STATUTO DELLA FONDAZIONE FONDAZIONE LEONARDO CIVILTÀ DELLE MACCHINE

Documenti analoghi
STATUTO DELLA FONDAZIONE " FONDAZIONE LEONARDO CIVILTA' DELLE MACCHINE " E' costituita ad opera di Leonardo - Società per azioni una

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE SCIENZE AGROALIMENTARI - MADONIE

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

Fondazione De Agostini Fondazione De Agostini

STATUTO FONDAZIONE PER EDUCAZIONE & MANAGEMENT IN ORTOPEDIA"

Fondazione Musei Civici di Venezia. Statuto tratto dal sito web

(approvata nella seduta c.d. in data 12/11/2014) STATUTO Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri

Articolo 1 Costituzione

STATUTO. FONDAZIONE CATERINA FARASSINO altrimenti detta. Articolo 1. Costituzione - sede. E' costituita una Fondazione Organizzazione Non

Ordine dei giornalisti

MASTRODICASA - STATUTO

STATUTO FONDAZIONE FONDAZIONE LUIGI PISERI

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

I.T.S. Fondazione Archimede Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo.

STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI

ELENCO MATERIE DELL ART. 5 CODICE DEL TERZO SETTORE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

"Fondazione Villa Piazzo

Titolo I (Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata)

Statuto Fondazione Oliver Twist Onlus

STATUTO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE Polistena (RC)

S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

ALLEGATO A AL REP. N / Statuto. Fondazione Maccaferri

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

Attività strumentali, accessorie e connesse Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l altro, svolgere le seguenti

STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3

Notaio Dario Feroli P.zza Mincio, 2- Roma Repertorio n Raccolta n FONDAZIONE EXCLUSIVA

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

F.A.R.E. ART 1. Denominazione

Allegato C al Repertorio n /11812

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Art. 1 - Costituzione. E' costituita una Fondazione denominata "Istituto Tecnico

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO

STATUTO FONDAZIONE UMANA MENTE Fondazione a sostegno della solidarietà sociale

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE. (Ultima modifica 23/05/2013)

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS

STATUTO DELLA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI TITOLO I PRINCIPI GENERALI. Art. 1 Denominazione, natura e sede

STATUTO. Fondazione Italiana Promozione Trapianti d'organo - FIPTO. ARTICOLO 1 - Costituzione

ALLEGATO B AL MIO REP / STATUTO

STATUTO del Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

Statuto. Art. 1 - Istituzione della Fondazione dell Università degli Studi dell Aquila

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

LINEE GUIDA ESPLICATIVE DELL ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE. Premessa

STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO

Statuto del Centro Studi

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

STATUTO Fondazione Distretto Green and High Tech Monza Brianza

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

STATUTO FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

STATUTO FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ISMEO"

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA

ALLEGATOA alla Dgr n del 26 luglio 2011 pag. 1/5

POLITECNICO DI MILANO

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione. Statuto

STATUTO FONDAZIONE. HANGAR BICOCCA Spazio per l Arte Contemporanea

Statuto Costituzione Scopo

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTÀ DI TERRACINA. 2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Terracina e.


ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N /22876 NOTAIO ANTO-

FONDAZIONE - STATUTO -

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO della FODAZIOE CETRO PER LO STUDIO E LA DOCUMETAZIOE DELLE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO - OLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

STATUTO FONDAZIONE EZIO MIGOTTO Art. 1 Origini, denominazione, natura È costituita una Fondazione di partecipazione denominata FONDAZIONE EZIO

LINEE GUIDA ESPLICATIVE DELL ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE L AQUILA, CITTÀ DELLA CONOSCENZA. Premessa.

ALLEGATO "A" AL N DI RACCOLTA STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DI DANTE IN ABRUZZO

BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DOPO DI NOI ONLUS

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli.

S T A T U T O della Fondazione IFEL Campania Istituto per la Finanza e l Economia Locale della Campania

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. Statuto

STATUTO CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE "LUIGI EINAUDI"

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

STATUTO. "FONDAZIONE CORTILE DEI GENTILI, con sede in Roma, Borgo Sant Angelo 13.

Il Fondaco per Feltre

Associazione Torino Città Capitale Europea

STATUTO. ARTICOLO 2 SEDE La Fondazione ha sede in Torino, via XX Settembre, n. 31.

