tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria

Documenti analoghi
Traduzione 1. (Stato 15 maggio 2003)

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Mongolia concernente l aiuto umanitario e la cooperazione tecnica

Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria

Traduzione 1. Concluso il 6 ottobre 2010 Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 dicembre RS Dal testo originale inglese.

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2013)

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d Albania sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria

Accordo quadro. Traduzione 1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe concernente la cooperazione internazionale

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l aiuto umanitario

Traduzione 1 Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di El Salvador

Capitolo I: Base della cooperazione. Traduzione

Accordo quadro

Accordo quadro

Accordo quadro

ACCORDO QUADRO TRA IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA CONCERNENTE

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica

Protocollo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale

Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Nicaragua

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Iugoslavia concernente la cooperazione tecnica e finanziaria

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio

Accordo

Traduzione. (Stato 23 gennaio 2018)

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

(2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di valori patrimoniali e averi, in particolare:

Scambio di note del 18 marzo 2010

Accordo. Traduzione 1

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Ucraina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Qatar concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Accordo. Traduzione 1. Preambolo

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Accordo. Traduzione 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Preambolo. Concluso il 22 dicembre 1992 Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 aprile 1993

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione 1. Preambolo

Protocollo. Traduzione 1

Memorandum d intesa

Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001)

Accordo

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Traduzione 1. (Stato 13 luglio 1994)

Accordo. Traduzione 1

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica libanese concernente la cooperazione per determinate questioni familiari

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Traduzione. Concluso il 23 marzo 2017 Entrato in vigore con scambio di note il 28 dicembre 2017

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Titolo III Della protezione degli investimenti

Accordo

Traduzione 1. Concluso il 12 aprile 2007 Entrato in vigore tramite scambio di note il 3 giugno 2008

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sul trasferimento dei delinquenti

Accordo

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l Africa

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

ACCORDO. tra. il Ministero della difesa danese. sulla. cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare * * *

Protezione degli investimenti

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Preambolo. Concluso il 16 aprile 1993 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 novembre RS Dal testo originale inglese.

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Capo Verde concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti

Traduzione 1. Concluso il 16 settembre 2013 Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 marzo RS Dal testo originale inglese.

Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari

Traduzione 1. (Stato 9 agosto 2008)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Accordo

Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria Concluso il 17 gennaio 2005 Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 maggio 2006 Il Governo della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominato «la Svizzera») e il Governo (potere esecutivo) della Georgia (qui di seguito denominato «la Georgia»), qui di seguito denominati «Parti contraenti», nell intento di rinsaldare i legami d amicizia che uniscono i rispettivi Paesi, desiderosi di rafforzare queste relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria tra i due Paesi, riconoscendo che tale cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria contribuirà a promuovere le riforme attualmente in atto in Georgia volte a raggiungere uno sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale ed ecologico e a mitigare i costi economici, sociali ed ecologici del processo di risanamento strutturale nonché a promuovere la democrazia e i diritti dell uomo, consapevoli che il Governo della Georgia si impegna a perseguire l attuazione delle riforme allo scopo di instaurare un economia di mercato in condizioni democratiche, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Base della cooperazione Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell uomo, come espressi in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell uomo, ispira sia la politica interna sia quella estera delle Parti contraenti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, equiparato agli obiettivi di quest ultimo. Art. 2 Scopo dell Accordo Il presente Accordo definisce le modalità e le condizioni generali per tutte le forme di cooperazione allo sviluppo tra le Parti contraenti. Queste modalità e condizioni si applicano ai progetti e ai programmi di cooperazione allo sviluppo convenuti tra le Parti contraenti conformemente all articolo 5. RS 0.974.236.0 1 Dal testo originale tedesco (AS 2006 3907) 2002-1241 3907

