Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto

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Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, nel rispetto di quanto descritto dall art. 29 comma quinto del regolamento didattico d Ateneo e dall art. 10 del regolamento degli studenti, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle prove di idoneità. 2. Stante l esigenza di garantire l uniformità procedurale, la disciplina dettata dal TITOLO I del presente regolamento non è derogabile da parte dei singoli Regolamenti del Corso di Studi (di seguito RCS); la disciplina dettata dal TITOLO II può essere derogata/integrata dai singoli RCS, nei limiti indicati nel medesimo TITOLO II. 3. Il Titolo I e il Titolo II del presente regolamento non si applicano ai casi in cui (in applicazione della normativa statale e a seguito di valutazione svolta dall apposita Commissione dell Ateneo relativa a comprovate condizioni di disabilità e DSA) lo studente abbia diritto a svolgere gli esami di profitto mediante modalità diversa rispetto a quella descritta nel presente regolamento. 4. Il CTO, con propria delibera motivata, anche a seguito di iniziativa promossa dagli organi competenti del CDS, può deliberare discipline differenziate per singoli insegnamenti, espressamente identificati. TITOLO I DISCIPLINA UNIFORME Art. 2 - Struttura della prova d esame 1. La struttura della prova d esame consta di una prova scritta con orale eventuale; con esclusivo riferimento alle sessioni d esame svolte presso le sedi di Novedrate e di Roma è facoltà dello studente scegliere di sostenere la prova d esame in modalità scritta con orale eventuale, ovvero sostenere esclusivamente la prova in modalità orale. Art. 3 Svolgimento della prova scritta 1. Sono ammessi alla prova d esame scritta esclusivamente gli studenti che risultano iscritti alla relativa sessione d esame. 2. La prova d esame viene svolta presso ciascuna sede, nell ora indicata dal calendario degli appelli. 3. Lo studente che non consegni il compito al termine della prova d esame, o abbandoni l aula d esame, viene considerato ritirato. 4. Lo studente che viene sorpreso a copiare, o a utilizzare materiale didattico non consentito, o a utilizzare qualsiasi strumento tecnologico per comunicare o ricevere indicazioni, viene considerato respinto; a tal fine il candidato è tenuto a non introdurre nell aula d esame cellulari, tablet, ecc. 5. Il disposto dal presente articolo si applica sia agli esami di profitto che alle prove d idoneità. Art. 4 Valutazione della prova scritta 1. La valutazione della prova scritta sarà comunicata allo studente partecipante secondo le seguenti tempistiche:

a) con esclusivo riferimento alla prova d esame svolta presso le sedi di Novedrate e Roma, l esito della prova scritta verrà comunicato il giorno stesso dello svolgimento della medesima, mediante comunicazione diretta, oltre che con le modalità descritte al successivo punto b); b) con riferimento alla prova d esame svolta presso una sede diversa rispetto a quelle indicate nel precedente punto a), l esito della prova scritta verrà comunicato entro i 7 giorni successivi, mediante pubblicazione nella pagina personale dello studente nella sezione esami bacheca esiti. 2. Il disposto dal presente articolo si applica sia agli esami di profitto che alle prove d idoneità. Art. 5 Adempimenti successivi allo svolgimento della prova scritta 1. Lo studente che ha conseguito una valutazione pari o superiore a 18/30 e che non intende sostenere l ulteriore valutazione orale, è tenuto ad accettare la valutazione conseguita attraverso la procedura presente nella pagina personale dello studente nella sezione esami bacheca esiti, da effettuarsi tassativamente entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell esito; la mancata accettazione della valutazione proposta entro il termine qui indicato, a prescindere dalla votazione conseguita, comporta il RIFIUTO della valutazione e non consente il conseguimento dei CFU relativi all insegnamento. 2. Lo studente che, avendo conseguito una valutazione pari o superiore a 16, intenda sostenere l ulteriore valutazione orale, ha le seguenti facoltà: a) qualora la prova scritta sia stata sostenuta presso le sedi di Novedrate o Roma può: i. richiedere di sostenere l ulteriore valutazione orale il giorno stesso dello scritto mediante comunicazione diretta alla commissione d esame; ii. sostenere, previa iscrizione al relativo appello, l esame in forma orale nella sessione immediatamente successiva e sempre presso le sedi di Novedrate o Roma. b) qualora la prova scritta sia stata sostenuta presso sedi diverse da quelle di Novedrate o Roma, può sostenere, previa iscrizione al relativo appello, l esame in forma orale nella sessione immediatamente successiva presso le sedi di Novedrate o Roma. Art. 6 Svolgimento della prova orale 1. La prova orale si svolge ESCLUSIVAMENTE presso le sedi di Novedrate e Roma. 2. Sono ammessi alla prova d esame orale gli studenti che si siano prenotati alla sessione d esame in modalità esclusivamente orale. 3. Sono altresì ammessi alla prova orale gli studenti che: a) abbiano sostenuto l esame scritto presso le sedi di Novedrate o Roma, che abbiano conseguito una votazione pari o superiore a 16 e che intendano sostenere immediatamente l ulteriore valutazione orale; b) si siano prenotati alla sessione d esame in modalità esclusivamente orale e che nella sessione immediatamente precedente abbiano conseguito una votazione alla prova scritta pari a 16 o 17/30; c) gli studenti che si siano prenotati alla sessione d esame in modalità esclusivamente orale e che nella sessione immediatamente precedente abbiano conseguito una votazione alla prova scritta pari o superiore a 18/30 e non l abbiano accettata. 4. Con esclusivo riferimento agli studenti di cui al comma precedente, l esito della prova scritta costituirà elemento di valutazione e non vincolo; la valutazione complessiva, pertanto, potrà risultare migliorativa o peggiorativa (rispetto alla valutazione conseguita allo scritto). 5. Nell esclusivo caso in cui lo studente consegua all esame orale una votazione pari o superiore a 18, qualora il singolo insegnamento lo preveda, ai sensi del successivo articolo 7 sulle prove di verifica in itinere, il punteggio eventualmente conseguito in dette prove si somma alla votazione attribuita a seguito della prova orale.

