Concezione energia eolica

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PIANI SETTORIALI E CONCEZIONI Concezione energia eolica Basi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione nell ambito della pianificazione di impianti eolici Bozza per l audizione e la partecipazione della popolazione Stato: 22 ottobre 2015

Le concezioni e i piani settoriali ai sensi dell articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) costituiscono i principali strumenti pianificatori della Confederazione. Questi strumenti permettono alla Confederazione di soddisfare le disposizioni legali di pianificare, coordinare i suoi compiti d incidenza territoriale e risolvere in maniera adeguata le problematiche, sempre più complesse, legate all adempimento di compiti o alla realizzazione di progetti di interesse nazionale. Nell ambito delle concezioni e dei piani settoriali la Confederazione mostra come prevede di adempiere ai suoi compiti in un ambito settoriale o tematico, precisando gli obiettivi che vuole conseguire e le condizioni o le disposizioni da rispettare. Elaborati in stretta collaborazione tra i Servizi federali e i Cantoni, questi strumenti contribuiscono ad armonizzare gli sforzi della Confederazione e dei Cantoni in materia di pianificazione del territorio. Editore: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Carte riprodotte con l autorizzazione di Ufficio federale di topografia (swisstopo), 3084 Wabern Finalizzazione delle carte: Simone Rüttimann-Schneuwly, Wünnewil Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Berna, Ottobre 2015 i Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

Indice Sintesi... iv 1 Scopo e importanza... 1 1.1 Obiettivo... 1 1.2 Importanza e campo d applicazione... 1 1.3 Destinatari e valore giuridico... 2 1.4 Adeguamento della Concezione... 3 2 Obiettivi, principi e misure della Concezione... 4 2.1 Obiettivi e orientamenti generali... 4 2.2 Principi relativi alla gestione territoriale dello sfruttamento dell energia eolica... 5 2.2.1 Principi generali di pianificazione... 5 2.2.2 Principi relativi alla presa in considerazione degli interessi della Confederazione... 6 2.3 Misure... 15 3 Indicazioni relative ai processi e agli strumenti di pianificazione... 17 3.1 Obblighi e strumenti di pianificazione... 17 3.2 Processi di pianificazione territoriale e di elaborazione di progetti che prendono in considerazione gli interessi federali... 19 3.3 Procedure e autorizzazioni a livello di autorizzazioni edilizie... 22 3.3.1 Autorizzazione edilizia... 22 3.3.2 Approvazione dei piani... 23 3.3.3 Permesso di dissodamento... 23 3.3.4 Esame di impatto ambientale (EIA)... 23 3.4 Pianificazioni e coordinamento intercantonali e transfrontalieri... 24 4 Precisazioni in merito agli interessi della Confederazione... 26 4.1 Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili... 26 4.1.1 Importanza dell energia eolica nella Strategia energetica 2050... 26 4.1.2 Risorse eoliche in Svizzera... 27 4.2 Pianificazione del territorio / Coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione contro l inquinamento fonico... 28 4.2.1 Protezione contro l inquinamento fonico... 29 4.2.2 Piani settoriali... 29 4.3 Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale... 29 4.3.1 Carattere del paesaggio... 30 4.3.2 Siti classificati nel patrimonio mondiale (UNESCO)... 30 4.3.3 Oggetti dell Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d importanza nazionale (IFP)... 30 4.3.4 Oggetti dell Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d importanza nazionale (ISOS) e dell Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). 31 4.3.5 Altre zone protette... 31 4.3.6 Foreste... 32 4.4 Protezione delle specie (uccelli e pipistrelli)... 32 4.5 Impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione... 32 4.5.1 Aviazione civile... 33 4.5.2 Aviazione e opere militari... 34 4.5.3 Strumenti di misurazione meteorologici della Confederazione... 35 4.5.4 Collegamenti in ponte radio... 35 4.6 Indicazioni per le pianificazioni cantonali di impianti eolici dal punto di vista della Confederazione... 35 Lista della abbreviazioni... I Glossario... V Bibliografia... VII Basi legali a livello federale... X Allegati... XII A-1 Velocità media del vento... XII A-2. Carta di sintesi: interessi della Confederazione per la pianificazione di impianti eolici... XII A-3 Carta di sintesi: zone con un potenziale importante nell ambito della pianificazione di impianti eolici... XII Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 ii