STATUTO. Art. 1. Art L Associazione può costituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza. Art. 3

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

(Nuova versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2015)

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione

Transcript:

STATUTO DELLA FONDAZIONE FONDAZIONE LEONARDO CIVILTÀ DELLE MACCHINE ARTICOLO 1 COSTITUZIONE È costituita ad opera di Leonardo - Società per azioni una Fondazione denominata FONDAZIONE LEONARDO CIVILTÀ DELLE MACCHINE, con sede in Roma. La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese LEONARDO CIVILTÀ DELLE MACCHINE FOUNDATION. La denominazione della Fondazione può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico del più vasto genere di fondazioni, disciplinato dal codice civile e leggi collegate. Le finalità della Fondazione si esplicano nell ambito regionale, nazionale ed internazionale. ARTICOLO 2 SCOPI E FINALITÀ La Fondazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di valorizzare esperienze, competenze e capacità imprenditoriali, industriali, tecnologiche e d innovazione che nel corso della storia di Leonardo hanno contribuito al progresso della società civile nel suo complesso e allo sviluppo dei territori nei quali opera. La Fondazione persegue il proprio scopo e le finalità illustrate nel seguito con un approccio integrato, coerente con la visione industriale di Leonardo, promuovendo iniziative e sviluppando progetti e attività atti a creare valore sia per la società civile sia per la Fondazione stessa. Le finalità della Fondazione sono quelle di: valorizzare il patrimonio storico, culturale, archivistico e museale di Leonardo, come parte del più generale patrimonio culturale del Paese; accrescere, attraverso studi, ricerche e progetti, la consapevolezza e la rilevanza del ruolo dell innovazione e delle tecnologie per la società civile, stimolando il dibattito sull impatto e sui potenziali benefici che queste comportano, in un ottica proiettata al futuro; diffondere, con un approccio interdisciplinare, l importanza della cultura industriale e di impresa attraverso la promozione educativa e formativa, valorizzando inoltre il ruolo della Fondazione quale centro di eccellenza per l alta formazione e per la diffusione di conoscenze e competenze utili alla crescita, al progresso e alla sostenibilità della società civile e dei territori; sostenere e avviare iniziative e ricerche di tipo culturale, scientifico-tecnologico e sociale sia nella prospettiva geo-strategica sia per l avanzamento della conoscenza in aree prioritarie di interesse pubblico, sia del servizio ai territori e alle relative comunità dove la Fondazione e i propri soci operano. Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementarietà di intenti. La Fondazione salvaguarda il rispetto della dignità della persona e dell ambiente in tutte le iniziative, progetti e attività avviati senza discriminazione di nazionalità, genere, età, etnia e religione. ARTICOLO 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione per il raggiungimento del suo scopo potrà, tra l altro: stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, collaborare con università, scuole, fondazioni, imprese ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari; acquisire partecipazioni in società e altri organismi italiani o esteri, nonché collaborare e/o partecipare con associazioni, imprese, enti o istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, anche concorrendo alla loro costituzione; stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici e privati, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l esclusione degli altri, l assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in genere; promuovere iniziative per il recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione patrimonio storicoculturale la promozione del tecnologico-scientifico (rappresentato dai fondi archivistici, musei e reperti industriali) e, più in generale, dal patrimonio di memoria e cultura storica, tecnica, imprenditoriale e organizzativa dei Soci Aderenti; promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, eventi, mostre e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la società civile; 1

realizzare percorsi formativi finalizzati all aggiornamento e adeguamento delle competenze, alla specializzazione e alla qualificazione professionale, e progetti di ricerca, compresa l istituzione di premi di laurea, borse di studio e l organizzazione di stage formativi, di corsi didattici, anche tecnico-professionali, o di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale; promuovere o realizzare direttamente contenuti, studi e ricerche sotto forma di pubblicazioni, anche di natura digitale, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge; coinvolgere le strutture e i dipendenti dei propri soci, avvalendosi e includendo anche le associazioni volontarie degli ex-dipendenti; effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo - per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini. La Fondazione può svolgere ogni attività anche diversa da quelle sopra espressamente indicate, purché connessa con gli scopi della ARTICOLO 4 PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è composto: dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, materiali e immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all atto della costituzione ovvero successivamente dal Socio Fondatore e dai Soci Aderenti; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da terzi in genere con espressa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti - pubblici, nel rispetto della normativa in vigore. ARTICOLO 5 FONDO DI GESTIONE Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all incremento del patrimonio; da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dell Unione Europea; dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; dalle partecipazioni ed interessenze possedute. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il rendiconto dell esercizio precedente. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ARTICOLO 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE I membri della Fondazione si dividono in: Socio Fondatore; Socio Aderente. I membri della Fondazione sono vincolati alle norme del presente Statuto e del Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 8 SOCIO FONDATORE È Socio Fondatore la società che ha promosso la Fondazione: LEONARDO - SOCIETÀ PER AZIONI. 2

