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OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA 05100 TERNI P.zza S. Pietro, 4 Tel. E Fax 0744 428150 421403 e-mail oppaterni@libero.it www.oppaterni.com P.IVA 00526840558 cod. fisc. 80000070559 CAPITOLATO TECNICO Art. 1 Oggetto dell appalto. 1.1 L appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi di proprietà e/o in uso dalla Stazione Appaltante Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni nonché la fornitura dei necessari pezzi di ricambio ed ogni altra tipologia di intervento sui veicoli in modo che venga garantito lo stato di efficienza e di idoneità all uso cui il veicolo è destinato, nonché il superamento della eventuale visita di revisione periodica obbligatoria, per gli anni 2015 e 2016. 1.2 L Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni si riserva, senza nulla dovere all impresa aggiudicataria, di effettuare gli interventi di manutenzione dei veicoli in garanzia presso i centri di assistenza autorizzati per tutto il periodo di validità della garanzia. 1.3 L impresa aggiudicataria si obbliga ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione su automezzi di proprietà e/o in uso della Opera Pia Pubblica Assistenza Terni non inseriti nel predetto elenco, sempre alle medesime condizioni previsti dal presente capitolato. 1.4 Ai fini del presente capitolato con la parola codice si fa riferimento al D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. Art. 2 Ammontare e durata dell appalto. 2.1 L importo massimo per il servizio oggetto dell appalto ammonta a complessive 60.000,00 oltre IVA per il biennio 2015-2016. Detto importo va inteso come limite massimo essendo tenuta l Amministrazione a corrispondere soltanto il corrispettivo degli interventi effettivamente richiesti e attuati. Nulla sarà dovuto all Impresa al di fuori degli interventi autorizzati, anche nel caso in cui questi dovessero ammontare a cifre inferiori al limite massimo. 2.2 La ditta aggiudicataria ha l obbligo di assicurare gli interventi di manutenzione e riparazione per la durata di anni due a decorrere dalla stipulazione del contratto. 1

Art. 3 Formulazione Offerta Economica: 3.1 Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l offerta economica (allo scopo è vivamente consigliato l uso della scheda OFFERTA ECONOMICA Allegato 1), in carta legale (in bollo) sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa concorrente o da suo procuratore (in tal caso l'offerta deve essere accompagnata dalla relativa procura), contenente l indicazione, in cifre ed in lettere, dei ribassi percentuali: 3.1.1 sulla Manodopera: ribasso percentuale sul costo base di 20,00 (al netto dell IVA); 3.1.2 sui Ricambi ed ogni altro materiale necessario ad effettuare l intervento di manutenzione e/o riparazione: ribasso percentuale unico offerto sul 90% del prezzo ufficiale di listino oltre iva sul quale va operato l ulteriore ribasso. Sulla stessa offerta economica dovrà pure indicarsi, ai soli fini del calcolo del ribasso unico percentuale di gara, IL RIBASSO UNICO DI GARA CHE SI OFFRE calcolato secondo la formula: (sconto percentuale sulla manodopera x 0,60) + (sconto percentuale sui ricambi x 0,40) = sconto unico percentuale complessivo. 3.2 Nel caso di discordanza tra il ribasso unico di gara (per errore di calcolo o per qualunque altro motivo) e le due percentuali di ribasso (sulla manodopera e sui ricambi), saranno prese in considerazione esclusivamente queste ultime e da queste sarà ricavato il ribasso unico di gara secondo la formula anzi espressa. 3.3 L offerta, oltre quanto previsto ai successivi articoli, a pena di esclusione, deve essere dichiarata impegnativa per l offerente per 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. Art. 4 Modalità degli interventi di manutenzione e/o riparazione. 4.1 Attese le caratteristiche del servizio in oggetto, l Impresa dovrà garantire l esecuzione di eventuali interventi di riparazione su strada e, qualora ne necessitasse, il ricovero del mezzo in officina o il trasporto di parti di esso per la riparazione; nulla in più è riconosciuto all appaltatore quale spese di trasporto od oneri vari; 4.2 L Impresa deve essere in grado di effettuare tutti gli interventi manutentivi occorrenti ai veicoli dell autoparco, di qualsiasi tipologia, di cui all elenco allegato. 2