Sintesi La competenza in materia di definizione di zone idonee allo sfruttamento dell energia eolica spetta ai Cantoni. Nell adeguare i piani direttori e nei successivi piani di utilizzazione occorre tenere adeguatamente conto degli interessi della Confederazione. La Concezione energia eolica riunisce e sintetizza i principali interessi della Confederazione in ambito della pianificazione di impianti eolici, e indica come si debba tenerne conto. A tal scopo vengono definite le condizioni quadro per la pianificazione degli impianti eolici dal punto di vista della Confederazione, procedendo all elaborazione di un ausilio alla decisione per i responsabili della pianificazione e per i responsabili di progetto nell ambito dello sfruttamento dell energia eolica. Oltre a dover considerare in modo tempestivo e adeguato i principali interessi della Confederazione relativi alla pianificazione di impianti eolici, la Concezione energia eolica è finalizzata a favorire una collaborazione tra Cantoni nell ambito della pianificazione dei suddetti impianti. La Concezione energia eolica si fonda sulla suddivisione delle competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni e sulle basi giuridiche vigenti nel 2015. Trattandosi di una concezione ai sensi dell articolo 13 della legge federale sulla pianificazione del territorio, essa è vincolante per le autorità di tutti i livelli e impone quindi a Cantoni e Comuni di tenerne debitamente conto nell ambito delle loro pianificazioni e delle loro attività che hanno ripercussioni sul territorio (art. 22 OPT). Le parti evidenziate in grigio nel capitolo 2 indicano gli elementi vincolanti per le autorità. I capitoli 3 e 4 come pure quelli dedicati ai temi specifici nel rapporto esplicativo sviluppano le indicazioni presentate in breve nel capitolo 2. La Concezione energia eolica si applica alla pianificazione di impianti eolici aventi un altezza complessiva minima di 30 m. Essa stabilisce, in particolare a livello di pianificazione direttrice, come debbano essere presi in considerazione gli interessi della Confederazione in materia di approvvigionamento energetico, pianificazione del territorio, protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché il modo di tener conto degli impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione (cfr. cap. 2.2.2). Oltre alla presentazione degli interessi di utilizzazione e di protezione, vengono altresì fornite indicazioni, dal punto di vista della Confederazione, per la pianificazione cantonale di impianti eolici. A tal proposito, i Cantoni conservano la loro competenza in materia di definizione delle zone idonee allo sfruttamento dell energia eolica nei rispettivi piani direttori cantonali. La Concezione energia eolica intende sostenere gli sforzi della Confederazione allo scopo di giungere, a livello federale, a decisioni rapide e giustificate per ogni fase di sviluppo dei progetti relativi a impianti eolici. La Concezione, perciò, contiene anche indicazioni di carattere generale riguardanti processi e strumenti di pianificazione. Allo scopo di migliorare la garanzia di pianificazione a vantaggio delle autorità responsabili della pianificazione e dei promotori di progetto, la Confederazione offrirà in futuro una valutazione tecnica dei progetti preliminari (cfr. precisazioni nel cap. 3.2). Tutto ciò consentirà una tempestiva presa in considerazione, nei piani di dettaglio e di utilizzazione, dell impatto sugli impianti e sui sistemi tecnici posti sotto l autorità della Confederazione in particolare nei settori dell aviazione civile, dell esercito e della meteorologia. L elaborazione della Concezione energia eolica è stata seguita da un gruppo di lavoro a cui hanno preso parte gli Uffici federali dell energia, dello sviluppo territoriale, dell ambiente e dell aviazione civile come pure la Segreteria generale del DDPS e MeteoSvizzera. Questo gruppo di lavoro ha potuto contare, occasionalmente, sull appoggio fornito da rappresentanti dei Cantoni, a loro volta delegati dalle tre conferenze cantonali specializzate COPC, CSEn e CDPNP. La presente Concezione energia eolica è uno strumento dinamico di coordinamento. La Confederazione valuterà regolarmente gli sviluppi nell ambito della pianificazione di impianti eolici. Tenendo conto dell evoluzione sin d ora prevedibile modifica della legislazione in materia di energia, evoluzioni tecnologiche, incremento dell esperienza a livello di Cantoni e servizi federali entro qualche anno si discuterà di un primo adattamento. La Concezione energia eolica sostituisce le «Raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici» del 2010 (disponibile unicamente in francese e tedesco). Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 iv

Parallelamente e coerentemente con i contenuti della Concezione, anche il Manuale sull esame di impatto ambientale verrà completato con indicazioni relative ai progetti in materia di energia eolica. v Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

1 Scopo e importanza 1.1 Obiettivo La Concezione energia eolica persegue i seguenti obiettivi principali: Definire con precisione le condizioni quadro da rispettare, dal punto di vista della Confederazione, per la pianificazione di impianti eolici. La pianificazione e la delimitazione delle zone adatte per lo sfruttamento dell energia eolica sono di competenza dei Cantoni. Per consentire ai Cantoni di assolvere tale compito tenendo conto degli interessi della Confederazione, la Concezione energia eolica presenta, laddove possibile, le esigenze federali da soddisfare. In altri termini, si tratta di valutare l impatto territoriale dei progetti eolici sviluppati conformemente alla Strategia energetica 2050 (cfr. www.strategiaenergetica2050.ch) rispetto agli altri interessi federali rilevanti e agli obiettivi strategici del Progetto territoriale Svizzera e della Strategia del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile. Il coordinamento con gli impianti tecnici che rientrano nell ambito di competenza della Confederazione e con la protezione delle specie, degli habitat e dei paesaggi d importanza nazionale riveste un ruolo di primaria importanza. Alcuni conflitti possono essere risolti solo al termine di una ponderazione degli interessi basata su casi concreti. La Concezione definisce le condizioni quadro che consentono di tener conto in modo adeguato degli interessi rilevanti della Confederazione nell ambito dell utilizzo dei diversi strumenti della pianificazione territoriale, e in particolare del piano direttore cantonale. La Concezione illustra in che modo la Confederazione intende far valere i propri interessi nel processo di pianificazione e funge da base per la pianificazione cantonale in materia di energia eolica, in modo che gli interessi rilevanti della Confederazione e la pianificazione intercantonale di impianti eolici possano essere presi tempestivamente in considerazione. In materia di parchi o impianti eolici, occorre sostenere i Cantoni affinché tengano adeguatamente conto, sia nell ambito della pianificazione direttrice sia nelle pianificazioni subordinate, degli interessi della Confederazione in materia di energia eolica. L obiettivo è di individuare tempestivamente eventuali conflitti con gli interessi della Confederazione che potrebbero determinare la sospensione della pianificazione di progetti già in fase avanzata. La Concezione si esprime dunque in egual misura su quelle strutture e su quei processi che favoriscono una collaborazione efficace tra i servizi federali interessati, i Cantoni e i promotori di progetto. Un applicazione uniforme in tutta la Svizzera di determinati criteri utili alla delimitazione di zone e siti adatti all allestimento di progetti eolici, facilita la pianificazione interregionale e il coordinamento con i piani direttori e i piani di utilizzazione dei territori adiacenti interessati (nazioni, Cantoni, regioni e Comuni). 1.2 Importanza e campo d applicazione Gli aspetti presentati nell ambito della Concezione energia eolica concernono essenzialmente la pianificazione direttrice. Altre precisazioni metodologiche e attinenti ai materiali richieste dalla Confederazione e ritenute pertinenti per i piani di utilizzazione e il rilascio delle autorizzazioni edilizie, saranno apportate nel quadro di un integrazione del Manuale per l esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) per gli impianti eolici. Le corrispondenti modifiche e integrazioni verranno apportate al Manuale EIA sotto l egida dell Ufficio federale dell ambiente (UFAM; cfr. cap. 3.4). In linea di massima, la Concezione energia eolica della Confederazione non priva i Cantoni della loro competenza in materia di delimitazione nei piani direttori delle zone e dei siti adatti per lo sfruttamento dell energia eolica. La competenza pianificatoria nonché la responsabilità in materia di piani di utilizzazione e per il rilascio di autorizzazioni edilizie per gli impianti eolici nel quadro dei quali le autorità procedono a un approfondita ponderazione degli interessi continuano a spettare ai Cantoni e ai Comuni. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 1

