COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.12.2000 SG(2000) D/ 109511 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 357/2000 - ITALIA (Valle d Aosta) - Disegno di legge regionale n. 80 Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d origine protette Signor Ministro, con lettera del 13 giugno 2000, registrata il 20 giugno 2000, codesta Rappresentanza ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la misura in oggetto che concerne aiuti destinati a coprire i costi di controllo sui prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 1. Con lettere del 21 agosto 2000 e del 6 dicembre 2000, registrate il 12 settembre 2000 e l 8 dicembre 2000, codesta Rappresentanza ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste alle autorità italiane. Mi pregio di comunicarle che la Commissione non solleva obiezioni in merito alla misura ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Ai fini della presente decisione, la Commissione si è fondata sulle considerazioni seguenti: 1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 S.E. On. Lamberto DINI Ministro degli Affari Esteri P.le della Farnesina, 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio Telefono: centralino (+32-2)299.11.11.Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles.
La Regione con la legge in oggetto intende: I Descrizione 1. Disciplinare l attuazione di quanto disposto all art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche protette (IGP) e delle Denominazioni d origine protette (DOP) dei prodotti agricoli ed alimentari, di seguito denominato reg. CEE 2081/92 2. 2. Stabilire le norme relative alla vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, ai sensi dell art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128 ( Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997 ), come sostituito dall art. 14, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.526 ( Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999 ). Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell autenticità delle denominazioni d'origine o delle attestazioni di specificità nel quadro del reg. 2081/92, la Regione concede un contributo annuale, temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere eliminato nei sei anni solari successivi all attivazione dei sistemi di controllo. Per il primo anno il contributo è concesso fino ad un massimo del cento per cento della spesa ammessa, la quale non può superare l importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati. Negli anni successivi la percentuale massima d'intervento è ridotta progressivamente: all 85% il secondo anno, al 70% il terzo anno, al 55% il quarto anno, 40% il quinto anno, 20% il sesto anno. A partire dal settimo anno dall introduzione dell aiuto, gli aiuti saranno eliminati. Scopo dell attività di controllo sarà garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una DOP o una IGP rispondano ai requisiti previsti nei disciplinari di cui all art. 4 del reg. CEE 2081/92. Tale controllo verrà svolto almeno una volta all anno nei confronti di tutti i produttori autorizzati a produrre delle DOP o delle IGP ed iscritti in appositi elenchi, da organismi privati autorizzati con decreto dell Assessore regionale competente in materia di agricoltura 3. 2 L art. 10 dispone quanto segue: Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. 3 Gli organismi privati sono costituiti in conformità alla norma EN 45011 e verranno selezionati dagli agricoltori. In assenza di organismi privati autorizzati ed operanti, in caso di loro inerzia o di inosservanza delle norme comunitarie, la Giunta regionale designa le autorità pubbliche competenti ad esercitare i controlli, le quali possono avvalersi di organismi terzi, che, se privati, devono rispondere a specifici requisiti. 2
Gli organismi privati autorizzati inviano alla struttura competente, ai fini dell approvazione da parte del Comitato tecnico di valutazione, il proprio tariffario e la classificazione dei produttori delle DOP e delle IGP. Tale comitato: a) esprime pareri sul rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca dell autorizzazione agli organismi privati di controllo; b) approva annualmente il tariffario degli organismi di controllo autorizzati; c) approva annualmente la classificazione dei produttori delle DOP e delle IGP. Il suddetto Comitato è costituito da: un rappresentante dell Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, che lo presiede; un rappresentante del settore agricolo-produttivo e infine da un rappresentante del settore della ricerca scientifica in agricoltura. La vigilanza consiste nella verifica periodica del possesso, da parte degli organismi privati autorizzati agenti sul territorio regionale, dei requisiti tecnici e dell applicazione di una serie di procedure specifiche. Si tratterà quindi di sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi privati e presso un campione di produttori che fruiscono di una DOP o di una IGP, e della verifica sul rapporto dello stato di qualità sull attività degli organismi privati autorizzati. La durata del regime corrisponde al periodo 2000-2005; è prevista la possibilità per i nuovi produttori di DOP e IGP locali di poterne beneficiare fino al 2010, garantendo così parità di trattamento, indipendentemente dall anno di inizio della produzione e rispettando comunque la degressività degli aiuti. Per le finalità previste dalla presente notifica è autorizzata, per l anno 2000, la spesa di lire 10.000.000 ( 5.164,57), per l anno 2001 la spesa di lire 110.000.000 ( 56.810,26) e, a decorrere dall anno 2002, una spesa annua di 56.800. Avendo poi fissato il termine di presentazione delle domande al 31 dicembre di ogni anno, le spese relative ai controlli per l anno 2000 sono state inserite nel bilancio del 2001; lo stesso dicasi per gli anni seguenti. Ne risulta quindi che il budget è stabile negli anni. Qualora gli importi relativi alle spese sostenute per i controlli dovessero superare la cifra stanziata a bilancio, la medesima, nel rispetto del criterio decrescente di concessione degli aiuti, potrà aumentare per soddisfare in uguale misura tutti i soggetti richiedenti sino al raggiungimento massimo dell'aiuto autorizzato. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all anno. Gli interventi finanziari della misura in oggetto non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie aventi le medesime finalità. I consorzi di produttori definiscono i disciplinari di cui all articolo 4 del reg. CEE 2081/92 e applicano i marchi relativi alle DOP e alle IGP sulla base dei controlli effettuati dagli organismi privati autorizzati o dall autorità pubblica designata. 3
II Valutazione Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti a favore degli operatori nel comparto dei prodotti DOP e IGP suindicati, corrispondono a questa definizione, poiché, grazie al regime previsto, i beneficiari fruiscono di un finanziamento di spese che di norma essi stessi avrebbero dovuto sostenere. Il trattato prevede tuttavia deroghe che consentono di considerare alcuni aiuti come compatibili con il mercato comune. Nella fattispecie, la sola deroga che possa essere invocata è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in virtù della quale possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter beneficiare di questa deroga, gli aiuti concessi a copertura dei costi di controllo per i prodotti di qualità devono essere conformi alle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 4, e nella fattispecie a quelle previste al punto 13. Conformemente al punto 13.4, secondo comma, degli orientamenti, nel caso specifico di aiuti erogati per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92 5, la Commissione autorizza il pagamento di aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli aiuti esistenti relativi ai costi di tali controlli verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore degli orientamenti. La misura in esame prevede un sistema di aiuti temporaneo, della durata di 6 anni, e decrescente: il tasso è ridotto del 15% all'anno; ad eccezione del penultimo e dell ultimo anno in cui la riduzione è del 20%. Gli aiuti cesseranno a partire dal settimo anno successivo all adesione al sistema. Le autorità italiane hanno garantito che, nella regione, non esistono attualmente aiuti erogati a favore di tali azioni. Sulla base degli impegni presi dalle autorità italiane, e delle considerazioni qui sopra esposte, la Commissione ritiene che il regime soddisfa le condizioni previste al punto 13.4 degli orientamenti e può quindi beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto agevola lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 4 GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2 5 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9 4
III Decisione Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di considerare il regime d aiuto notificato compatibile con il mercato comune. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Agricoltura Direzione Legislazioni economiche in materia di agricoltura RuedelaLoi,200 B-1049 BRUXELLES Fax: 32-2-296 21 51 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 5