava l interpretazione delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione di servizi che, come rammentato dalla Corte al punto 42 della stessa sentenza, non sono applicabili ad attività i cui elementi si collocano tutti all interno di un solo Stato membro. 28 Per contro, nella causa principale, contrariamente alle disposizioni del Trattato di cui si trattava nella causa all origine della citata sentenza Jägerskiöld, l applicazione della direttiva 2005/29 non è subordinata alla presenza di un elemento di estraneità. Infatti, in forza dell art. 3, n. 1, di tale direttiva essa si applica a qualsiasi pratica commerciale sleale attuata da un impresa nei confronti dei consumatori. 29 Per quanto riguarda poi l argomento secondo cui la direttiva 2005/29 non si applicherebbe alla controversia principale in quanto i fatti che l hanno originata si sono verificati prima dell adozione di tale direttiva, occorre rilevare, da un canto, che, secondo la giurisprudenza della Corte, dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva (v., in particolare, sentenza 23 aprile 2009, cause riunite C?261/07 e C?299/07, VTB-VAB e Galatea, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 30 Nella fattispecie, un siffatto obbligo di astensione era applicabile, per lo meno, al momento dell adozione della decisione di rinvio, ossia il 5 giugno 2008, data alla quale non solo la direttiva 2005/29 era entrata in vigore, ma alla quale, per giunta, era scaduto il termine di trasposizione di essa, fissato al 12 dicembre 2007. 31 D altro canto, e in ogni caso, risulta espressamente dalla decisione di rinvio che, poiché l azione inibitoria riguarda anche infrazioni future, l esito del ricorso in «Revision» proposto dalla Plus dipende dall accertamento del fatto che l azione inibitoria in esame possa essere accolta sulla base del diritto applicabile al momento in cui, con la pronuncia della presente sentenza, interverrà la decisione che statuisce sulla controversia principale. 32 Pertanto, come rilevato dall avvocato generale ai paragrafi 49?57 delle sue conclusioni, l interpretazione della direttiva 2005/29 richiesta dal giudice del rinvio va ritenuta utile al medesimo al fine di consentirgli di pronunciarsi nella controversia di cui è adito. 33 Infine, per quanto riguarda l argomento secondo cui le pratiche di promozione delle vendite di cui alla causa principale non sarebbero contemplate dalla direttiva 2005/29 in quanto esse sono state oggetto di una proposta di regolamento della Commissione, è sufficiente rilevare che tale circostanza non può, da sola, escludere in particolare tenuto conto del fatto che tale proposta è stata ritirata nel 2006 e non ha quindi