A partire dalla sua adozione da parte del Consiglio federale, la presente Concezione sostituisce le «Raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici» del 2010 che i Cantoni utilizzano attualmente come documentazione di riferimento per la pianificazione degli impianti eolici sul loro territorio. I contenuti delle Raccomandazioni del 2010 tuttora validi e applicabili sono stati ripresi nella Concezione e nel relativo rapporto esplicativo. In futuro non si farà più particolare riferimento alla Concezione energia eolica per la Svizzera del 2004 (disponibile unicamente in francese e tedesco), poiché essa non ha carattere vincolante per le autorità, è di carattere puramente informativo e non è più attuale. La Concezione energia eolica viene applicata, in primo luogo, per la pianificazione di impianti eolici con un altezza complessiva minima di 30 m che hanno un impatto importante sul territorio e sono soggetti a un obbligo di pianificazione ai sensi dell articolo 2 LPT. Questo tipo di impianto deve di conseguenza essere integrato nel piano direttore cantonale e necessita di un piano di utilizzazione. Le questioni relative alla pianificazione e alla procedura di autorizzazione di piccoli impianti eolici con un altezza complessiva inferiore a 30 m vengono trattate solo marginalmente (cfr. cap. 3.7 rapporto esplicativo). I principali interessi della Confederazione considerati nella Concezione energia eolica sono i seguenti (cfr. cap. 2.2 e 4): - Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili - Sviluppo insediativo / Pianificazione del territorio: o Principi generali di pianificazione o Protezione contro l inquinamento fonico o Piani settoriali - Interessi della Confederazione in materia di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale o Carattere del paesaggio o Patrimonio mondiale dell UNESCO o Oggetti dell IFP o Oggetti dell ISOS e dell IVS o Altre zone protette o Foreste o Protezione delle specie - Impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione: o Aviazione civile o Aviazione militare e opere militari o Strumenti di misurazione meteorologici o Collegamenti in ponte radio 1.3 Destinatari e valore giuridico La Concezione energia eolica è una concezione ai sensi dell articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e si rivolge agli organi di Confederazione, Cantoni e Comuni incaricati di compiti riguardanti la pianificazione e il coordinamento degli impianti eolici. In virtù dell articolo 22 dell ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), la Concezione energia eolica è vincolante per le autorità a partire dalla sua adozione da parte del Consiglio federale e deve essere presa in considerazione dagli Uffici federali, dai Cantoni e dai Comuni nell elaborazione, nell applicazione e nell esame di piani settoriali, piani direttori e piani di utilizzazione. Le parti esplicitamente vincolanti per le autorità sono evidenziate in grigio nel capitolo 2 della Concezione. I contenuti dei capitoli 3 e 4 così come quelli dei capitoli dedicati a temi specifici nel rapporto esplicativo, apportano delle precisazioni riguardanti le informazioni succintamente esposte nel capitolo 2, ma non sono direttamente vincolanti per le autorità. 2 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

La Concezione e, in particolare, le parti evidenziate in grigio nel capitolo 2 non contengono elementi concreti sul coordinamento e la localizzazione dei progetti. Tali elementi, quindi, non consentono di garantire che il coordinamento di singoli progetti venga regolato ai sensi dell articolo 15 capoverso 3 OPT. Presa in considerazione della Concezione da parte delle autorità - A livello federale, la Concezione energia eolica dev essere presa in considerazione in primo luogo dagli Uffici federali incaricati di compiti di pianificazione con un incidenza territoriale sullo sfruttamento dell energia eolica o riguardanti direttamente impianti eolici. La Concezione energia eolica rappresenta una base determinante per la valutazione e l esame dei punti iscritti nei piani direttori cantonali in ambito di energia eolica. - I Cantoni tengono in considerazione la Concezione energia eolica, in particolare nel quadro della rielaborazione dei loro piani direttori e fanno in modo che questi ultimi non siano in contraddizione con la Concezione stessa. La Concezione energia eolica verrà altresì tenuta in considerazione nell ambito dell elaborazione dei piani di utilizzazione cantonali e dell approvazione dei piani di utilizzazione comunali. - L obbligo di tenere conto della Concezione energia eolica riguarda anche le autorità comunali quando devono prendere decisioni relative a impianti eolici, ad esempio nell ambito dell elaborazione di piani di utilizzazione per impianti eolici o di esame delle domande di costruzione relative a impianti eolici. In questi casi esse devono tenere conto degli elementi materiali della Concezione e, all occorrenza, provvedere ai chiarimenti necessari per garantire la loro compatibilità con gli interessi della Confederazione. La Concezione, inoltre, mira a informare gli investitori, i pianificatori e gli ambienti interessati sulle complesse esigenze che le autorità competenti in materia di pianificazione devono rispettare. Essa consente così ai promotori di progetti eolici di tenere conto in modo adeguato degli interessi della Confederazione in ambito di pianificazione e progettazione. A tal scopo la Confederazione propone una valutazione tecnica per i progetti preliminari (cfr. cap. 3.2). La Concezione, infine, fornisce precisazioni riguardanti la presa in considerazione delle regioni straniere limitrofe (cfr. cap. 3.4). La Concezione è costituita da diversi moduli: il capitolo 2 contiene gli elementi essenziali e vincolanti per la autorità. Questi aspetti vengono poi sviluppati nel capitolo 4 e ulteriormente approfonditi nel capitolo 2 del rapporto esplicativo della presente Concezione (disponibile unicamente in tedesco e francese). 1.4 Adeguamento della Concezione Conformemente all articolo 17 capoverso 4 dell OAT, «in caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore» le concezioni vanno riesaminate e, se del caso, adeguate. In linea di principio, ogni dieci anni è previsto un riesame della Concezione energia eolica. Nel caso le condizioni dovessero mutare più rapidamente, l adeguamento può essere attuato prima di tale scadenza. Tale eventualità, inoltre, sembra piuttosto probabile tenendo conto della dinamica attualmente prevedibile in ambito di pianificazione di impianti eolici. La futura dinamica del settore della pianificazione di impianti eolici è determinata da diversi fattori: - l adattamento del quadro giuridico, in particolare della legislazione in materia di energia; - i progressi tecnologici riguardanti gli impianti eolici e i sistemi tecnici (in particolare i sistemi radar); - l acquisizione di esperienza da parte dei Cantoni impegnati nella pianificazione di impianti eolici e dei servizi federali interessati. Non è perciò escluso che un primo adeguamento venga intrapreso subito dopo l adozione da parte del Consiglio federale. Decisive saranno la data di entrata in vigore della Concezione e le nuove disposizioni materiali della legislazione in materia di energia, oggetto di un dibattito parlamentare a partire dalla sessione invernale 2014 (cfr. Messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050). Le modifiche delle disposizioni riguardanti gli obiettivi della Confederazione in materia di sviluppo dell energia eolica, quelle relative all esigenza di determinare delle zone appropriate nonché quelle che si fondano sulla definizione dell «Interesse nazionale per l impiego di energie rinnovabili» potrebbero avere delle incidenze importanti sulla pianificazione degli impianti eolici. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 3