4.3 L appaltatore è tenuto ed obbligato ad effettuare l intervento su strada e/o recupero tempestivamente, entro le 4 ore successive alla chiamata (fatti salvi i casi di estrema urgenza/emergenza). Il servizio può essere attivato anche mediante richiesta telefonica. L intervento di recupero e/o intervento predetto deve essere garantito anche nel periodo di chiusura per ferie dell Impresa. La riparazione del veicolo dovrà avvenire secondo le modalità e i tempi contrattuali di cui ai punti e articoli successivi. Si precisa che nulla è dovuto dalla Società Appaltante per l intervento di recupero e di trasporto sino alla sede dell officina. Dopo le quattro ore, fermo restando l obbligo dell Impresa di effettuare comunque l intervento di recupero, la Società Appaltante si riserva di richiedere ad altra Ditta il recupero del veicolo, con addebito delle spese e della penale come previsto successivamente. 4.4 Tutti gli interventi di manutenzione e/o riparazione sui veicoli, prima di essere eseguiti, devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla segreteria della Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni o da un suo delegato, che darà la propria approvazione sui preventivi presentati dall Impresa Appaltatrice. Gli interventi e/o riparazioni non autorizzate e confermate non potranno essere fatturate e non danno diritto al pagamento della prestazione eseguita. A tal fine la ditta aggiudicataria proporrà un preventivo gratuito di spesa scritto contenente gli estremi dell automezzo, la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi di intervento, dei ricambi e dei materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari ufficiali della casa costruttrice del veicolo, il numero delle ore di manodopera e costi relativi per rendere l automezzo perfettamente funzionante su strada. Si precisa che il preventivo gratuito dovrà contenere, in maniera distinta, il costo della manodopera, dei pezzi di ricambio al lordo ed al netto della percentuale di ribasso e la data presunta di riconsegna del mezzo. Eventuali lavorazioni in economia ed a corpo, atte al ripristino di parti recuperabili, non meglio definibili nei tariffari, prezziari e tempari, verranno preventivamente concordate con la segreteria della Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni o suo delegato. Nel caso d interventi eseguiti direttamente su strada, la manodopera sarà calcolata in base ai tempi reali d intervento desunti da appositi rapporti di intervento redatti in loco e sottoscritti dal tecnico dell Impresa e dal milite volontario della Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni in servizio al momento dell intervento; saranno inoltre quantificate sole le ore di trasferimento dalla sede dell officina al luogo dove verrà effettuato l intervento meccanico, senza nessun altro onere per la Società Appaltante. 3

All Impresa verrà consegnato l elenco di tutti gli automezzi dell autoparco di proprietà che potrà subire variazioni in aumento o diminuzione per tutto il periodo di validità dell appalto. 4.5 L Impresa è tenuta ad anticipare tutte le somme occorrenti per l acquisto dei ricambi dei materiali e di quant altro necessario alla riparazione dei veicoli. Art. 5 Tempi di intervento e delle lavorazioni 5.1 La ditta aggiudicataria garantirà la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni feriali dal Lunedì al Sabato nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00). 5.2 Tutte le lavorazioni da eseguire sui veicoli oggetto del presente appalto dovranno avere la massima precedenza, con un tempo di accettazione massimo di 12 ore dalla richiesta. L Impresa è tenuta e deve essere in grado di accettare e porre in lavorazione contemporanea almeno due automezzi. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare, o le ore indicate nel preventivo di spesa presentato dall Impresa, o,se esistenti, i tempari delle case costruttrici con una tolleranza del +/- 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità (accertata in contraddittorio con la Società Appaltante e dovuti ad oggettive difficoltà tecniche) ad eseguire, nei tempi indicati, i lavori preventivati; 5.3 La ditta aggiudicataria dovrà comunicare immediatamente alla segreteria dell Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni, o suo delegato, le difficoltà riscontrate durante gli interventi manutentivi e attivarsi per provvedere al più presto. Art. 6 Scheda tecnica 6.1 Per ciascun automezzo oggetto dell'appalto, che viene sottoposto ad intervento, la ditta aggiudicataria deve predisporre una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata, contenente: 6.1.1 la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello); 6.1.2 i chilometri percorsi; 6.1.3 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando, per ciascun intervento, la data, la descrizione dell'intervento eseguito, le garanzie, ecc. 6.1.4 il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria. 6.2 Le schede tecniche aggiornate dovranno essere fornite mensilmente su supporto informatico. 4

