IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Documenti analoghi
IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 107/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MBM HOTEL / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.110/12) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 1/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LAZZONI/ VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 164/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 99/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 2/11/CIR. Definizione della controversia Esposito / Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA,

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 731/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 44/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ROZERA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1266/12) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n.129/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERA n. 10/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO F. IMMOBILIARE / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1707/13) L AUTORITÀ

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 718/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SEGYCAR / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1386/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014

Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 3 /14/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CDM / VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 805/12) L AUTORITÀ

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DELIBERA n. 49/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA KOINEMA / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 769/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Responsabile del Servizio

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Transcript:

DETERMINA DIRETTORIALE n. 125/17/DTC/Gu14/1356/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FASOLI E FONTANA / TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l articolo 1, comma 6, lettera a), n.14; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO il regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS; VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e s.m.i., di seguito Regolamento ; VISTA la delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 recante Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481 di seguito Regolamento sugli indennizzi ; 1

VISTA l istanza del 18 luglio 2017, con la quale la sig.ra Fasoli, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Fasoli e Fontana, ha chiesto l intervento dell per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A.; VISTA la nota del 21 luglio 2017 con la quale la ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del summenzionato regolamento, l avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 7 novembre 2017; VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; CONSIDERATO che sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento è risultato che: La società Fasoli e Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, intestataria dell utenza telefonica business n. 0457153XXX, ha contestato la sospensione del servizio ADSL dal 5 dicembre 2016 al 26 dicembre 2016 da parte della società Telecom Italia S.p.A. In particolare, l istante ha rappresentato che in data 5 dicembre 2016 riscontrava l improvvisa disattivazione della linea telefonica adibita esclusivamente al servizio di trasmissione dati. Nonostante ripetuti reclami telefonici e scritti, il servizio ADSL riprendeva la funzionalità solo in data 26 dicembre 2016, procurando così ingenti danni economici per l attività di agenzia di assicurazioni. Mediante l intervento di questa Autorità l istante chiede: i) il risarcimento dei danni nella misura di euro 13.000,00; ii) la liquidazione di un indennizzo per la sospensione del servizio ADSL dal 5 dicembre 2016 al 26 dicembre 2016; ii) il rimborso dei costi di riattivazione del servizio; iv) la liquidazione di un indennizzo per errata fatturazione; v) il rimborso delle spese procedurali. La società Telecom Italia S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall articolo 16, comma 2, del Regolamento. 2

Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato. In via preliminare, si deve evidenziare che la liquidazione del danno esula dalle competenze dell Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell inadempimento, come previsto espressamente dall articolo 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda dell istante di cui al punto i), relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in questa sede. La richiesta dell istante di cui al punto ii), di liquidazione di un indennizzo per la sospensione amministrativa della linea telefonica adibita al servizio di connettività dati può ritenersi accoglibile, in quanto dalla espletata istruttoria è emerso che la società Telecom Italia S.p.A. ha adottato senza preavviso la misura della sospensione amministrativa, senza che ve ne fossero i presupposti, e nel corso della presente procedura non ha fornito alcuna motivazione tecnico - giuridica in ordine al disservizio che ha interessato il servizio ADSL dal 5 dicembre 2016 al 26 dicembre 2016. Al riguardo, si deve rilevare che il predetto disservizio è stato riconosciuto dalla predetta società nella nota inviata all istante in data 28 gennaio 2017, prodotta in copia agli atti, con la quale si comunicava che il disservizio è stato causato dalla errata cessazione del numero 0457153XXX. Pertanto, per quanto sopra esposto, l istante ha diritto all indennizzo di cui all articolo 4, del Regolamento sugli indennizzi, computato in moltiplicando il parametro pari ad euro 7,50 pro die per il numero di 21 giorni di sospensione amministrativa del servizio ADSL, parametro quest ultimo che deve essere computato in misura pari al doppio, attesa la natura business dell utenza telefonica, in conformità a quanto previsto dall articolo 12, comma 2, del sopra citato Regolamento. Parimenti, può ritenersi accoglibile la richiesta dell istante di cui al punto iii), di storno dei costi di riattivazione del servizio, anche alla luce della nota sopra citata del 28 gennaio 2017, nella quale la società Telecom Italia S.p.A., in riscontro alla segnalazione dell istante, comunicando l avvenuta riattivazione del servizio ADSL confermava l assoluta gratuità delle spese di cessazione e di riattivazione del servizio. Diversamente, non può ritenersi accoglibile la richiesta dell istante di cui al punto vi), inerente alla liquidazione di un indennizzo per errata fatturazione, in quanto a fronte di 3

una fatturazione indebita, non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità dell utente di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi addebitati, ma non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi. Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, l importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese procedurali, considerato che l istante ha esperito il tentativo di conciliazione presso CORECOM Veneto e si è fatto assistere nella presente procedura; DETERMINA 1. La società Telecom Italia S.p.A., in accoglimento parziale dell istanza formulata in data 18 luglio 2017 dalla sig.ra Fasoli, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Fasoli e Fontana, è tenuta a corrispondere all utente, mediante bonifico o assegno bancario: i) euro 315,00 (trecentoquindici/00) a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro di euro 15,00 pro die per il numero di 21 giorni di sospensione del servizio del servizio ADSL dal 5 dicembre 2016 al 26 dicembre 2016, secondo il combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, comma 2, del Regolamento sugli indennizzi, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza; ii) euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese per l espletamento della presente procedura, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento. 2. La società Telecom Italia S.p.A. è tenuta altresì a provvedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile inerente all utenza telefonica n. 0457153XXX, mediante lo storno dei costi di riattivazione del servizio imputati nella fattura emessa nel mese di febbraio 2017, con contestuale emissione di nota di credito. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall articolo 19, comma 5, del Regolamento. 4

Ai sensi dell articolo 19, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente determina è comunicata alle parti. Napoli, 15/11/2017 Il Direttore Mario Staderini 5