2 Obiettivi, principi e misure della Concezione Questo capitolo riassume e presenta gli elementi materiali essenziali nonché le misure specifiche che consentono l attuazione della Concezione energia eolica. Esso rappresenta il capitolo centrale della Concezione poiché contiene gli elementi vincolanti per le autorità. Tali elementi sono evidenziati in grigio (cfr. precisazioni in merito al carattere vincolante per le autorità nel cap. 1.3). La presentazione degli obiettivi, dei principi e delle misure contenuta nel capitolo 2 è volutamente concisa. Precisazioni dettagliate riguardanti tali elementi figurano nei capitoli 3 e 4 e nei capitoli dedicati ai temi specifici del rapporto esplicativo. 2.1 Obiettivi e orientamenti generali Gli obiettivi strategici della Concezione energia eolica indicano la via da seguire per le attività di pianificazione del territorio in ambito di sfruttamento dell energia eolica. Tali attività risultano da strategie federali preminenti e da legislazioni federali. Gli orientamenti generali integrano gli obiettivi strategici precisando i ruoli che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono assumere nell ambito dell attuazione della Concezione energia eolica. Obiettivi strategici A] La pianificazione del territorio fornisce un sostegno all attuazione della Strategia energetica 2050 nell ambito dell energia eolica. La produzione decentralizzata di energia ha un impatto territoriale considerevole. Essa, perciò, necessita che le autorità incaricate della pianificazione del territorio svolgano un ruolo attivo. Si tratta infatti di individuare tempestivamente i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le diverse autorità, in particolare in materia di diritti di utilizzazione, e di proporre soluzioni idonee. Gli strumenti della pianificazione del territorio rivestono, a tal proposito, un ruolo cruciale. I lavori si basano infatti sulla Strategia energetica 2050, e in particolare sugli obiettivi di produzione di energia eolica per il 2035, nonché sul Progetto territoriale Svizzera e sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile del Consiglio federale. B] Lo sviluppo dell energia eolica ha luogo nelle zone complessivamente più idonee al suo sfruttamento. La delimitazione delle zone o l identificazione dei siti adatti per l installazione di impianti eolici è compito dei Cantoni. Nell ambito della delimitazione delle zone e della definizione dei siti complessivamente più idonei a tali installazioni va raggiunto un equilibrio tra i diversi interessi presenti, e in particolare tra gli interessi di utilizzazione e quelli di protezione. C] Gli interessi della Confederazione sono presi in considerazione in tempo utile durante la pianificazione. La Confederazione elabora i documenti necessari a tal riguardo e garantisce il loro regolare aggiornamento. D] La delimitazione delle zone idonee per l installazione di impianti eolici viene attuata sin dall inizio in uno spirito di coordinamento intercantonale e transfrontaliero. La pianificazione di impianti eolici presuppone normalmente l adozione di un punto di vista transfrontaliero e la collaborazione tra i Cantoni e le nazioni vicine. Un coordinamento transfrontaliero attuato sin dall inizio della pianificazione e l elaborazione di fondamenti di pianificazione eventualmente comuni o coordinati, contribuiscono a far sì che vengano sviluppate dapprima le zone comprendenti i siti complessivamente più adatti. 4 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

