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COMUNE DI VOLTAGGIO Provincia di Alessandria COPIA Deliberazione n.22 del 21.04.2010 ore 18.00 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Assegnazione locale vendita spaccio carni ed altri prodotti agricoli Km. Zero. Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. Fatto l appello risultano: REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni PAVETO Giambattista Carlo PRATI Lucio BISIO Maurizio Luigi ACCOMANDO Carole P P P A A Totale presenti 3 Totale assenti 2 Assiste all adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Comune di VOLTAGGIO Provincia di Alessandria Piazza G.Garibaldi 2- p.iva 00372410068-tel010/9601214-fax010/9600721-cap.15060 e-mail:: ragioneria@comune.voltaggio.al.it- - SEGRETERIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Proposta n. 22 del 21.04.2010 OGGETTO: Assegnazione locale vendita spaccio carni ed altri prodotti agricoli Km. Zero. PARERE SULLA REGOLARITA TECNICA : FAVOREVOLE Clotilde De Rege PARERE SULLA REGOLARITA CONTABILE FAVOREVOLE Lì 21.04.2010 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Traverso Caterina Rosa

Del. G.C. n.22 del 21.04.2010 Assegnazione locale vendita spaccio carni ed altri prodotti agricoli Km. Zero. La GIUNTA COMUNALE PREMESSO che 1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26. 3. 2010 è stato approvato un bando per l'affidamento in gestione di un punto vendita diretta di prodotti agricoli di filiera corta; 2. nei termini previsti dal bando stesso è pervenuta un'offerta da parte della società semplice Allevatori Val Lemme Ovadese, nostro protocollo del 13 aprile 2010 n.1168; 3. la domanda presentata dalla suddetta società semplice risponde ai requisiti previsti dal Bando; DATO ATTO che 1. con provvedimento n.17 del 26.03.2010 è stato approvato lo schema di contratto di locazione dei locali ad uso non abitativo, siti in Via G.B.Rossi n. 23 di Voltaggio, individuati per lo scopo; 2. che il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione del contratto con decorrenza 1 maggio 2010; 3. che il Comune di Voltaggio è stato individuato quale soggetto beneficiario dei contributi previsti dalla normativa di cui alla L.R. 12.11.1999 n.28 art.3 comma 2 lett.d) DDCR n.563 13414/99; RILEVATO che la società semplice Allevatori Val Lemme Ovadese è pertanto risultata affidataria del servizio con punti 18 su 25 max attribuibili; DATO ATTO della necessità di approvare apposita convenzione contenente le modalità e i termini della concessione VISTO il D.Lgs. 267/2000; VISTO il Regolamento di Contabilità; VISTI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. - il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge DELIBERA

1) di assegnare, per i motivi sopra espressi, in gestione alla Società ALLEVATORI VAL LEMME OVADESE S.S. AGRICOLA rappresentata legalmente dal Signor Storace Livio i locali commerciali siti in Via San G.B.De Rossi n.23 per l'apertura del locale spaccio carni ed altri prodotti alimentari a Km. Zero; 2) di approvare a tal proposito l'allegato schema di convenzione, per la disciplina dei reciproci rapporti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.A ) 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.

Il Presidente F.to Lorenzo Giovanni Repetto Il Segretario Comunale F.to Clotilde De Rege ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 comma 1 del D.Lgs. n.267/18.8.2000) Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all Albo Pretorio del Comune il 06.05.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi: dal 05.06.2010 al 19.06.2010 Lì 05.06.2010 IL MESSO COMUNALE (Carrea Roberto) F.to Carrea Roberto IL SEGRETARIO COMUNALE (Clotilde De Rege) F.to Clotilde De Rege CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA (Art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/18.8.2000) La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. Lì, 21.04.2010 IL SEGRETARIO COMUNALE (Clotilde De Rege) F.to Clotilde De Rege ESECUTIVITA (Art.134 comma 1 e 3 del D.Lgs. n.267/18.8.2000) Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n 267 in data essendo stata pubblicata a far data dal Lì... IL SEGRETARIO COMUNALE (Clotilde De Rege) Copia conforme all'originale. Lì, 05.06.2010 IL FUNZIONARIO INCARICATO