Le Parti contraenti intendono promuovere, nell ambito delle rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione nella Georgia. Questi progetti e programmi sono complementari agli sforzi di sviluppo interni profusi dalla Georgia. La Georgia applicherà parimenti queste disposizioni alle attività nazionali risultanti dai progetti e dai programmi di cooperazione allo sviluppo regionali cofinanziati dalla Svizzera, oppure dai progetti e dai programmi cofinanziati dalla Svizzera tramite organizzazioni internazionali, sempre che sia fatto espressamente riferimento al presente Accordo. Il presente Accordo mira a definire una struttura di norme e di procedure applicabili alla concezione e all attuazione dei progetti e dei programmi previsti. Allo scopo di evitare doppioni rispetto ai programmi e ai progetti finanziati da altri donatori e per garantire ai progetti e ai programmi la massima efficacia, le Parti contraenti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace. Art. 3 Definizioni I progetti e i programmi specifici e le altre attività connesse che sottostanno al presente Accordo sono qui di seguito denominati «progetti». Ai fini del presente Accordo l espressione «organismi esecutivi» designa le autorità e gli enti pubblici o privati nonché le organizzazioni pubbliche o private, riconosciuti da entrambe le Parti contraenti e a cui sia stato affidato il mandato dalla Svizzera per realizzare i progetti specifici ai sensi dell articolo 8.1. Gli enti georgiani omologhi di questi organismi sono qui di seguito denominati «partner di progetti». Gli esperti e i consulenti impiegati in missioni di breve o lunga durata dalla Svizzera o dagli organismi esecutivi cui è stata affidata la realizzazione dei progetti, sono qui di seguito denominati «personale». Il termine «familiari» designa il coniuge o il partner e i rispettivi figli. Ai fini del presente Accordo il termine «beni» designa le merci, il materiale, gli autoveicoli, i macchinari, le attrezzature e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dagli organismi esecutivi per l attuazione dei progetti contemplati dal presente Accordo nonché tutti gli altri beni forniti alla Georgia nel quadro di accordi specifici concernenti i progetti ai sensi dell articolo 5.1. Art. 4 Forme di cooperazione Forme 4.1. La cooperazione può assumere, successivamente o simultaneamente, una o più delle forme seguenti: cooperazione tecnica, finanziaria o economica come anche aiuto umanitario o soccorso in caso di catastrofe. 4.2. La cooperazione è realizzata tramite donazioni (in natura, servizi o contanti), crediti a tassi preferenziali o partecipazioni finanziarie. 3908

4.3. La cooperazione può essere condotta su base bilaterale o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali. 4.4. Le operazioni di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istituzioni pubbliche o private, nazionali, internazionali o multilaterali. Cooperazione tecnica 4.5. La cooperazione tecnica ha luogo sotto forma di trasferimento di know-how tramite la formazione e la consulenza nonché sotto forma di servizi o fornitura dei beni e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei progetti. 4.6. La cooperazione tecnica può assumere le forme seguenti: a) contributi sotto forma di donazioni; b) fornitura di beni e di servizi; c) messa a disposizione di personale locale o estero; d) assegnazione di borse di studio o di formazione in Georgia, in Svizzera o in un Paese terzo; e) qualsiasi altra forma concordata di comune intesa tra le Parti contraenti. 4.7. I progetti di cooperazione tecnica si concentrano prioritariamente su: i) azioni di sostegno allo sviluppo sicuro e sostenibile dal punto di vista ecologico, e ii) azioni di sostegno al processo di riforma strutturale volto alla creazione di una libera economia di mercato. 4.8. Di norma i progetti di cooperazione tecnica non comportano obblighi di rimborso, tranne nel caso in cui siano legati ad attività economiche. Cooperazione economica e finanziaria 4.9. La cooperazione economica e finanziaria consiste nel finanziamento di beni e servizi di origine svizzera in relazione con progetti prioritari di sviluppo, o contributi al capitale degli intermediari finanziari. Altre forme possono essere considerate caso per caso. 4.10. La cooperazione economica e finanziaria è fornita, a seconda del caso, sotto forma di donazioni, di prestiti o sotto forme combinate previa intesa tra le Parti contraenti. 4.11. È data particolare importanza ai progetti atti a favorire lo sviluppo del settore emergente dell economia privata. Aiuto umanitario e soccorso in caso di catastrofe 4.12. L aiuto umanitario della Svizzera alla Georgia consiste nella messa a disposizione di beni, di servizi, di esperti e di contributi finanziari. 4.13. I progetti di aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vulnerabili della società georgiana e contribuiscono a rafforzare simultaneamente la capacità d azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali. 3909