Orientamenti generali a. La Confederazione sostiene attivamente le autorità competenti in materia di pianificazione nell ambito dell individuazione di zone e siti idonei all installazione di impianti eolici. Essa persegue tale obiettivo comunicando apertamente ed esprimendo in maniera coordinata i propri interessi. La Confederazione verifica inoltre regolarmente che i processi di pianificazione degli impianti eolici vengano coordinati tra i suoi servizi e quelli dei Cantoni e si accerta che i contenuti della Concezione energia eolica vengano tenuti in considerazione nel quadro di altre concezioni e altri piani settoriali esistenti e futuri condotti a livello federale. b. I Cantoni tengono conto della Concezione energia eolica della Confederazione nel quadro delle loro attività d incidenza territoriale, in particolare nell ambito della loro pianificazione direttrice e di utilizzazione, e nell ambito dell approvazione di piani di utilizzazione comunali. Nel processo di pianificazione riguardante l installazione di impianti eolici, i Cantoni integrano in tempo utile e in modo appropriato i relativi interessi. Gli attori coinvolti sono tutti coloro i cui interessi hanno un qualsivoglia impatto sulle pianificazioni. Per «tempo utile» si intende che i suddetti interessi sono già stati valutati e ponderati a livello di elaborazione dei programmi cantonali e della pianificazione direttrice cantonale. Nell ambito dell esame dei piani direttori cantonali, la Confederazione valuta adeguatamente gli eventuali conflitti tra gli impianti eolici e i beni naturali e paesaggistici di importanza nazionale, in particolare gli inventari dei paesaggi e dei biotopi, nonché gli impianti tecnici che ricadono nelle competenze della Confederazione o che sono posti sotto la sua sorveglianza (in particolare negli ambiti dell aviazione civile, della politica di sicurezza e della meteorologia). c. I Comuni tengono conto della Concezione energia eolica nella misura in cui questa si rivela pertinente per loro nell ambito dell adattamento dei piani di utilizzazione comunali. d. Le esperienze acquisite nella pianificazione e nell esercizio di tali impianti vengono valutate nell ottica del futuro sfruttamento dell energia eolica in Svizzera. La Confederazione e i Cantoni procedono a uno scambio di esperienze i cui esiti vengono comunicati in maniera adeguata. 2.2 Principi relativi alla gestione territoriale dello sfruttamento dell energia eolica I principi generali di pianificazione formulano le condizioni quadro stabilite dalla legislazione federale, in particolare dalle disposizioni legali in materia di pianificazione del territorio, per le attività pianificatorie in ambito di sfruttamento dell energia eolica. I principi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione definiscono il quadro per l integrazione degli interessi federali più importanti nell ambito delle attività di pianificazione del territorio a livello di pianificazione direttrice e di piani di utilizzazione. 2.2.1 Principi generali di pianificazione Principi generali di pianificazione (cfr. anche art. 3 LPT) I. La pianificazione mira a una concentrazione spaziale degli impianti, in modo tale da limitare il più possibile il numero di zone coinvolte. II. Nelle zone o nei siti dove il rendimento energetico stimato degli impianti eolici 1 è sensibilmente superiore alla media, l interesse per lo sfruttamento energetico del potenziale eolico assume particolare importanza. 1 Rendimento energetico eolico stimato = produzione di energia eolica stimata in MWh all anno per turbina o unità di superficie. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 5

III. Nuove opere di allacciamento in zone potenziali per la produzione di energie eolica dove il rapporto tra produzione energetica stimata e impatto negativo sul paesaggio è sfavorevole, sono da evitare. IV. I conflitti d interesse tra la scelta dei siti in cui si pianifica l installazione di impianti eolici e gli interessi della Confederazione (cfr. principi elencati di seguito) vengono valutati coinvolgendo le autorità interessate. Gli elementi da tenere in considerazione sono i seguenti: la resa energetica stimata, l importanza del sito a livello interregionale tenendo conto delle alternative, l impatto ambientale causato dagli impianti includendo le misure di compensazione (ad es. ecologiche e paesaggistiche), ed eventuali conseguenze finanziarie (generate ad es. dallo spostamento degli impianti o dalle prescrizioni relative all esercizio). V. Occorre allestire delle condizioni relative all esercizio qualora non vi fossero altri mezzi per dirimere eventuali conflitti tra gli interessi di protezione e quelli di utilizzazione. L impatto economico di tali prescrizioni relative all esercizio deve essere debitamente tenuto in considerazione. L efficacia delle condizioni viene regolarmente verificata. VI. I piccoli impianti devono essere presi in considerazione solo in situazioni particolari (ad es. in caso di assenza di raccordo a una rete). VII. Gli aumenti di produzione o il mantenimento delle capacità di produzione attraverso un rinnovo degli impianti situati nelle zone di produzione di energia eolica esistenti («repowering») sono, in linea di principio, da incoraggiare. Se non è possibile effettuare il rinnovo nel quadro del piano di utilizzazione in vigore (inclusa l altezza massima dell impianto), occorre procedere a una nuova valutazione e, se del caso, a un adattamento del piano di utilizzazione con EIA. VIII. In caso di messa fuori servizio o di dismissione di impianti eolici, si procede al loro smantellamento. Quest ultimo dev essere già garantito nell ambito della procedura di autorizzazione attraverso l adozione di adeguate misure. 2.2.2 Principi relativi alla presa in considerazione degli interessi della Confederazione I principi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione vengono presentati in una tabella. Per una migliore comprensione della tabella, occorre tenere presenti le seguenti indicazioni: - Presa in considerazione degli interessi della Confederazione: Si tratta della presa in considerazione degli interessi della Confederazione in materia di energia eolica che hanno un impatto territoriale considerevole. Le indicazioni si concentrano sulle disposizioni legali e pianificatorie che rivestono particolare interesse per la pianificazione di impianti eolici. Naturalmente, anche se non vengono esplicitamente menzionate a ogni occasione, valgono tutte le altre disposizioni legali pertinenti della Confederazione. - Suddivisione per ambiti tematici: Gli interessi della Confederazione sono classificati per ambito tematico e corrispondono ai principali interessi connessi alla pianificazione di impianti eolici. La lista non va quindi letta come un elenco esaustivo e l ordine di presentazione non corrisponde ad alcuna priorizzazione. Gli interessi elencati non sono di competenza esclusiva della Confederazione; in diversi casi la responsabilità dell attuazione spetta ai Cantoni (in generale, ad esempio, per gli ambiti soggetti a un esame di impatto ambientale). I principali rimandi alle leggi federali e a eventuali documenti rilevanti si trovano nelle prime righe di ciascun ambito tematico (cfr. parentesi corrispondenti). - Differenziazione dei principi in funzione del loro carattere vincolante: Si fa distinzione tra gli elementi vincolanti per le autorità (sottolineati in grigio) e gli elementi che hanno carattere di raccomandazione. Anche questi ultimi contribuiscono a una presa in considerazione in tempo utile interessi della Confederazione conformemente all obiettivo strategico C (cfr. cap. 2.1). 6 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

