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SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 855 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore SCARPA BONAZZA BUORA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2006 (*) Istituzione della provincia della Venezia Orientale (*) Testo ritirato dal presentatore. TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 855 Onorevoli Senatori. Il testo del presente disegno di legge ricalca quello del disegno di legge n. 764 e n. 1069 (Istituzione della provincia di Venezia Orientale) e successivi emendamenti, unificati ed assunti come testo base nella passata legislatura dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e per il quale la stessa Commissione ha approvato, nella seduta n. 597 del 7 Febbraio 2006, a conclusione dell esame dell Affare Assegnato n. 787, la risoluzione parlamentare con la quale, oltre a dichiararne conclusa la fase di discussione generale si invita il Governo ad adoperarsi affinché la proposta istitutiva della provincia di Venezia Orientale possa essere approvata nell attuale legislatura, con procedura d urgenza, considerati i lavori parlamentari già svolti e le volontà espresse dai gruppi parlamentari e dalla Commissione Affari Costituzionali, individuando nell ambito delle future manovre finanziarie, le risorse necessarie per la sua costituzione avendo riscontrata per essa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi e norme in materia. Si tratta, infatti, di una vera e propria presa d atto dell adesione manifestata dai comuni dell area interessata in conformità ai requisiti prescritti dall articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (ora articolo 21 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), e dagli articoli 15 e 16 della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, espressamente assunta «anche indipendentemente dal procedimento di costituzione della città metropolitana». Adesione che, peraltro, ebbe il parere favorevole del consiglio regionale del Veneto, con il provvedimento n. 1016 del 23 novembre 1994, ai sensi dell articolo 133, primo comma, della Costituzione. Ebbene, alla luce dei citati provvedimenti, può ben dirsi che, sul piano formale, la nuova provincia sia già perfettamente esistente e che necessiti solo della conferma da parte del Parlamento, per divenire soggetto effettivo del nostro ordinamento. È sulla base del pieno rispetto della volontà manifestata dai singoli comuni interessati, ma anche in conformità alla legge n. 142 del 1990 sull ordinamento delle autonomie locali, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, e da ultimo dal decreto legislativo n. 267 del 2000, che si assume l iniziativa per l istituzione di una nuova provincia nell area della Venezia Orientale che, per caratteristiche economiche, sociali, culturali e storiche, riconosce nei tre principali centri di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo un fattore di aggregazione ben più pregnante rispetto a Venezia. Come precisato all articolo 3 del presente disegno di legge, l ubicazione dei principali uffici e servizi di competenza dell amministrazione provinciale sarà indicata dall assemblea dei sindaci dei Comuni costituenti l area territoriale della nuova provincia, così come sarà loro compito esprimere il proprio parere circa l ubicazione di quelli di competenza statale e regionale. In questo modo sarà valorizzato il ruolo delle due città chiamate a svolgere la funzione di capoluogo: Portogruaro e San Donà di Piave. In questo modo, finalmente, la Venezia Orientale conquisterà un autonomia amministrativa da tempo agognata assumendo un ruolo che senza dubbio prelude ad un miglioramento della qualità della vita e ad una crescita sociale, economica e culturale adeguata alle esigenze di integrazione europea. Peraltro, va sottolineato che il suo territorio, dal

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 855 punto di vista ambientale, è particolarmente idoneo ad una crescita ordinata che rispetti l equilibrio tra l insediamento umano e le ricchezze naturali presenti. Beni artistici di notevole valore intrinseco e storico sono ivi diffusi: a questa ricca dote di bellezze naturali e di presenze culturali la nuova provincia potrebbe aggiungere un tessuto economico fatto di aziende medie e piccole, nel campo produttivo e dei servizi, che bene ha reagito ai diversi periodi congiunturali. Il presente disegno di legge recante l istituzione di una nuova provincia, pertanto, ben risponde a fondate motivazioni di carattere economico, sociale e storico: è certo, dunque, che esso, insieme a tutte le innovazioni recate dal nuovo ordinamento, renderà più incisive e dinamiche, più aderenti ai bisogni e alle domande delle popolazioni, nonché più partecipate le politiche di sviluppo che competono al governo locale ed ancora più forte e generoso il contributo di queste popolazioni alla crescita dell intera comunità regionale.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 855 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Istituzione della provincia della Venezia Orientale) 1. È istituita la provincia denominata «Venezia Orientale», nell ambito della Regione Veneto. 2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende l intero territorio dei seguenti comuni già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Venezia: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto. 3. L assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2, ove costituita, provvede, relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l ubicazione di quelli di competenza dell amministrazione provinciale e ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali. 4. Il capoluogo della provincia è situato nelle città di Portogruaro e San Donà di Piave e lo statuto della provincia fissa la sede legale della stessa. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l esercizio delle seguenti funzioni: a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio,

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 855 delle risorse e delle passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi; b) il primo impianto e l organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 3; c) l adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia. 6. Con lo stesso decreto di cui al comma 5, o con altri successivi, il Ministro dell interno può nominare fino ad un massimo di due vice commissari. 7. Il commissario straordinario di cui al comma 5 ed i vice commissari nominati ai sensi del comma 6 esercitano le loro funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi del comma 11. 8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 la provincia di Venezia procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. 9. Gli adempimenti di cui al comma 5 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10. L assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 3 designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 11. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 855 il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Venezia, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 9. 12. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Venezia, gli adempimenti di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Venezia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato. 13. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 11, gli organi della provincia di Venezia continuano ad esercitare le loro funzioni nell ambito dell intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell entrata in vigore della presente legge. 14. Nel termine di cui al comma 9, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Venezia e della Venezia Orientale, ai sensi dell articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Venezia la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al comma 12. 15. Fermo restando quanto disposto dall articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui al comma 8, i provvedimenti necessari per l istituzione nella provincia della Venezia Orientale degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui al comma 3. 16. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15 sono altresì individuate le procedure per la ge-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 855 stione da parte del commissario di cui al comma 5 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. 17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato. 18. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale si applicano le disposizioni di cui all articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. 19. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell ambito della provincia di Venezia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia della Venezia Orientale. 20. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 19 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia della Venezia Orientale a decorrere dalla data del loro insediamento. 21. Per l attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell interno. 22. Per l attuazione del comma 11, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 855 cio triennale 2006-2008, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell interno. 23. Per l attuazione dei commi 15, 16 e 17 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l anno 2006, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell interno. 24. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. E 1,00