ARTICOLO 9 SOCI ADERENTI Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere nominati Soci Aderenti alla Fondazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci Aderenti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell apporto. I Soci Aderenti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell ambito delle attività della La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto. ARTICOLO 10 ESCLUSIONE E RECESSO Il Socio Fondatore o il Consiglio di Amministrazione possono decidere l esclusione di Soci Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento nonché in caso di inadempimento delle contribuzioni e dei conferimenti previsti e di condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della medesima Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Soci Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto con lo scadere dell anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. ARTICOLO 11 ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione: il Presidente Onorario; il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Direttore Generale; il Comitato Scientifico; il Collegio dei Revisori dei Conti. ARTICOLO 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri. Il Socio Fondatore stabilisce il numero dei componenti. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio o per la diversa durata del mandato stabilita dal Socio Fondatore - sino all approvazione del bilancio consuntivo relativo all ultimo esercizio del mandato. Il Socio Fondatore - previa definizione del numero dei componenti e della durata del mandato - nomina almeno i 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il restante terzo è invece nominato dai Soci Aderenti, ove presenti. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per nomina del Consigliere anticipatamente cessato. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le medesime modalità previste per la nomina. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Il Consiglio d Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo. 3

In particolare, rientrano tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione la: approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; approvazione del Regolamento della Fondazione; nomina del Presidente della Fondazione, scegliendolo all interno del Consiglio di Amministrazione stesso, tra i membri nominati dal Socio Fondatore; nomina, su Proposta del Presidente, del Direttore Generale della Fondazione, persona esterna al Consiglio di Amministrazione; nomina dei membri del Comitato Scientifico; nomina di Soci Aderenti; accettazione di eredità, legati e contributi; proposta di modifiche statutarie da sottoporre all approvazione del Socio Fondatore; proposta in merito allo scioglimento della Fondazione da sottoporre all approvazione del Socio Fondatore; delega - ad eccezione di quanto sopra elencato che rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione - di specifici compiti ai Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che consentano la prova dell avvenuta ricezione. Di regola la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando sono presenti tutti gli Amministratori e i componenti dell Organo di controllo, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell argomento. L avviso di convocazione deve contenere: l ordine del giorno della seduta, il luogo e l ora. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché siano presenti a maggioranza i membri designati dal Socio Fondatore. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione che, se non nominato dal Consiglio, viene nominato di volta in volta dal Presidente. ARTICOLO 13 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi, sia in giudizio; vigila sull applicazione dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente cura il perseguimento delle finalità della Fondazione, promuovendone le attività, cura l attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovraintende al funzionamento della Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, associazioni ed altri enti, pubblici e privati, con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano per età tra quelli nominati dal Socio Fondatore. Il Presidente presiede e coordina il Comitato Scientifico. ARTICOLO 14 IL PRESIDENTE ONORARIO Il Presidente onorario della Fondazione è il Presidente pro tempore del Socio Fondatore. Il Presidente onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto. ARTICOLO 15 DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale predispone il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo), supporta le attività del Comitato Scientifico, sovrintende all andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un ViceDirettore, persona proposta dal Direttore Generale e approvata dal Consiglio di Amministrazione. 4

ARTICOLO 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi - di cui uno con funzione di Presidente - e da due supplenti. Almeno un membro del Collegio e un membro dei supplenti è scelto tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei Conti. Il Socio Fondatore nomina due membri effettivi - tra cui il Presidente - e un supplente. Un membro effettivo e un supplente sono nominati dai Soci Aderenti, ove presenti. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri effettivi prima della scadenza del mandato, subentra il supplente nominato dal soggetto che aveva nominato il membro effettivo cessato dalla carica ovvero il più anziano dei membri supplenti, fermo restando in ogni caso il rispetto della presenza tra gli effettivi di un membro iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Il revisore in tal modo nominato scade con quelli in carica al momento dell assunzione dell incarico. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un triennio, sino all approvazione del bilancio consuntivo dell ultimo esercizio del mandato. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 17 COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato Scientifico è l organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e valuta gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività e delle proposte di progetto. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel numero massimo di 20 (venti) tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere rieleggibili. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Direttore Generale. ARTICOLO 18 SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d Amministrazione che ne nomina il Liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni concessi alla Fondazione, all atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. ARTICOLO 19 CLAUSOLA ARBITRALE Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la ARTICOLO 20 CLAUSOLA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall Atto Costitutivo si applicano gli articoli del codice civile e le altre norme vigenti in materia. 5