- Distinzione livello del piano direttore / livello del piano di utilizzazione: Un ulteriore distinzione viene compiuta tra il livello della pianificazione direttrice e quello del piano di utilizzazione. La maggior parte degli elementi materiali riguarda il livello della pianificazione direttrice, mentre gli elementi che descrivono delle procedure fanno essenzialmente riferimento ai piani di utilizzazione. L intenzione, perciò, non è di assegnare nuovi compiti alla Confederazione nell ambito dei piani di utilizzazione, bensì di migliorare la ripresa degli interessi della Confederazione. Per tal motivo, questa parte contiene numerosi rimandi alle precisazioni relative ai processi e alle procedure contenute nel capitolo 3.2. - Significato dell espressione «zona da escludere a priori»: Nelle zone designate come «zone da escludere a priori», la pianificazione di impianti eolici è ipotizzabile, dal punto di vista della Confederazione, solo in casi eccezionali e debitamente giustificati. Una pianificazione in queste zone richiede argomenti solidi e un esame approfondito dei motivi per cui tali zone sono state classificate come «zone da escludere a priori». Occorre in alcuni casi prevedere procedure piuttosto lunghe. - Significato dell espressione «zona con riserva di coordinamento»: Nelle zone comprese in questa categoria, sussiste una certa probabilità che interessi rilevanti della Confederazione siano in contrasto con lo sfruttamento dell energia eolica, il quale, tuttavia, è anch esso un interesse della Confederazione sulla scorta della Strategia energetica 2050. Analogamente a quanto accade per le «zone da escludere a priori», qualsiasi pianificazione nelle «zone con riserva di coordinamento» richiede un esame approfondito dei motivi per cui queste sono state classificate come tali. In alcune circostanze è altresì possibile raggiungere una buona convergenza con gli interessi federali. Le condizioni e i criteri relativi a tale armonizzazione sono esposti in parte nei capitoli 4 e 2 del rapporto esplicativo, mentre altri vengono precisati solo in modo succinto poiché troppo complessi per essere oggetto di una valutazione generale. Per tal ragione essi richiedono una perizia e una valutazione caso per caso. - Significato degli interessi di protezione a livello di Cantoni e Comuni: La Concezione energia eolica non fornisce indicazioni relative agli interessi di protezione a livello di Cantoni e Comuni o alla ponderazione degli interessi nelle zone protette cantonali o comunali 2. Essa si limita ad apportare delle precisazioni relative agli interessi e alle zone protette derivanti da obblighi internazionali o da leggi federali o aventi un importanza nazionale. - Significato della Concezione per l esame dei piani direttori: La Confederazione esamina e valuta i piani direttori cantonali sulla base dei principi che regolano la presa in considerazione degli interessi federali nel quadro della pianificazione direttrice (colonna centrale della tabella). Nelle zone designate come «zone in principio da escludere», la pianificazione di impianti eolici è possibile, dal punto di vista della Confederazione, solo in casi eccezionali e fornendo una debita giustificazione. - Distanze dalle zone protette: Le zone da escludere in virtù della protezione della natura, del paesaggio, del patrimonio culturale e delle specie le superfici degli oggetti protetti (comprese le zone cuscinetto già definite per i siti classificati nell'elenco del patrimonio mondiale dell'unesco; cfr. punto 3 nella sottostante tabella) o aree di diffusione degne di protezione (cfr. punto 4 nella sottostante tabella). Le eventuali discrepanze rispetto agli obiettivi di protezione devono essere esaminate caso per caso nell ambito della procedura EIA. La Concezione energia eolica non apporta alcuna considerazione di carattere generale a questo proposito. - Rapporto con le concezioni esistenti della Confederazione: A tutt oggi esistono due concezioni ai sensi dell art. 13 LPT, ossia la Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) e la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). Per quel che riguarda la CISIN, non sembra sussistere alcuna esigenza di coordinamento con la Concezione energia eolica. Per quanto concerne la Concezione «Paesaggio svizzero», la presente Concezione energia eolica è da considerarsi come una precisazione della CPS in ambito di pianificazione ed esercizio degli impianti eolici. 2 Cfr. al riguardo anche la decisione DTF 132 II 408 relativa a Le Crêt-Meuron (Cantone NE). Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 7

1. Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili (art. 1 Lene, art. 7a LEne, art. 16 LIE) Livello Pianificazione direttrice Livello Piani di utilizzazione Carattere vincolante per le autorità I Cantoni tengono conto degli obiettivi perseguiti dalla Confederazione in materia di energia eolica e in particolare degli obiettivi di sviluppo della Strategia energetica 2050. Raccomandazioni Il piano direttore fornisce indicazioni conformi ai livelli in materia di alimentazione e produzione di elettricità nella rete regionale e nella rete nazionale di trasmissione. L autorità direttiva per la procedura dei piani di utilizzazione avvia tempestivamente il coordinamento materiale e formale unitamente alla procedura d approvazione dei piani per la parte elettrica del progetto (cfr. cap. 3.3.2). 2. Pianificazione del territorio / Coordinamento con lo sviluppo insediativo e la protezione contro l inquinamento fonico 2.1. Protezione contro l inquinamento fonico (art. 7 e allegato 6 OIF) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le autorità Raccomandazioni Nell ambito della delimitazione delle zone, è opportuno escludere le zone residenziali nonché i gruppi isolati di case abitate in permanenza. Le raccomandazioni sulla distanza minima per le analisi SIG nel quadro dei lavori di base indicano 500 m nel caso delle zone edificabili con un grado di sensibilità GS II e 300 m per le zone GS III e i gruppi isolati di case. Livello Piani di utilizzazione L ordinanza sulla protezione contro l inquinamento fonico è il documento di riferimento per la determinazione delle distanze minime tra gli impianti eolici e gli insediamenti. L autorità esecutiva cantonale esamina le possibili agevolazioni qualora, da un lato tenuto conto della preventiva limitazione delle emissioni (art. 7 cpv. 1 lett. a OIF) l osservanza dei valori di pianificazione costituisce una restrizione sproporzionata per l installazione di turbine eoliche e, d altro lato, nel caso in cui esiste un interesse pubblico preponderante per l impianto (art. 7 cpv. 2 OIF). 2.2. Piani settoriali (art. 22 e 30 OPT) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le autorità I piani settoriali federali devono essere tenuti in considerazione in caso di impatto territoriale notevole sulla pianificazione di impianti eolici (ad es. i corridoi definiti nel Piano settoriale Elettrodotti, PSE). Raccomandazioni Livello Piani di utilizzazione Se uno o più piani settoriali della Confederazione (ad es. il Piano settoriale delle superfici per l avvicendamento delle colture) sono interessati dai piani di utilizzazione, è opportuno indicare come verranno risolti eventuali conflitti. È opportuno evitare, nella misura del possibile, l installazione di impianti eolici su superfici coltive; la perdita di superfici per l avvicendamento delle colture deve essere compensata. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 8

3. Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale 3.1. Carattere del paesaggio (art. 3 LPN) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Per permettere a delle zone idonee all ulteriore pianificazione autorità di impianti eolici di raggiungere lo stato di «dato acquisito», è necessario stabilire dei fondamenti conformi al livello di piano direttore che tengano conto delle questioni paesaggistiche sovraordinate (come aspetto principale dei fondamenti ai sensi dell art. 6 LPT). Tali fondamenti devono offrire una visione d insieme del Cantone e dei territori limitrofi. Raccomandazioni Livello Piani di utilizzazione Le questioni più locali relative al paesaggio sono parte integrante dell indagine preliminare EIA ai sensi del corrispondente modulo del Manuale EIA 3. Generalmente l EIA può fondarsi sui fondamenti e sulle decisioni preliminari corrispondenti contenute nel piano direttore. 3.2. Patrimonio mondiale dell UNESCO (Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale) Livello Pianificazione direttrice Livello Piani di utilizzazione Carattere vincolante per le autorità Raccomandazioni I siti classificati nell elenco del patrimonio mondiale dell UNESCO (siti culturali e naturali) vanno considerati come «zone in principio da escludere». Nella zona di influenza strutturale e visiva dei siti classificati come patrimonio mondiale dell UNESCO, in particolare quando esistono delle zone cuscinetto per i suddetti siti, è opportuno fare in modo che le installazioni eoliche pianificate non pregiudichino in alcun modo il valore universale eccezionale (valeur universelle exceptionnelle) dei siti (questi settori sono da considerare come delle «zone con riserva di coordinamento»). Se, in base a un progetto che si trova allo stato di «dato acquisito» a livello di piano direttore cantonale, si prevede l installazione di impianti eolici nella zona di influenza strutturale e visiva di siti classificati come patrimonio mondiale dell UNESCO, è opportuno dimostrare che il valore universale eccezionale di suddetti siti non venga in alcun modo pregiudicato. 3.3. Oggetti dell IFP (art. 5 segg. LPN, OIF) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Le regioni IFP vanno considerate come «zone in principio da autorità escludere» (art. 6 LPN: l oggetto merita specialmente d essere conservato intatto). La tutela legale, tuttavia, non è assoluta e non esclude eventuali deroghe, in particolare allorquando gli interventi riguardano aspetti che non compromettono, o compromettono solo in misura lieve, gli obiettivi specifici di protezione degli oggetti. La pianificazione di impianti eolici Livello Piani di utilizzazione Se, in base a un progetto che si trova allo stato di «dato acquisito» a livello di piano direttore cantonale, si prevede l installazione di impianti eolici all interno di un oggetto iscritto nell IFP, è opportuno dimostrare come sia possibile salvaguardare al meglio la regione e come gli obiettivi di protezione possano essere tenuti in considerazione nel miglior modo possibile. Eventuali alterazioni dell ambiente protetto, 3 Il modulo Energia eolica del Manuale EIA è in fase di preparazione; una prima parte sarà probabilmente oggetto di consultazione da parte dell UFAM nell autunno 2015. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 9

Raccomandazioni all interno di oggetti IFP deve soddisfare i principali requisiti (cfr. cap. 4.3.3) inoltre, devono essere compensate per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione (cfr. art. 6 LPN). 3.4. Oggetti dell ISOS e dell IVS (art. 5 segg. LPN, OISOS, OIVS) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le I perimetri degli oggetti dell ISOS vanno considerati come autorità «zone in principio da escludere» (art. 6 LPN: l oggetto merita specialmente d essere conservato intatto). Nel campo strutturale e visivo di un insediamento ISOS gli impianti eolici pianificati non devono pregiudicare in alcun modo, o solo in misura lieve, le sue qualità situazionali e la sua apparenza (questi settori sono da considerare come delle «zone con riserva di coordinamento»). Raccomandazioni 3.5. Altre zone protette (LPN, LCP, Convenzione di Ramsar) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Negli inventari dei paesaggi e dei biotopi di importanza autorità nazionale sottostanti, non è possibile procedere alla ponderazione degli interessi e, di conseguenza, alla pianificazione di impianti eolici: - paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale (art. 78 cpv. 5 Cost. e art. 23d LPN: utilizzazioni ammissibili, ordinanza sulle zone palustri); - torbiere alte, torbiere di transizione e paludi di importanza nazionale (art. 78 cpv. 5 Cost. in relazione con l art. 18a LPN, ordinanza sulle torbiere alte, ordinanza sulle paludi); - zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani (art. 23f e h LPN: definizione; art. 1 legge sul Parco nazionale); - riserve di uccelli acquatici e migratori di importanza internazionale e nazionale ORUAM (art. 2 Convenzione di Ramsar, allegato 1 ORUAM). Livello Piani di utilizzazione Se, in base a un progetto che si trova allo stato di «dato acquisito» a livello di piano direttore cantonale, si prevede l installazione di impianti eolici nel campo strutturale e visivo degli oggetti dell ISOS, occorre dimostrare come sia possibile preservare al meglio l insediamento, in particolare per quanto riguarda le sue qualità situazionali e la sua apparenza. Nell ambito dell elaborazione dei piani di utilizzazione è inoltre opportuno indicare come verranno risolti eventuali conflitti che possono insorgere con le vie di comunicazione storiche (IVS). Livello Piani di utilizzazione I biotopi e gli inventari protetti ai sensi della LPN devono essere trattati nell ambito dell analisi preliminare EIA. Nell ambito dell elaborazione dei progetti (installazione dei piloni, opere di allacciamento) gli interessi di protezione di altre zone naturali e di altri paesaggi nonché dei parchi naturali regionali, delle bandite di caccia e dei corridoi faunistici di importanza interregionale vengono presi in considerazione. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 10

