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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21 Dicembre 2009 REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PRESENZA DEI CANI IN AREE URBANE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE LA LORO DETENZIONE ALL INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI CONFINANTI CON TALI AREE

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree urbane pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e alla incolumità di chi le frequenta. 2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente sul territorio comunale. 3. Il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Art. 2 Principi generali 1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni cagionati dall animale, a persone, animali e cose, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. 2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata. Art. 3 Ambito d applicazione e definizioni 1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree urbane pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione. 2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche alle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell art. 8. 3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree urbane pubbliche e/o d uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi

destinate a giardini e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e di ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini. 4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come conduttore/accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un area di cui al comma 1. Art. 4 Raccolta delle deiezioni solide 1. Sulle aree identificate al comma 3 dell art. 3 i conduttori/accompagnatori sono sempre tenuti: a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento delle stesse secondo le direttive vigenti in materia nel tempo; b) fare uso, per l asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile e biodegradabile. 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00. 3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00. 4. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 5 Museruole e guinzagli 1. Sulle aree identificate al comma 1 dell art. 3 i conduttori/accompagnatori sono sempre tenuti: a) a tenere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50; b) a portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Detta museruola va sempre applicata qualora si tratti cani, anche di piccola taglia, a rischio di aggressività, che tendano cioè ad aggredire, anche se non provocati, ovvero quando nelle aree di cui trattasi vi sia grande affollamento, nonché all interno di locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. 2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 3. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati, sulle aree urbane, pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, in grado di gestirli correttamente, tenuto conto delle caratteristiche fisiche ed etologiche dell animale. 4. Il detentore di un cane deve altresì assicurarsi che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00. 6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00. 7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00.

Art. 6 Aree riservate 1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale aree di sgambamento dei cani, nelle quali non vige l obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l animale essere sempre sotto controllo visivo dell accompagnatore/conduttore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani. 2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate. 3. Nelle aree di sgambamento dei cani gli accompagnatori/conduttori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall art. 4, a eccezione di quelle specifiche zone, all uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune. 4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00. 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00. Art. 7 Tutela del patrimonio pubblico 1. E fatto obbligo agli accompagnatori/conduttori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 fatta salva l eventuale azione risarcitoria per il danno causato. Art. 8 Detenzione dei cani all interno di cortili e/o giardini privati 1. E fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall urina.

2. E fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. 3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all interno di un area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda. 4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell animale. 5. L eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell animale. 6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell acqua e del cibo. 7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo. 8. All interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie o addestrati a sostegno delle persone diversamente abili; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti. 9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, ululare, guaire o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 ad 500,00. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00. 11. Il sindaco, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai punti precedenti, con specifica ordinanza, può ordinare il trasferimento coattivo dell animale presso apposito canile che verrà all uopo individuato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Art. 9 Particolari situazioni 1. E fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi, nei bar, ristoranti e simili pubblici esercizi. E fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi e pubblici esercizi sopra indicati di segnalare all ingresso del locale tale divieto. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendono ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori dello stesso. 2. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani, in predeterminate aree, all uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo. 3. E vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all interno dell abitacolo dei veicoli a motore, esposti al sole. 4. E vietato condurre nelle aree di cui all art. 3 1 comma i cani femmina durante l estro. 5. E vietato condurre animali al guinzaglio con l accompagnatore/conduttore che guida un veicolo a motore. 6. Per i parchi e giardini pubblici con più ingressi è ammesso il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l attraversamento il conduttore/accompagnatore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell animale sul camminamento. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00. Art. 10 Interventi vari sui cani 1. Sono vietati: a) l addestramento di cani che ne esalti l aggressività; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: recinzione delle corde vocali, taglio delle orecchie; taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell art. 544 ter del codice penale. Art. 11 Cani morsicatori, impegnativi, aggressivi 1. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali. 2. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell Anagrafe canina regionale, decidono nell ambito del loro compito di tutela

dell incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo. 3. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 4. I servizi veterinari, nel caso di rischio potenziale elevato, stabiliscono altresì le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeuticocomportamentali, istituendo un registro aggiornato dei cani così identificati. 5. I proprietari dei cani di cui al comma 2 devono stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre guinzaglio e museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Art. 12 Normativa di rinvio 1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, se non diversamente stabilito da norme di settore o dagli articoli stessi del presente testo regolamentare, si applicano le disposizioni generali contenute nel regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Responsabili di Struttura, approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 5 Ottobre 2006. 2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune. 3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14.8.1991, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 dell 8.2.1954, dal codice civile e da quello penale, dall ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Art. 13 Norme di chiusura 1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all Ufficio Comunale. 2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l animale in violazione del disposto del comma 3, dell art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell arco di due anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall animale fuggito. 3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all Ufficio Comunale per la cattura degli stessi. 4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie dello stesso, sono a carico del proprietario/detentore/accompagnatore. 5. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. Art. 14 Norme transitorie 1. Coloro che risultano alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane, non avendo applicato tutte le cautele del caso,

fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità. 2. Coloro che intendono acquistare o detenere un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto. Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Allegato: Ordinanza del Ministro del Lavoro, delle Salute e delle Politiche Sociali del 3.3.2009

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL AGGRESSIONE DEI CANI IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; Visto l articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente Legge quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo, Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente Recepimento dell accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Vista l Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente Tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008; Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell appartenenza ad una razza o ai suoi incroci; Ritenuta la necessità e l urgenza di mantenere, in attesa dell emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell incolumità pubblica; Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l uso del collare di tipo elettrico, quale congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza, rientra nella previsione di cui all articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27. ORDINA: Art. 1. 1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali. 5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell Anagrafe canina regionale, decidono nell ambito del loro compito di tutela dell incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo. 6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti. 8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4. Art. 2. 1. Sono vietati: a) l addestramento di cani che ne esalti l aggressività; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell articolo 544 ter del codice penale. 4. E fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Art. 3 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 Regolamento di Polizia Veterinaria, a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all accertamento delle condizioni psicofisiche dell animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2. 3. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. 4. Art. 4 1. E vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non

colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente. Art. 5 1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. 2. Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni. Art. 6 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore. Art 7 1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.