Art. 7 Prove di verifica in itinere 1. Qualora, con riferimento al singolo insegnamento, siano previste, ai sensi e in conformità a quanto previsto dai commi da 6 a 9 dell art. 29 del regolamento didattico, delle verifiche in itinere valide ai fini della valutazione complessiva, queste verranno tenute in considerazione ai fini dell esito dell esame in base ai criteri stabiliti dal docente, resi noti nella scheda corso e/o nelle lezioni presenti nella piattaforma didattica e comunque conformi ai principi generali descritti al comma successivo. 2. Le prove in itinere devono rispondere ai seguenti principi generali: a) la prova in itinere deve consistere in un attività svolta dallo studente alla quale consegua una valutazione individuale svolta dal docente; b) non costituiscono prove in itinere la mera partecipazione ad attività che non prevedano alcuna forma di verifica individuale; c) il docente definisce, indicandoli nella scheda corso, i criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio nonché il numero massimo di punti conseguibili che, in ogni caso, non potrà essere superiore a cinque. d) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere che la partecipazione alla prova in itinere sia obbligatoria e propedeutica al sostenimento dell esame di profitto. e) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere che lo studente possa sostenere più volte la medesima prova in itinere, in questo caso il punteggio valido ai fini della votazione finale sarà quello conseguito nell ultima verifica in itinere svolta. f) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere diverse prove in itinere, in questo caso, dovrà definire anche il punteggio massimo di ciascuna prova; la somma dei punteggi massimi non potrà in nessun caso essere superiore a 5. Art. 8 Adempimenti successivi allo svolgimento della prova orale 1. Gli studenti che hanno sostenuto la valutazione orale il giorno stesso della prova scritta e intendano accettare la valutazione complessiva conseguente, sono tenuti a svolgere la relativa procedura presente nella propria pagina personale nella sezione esami bacheca esiti, da effettuarsi tassativamente entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell esito; la mancata accettazione della valutazione proposta entro il termine qui indicato comporta il RIFIUTO della valutazione proposta. 2. In tutti i casi diversi dal comma precedente, l accettazione o il rifiuto della votazione deve essere comunicata in via diretta al docente una volta concluso l esame orale; non occorre effettuare alcuna accettazione telematica. TITOLO II PRINCIPI GENERALI E LIMITI ALLA DEROGABILITA Art. 9 - Struttura della prova scritta 1. La prova scritta si compone di 19 domande a risposta chiusa e 3 domande a risposta aperta o a risposta sintetica e/o di esercizi. 2. Le domande a risposta chiusa presenteranno allo studente quattro alternative, una sola delle quali corretta; la risposta corretta vale un punto, la risposta assente o sbagliata vale zero punti. 3. Le domande a risposta aperta valgono da 0 a 4 punti, dove zero è la risposta errata o assente e 4 è la risposta esaustiva e completa. 4. Salvo il caso descritto dal comma successivo, la valutazione dello scritto si basa sul valore dei punteggi descritti dai commi successivi. 5. Nell esclusivo caso in cui lo studente consegua all esame scritto una votazione pari o superiore a 18, qualora il singolo insegnamento lo preveda, ai sensi del precedente articolo 7, delle prove di verifica in itinere, il punteggio eventualmente conseguito in dette prove si somma alla votazione attribuita a seguito della prova scritta.