Raccomandazioni 3.6. Foreste (art. 5 segg. LFo) Carattere vincolante per le autorità Raccomandazioni Nell ambito della pianificazione, devono essere tenuti in considerazione gli obiettivi fissati in materia di protezione per gli altri inventari ai sensi degli articoli 18a e 23g LPN e dell articolo 11 LCP 4 e per i corridoi faunistici di importanza interregionale 5. La Confederazione raccomanda ai Cantoni, nell ambito della loro pianificazione, di considerare anche le seguenti ulteriori zone come «zone in principio da escludere»: - le zone OIFI (art. 22 LUFI); - le zone periferiche e di transizione dei parchi nazionali e dei parchi naturali; - le zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 particolarmente ampie. Livello Pianificazione direttrice Se una zona adatta per la produzione di energia eolica è situata per la maggior parte in foresta, è necessario esaminare, prima che al progetto venga attribuito lo stato di «dato acquisito», se esistono alternative. Inoltre, una ponderazione degli interessi tra varianti «per la maggior parte in foresta» e «per la maggior parte al di fuori della foresta» dev essere effettuata sulla base di criteri oggettivi per determinare se l ubicazione del sito eolico è imposto dalla sua destinazione. Nell ambito della delimitazione di zone con potenziale eolico, le riserve forestali vanno considerate in funzione dei loro obiettivi e del loro statuto giuridico. Livello Piani di utilizzazione La procedura di concessione di permessi di dissodamento dev essere coordinata con la procedura dei piani di utilizzazione sulla base di un progetto di costruzione concreto. Le condizioni necessarie al dissodamento devono essere giustificate (art. 5 LFo) e le relative compensazioni devono essere soddisfatte (art. 7 LFo). Se si prevede di ubicare un sito in una foresta di protezione, la funzione protettiva contro i rischi naturali deve continuare a essere garantita. 4. Protezione delle specie [uccelli e pipistrelli] (art. 1, 7 e 11 LSC; art. 14 OPN) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Le aree di diffusione del Gipeto barbuto e del Gallo cedrone autorità vanno considerate come «zone in principio da escludere» per la produzione di energia eolica (cfr. cap. 4.4.2). Livello Piani di utilizzazione In mancanza di prescrizioni cantonali specifiche sono applicabili le disposizioni metodologiche relative alla protezione degli 4 Siti di riproduzione degli anfibi, zone golenali, prati e pascoli secchi (biotopi di importanza nazionale), i parchi naturali regionali nonché le bandite di caccia federali. 5 Cfr. art. 1 e 18 LPN, art. 1 LCP e DTF 128 II 1. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 11

Raccomandazioni Gli impianti eolici possono mettere in pericolo gli uccelli migratori e nidificanti nonché i pipistrelli. Il rapporto esplicativo allegato alle prescrizioni del piano direttore cantonale fornisce spiegazioni conformi al livello di pianificazione interessato i) sulle specie di uccelli prioritarie definite nel Manuale EIA, ii) sulla carta delle migrazioni degli uccelli pubblicata dall UFAM 6 e iii) sulle eventuali attività dei pipistrelli (rapporto preliminare ai sensi del Manuale EIA). uccelli e dei pipistrelli iscritti nel corrispondente modulo del Manuale EIA. Eventuali disposizioni relative all esercizio degli impianti (regolamenti d esercizio) che consentono di ridurre sensibilmente i conflitti devono essere valutate in modo tempestivo. 5. Impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione 5.1. Aviazione civile (art. 63 OSIA; ICAO EUR DOC 015) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le I perimetri degli aerodromi e le vigenti superfici di limitazione autorità degli ostacoli degli aerodromi civili ai sensi del Piano settoriale dell infrastruttura aeronautica (PSIA) devono essere considerati come «zone in principio da escludere». Nell ambito della valutazione delle superfici di limitazione degli ostacoli, solamente i settori appartenenti alle superfici coniche o orizzontali circolari vengono considerati quale caso speciale unicamente come «zone con riserva di coordinamento». In un raggio di 15 km attorno agli impianti di comunicazione, navigazione e sorveglianza dell aeronautica civile (cfr. cap. 4.5.1) sussiste un rischio elevato che gli impianti eolici possano disturbare o pregiudicare l esercizio degli impianti di sicurezza aerea («zone con riserva di coordinamento»). Tale potenziale di disturbo va analizzato dettagliatamente in concertazione con il servizio federale competente. Raccomandazioni Gli impianti eolici possono inoltre generare effetti di disturbo inaccettabili ai summenzionati impianti di sicurezza aerea anche nel restante spazio aereo (in particolare nei settori della «line of sight»). Livello Piani di utilizzazione I servizi competenti in materia sono tenuti a fare in modo che i responsabili di progetto sollecitino presso il servizio federale competente una valutazione riguardante gli eventuali disturbi che il loro progetto potrebbe arrecare agli impianti tecnici di sicurezza aerea civile. Una tale valutazione richiede la notifica delle coordinate di ubicazione, del diametro dei rotori e 6 La carta degli uccelli migratori (Vogelzugkarte) è in fase di preparazione; la pubblicazione è prevista entro la fine del 2015. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 12