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Allegato A REGOLAMENTO DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA E DI INCARICHI IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 1 agosto 2007

INDICE TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 3 TITOLO II GLI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA Art. 2 Ammissibilità e natura degli incarichi pag. 3 Art. 3 Soggetti destinatari pag. 3 Art. 4 Oggetto degli incarichi di studio, ricerca e consulenza pag. 4 Art. 5 Modalità di scelta del contraente pag. 4 Art. 6 Procedura di conferimento pag. 5 Art. 7 Contenuto del contratto pag. 5 Art. 8 Misura del compenso pag. 5 Art. 9 Pagamento della prestazione pag. 6 TITOLO III GLI INCARICHI IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Art. 10 Ammissibilità e natura dell incarico di collaborazione pag. 6 Art. 11 Soggetti destinatari pag. 6 Art. 12 Modalità di scelta dei collaboratori e procedura di conferimento pag. 7 degli incarichi Art. 13 Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa pag. 7 Art. 14 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento pag. 8 TITOLO IV INCARICHI IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Art. 15 Ammissibilità e natura degli incarichi in regime di prestazione occasionale TITOLO V TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE E TUTELA ASSICURATIVA Art. 16 Adempimenti fiscali previdenziali e assicurativi a carico dell Autorità pag. 8 pag. 8 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Obblighi dei soggetti affidatari di incarichi pag. 9 Art. 18 Norma finale pag. 9 2

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE Articolo 1 Oggetto del Regolamento L Autorità in via ordinaria utilizza e valorizza le risorse umane e professionali interne. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità di conferimento, a soggetti esterni, di incarichi individuali di studio, di ricerca e di consulenza, nonché di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti delle norme comunitarie e nazionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza dell azione amministrativa. Il conferimento di detti incarichi è consentito subordinatamente alla verifica delle condizioni e all osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi e ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Il presente Regolamento non si applica, altresì, agli incarichi a esperti e collaboratori esterni di cui all art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. TITOLO II GLI INCARICHI INDIVIDUALI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA Articolo 2 Ammissibilità e natura degli incarichi L Autorità può disporre il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza per lo svolgimento di attività complesse, di natura specialistica, propedeutiche al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Gli incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza si configurano come contratti d opera autonoma intellettuale, ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, e sono caratterizzati da un elevato contenuto professionale. Detti incarichi rivestono carattere accessorio, integrativo, strumentale o sussidiario allo svolgimento di attività e/o compiti propri del personale dipendente dell Autorità. Articolo 3 Soggetti destinatari 3

Gli incarichi possono essere conferiti a: a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Ruoli, per quelle attività professionali per l esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria; b) soggetti in possesso di specifiche conoscenze e/o competenze in relazione alle prestazioni richieste, ovvero soggetti che svolgono come professione abituale un attività per la quale non è previsto Albo o Ruolo o per la quale non è obbligatoria l iscrizione; c) professionisti di chiara e consolidata fama, magistrati, professori universitari ordinari di discipline e materie connesse all incarico da conferire; d) dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici e privati, dotati di peculiari competenze professionali, debitamente autorizzati dall Ente di appartenenza. Articolo 4 Oggetto degli incarichi di studio, ricerca e consulenza L incarico di studio ha ad oggetto prestazioni quali indagini o analisi settoriali, ovvero lo studio e la soluzione di questioni inerenti alle attività istituzionali dell Autorità, lo studio per l ideazione di procedure, l elaborazione di schemi di provvedimenti o di atti amministrativi, normativi o tecnici, o di documenti di approfondimento. Requisito essenziale e peculiare dell incarico di studio è la consegna di una relazione scritta illustrativa dello studio e delle eventuali soluzioni proposte. L incarico di ricerca presuppone la preventiva definizione del programma ovvero del tema di ricerca da parte dell Autorità. Requisito essenziale e peculiare dell incarico di ricerca è la consegna di una relazione scritta sulla metodologia adottata e sugli esiti della ricerca medesima. L incarico di consulenza ha come oggetto prestazioni professionali che si estrinsecano in pareri, valutazioni, espressioni di giudizi e supporti specialistici su singole tematiche. Articolo 5 Modalità di scelta del contraente Previa verifica dell inesistenza di idonee risorse professionali interne disponibili, da accertare mediante una puntuale ricognizione delle stesse, le Direzioni, in ragione dell esigenza individuata, procedono, con la collaborazione della Direzione personale amministrazione e finanza, alla scelta del contraente, di massima mediante valutazione comparativa di almeno tre curricula professionali, tenuto conto della specificità dell incarico da conferire e della tipologia del relativo soggetto affidatario. Per gli incarichi di studio e di ricerca, si procede alla valutazione comparativa di curricula pervenuti all Autorità, anche a seguito della pubblicazione di apposito avviso 4

