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23.11.2017 A8-0307/ 001-021 EMENDAMENTI 001-021 presentati da Commissione per i problemi economici e monetari Relazione Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757 C8-0004/2017 2016/0370(CNS)) 1 Considerando -1 (nuovo) (-1) La differenza tra le entrate IVA previste e l'iva effettivamente riscossa (il "divario dell'iva") nell'unione è stata di circa 152 miliardi di EUR nel 2015, mentre le frodi transfrontaliere corrispondono nell'unione a una perdita di gettito IVA pari a circa 50 miliardi di EUR l'anno, il che fa dell'iva una questione importante da affrontare a livello di Unione e rende fondamentale l'adozione di un regime definitivo dell'iva basato sul principio della destinazione. PE614.258/ 1

2 Considerando 3 (3) La valutazione di tali regimi speciali, avviata il 1º gennaio 2015, ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento. In primo luogo dovrebbe essere ridotto l'onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'iva nello Stato membro di stabilimento. In secondo luogo, l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso. Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, le norme in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione dovrebbero essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, ma registrati ai fini dell'iva in uno Stato membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a IVA in tale Stato membro), non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità. Di conseguenza, si propone che tali soggetti passivi siano autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità. (3) La valutazione di tali regimi speciali, avviata il 1º gennaio 2015, ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento. In primo luogo dovrebbe essere ridotto l'onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'iva nello Stato membro di stabilimento. In secondo luogo, l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso. Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, le norme in materia di fatturazione dovrebbero essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, ma registrati ai fini dell'iva in uno Stato membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a IVA in tale Stato membro), non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità. Di conseguenza, si propone che tali soggetti passivi siano autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità. 3 PE614.258/ 2

Considerando 3 bis (nuovo) (3 bis) Benché la valutazione del mini sportello unico (MOSS) sia stata ampiamente positiva, il 99 % del gettito IVA trattato attraverso il MOSS è dichiarato appena dal 13 % delle imprese registrate, il che dimostra la necessità che gli Stati membri promuovano il MOSS presso un maggior numero di piccole e medie imprese, al fine di superare gli ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero. 4 Considerando 9 bis (nuovo) (9 bis) La presente direttiva modificativa può comportare un aumento dei costi amministrativi per le piccole spedizioni, dal momento che i pacchi in questione necessitano di un marchio distintivo che indichi che è stato utilizzato il regime IVA all'importazione e il settore postale deve smistare i pacchi in funzione dell'utilizzo del regime IVA all'importazione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prestare particolare attenzione all'impatto sul settore dei servizi postali. 5 Considerando 14 (14) La data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva dovrebbe, laddove opportuno, tenere conto del tempo necessario per predisporre le (14) La data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva dovrebbe, laddove opportuno, tenere conto del tempo necessario per predisporre le PE614.258/ 3

misure richieste per l'attuazione della presente direttiva e per consentire agli Stati membri di adeguare i propri sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'iva. misure richieste per l'attuazione della presente direttiva e per consentire agli Stati membri e alle imprese di adeguare i propri sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'iva. 6 Considerando 17 bis (nuovo) (17 bis) La proposta della Commissione non è che uno degli elementi per colmare il divario in materia di IVA; per combattere in maniera efficace le frodi in materia di IVA nell'unione sono necessarie ulteriori misure. 7 Articolo 1 punto -1 (nuovo) Articolo 14 paragrafo 3 bis (nuovo) (-1) All'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: "3 bis. Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una vendita a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi in spedizioni aventi un valore intrinseco inferiore a 150 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale e abbia un fatturato annuo superiore a 1 000 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nell'anno civile in corso, compresi i casi in cui sono utilizzati ai fini della vendita a distanza una rete di telecomunicazioni, un'interfaccia o un portale, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali beni a titolo personale." PE614.258/ 4

Motivazione Le piattaforme online dovrebbero essere soggette al pagamento dell'iva all'importazione qualora vi sia il rischio che l'iva non sia pagata dai fornitori stabiliti in paesi terzi. Una dichiarazione doganale completa è obbligatoria per l'importazione di beni il cui valore è superiore a 150 EUR, il che riduce il rischio di mancato pagamento dell'iva. Si introduce una soglia di 1 000 000 EUR di fatturato per non imporre tale onere alle PMI o alle start-up. 8 Articolo 1 punto 2 Articolo 58 paragrafo 2 lettera b b) i servizi sono prestati a destinatari situati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); b) i servizi sono prestati a destinatari situati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e 9 Articolo 1 punto 2 Articolo 58 paragrafo 2 lettera c c) il valore totale, al netto dell'iva, di tali prestazioni non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente. c) il valore totale, al netto dell'iva, di tali prestazioni non supera, nell'anno civile corrente, 35 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente. 10 Articolo 1 punto 6 Articolo 369 paragrafo 2 comma 2 "Lo Stato membro di identificazione stabilisce il periodo durante il quale tale documentazione deve essere conservata dal soggetto passivo non stabilito nella "La documentazione è conservata per un periodo di cinque anni a partire dal 31 dicembre dell'anno civile in cui l'operazione è stata effettuata.". PE614.258/ 5