6.3 La ditta aggiudicataria dovrà: 6.3.1 Fornire, se esistenti, a sua cura e spese, i tariffari ufficiali, i listini prezzi, i tempari di lavorazione e i prezziari ufficiali delle case costruttrici, anche su supporto informatico, entro 15 giorni dalla richiesta del committente. Sarà cura della ditta aggiudicataria comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali. 6.3.2 Procedere allo smaltimento di tutti i residuati delle lavorazioni, compresi quelli tossici o nocivi e speciali che verranno, a norma di legge, stoccati e smaltiti a cura e spese della ditta aggiudicataria. 6.4 Entro dieci giorni dalla aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del referente della ditta e garantire un apposito servizio di assistenza e reperibilità telefonica, per la ricezione e gestione di richieste inerenti le condizioni contrattuali. Art. 7 Garanzie degli interventi di manutenzione e riparazione. 7.1 La ditta è tenuta, con oneri interamente a proprio carico a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazioni in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante. Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all ordine, l Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni, potrà imporre senza ulteriore onere l effettuazione delle prestazioni richieste. Art. 8 Caratteristiche dei pezzi di ricambio. 8.1 La ditta aggiudicataria è obbligata ad usare solo ed esclusivamente materiali e ricambi originali. L uso di ricambi non originali potrà avvenire solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della segreteria dell Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni o suo delegato. I pezzi sostituiti saranno messi a disposizione dell Ente per accettarne l usura e/o la rottura ai fini del collaudo del servizio. Qualora, a seguito di verifica, il prodotto non risultasse conforme a quanto stabilito, l Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. 8.2 I pezzi di ricambio montati sui mezzi oggetto di appalto si intendono garantiti per un anno dalla data del montaggio. 5

Art. 9 Responsabilità 9.1 La ditta aggiudicataria è responsabile per: 9.1.1 danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzione delle parti di ricambio; 9.1.2 utilizzo di ricambi non originali non autorizzati e danni conseguenti; 9.1.3 ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi; 9.1.4 danni ai veicoli e terzi durante il periodo di sosta o ricovero presso la sede dell officina, ivi compresi i danni recati a terzi durante detto periodo o durante la prova di collaudo su strada (nel qual caso la circolazione deve obbligatoriamente avvenire con l uso della targa di prova di cui è titolare l esercente l officina). Art. 10 Modalità di pagamento 10.1 Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura fiscalmente in regola previa verifica, da parte dell Ente, della regolare esecuzione degli interventi, entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono il decorrere dei termini di pagamento. 10.2 Per la quantificazione delle ore lavorative e la liquidazione degli interventi dovrà farsi riferimento o alle ore indicate nel preventivo di spesa presentato dall Impresa, o,se esistenti, ai tempari delle case costruttrici con una tolleranza del +/- 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità (accertata in contraddittorio con la Società Appaltante e dovuti ad oggettive difficoltà tecniche) ad eseguire, nei tempi indicati, i lavori preventivati; 10.3 Sulle fatture dovranno risultare: 10.3.1 descrizione analitica dei guasti riscontrati e degli interventi operati; 10.3.2 descrizione dettagliata dei pezzi di ricambio e relativi costi di listino, nonché i tempi di lavoro per la manodopera espressi in ore; 10.3.3 il ribasso percentuale differenziato per i ricambi e per la manodopera. 10.4 L Impresa accetta espressamente che le fatture saranno liquidate, senza spese o interessi aggiunti, non prima di 30 giorni dalla presentazione delle fatture al Protocollo della Società Appaltante. 6

Art. 11 Penalità 11.1 Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo 11.1.1 Per ogni giorno naturale e continuo di ritardo nell accettazione degli automezzi oggetto di appalto e nell evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, sarà applicata alla ditta appaltatrice una penale pari ad 50,00 per ogni giorno di ritardo non motivatamente giustificato. 11.2 Mancato o ritardato recupero dei veicoli in avaria 11.2.1 Il mancato recupero dei mezzi in avaria entro il termine contrattuale delle quattro ore o il recupero oltre il termine anzidetto comporterà l applicazione di una penale pari ad 100,00, oltre l addebito dell eventuale costo sostenuto dalla Società Appaltante per il recupero e/o soccorso mediante altra Ditta. 11.3 Interventi manutentivi non risolutivi 11.3.1 Nell ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, la Società Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire il servizio presso altra ditta specializzata a spese della ditta aggiudicataria. All Impresa aggiudicataria verrà comunque applicata una penale di 100,00. 11.4 Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici 11.4.1 Nell ipotesi di utilizzo, non autorizzato, di pezzi di ricambio non originali, la Società Appaltante si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria. All Impresa aggiudicataria verrà comunque applicata una penale di 100,00. 11.5 Ritardo nella fornitura di preziari e tempari (se esistenti) ufficiali delle case costruttrici 11.5.1 Il ritardo o la mancata fornitura dei preziari e tempari ufficiali delle case costruttrici, a seguito della richiesta della stazione appaltante, comporterà l applicazione di una penale di 100,00. All uopo la consegna dei tempari e/o prezziari oltre i termine sopra previsto costituirà mancata fornitura. 7