Art. 5 Applicazione 5.1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano: a) ai progetti concordati tra le Parti contraenti; b) ai progetti concordati tra gli enti pubblici o privati di ciascun Paese, ai quali le Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati abbiano convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell articolo 6; c) ai progetti in fase di elaborazione o di realizzazione prima dell entrata in vigore del presente Accordo. 5.2. La Parte svizzera ha la facoltà di affidare l attuazione dei suoi impegni ad un organismo esecutivo. 5.3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimenti agli interventi in situazioni di emergenza e alle operazioni di soccorso e di aiuto umanitario condotte dalla Svizzera in Georgia in caso di catastrofi umanitarie. Art. 6 Obblighi 6.1. Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, la Georgia esenta dal pagamento delle imposte, dei dazi doganali e di altre tasse obbligatorie la totalità delle attrezzature, servizi, autoveicoli e materiale forniti dalla Parte contraente svizzera sotto forma di donazioni nonché le attrezzature importate temporaneamente in vista della realizzazione dei progetti previsti nel quadro del presente Accordo e autorizza la loro riesportazione alle medesime condizioni. 6.2. La Georgia accorda le necessarie autorizzazioni per l importazione temporanea delle attrezzature richieste per la realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo. 6.3. La Georgia esenta gli organismi esecutivi incaricati della realizzazione di un progetto dal pagamento di qualsiasi onere fiscale o tassa sul reddito, sul plusvalore o sul patrimonio derivanti da rimunerazioni e acquisti nell ambito dei progetti considerati. 6.4. La Georgia accetta, per quanto concerne le procedure di pagamento relative ai progetti di aiuto finanziario, la designazione di agenti finanziari che operano per conto di partner locali, previa intesa tra i partner del progetto corrispondente. Per i pagamenti in valuta locale e/o la creazione di fondi in controvalore, potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti finanziari in conformità con la legislazione georgiana. I partner dei progetti decidono in merito alla destinazione delle somme depositate. 6.5. I membri del personale incaricato della realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo e i loro familiari che non sono cittadini georgiani e vivono in Georgia, sono esenti dal pagamento: a) di qualsiasi imposta prevista dalla legislazione georgiana sul reddito percepito nel quadro dei progetti realizzati in applicazione dell Accordo; 3910

b) di qualsiasi tassa, dazi doganali o altri oneri previsti dalla legislazione georgiana sui loro effetti personali all importazione e all esportazione (mobilia e suppellettili, un autoveicolo per famiglia, equipaggiamento professionale e privato). L esenzione copre anche la riesportazione dei beni che le persone in questione hanno importato in Georgia. La Georgia rilascia gratuitamente ai membri del personale e ai loro familiari i permessi di dimora e di lavoro legalmente richiesti. 6.6. La Georgia accorda ai membri del personale e ai loro familiari lo stesso statuto accordato al personale amministrativo e tecnico in virtù della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche. 6.7. Nell ambito della propria legislazione, la Georgia rilascia gratuitamente e senza indugio i visti di entrata necessari per i membri del personale e dei loro familiari. 6.8. La Georgia aiuta il personale nell adempimento dei propri compiti e gli fornisce la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo. Art. 7 Clausola anticorruzione Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, impedisce un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e leale fondata sui prezzi e sulla qualità. Pertanto esse dichiarano la loro volontà di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione e segnatamente dichiarano che in nessun caso è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, in relazione con la conclusione o l attuazione del presente Accordo alcuna offerta, né alcun regalo o pagamento, rimunerazione o vantaggio di un genere tale da poter essere considerato un atto illegale o un atto di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente per giustificare l annullamento del presente Accordo o dei contratti o mandati stipulati in applicazione del medesimo, o l adozione di qualsiasi altra misura coercitiva prevista dalla legge applicabile. Art. 8 Coordinamento e procedura 8.1. I progetti contemplati dal presente Accordo devono essere oggetto di una convenzione specifica tra i partner del progetto. Tale convenzione espone in dettaglio i diritti e i doveri dei singoli partner. Questi si scambiano a intervalli regolari le informazioni tecniche circa l avanzamento dei progetti finanziati in virtù del presente Accordo. 8.2. Le Parti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni relative ai progetti intrapresi in virtù del presente Accordo. 8.3. Da parte georgiana, il coordinamento generale della cooperazione allo sviluppo e dei progetti è garantito, a nome del Governo della Georgia, dal Ministero degli affari esteri. 2 RS 0.191.01 3911

8.4. Da parte svizzera, l applicazione del presente Accordo è garantita: a) dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri; b) dalla Segreteriato di Stato dell economia (SECO) del Dipartimento federale dell economia. 8.5. L Ufficio di cooperazione della DSC a Tbilisi assicura il collegamento con le autorità georgiane per il coordinamento, la realizzazione e il monitoraggio dei progetti. Art. 9 Disposizioni finali 9.1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l adempimento di tutte le procedure necessarie alla sua entrata in vigore nei rispettivi Paesi. Esso rimane in vigore per una durata di cinque anni dalla sua firma. Trascorso tale termine, l Accordo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché non venga denunciato da una delle Parti contraenti con preavviso scritto di almeno sei mesi. In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso rimarranno applicabili ai progetti convenuti prima della sua denuncia. 9.2 Le Parti contraenti convengono di risolvere per via diplomatica qualsiasi controversia che possa risultare dall applicazione del presente Accordo. 9.3 Ogni modifica o emendamento del presente Accordo verranno effettuati per scritto previa intesa tra le due Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure interne. Fatto a Tbilisi il 17 gennaio 2005, in due esemplari originali, nelle lingue inglese, georgiana e tedesca. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà la versione inglese. Per il Governo della Confederazione Svizzera: Stefan Speck Per il Governo della Georgia: Salome Zourabishvili 3912

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 3913

3914