Comunità.". Motivazione Un periodo di cinque anni è sufficiente per ridurre l'onere a carico dei contribuenti onesti. 11 Articolo 2 titolo Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021 Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º aprile 2021 12 Articolo 2 comma 1 Con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue: Con effetto a decorrere dal 1 aprile 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue: 13 Articolo 2 punto 6 Titolo V Capo 3 bis Articolo 59 quater paragrafo 1 lettera c c) il valore totale, al netto dell'iva, delle prestazioni o delle cessioni cui le presenti disposizioni sono applicabili non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente. c) il valore totale, al netto dell'iva, delle prestazioni o delle cessioni cui le presenti disposizioni sono applicabili non supera, nell'anno civile corrente, 35 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente. 14 Articolo 2 punto 7 PE614.258/ 6

Articolo 143 paragrafo 1 lettera c bis "c bis) le importazioni di beni se l'iva è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero di identificazione IVA del fornitore/prestatore o dell'intermediario che agisce per suo conto, assegnato ai sensi dell'articolo 369 octodecies, è stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione;". "c bis) le importazioni di beni se l'iva è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero di identificazione IVA del fornitore/prestatore o dell'intermediario che agisce per suo conto, assegnato ai sensi dell'articolo 369 octodecies, è stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione, mentre la Commissione specifica in un atto la natura esatta della dichiarazione di importazione;". 15 Articolo 2 punto 21 Articolo 369 ter comma 1 Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette cessioni di beni e prestazioni di servizi all'interno della Comunità. Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta qualsiasi servizio a una persona che non sia soggetto passivo ad utilizzare il regime speciale di cui al presente capo, indipendentemente dal luogo in cui tale soggetto passivo sia stabilito o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette cessioni di beni e prestazioni di servizi all'interno della Comunità. 16 Articolo 2 punto 29 Articolo 369 terdecies comma 1 punto 5 bis (nuovo) PE614.258/ 7

5 bis)il valore dei beni, che non può essere superiore a 150 EUR conformemente al presente paragrafo, è determinato in base alla conversione valutaria a norma dell'articolo 53 del codice doganale dell'unione, a condizione che i beni siano commercializzati in valute straniere. 17 Articolo 2 punto 30 Articolo 369 sexvicies comma 1 Se la persona alla quale sono destinati i beni importati in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR sceglie di non applicare il regime standard per l'importazione di beni, anche per l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, lo Stato membro d'importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'iva all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro. Se il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato per l'importazione di beni in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, lo Stato membro d'importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'iva all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro. 18 Articolo 2 punto 30 Articolo 369 septvicies paragrafo 1 lettera b b) la persona che presenta le merci in dogana nel territorio della Comunità è responsabile della riscossione dell'iva dalla persona alla quale sono destinati i b) la persona che dichiara le merci in dogana nel territorio della Comunità è responsabile della riscossione dell'iva dalla persona alla quale sono destinati i PE614.258/ 8

beni. beni. 19 Articolo 2 punto 30 Articolo 369 septvicies paragrafo 2 2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta le merci in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che dichiara le merci in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni. 20 Articolo 3 comma 1 Con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso. Con effetto a decorrere dal 1º aprile 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso. 21 Articolo 4 paragrafo 1 comma 4 Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva dal 1º gennaio 2021. Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva dal 1º aprile 2021. Motivazione La Commissione e gli Stati membri hanno l'obbligo legale di permettere alle imprese di iscriversi al nuovo sportello unico entro il 31 dicembre 2020. Il relatore ritiene tuttavia che le imprese dovrebbero disporre di tre mesi supplementari al fine di adeguare i loro sistemi informatici per collegarli al nuovo sportello unico messo a punto dalla Commissione e dagli Stati membri. L'emendamento mira, in particolare, ad agevolare l'accesso allo sportello unico per le PMI. Il relatore reputa utile concedere tre mesi supplementari alle imprese, in particolare tenuto conto delle difficoltà causate dall'entrata in vigore del mini sportello unico PE614.258/ 9

(MOSS). PE614.258/ 10