Art. 10 - Svolgimento della prova scritta - durata 1. La durata delle prova scritta non può essere inferiore a 60 minuti. 2. I RCS possono definire, anche per singoli insegnamenti, o lasciando espressa facoltà di scelta al docente, una durata diversa,, ma comunque non inferiore a 45 minuti,. 3. Qualora il RCS consenta, anche per singoli insegnamenti, una durata superiore ai 60 minuti, ovvero lasci facoltà di scelta in tal senso al docente, dovrà prevedere una dettagliata disciplina dell attività d aula (ad es. uscite dall aula e rientri). 4. In caso di deroga della durata di cui al comma primo, il docente dovrà indicare nella scheda corso la differente durata della prova d esame. 5. La durata della prova d esame definita in via generale, ai sensi del primo comma o a seguito di deroga ai sensi dei comma secondo e terzo, dovrà essere mantenuta per l intero anno accademico. Art. 11 - Svolgimento della prova scritta ammissione in ritardo 1. Lo studente che si presenta in aula successivamente all inizio della prova d esame NON può essere ammesso e verrà considerato assente. 2. I RCS possono derogare, anche per singoli insegnamenti, a quanto disposto al primo comma, nell esclusivo caso in cui preveda che la valutazione avvenga mediante prove dal contenuto diverso. Art. 12 - Svolgimento della prova scritta materiale didattico utilizzabile 1. Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammesso l uso o la consultazione di alcun materiale didattico. 2. I RCS possono derogare, anche per singoli insegnamenti, a quanto disposto al primo comma. 3. Il singolo docente, anche in assenza di espressa indicazione nel RCS ed esplicitando la propria scelta nella scheda del corso, può derogare a quanto disposto al primo comma. TITOLO III DISCIPLINA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA PRENOTAZIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO Art. 13 Iscrizione agli esami di profitto 1. l iscrizione agli esami di profitto è subordinata al versamento di un importo a titolo di diritti di segreteria, di seguito diritti. 2. I diritti sono dovuti per ciascun esame e sono differenziati a seconda della Sede ove si svolge l esame: a) Novedrate: 20, b) Roma: 40, c) Tutte le altre Sedi d esame: 60. Art. 14 - Versamento dei diritti di segreteria 1. Il versamento dei diritti deve essere effettuato prima della prenotazione all esame; qualora per qualsiasi motivo lo studente effettui la prenotazione in assenza del pagamento, la validità della prenotazione, nonché l ammissibilità all esame resta subordinata all effettivo pagamento. Art. 15 Casi particolari: mancato esito positivo e cancellazione della prenotazione 1. Lo studente che abbia versato i diritti relativamente a un esame, che partecipi all appello senza conseguire un esito positivo, potrà, senza versare nuovamente i diritti, prenotarsi, fino a un massimo di due ulteriori volte, al medesimo esame, nella medesima sede entro i 12 mesi solari successivi rispetto alla data di pagamento dei diritti di segreteria. 2. Lo studente che abbia versato i diritti relativamente a un esame, che cancelli la propria prenotazione

nel rispetto di quanto previsto al comma successivo, potrà, senza versare nuovamente i diritti, prenotarsi, fino a un massimo di tre ulteriori volte, al medesimo esame, nella medesima sede entro i 12 mesi solari successivi rispetto alla data di pagamento dei diritti di segreteria. 3. Al fine di vedersi riconosciuto il beneficio di cui al comma precedente, lo studente è tenuto, in ogni caso, a cancellare la prenotazione entro le ore 24:00 del mercoledì della settimana antecedente alla settimana nel quale è calendarizzato l esame; nessun beneficio verrà riconosciuto e, pertanto, lo studente sarà tenuto a versare nuovamente l importo dei diritti di segreteria, qualora il medesimo: a) non cancelli la prenotazione entro il termine indicato nel presente comma, b) cancelli la prenotazione successivamente al termine indicato nel presente comma, c) non si presenti all esame per qualsiasi motivo, ivi compresa la giusta causa. TITOLO IV DSPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 16 Esenzioni 1. Gli studenti che si siano immatricolati prima del 01/08/2017 sono esclusi dal versamento dei diritti di segreteria di cui all art. 13 esclusivamente per il periodo dal 01/08/17 al giorno in cui, ai sensi del secondo comma dell art. 4 del Regolamento Studenti, sono tenuti a versare la Retta Universitaria relativi agli anni successivi. Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione; il disposto dagli artt. 1 comma terzo, 6 comma quinto, 7, 9, 13, 14,e 15 si applica a far tempo dalla prima sessione d esami dell aa. 2017/2018. Art. 18 - Modifiche regolamentari 1. Ferma restando l applicabilità del presente regolamento a far tempo dalla prima sessione d esame dell aa. 2017/2018, gli organi competenti dei singoli corsi di studio sono tenuti a modificare i propri RCS, recependo quanto disposto dal presente regolamento e disponendo eventuali deroghe nei limiti di quanto consentito dal TITOLO II.