11.6 Mancato ricovero dei veicoli oggetto di appalto in attesa della riparazione 11.6.1 Il mancato ricovero presso la sede della Ditta dei veicoli (sino al numero minimo di due) che necessitano di interventi manutentivi comporterà l applicazione di una penale di 100,00 per ogni veicolo non ricoverato. 11.7 Ai fini di quanto sopra deve considerarsi ritardo e mancata fornitura anche l ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. Di conseguenza le penali verranno applicate anche quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato. 11.8 L ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell impresa dipendenti dal contratto. 11.9 L applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell Amministrazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 11.10 Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. 11.11 Contestualmente all applicazione delle penali la Società Appaltante ha altresì la facoltà di acquisire il servizio presso altro fornitore, addebitando la maggiore spesa alla ditta inadempiente. Art. 12 Risoluzione del contratto. 12.1 L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli art. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di: 12.1.1 segnalazione di cinque interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo nel corso della durata del contratto; 12.1.2 reiterata mancata presentazione o mancato aggiornamento delle schede tecniche degli autoveicoli; 12.1.3 mancata fornitura di preziari e tempari delle case costruttrici (se esistenti); 12.1.4 gravi e ripetute violazioni (almeno tre) degli obblighi contrattuali. 12.2 Qualora le inadempienze di cui ai punti precedenti si ripetessero o fossero tali da compromettere il regolare svolgimento dei servizi cui i veicoli oggetto di appalto sono 8

quotidianamente adibiti, l Amministrazione potrà risolvere il contratto di manutenzione e riparazione. L impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture eseguite regolarmente. Art. 13 Clausola risolutiva espressa 13.1 La Società Appaltante può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto d appalto risolto di diritto con effetto immediato, a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi contestati formalmente: 13.1.1 mancato recupero dell'automezzo in avaria per due volte nell arco della durata dell appalto; 13.1.2 ripetuti interventi manutentivi non risolutivi; 13.1.3 grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 13.1.4 sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. 13.1.5 cessione dell azienda, cessazione dell attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria. 13.2 La risoluzione del contratto, per qualunque causa, fa sorgere a favore dell Amministrazione il diritto di affidare l esecuzione del contratto all impresa che segue immediatamente in graduatoria. Art. 14 Divieto di subappalto 14.1 E assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni danno e spese all Amministrazione, il subappalto, anche parziale, degli interventi di manutenzione e/o riparazione oggetto dell appalto. Art. 15 Controlli 15.1 L Impresa dovrà fornire alla Società Appaltante la massima collaborazione per le verifiche e gli accertamenti che la Società Appaltante stessa riterrà opportuni per il controllo degli interventi. Art. 16 Risarcimenti 16.1 Sono a carico dell appaltatore le spese per l assicurazione degli impiegati addetti all esecuzione degli interventi nonché le spese per riparazioni di eventuali danni causati ai veicoli dovuti alla qualità dei materiali usati che deve corrispondere ai requisiti delle norme di materia per merce di buona qualità. 9

Art. 17 Obblighi dell appaltatore 17.1 Agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente capitolato s intende che l appaltatore debba provvedervi a proprie spese ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo d appalto. Detto prezzo si intende accettato dall appaltatore a tutto rischio e pericolo suo, poiché, col solo fatto della presentazione dell offerta, si ammette che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili, relative all ordinario esercizio della manutenzione e riparazione. Art. 18 Registrazione in caso d uso. 18.1 Le parti dichiarano di avvalersi della clausola della registrazione in caso d uso a carico della parte richiedente. Art. 19 Trattamento dei dati 19.1 Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con cui è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dalla Società Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Società Appaltante. Art. 20 Foro competente 20.1 Per tutte le controversie tra l Ente e l aggiudicatario sarà competente il Foro di Terni. Art. 21 Rinvio 21.1 Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia. Il Responsabile del procedimento Dott. Dario Morganti 10