SCHEMA DI CONVENZIONE per assegnazione locale vendita spaccio carni ed altri prodotti agricoli Km. Zero. Con la presente scrittura privata tra: -l Comune di Voltaggio, di seguito denominato anche Comune per il quale interviene il Sindaco Repetto Lorenzo Giovanni., nato a Genova (GE) il 17.02.1968, residente in Milano Via Tobruk n.10 nella sua qualità di Legale rappresentante dell Ente e la società Allevatori Val Lemme Ovadese S S A, di seguito denominata Concessionaria associazione con sede in Casaleggio Boiro e, per essa il legale rappresentante (Presidente) Storace Livio residente a Lerma in virtù dei poteri conferitigli Premesso: Che con scrittura privata in data 29.04.2010.il Comune di Voltaggio ha ricevuto in locazione per una durata di anni dodici ( sei + sei ) i locali si in Via San G.B.De Rossi n.23; Che il Comune di Voltaggio, intende destinare tali locali alla vendita di prodotti a Km. zero in particolare di carni bovine; Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 è stato affidato la gestione del locale di vendita a seguito di bando pubblico, alla società Allevatori Val Lemme Ovadese S.S. Agricola Che i locali sopra richiamati necessitano di interventi di manutenzione e adeguamento degli impianti, preliminari all'apertura del negozio di vicinato di prodotti alimentari; Tutto ciò premesso SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 Oggetto a) Il Comune di Voltaggio concede alla società Allevatori Val Lemme Ovadese S.S. Agricola, che accetta, l'uso del seguente immobile sito in Via San G.B.De Rossi n.23 e meglio individuato con tratteggio di colore rosso nella documentazione grafica che, sottoscritta dalle parti, è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1): locali censiti al N.C.E.U. al Fg. 11 mapp. 195 sub 1 e 2;. Detti locali sono concessi in uso affinché possano essere destinati alla vendita di prodotti agricoli a km. Zero e in particolare allo spaccio si carni bovine; Articolo 3 Durata Il contratto ha la durata di 6 (sei ) anni decorrenti dalla data di consegna dell'immobile e scadrà quindi il 30.04.2016 Il contratto è rinnovabile di ulteriori anni sei alla scadenza, in conformità alla durata e ai termini del contratto di locazione dei locali. Articolo 4 Oneri del concessionario La Società Allevatori Val Lemme Ovadese S.S. Agricola è tenuta a custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l uso determinato dal contratto. Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in uso, la società Allevatori Val Lemme Ovadese S.S. Agricola si obbliga a svolgere le seguenti attività: provvedere a propria cura e spese alle opere di miglioria necessarie all'immobile al fine di ottenere locali idonei per l'espletamento dell'attività di vendita di generi alimentari ; il concessionario dovrà farsi carico degli oneri per allacciamenti alle diverse utenze (gas, acqua, luce etc.); presentare in Comune apposita DIA per l apertura del punto vendita in conformità alle normativa in materia;

le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dell'immobile oggetto del presente atto. Articolo 5 Presa in consegna Il concessionario dichiara di aver visitato i locali concessi in uso e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento. Articolo 6 Spese per l uso della cosa La Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti. Il concessionario, nei limiti della destinazione di cui all art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi alle proprie specifiche esigenze d uso nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed igienico sanitarie. Articolo 7 Modifiche ed addizioni Oltre alle opere iniziali la Società. non potrà apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in uso senza il preventivo consenso scritto e l approvazione del relativo progetto da parte del Comune. Articolo 8 Divieto di cessione del contratto La società Allevatori Val Lemme Ovadese S.S. Agricola non può cedere il presente contratto, anche parzialmente. Articolo 9 Accesso ed ispezione Il Comune e chi per esso hanno il diritto di accedere ai locali concessi in uso con il

proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse al servizio di vendita. Articolo 10 Responsabilità La Società. esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all uso dei locali ed all esecuzione degli oneri di cui all art. 4 del presente contratto. Articolo 11 Prescrizioni di sicurezza Il comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all uso dei locali ed all esecuzione degli oneri di cui all art. 4 del presente contratto, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.Lgs. 81/08 di cui dichiara di aver preso piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi o locali concessi. Articolo 12 Recesso La Concessionaria ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. Articolo 13 Clausola risolutiva espressa Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. per fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 2, 4, 6, 8 e 11 del presente contratto. Articolo 14 Clausola fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. L imposta di registro è a carico del comodatario. Articolo 15 Domicilio e clausola arbitrale Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali: - Comune di Voltaggio Piazza G.Garibaldi n.2. Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite, al Presidente del Tribunale di Alessandria. Articolo 16 Modifiche al contratto Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Articolo 17 Applicazione delle norme Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali. Voltaggio, lì Per la Società Per il Comune di Voltaggio