sul sito Internet, nel quale sia indicato il profilo professionale ricercato, nonché le esperienze richieste, l oggetto e la natura dell incarico. Per incarichi di particolare complessità e in genere per gli incarichi da conferire ai soggetti di cui alla lett. c) del richiamato articolo 3 del Regolamento, potrà provvedersi all individuazione diretta. Nell ipotesi di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni o altre istituzioni pubbliche, potrà provvedersi all individuazione diretta del soggetto, previa richiesta formale all amministrazione di appartenenza e relativo assenso. Nelle procedure di scelta dei contraenti, la Direzione Amministrazione Personale e Finanza assicura il necessario supporto tecnico amministrativo e garantisce l omogeneità delle procedure e dei comportamenti. Articolo 6 Procedura di conferimento Ai fini del conferimento di incarico, la Direzione interessata redige una proposta motivata nella quale sono indicati: a) i contenuti specifici dell incarico (il tipo di prestazione e l oggetto) e i criteri per lo svolgimento del medesimo; b) la rispondenza dell incarico agli obiettivi dell Autorità; c) l inesistenza all interno della struttura organizzativa della figura professionale idonea allo svolgimento dell incarico e gli esiti della verifica/ricognizione effettuata, ovvero l eccezionale e peculiare esigenza che giustifichi l attribuzione dell incarico; d) le modalità di scelta del contraente (secondo le disposizioni dell art.5 del Regolamento) e) elementi che giustificano la scelta del soggetto esterno individuato; f) i termini di decorrenza temporale dell incarico e durata del medesimo; g) compenso da corrispondere e sua giustificazione economica (dichiarazione di congruità); h) elementi per la verifica della copertura finanziaria degli oneri di spesa. La Direzione personale amministrazione e finanza, provvede all espletamento dell istruttoria e, previa verifica da parte del Ragioniere Capo della sussistenza della copertura finanziaria della spesa, alla predisposizione degli atti di rito, da sottoporre alla firma dei soggetti proponenti e/o dei soggetti delegati alla spesa. Articolo 7 Contenuto del contratto 5

L incarico individuale di studio, ricerca o consulenza è conferito mediante contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam. Il contratto deve contenere: a) l indicazione delle generalità del contraente; b) l oggetto della prestazione; c) le modalità di esecuzione e di adempimento; d) il termine di esecuzione e/o di durata dell incarico se previsto; e) l ammontare del corrispettivo pattuito (IVA esclusa) per le prestazioni professionali e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione; f) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione. Il contratto è sottoscritto, per l Autorità, dal direttore responsabile della Direzione proponente ovvero dal soggetto delegato alla spesa e individuato secondo le disposizioni del vigente Regolamento di contabilità. Articolo 8 Misura del compenso Il Direttore Generale, con apposito atto, individua, in ragione delle diverse tipologie di prestazioni, i limiti economici entro i quali determinare i compensi contrattuali, ad eccezione di quelli relativi agli incarichi conferiti a soggetti di cui all articolo 3, lett. c), del presente Regolamento. Il compenso è comunque determinato, entro i limiti massimi di cui sopra, sulla base della giustificazione economica contenuta nella proposta motivata di incarico di cui all articolo 6 (cfr. 1 comma, lett. g), eventualmente corredata da apposito preventivo, e commisurato alla natura della prestazione, al curriculum professionale del soggetto incaricato, ai risultati da conseguirsi, facendo ogni utile riferimento, ove possibile, a tariffe professionali o agli usi. Può essere altresì previsto il rimborso di spese effettivamente sostenute, e rendicontate, per viaggi finalizzati alla partecipazione a incontri e riunioni connesse all assolvimento della prestazione. Articolo 9 Pagamento della prestazione Il compenso deve essere, di norma, corrisposto in un unica soluzione, al termine dell incarico. L atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamente corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell espletamento dell incarico e a fronte della rendicontazione sullo stato di avanzamento delle attività. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, previa presentazione di regolare fattura o nota di addebito, con allegata una relazione sull attività svolta e il 6

risultato conseguito, e previo benestare al pagamento da parte del direttore responsabile del contratto e/o del delegato alla spesa. TITOLO III GLI INCARICHI IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Articolo 10 Ammissibilità e natura dell incarico di collaborazione L Autorità, in circostanze cui non si possa far fronte con le risorse in dotazione, può conferire incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze della struttura. Con il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa si instaura un rapporto di lavoro non subordinato, caratterizzato dalla natura personale e continuativa della prestazione del collaboratore, nonché dal coordinamento con l azione amministrativa della struttura, nella quale la stessa è funzionalmente inserita. Per lo svolgimento della prestazione, il collaboratore utilizza, di norma, mezzi e strumentazioni dell Autorità. Articolo 11 Soggetti destinatari Previa verifica dell inesistenza di idonee risorse professionali interne disponibili, da accertare mediante una puntuale ricognizione delle stesse professionalità, possono essere conferiti incarichi di collaborazione in ragione della complessità delle attività, a: a) soggetti in possesso di elevata qualificazione professionale e con pluriennale esperienza nei settori di interesse dell Autorità; b) soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale o equivalente (laurea a ciclo unico) attinente alle attività oggetto dell incarico e con esperienza professionale e/o di studio/ricerca post lauream almeno biennale; c) soggetti in possesso del solo titolo di laurea magistrale o equivalente (laurea a ciclo unico) attinente alle attività oggetto dell incarico; d) soggetti in possesso del titolo di laurea triennale con esperienza professionale almeno quinquennale ovvero di diploma di scuola superiore con esperienza professionale di almeno otto anni. 7

