Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate M.se

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Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate M.se Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 18 Marzo 2011 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell Azienda Ospedaliera G. Salvini (Garbagnate Milanese); Rilevato che l art. 21, comma 1, lettera c) della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha stabilito per tutte le pubbliche amministrazioni la costituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni; Preso atto che il citato CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisce all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; Rilevato che la normativa in questione prevede la composizione paritetica del citato CUG che deve essere formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell Amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; Pag. 1 di 8

Preso atto che, con Circolare n. 4 del 4 marzo 2011, a firma dei Ministri della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità, sono state emanate le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni da istituire ai sensi dell art. 21 della Legge 4/11/2010, n. 183, che ha sostituito l art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001; Ritenuto necessario, per i motivi sopra esposti, di procedere all approvazione di una direttiva specifica in atto, in attuazione all obbligo di legge, che disciplini le modalità di costituzione, funzionamento ed attribuzioni del CUG in oggetto EMANA il presente Regolamento, che oltre a richiamare le finalità e l'ambito di applicazione della vigente normativa, disciplina il funzionamento del CUG stesso. Articolo 1 - Istituzione Ai sensi dell art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, nell ambito dell AO G. Salvini, e con deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 18 Marzo 2011 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con insediamento il 15 Aprile 2011. Articolo 2 - Composizione e durata Il CUG è così composto: dal Presidente, nominato dall Amministrazione; dal vice Presidente e un segretario eletto dal Presidente del neo costituito CUG; da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell AO ; da un pari numero di rappresentanti dell amministrazione, in modo da assicurare la presenza paritaria delle parti; Pag. 2 di 8

da un supplente per ogni componente effettivo; i componenti supplenti sostituiscono i titolari qualora questi siano assenti per serio impedimento. I componenti del CUG possono essere rinnovati nell incarico per un solo mandato. L attività del CUG è svolta nell ambito del normale orario di lavoro. Articolo 3 - Modalità di funzionamento Il CUG adegua il proprio funzionamento alla Direttiva delle linee guida di cui al comma 4, art. 57, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ove non incompatibili con le stesse linee guida, alle seguenti disposizioni: il CUG dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento e comunque fino alla costituzione del nuovo CUG; le sedute del CUG sono valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti; il CUG è convocato dal Presidente e la sua convocazione (valida a mezzo posta elettronica con conferma di lettura), con indicazione dei punti di discussione deve avvenire in forma scritta da parte della segreteria e consegnata almeno 3 giorni (lavorativi) prima della seduta, e almeno 24 ore prima nei casi di convocazione d urgenza; la mail è da intendersi quale convocazione per le date che saranno programmate nel corso delle sedute; in allegato alla mail è posto il verbale della seduta precedente; di ogni riunione del CUG è redatto opportuno verbale che contiene l annotazione delle presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi, qualora espressamente richiesto, l ordine del giorno dell incontro successivo; esaurita la discussione sugli argomenti dell ordine del giorno, il Presidente pone ai voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; il verbale viene trasmesso per notizia ai componenti del CUG per essere approvato nella riunione successiva; Pag. 3 di 8

i verbali delle sedute del CUG, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, con gli eventuali allegati, saranno depositati e custoditi presso la segreteria del CUG; il CUG, quando convocato per quattro volte consecutive, non raggiunge il quorum richiesto per la validità delle sedute farà partecipe l Amministrazione di tale problematica, tramite il Presidente; ogni componente titolare è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza dandone comunicazione sia al segretario che al proprio supplente; i componenti titolari del CUG, che risultino assenti ingiustificati e non sostituiti dai rispettivi supplenti per quattro riunioni consecutive sono dichiarati decaduti ( fa fede il verbale delle sedute); il Presidente del CUG provvederà a darne informazione all Amministrazione ai fini dell avvio della procedura per la relativa sostituzione sia del titolare che del sostituto; qualora un componente del CUG venga a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo stesso organo che precedentemente lo aveva designato; i componenti debbono astenersi dalla riunione, quando il CUG deve discutere su argomenti concernenti interessi propri e/o di parenti e/o affini entro il quarto grado; il CUG può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei componenti e può esprimere la propria opinione tenendo conto anche della regola del silenzio assenso della comunicazione scritta; il CUG si riunisce periodicamente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; Per lo svolgimento delle proprie funzioni: promuove indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità; promuove incontri con gruppi, singoli o dipendenti, amministratori o altri soggetti; Pag. 4 di 8

si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente; si avvale delle strutture dell Ente in relazione alle loro competenze. Inoltre l Amministrazione fornirà al CUG tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. Articolo 4 - Compiti Al CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro, caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori/lavoratrici. Il CUG esercita quindi i compiti di seguito indicati: Propositivi riguardo a: predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; Pag. 5 di 8

analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere); diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento; azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza. Consultivi, formulando pareri riguardo a: progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza; piani di formazione del personale; orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; criteri di valutazione del personale; contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. Compiti di verifica in merito a: risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing; assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. Pag. 6 di 8

Il CUG ha inoltre il compito di promuovere la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo attraverso piani di formazione per tutti i lavoratori e lavoratrici attraverso un continuo aggiornamento. Articolo 5 - Collaborazione e risorse Il CUG dovrà collaborare con altri organismi e operare in stretto raccordo con la Direzione Strategica dell A.O. G. Salvini per lo svolgimento delle proprie funzioni, utilizzando le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione a tal fine metterà a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. 1. Compiti dell Amministrazione: fornire i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività; consultare preventivamente il CUG, ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ect.) provvedere a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso. 2. Collaborazione con altri organismi: a) il Gruppo stress lavoro-correlato. Si richiama l'attenzione sulla circolare relativa alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sulle successive eventuali integrazioni (lettera circolare 18 novembre 2010 n. 5). In questo contesto, è auspicabile una collaborazione tra il CUG e la Direzione Strategica (ad esempio, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o con il Medico Competente), per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale e/o psichica. b) Il/la Consigliere/a nazionale di parità. La collaborazione è da intendersi come modalità di lavoro trasparente e semplificata che consente Pag. 7 di 8

un significativo scambio di informazioni circa le reciproche attività e funzioni svolte dai soggetti sopra indicati, e ciò anche in considerazione del ruolo centrale del/la Consigliere/a nazionale di parità, come delineato dal d.lgs.198/2006, modificato dal D. Lgs. 5/2010 (si vedano, in particolare gli artt. 13-15-36-37-38-43-46-48 e le altre norme di legge che specificano le funzioni dei/le consiglieri/e di parità). c) L'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata. La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità, prevista dall'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 (come novellato dalla Legge 183/2010), si realizza anche attraverso il raccordo con l osservatorio interistituzionale come previsto dal Piano Italia 2020 "Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro", dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità. d) L Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR). Il CUG, per quanto di sua competenza, può operare in collaborazione con l'unar, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica o di genere. e) Il CUG opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione, previsti dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009, per rafforzare la valutazione delle performance attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo. Articolo 6 - Rapporto tra CUG e la contrattazione decentrata Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal CUG potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Azienda Ospedaliera G. Salvini ed OO.SS. Articolo 7 - Norma transitoria Il CUG può modificare il regolamento dopo la sua approvazione e successiva deliberazione, esclusivamente con il consenso favorevole del 50% più uno dei componenti, rappresentati almeno dalla metà dei membri di designazione sindacale e dalla metà di parte aziendale. Approvato in data 19 maggio 2011 Pag. 8 di 8