Articolo 12 Modalità di scelta dei collaboratori e procedura di conferimento degli incarichi Gli incarichi di collaborazione sono conferiti ai soggetti di cui all art.11 lett. a) mediante valutazione comparativa, di norma, di almeno tre curricula, con le stesse modalità di cui all art. 5, comma 1 del presente Regolamento. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti ai soggetti di cui all art. 11 lett. b), c) e d) in esito a procedure attivate mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet nel quale sono indicati: 1. i contenuti della collaborazione da svolgere e l impegno temporale complessivo richiesto; 2. il termine e le modalità di presentazione delle domande; 3. il profilo professionale richiesto; 4. le caratteristiche curriculari richieste; 5. la durata del contratto; 6. il compenso complessivo lordo previsto, determinato, in ragione delle caratteristiche curriculari richieste, nei limiti di cui all articolo 14. La selezione avviene mediante esame comparativo dei curricula presentati, integrato da eventuale colloquio. L esame dei curricula e gli eventuali colloqui saranno effettuati dal/i direttore/i responsabile/i della/e Direzione/i interessate o suo/loro delegato, con il supporto del responsabile dell Unità Gestione e sviluppo del personale. Dell esito della valutazione dei curricula e dei colloqui si terrà processo verbale. Articolo 13 Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa Gli incarichi di collaborazione sono conferiti mediante contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam. Il contratto deve contenere: a) l indicazione delle generalità del contraente; b) la/e attività che il collaboratore è tenuto a prestare; c) le modalità di svolgimento della prestazione e la quantificazione dell impegno; d) l esplicita dichiarazione di assenza di obbligo di osservanza di un orario di lavoro per il collaboratore; e) il termine di esecuzione e/o di durata dell incarico; f) l ammontare del corrispettivo, nonché le modalità di liquidazione; Il contratto è sottoscritto, per l Autorità, dal direttore responsabile della Direzione proponente ovvero dal soggetto delegato alla spesa e individuato secondo le disposizioni del vigente Regolamento di contabilità. 8

Articolo 14 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento I compensi relativi agli incarichi di collaborazione sono determinati tenendo conto: a) del profilo professionale e della criticità della posizione da ricoprire; b) delle esperienze di studi e di lavoro del collaboratore ritenute rilevanti; c) del trattamento economico attribuito ai dipendenti dell Autorità assunti in posizioni equivalenti o assimilabili. I compensi sono comunque determinati entro i limiti economici definiti con apposito atto del Direttore Generale. Può essere altresì previsto il rimborso di spese effettivamente sostenute, e rendicontate, per viaggi finalizzati alla partecipazione a incontri e riunioni connesse all assolvimento della prestazione. Il pagamento è disposto secondo le modalità contrattualmente definite, tenuto conto della natura della prestazione del collaboratore. TITOLO IV INCARICHI IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Articolo 15 Ammissibilità e natura degli incarichi in regime di prestazione occasionale L Autorità, allorquando se ne ravvisi l esigenza, può conferire incarichi in regime di prestazione occasionale, ai sensi dell art. 2222 del Codice civile e dell art. 67, comma 1, lettera l del TUIR. I soggetti incaricati prestano attività di lavoro autonomo non abituale, ovvero privo dei requisiti della professionalità e della prevalenza. Gli incarichi in parola sono caratterizzati dall assenza del coordinamento con l attività della struttura committente, dalla mancanza di inserimento funzionale del soggetto incaricato nell organizzazione e dal carattere episodico dell attività. TITOLO V TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE E TUTELA ASSICURATIVA Articolo 16 Adempimenti fiscali previdenziali e assicurativi a carico dell Autorità L Autorità, nel conferire a soggetti esterni, incarichi individuali di studio, di ricerca e di consulenza, nonché di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero incarichi in 9

regime di prestazione occasionale, provvede agli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi previsti, a carico del soggetto committente, dalla normativa vigente, in ragione del tipo contrattuale considerato. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 Obblighi dei soggetti affidatari di incarichi Ai soggetti affidatari di incarichi di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Etico dell Autorità per l energia elettrica e il gas. Copia del Codice Etico viene resa in allegato al contratto di conferimento, costituendone parte integrante e sostanziale. Articolo 18 Norma finale Gli incarichi di cui al presente Regolamento danno luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile. 10